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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 72/2023 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Gioiosa ON (RC), Via Bugella, n. 31/C, presso lo studio dell'Avv. Caterina Fuda, (C.F. ), che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_2 telefax 0964/410109, pec Email_1 appellante CONTRO (Cod. Controparte_1
Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in P.IVA_1 Locri (Cod. Fisc. ), in persona del per la Calabria Legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante dell' – Dott. ( ), rappresentato CP_1 CP_3 CodiceFiscale_3 e difeso, in virtù' di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. Persona_1
n. 17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc. ), fax CodiceFiscale_4 0965/363206, pec elettivamente domiciliato in Reggio Email_2 Calabria C.so Garibaldi n. 635 presso la sede CP_1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 02.03.2020, Parte_1 conveniva in giudizio l per vedersi riconoscere e accertare l'aggravamento
CP_1 dell'infortunio subito sul lavoro il 27.06.2007, nella misura pari o superiore al 24% o comunque non inferiore al 16%, e per l'effetto, condannare l al pagamento
CP_1 all'indennizzo del danno biologico nella forma della rendita. Esponeva che in data 27.06.2007, aveva subito un infortunio sul lavoro riconosciuto dall' nella misura del 9%.
CP_1 Con sentenza n. 1498/2013, il Tribunale Civile di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva riconosciuto al ricorrente un danno biologico del 13% e condannato l al
CP_1 pagamento del relativo indennizzo. In data 08.06.2017, entro i 10 anni, aveva presentato richiesta di aggravamento dell'infortunio. 2
Con nota datata 28.9.2017, l aveva accertato un peggioramento delle condizioni CP_1 di salute del ricorrente nella misura del 15%. In data 23.09.2019 aveva proposto opposizione avverso la revisione del riconoscimento dell'aggravamento, essendo portatore, come da documentazione sanitaria, di un'invalidità pari o superiore al 24%. L' non si era pronunciato sull'opposizione. CP_1 Proponeva, dunque, ricorso innanzi al Tribunale di Locri, per il riconoscimento di un'invalidità permanente del 24% o comunque non inferiore al 16%, con condanna alla corresponsione della relativa rendita ed al pagamento dei ratei arretrati, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario. Costituitosi l eccepiva l'inammissibilità delle domanda di revisione per CP_1 aggravamento, osservando che la revisione era disciplinata dall'art. 13 co. 4 D. Lgs. 38/2000 e la relativa disciplina era parzialmente diversa a seconda che si trattasse di infortunio o di malattia professionale. Nella fattispecie in questione, l aveva riconosciuto con provvedimento del CP_1 28.09.2017 (dunque, alla scadenza del termine revisionale decennale) un aggravamento al 15%. dei postumi del 13%, quali accertati con la sentenza n. 1498/2013, A tale valutazione si era opposto il ricorrente, con l'opposizione amministrativa del 23.09.2019. I termini per l'esercizio del diritto di revisione, per come precisato dalla Suprema Corte (Cass. 7274/94), avevano natura dilatoria, per cui non era preclusa la possibilità di chiedere la revisione oltre il decennio, purché, però, il lamentato aggravamento non si fosse verificato oltre il decennio (quindici anni in caso di malattia professionale) dalla data dell'infortunio che, nel caso di specie, risaliva al 27.06.2007, e ciò in forza del principio di stabilizzazione dei postumi. Più precisamente l'infortunato doveva documentare che l'intervenuto aggravamento si fosse concretizzato quando il decennio non era ancora decorso, quando, invece, nel caso de quo era stata prodotta documentazione medica redatta in epoca successiva alla scadenza del decennio. Né poteva essere presa in considerazione la consulenza di parte che riferiva dello stato di salute attuale dell'infortunato e, dunque, era successiva al giugno 2017. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto.
Il giudizio veniva istruito con espletamento d c.t.u. medico legale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n.77/2023 pubblicata il 06.02.2023, il Tribunale di Locri, rigettava il ricorso, compensava le spese di lite e poneva a carico dell' le spese di c.t.u.. CP_1 Esponeva il Tribunale che dalla lettura dell'elaborato peritale a firma della Dott.
risultava: “Il Signor non presenta sintomatologia Persona_2 Parte_1 post frattura delle ossa nasali e frattura dello scafoide sn, e quindi postumi, non presenta dispnea, è eupnoico, vigile, cosciente, orientato S/T, collaboratore non ha bisogno di C.PAP per respirare, non deficit di forza della mano. Presenta cicatrici polso sn e stato ansioso depressivo certamente non dovuto al trauma. Non ha una limitazione funzionale con deficit che incide sulle sue condizioni psico- fisiche generali. Il sig. ha un danno biologico pari al 15% dal 03.06.2022, data della visita Parte_1 medica da me effettuata.” Pertanto, condividendo le conclusioni rassegnate dal c.t.u., rigettava la domanda.
