Versione
15 dicembre 1981
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30 dicembre 2022
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Art. 63. (( (Esecuzione del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo). )) ((La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilita' sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonche' all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresi' trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70.
Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento e' comunicata altresi' al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita'.
Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.
Al termine del lavoro di pubblica utilita', l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma.))
Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento e' comunicata altresi' al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita'.
Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.
Al termine del lavoro di pubblica utilita', l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma.))
Commentari • 30
- 1. Art. 661 c.p.p. - Esecuzione delle pene sostitutivehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11.516197
[…] L'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 67
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20378Provvedimento: […] Invero, per effetto del combinato disposto dell'art. 661 cod. proc. pen. e dell'art. 63 legge n. 689 del 1981, la procedura di esecuzione dei lavori di pubblica utilità è avviata dal giudice, senza alcun intervento del pubblico ministero, cui è prevista soltanto la comunicazione per le eventuali iniziative di cui all'art. 70 legge n. 689 del 1981, che riguardano il caso in cui siano in esecuzione contemporaneamente più titoli. […]Leggi di più...
- violazione di legge·
- giurisdizione esecuzione·
- lavori di pubblica utilità·
- art. 63 legge n. 689 del 1981·
- vizio di motivazione·
- annullamento con rinvio·
- art. 66 legge n. 689 del 1981·
- art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990·
- art. 661 cod. proc. pen.·
- art. 58 d. lgs. n. 274 del 2000·
- onere condannato·
- art. 56-bis legge n. 689 del 1981·
- revoca pena sostitutiva·
- giurisdizione cognizione·
- pena residua