3. Il giudizio in grado di appello. 3
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal Pt_1 Con il primo motivo deduceva la nullità della consulenza tecnica d'ufficio e, quindi, della sentenza fondata sul contenuto dell'elaborato peritale. Il c.t.u., senza rispondere alle osservazioni del ricorrente sull'elaborato di bozza, in data 29.09.2022, aveva depositato l'elaborato peritale nel fascicolo informatico. La nullità era stata eccepita dal ricorrente nel primo atto difensivo utile, ovvero nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 30.09.2022. Il Tribunale, con ordinanza del 6.10.2022, aveva accolto l'eccezione, così statuendo: Rilevato che non risulta correttamente compiuto l'iter istruttorio, inviata il CTU a trasmettere alle pari costituite la bozza dell'elaborato peritale entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, concede alle parti il termine di giorni 15 per le osservazioni, concede al CTU l'ulteriore termine di giorni 5 per il deposito dell'elaborato definitivo, invitando lo stesso, a rispondere alle eventuali osservazioni formulate dalle parti. Decorsi i termini fissati, in assenza di trasmissione dell'elaborato di bozza alle parti e deposito dell'elaborato definitivo, il G.L., con provvedimento del 10.11.2022, revocava l'incarico al c.t.u., dr. , e conferiva l'incarico al c.t.u. dr. Persona_2 Per_3
.
[...] Il 24.11.2022, il c.t.u., Dr. , senza aver trasmesso alle parti la bozza e dopo Per_2
l'avvenuta revoca dell'incarico, depositava direttamente nel fascicolo telematico l'elaborato. Con note depositate il 31.01.2023, il ricorrente, nel primo atto difensivo utile, eccepiva la nullità della consulenza ed insisteva nel conferimento dell'incarico del c.t.u., dr. Per_3
.
[...] Il Tribunale, in palese violazione del diritto di difesa, non conferiva l'incarico peritale al c.t.u., dr. , e rigettava il ricorso, richiamando le risultanze della c.t.u. del dr. Per_3 Per_2
.
[...]
Per questi motivi
, eccepiva la nullità della consulenza depositata il 29.09.2022 per mancanza di risposta alle osservazioni alla c.t.u. formulate dal ricorrente ed il 24.11.2022 per mancato invio della bozza, con nullità della sentenza, ed insisteva nel conferimento dell'incarico peritale ad un nuovo c.t.u. per rispondere ai quesiti formulati dal G.L. nel provvedimento del 17.03.2022 (Cass., Sez. VI-L, Ord. n. 21984 dell'11.9.2018). Deduceva che la sentenza era viziata nella motivazione ed era stato violato il diritto di difesa, poiché il Tribunale aveva fatto proprie le conclusioni del c.t.u. senza prendere in considerazione l'eccepite nullità del ricorrente nelle note del 30.9.2022 e del 31.1.2023. Chiedeva l'espletamento di c.t.u. per il riconoscimento della rendita . CP_1 Previa rinnovazione della c.t.u., chiedeva accertare e dichiarare, per violazione del diritto di difesa e per intervenuta revoca di incarico, la nullità della consulenza del c.t.u., dr.
, depositata nel fascicolo telematico il 29.9.2022 ed il 24.11.2022; Persona_2 accertare e dichiarare l'appellante inabile nella misura del 24%, o comunque non inferiore al 16% dalla data di presentazione della richiesta di aggravamento dell'infortunio, ovvero entro la data del 08.06.2017; condannare l alla corresponsione della rendita ed al CP_1 pagamento dei ratei arretrati in favore dell'appellante, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Costituitosi l , in primo luogo, precisava che la propria costituzione, nel giudizio CP_1 di appello, era tempestiva, posto che essa era avvenuta nel termine dei dieci giorni antecedenti l'udienza come rinviata d'ufficio. Eccepiva l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., apparendo generico e non supportato da idonei elementi o documenti atti a suffragare le tesi esposte nell'atto, senza indicare quali fossero gli elementi insufficienti o errati della decisione. Nel merito, erroneamente l'appellante aveva dedotto la nullità della c.t.u. redatta dal dott. . Per_2 4
In effetti, all'udienza del 10.11.2022 era stato revocato l'incarico peritale conferito al dott. , nominando - ma non conferendo ancora l'incarico, al contrario di quanto Per_2 dedotto da parte appellante - il dott. e il giudice aveva rinviato la causa, proprio per Per_3 il conferimento dell'incarico, all'udienza del 16.01.2023. Il giudice non si era avveduto, però, che il dott. aveva già provveduto a Per_2 depositare l'elaborato peritale in data 29.09.2022 e in ogni caso lo stesso aveva provveduto, una volta ricevuta ingiustamente la comunicazione della revoca, ad un nuovo deposito in data 24.11.2022 per come poteva evincersi dalle relazioni allegate con indicazione della data di deposito. Il Tribunale, accortosi dell'avvenuto deposito, non aveva conferito il nuovo incarico peritale, evidentemente ritenendo pienamente legittima la relazione peritale del dott.
e condividendo le conclusioni in essa contenute. Per_2 Altrettanto erroneo era l'assunto dell'appellante secondo cui il c.t.u. non aveva mai trasmesso la bozza di perizia alle parti. Dall'elaborato peritale regolarmente depositato risultava, invece, che il c.t.u. aveva provveduto tempestivamente alla previa trasmissione della bozza peritale ad entrambe le parti costituite allegando all'elaborato peritale le ricevute di avvenuta trasmissione. Nel merito, sottolineava che il c.t.u., con argomentazioni medico-legali esaustive, aveva quantificato i postumi permanenti residuati nella misura del 15% confermando la valutazione operata dall'Istituto. La sentenza che aveva recepito le conclusioni peritali era corretta e immune da qualsivoglia vizio logico-giuridico e andava confermata. Chiedeva il rigetto dell'appello perché inammissibile, oltre che infondato in fatto. Con compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza del 19.03.2025, la Corte disponeva la rinnovazione della c.t.u. affidando l'incarico al dr. , il quale depositava l'elaborato peritale in data Persona_4 21.07.2025. Le parti depositavano note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'iter procedurale così come segnalato dall'appellante, secondo cui il c.t.u. dr.
aveva depositato un elaborato peritale incompleto è riscontrato da un puntuale Per_2 esame della sequenza dello svolgimento del processo. Invero, il dr. era stato nominato con ordinanza del 22.04.2022 e con Per_2 dichiarazione depositata in cancellaria il 27.04.2022, aveva accettato l'incarico, prestato giuramento di rito e fissato l'inizio delle operazioni peritali. In data 29.09.2022 aveva depositato la relazione di c.t.u.. Nelle note di trattazione scritta depositate il 30.09.2022, in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 06.10.2022, il difensore del aveva dichiarato, allegando la Pt_1 relativa documentazione, che “il 20/8/2022, il CTU inviava, al ricorrente, la bozza” e che “il 25/8/2022, il ricorrente, trasmetteva le osservazioni (DOC. 2), contestando la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio in ordine allo stato depressivo quantificato in 0%, quando detta patologia era stata anche diagnosticata dall' con una menomazione del 4%. CP_1
Peraltro, veniva, altresì, contestato il riconoscimento del danno biologico dalla data della visita, quando già dall'8/6/2017 tutte le patologie erano state denunziate nella richiesta di aggravamento. Purtroppo, per come si evince dalla consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 29/9/2022, il CTU non ha risposto alle osservazioni e, quindi, il ricorrente eccepisce il vizio di nullità della consulenza tecnica d'ufficio (Cass., Ord. n. 31591/2021)”. Chiedeva che si procedesse alla rinnovazione dell'attività peritale. 5
Con ordinanza del 06.10.2022, il Tribunale così disponeva: “Rilevato che non risulta correttamente compiuto l'iter istruttorio, invita il CTU a trasmettere alle parti costituite la bozza dell'elaborato peritale entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, concede alle parti il termine di giorni 15 per le osservazioni, concede al CTU l'ulteriore termine di giorni 5 per il deposito dell'elaborato definitivo, invitando lo stesso, a rispondere alle eventuali osservazioni formulate dalle parti … “. Gli adempimenti richiesti non venivano assolti dal c.t.u. e il Tribunale, con provvedimento del 10.11.2022, revocava il dr. e nominava altro c.t.u., Persona_2 nella persona del dr. , fissando l'udienza per la prestazione del Persona_3 giuramento. Il 24.11.2022, il dr. rinnovava il deposito del medesimo elaborato peritale già Per_2 depositato, con i relativi allegati. Con note depositate il 31.01.2023, primo atto difensivo utile, il ricorrente, eccepiva la nullità della consulenza ed insisteva nel conferimento dell'incarico all'altro c.t.u. già nominato, dr. . Persona_3 Il Tribunale fissava l'udienza di discussione e la causa veniva decisa avvalendosi dell'elaborato del dr. così come depositato il 29.09.2022 e 24.11.2022. Per_2
4.1. L'iter processuale come sopra descritto non è rituale. Il primo c.t.u. dr. aveva depositato una relazione di perizia che non aveva Per_2 confutato i rilievi articolati dal ricorrente;
non aveva assolto gli incombenti richiesti dal Tribunale con l'ordinanza del 06.10.2022 ed era stato revocato, con affidamento dell'incarico ad altro c.t.u., fissando per il conferimento dell'incarico, l'udienza del 16.01.2023. Prima della prestazione del giuramento del secondo consulente, il dr. aveva Per_2 rinnovato il deposito del medesimo elaborato peritale (si tratta della medesima relazione già depositata, priva di confutazione e risposta ai chiarimenti richiesti), questa volta corredato dagli allegati. Il Tribunale aveva deciso la causa, ponendo a fondamento della decisione una consulenza che, comunque, era già stata valutata come incompleta, avendo omesso la disamina dei rilievi articolati dal ricorrente. Né la sentenza ha dato conto delle criticità segnalate, esaminandole, essendo state pedissequamente recepite le conclusioni del dott. . Per_2 Per questo motivo la Corte ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali.
5. In esito ai rinnovati accertamenti peritali, il c.t.u., dr. ha Persona_4 accertato: “Il sig. è affetto da “Lieve limitazione funzionale dita mano sinistra, Parte_1 esiti frattura osso mascellare destro e ossa nasali”
“… questo ha riportato in un incidente sul lavoro avvenuto nell'anno 2007 un trauma al polso sinistro che ha comportato la frattura dello scafoide e la lussazione del semilunare. Inoltre, il trauma ha interessato l'osso mascellare destro e le ossa nasali. Sono state rilevate cicatrici che non appaiono discromiche o con formazione di un cheloide. Le suddette cicatrici hanno una estensione limitata e non alterano in maniera grave l'estetica del periziato essendo rilevabili solo ad una osservazione generica e non limitano o alterano, l'espressività del periziato. La frattura dello scafoide e la lussazione del semi-luminare, dovute ad una vettore traumatico diretto, hanno causato una perdita dei rapporti reciproci di sinergismo muscolare degli attivatori delle dita. Il deficit funzionale che è stato rilevato risulta essere lieve interessando solo ed esclusivamente il movimento articolare di estensione delle dita e della funzione prensile che risulta anche essa lievemente diminuita. Non sono presenti disturbi trofici neuro-sensoriali e vascolari. Si precisa che il danno è avvenuto in destrimane. Nella valutazione del danno si deve tenere conto della limitazione funzionale lieve delle dita e 6
dell'entità del pregiudizio effettivo che queste limitazioni hanno sulla struttura anatomo- funzionale (funzione prensile della mano). Non sono presenti gravi insufficienze o impossibilità a compiere i movimenti articolari delle dita interessate dal trauma. È mantenuto il movimento delle altre dita della mano destra. Quindi le suddette menomazioni provocano una limitazione di grado lieve della funzione prensile della mano. Il periziato ha riportato anche un trauma dell'osso mascellare destro che ha comportato, come esito, una sinusite cronica. Inoltre, il periziato ha avuto una frattura delle ossa nasali con turbe disfunzionali di grado lieve. Non sono stati rilevati patologie a carico dell'apparato respiratorio. Il periziato non presenta dispnea a riposo e dopo minimo sforzo. Nella norma la saturazione di ossigeno. Nulla a carico dell'apparato cardiaco. Al momento della visita medico legale il periziato era in buon compenso emodinamico. Il periziato era affetto da paradontiasi. Si rileva che nell'esame obiettivo contenuto nella cartella di ricovero presso il di Catanzaro gli incisivi mediali erano presenti Controparte_4 anche se mobili. La parodontiasi non è collegabile all'evento traumatico e provoca una alterazione della mobilità dei denti fino alla loro perdita. Per quanto riguarda l'apparato neuro-psichico non si è rilevata alcuna patologia degna di nota. Per quanto sopra detto si devono applicare i codici 237, 321, 323 per analogia considerando che i suddetti codici sono riferiti ad una anchilosi che “deve intendersi come impossibilità attiva e passiva a qualsiasi movimento articolare”. Per cui si ritiene di dover modulare il valore dei codici applicati a seconda della incidenza funzionale tenendo anche conto della lieve limitazione della funzione prensile. L'aggravamento è un naturale evoluzione dell'incidente sul lavoro avuto nell'anno 2007 e ritenendosi che le suddette patologie erano presenti alla data di presentazione della domanda di aggravamento si precisa che la decorrenza è da stabilire alla data dell'8.6.2017. Pertanto, si applicano i seguenti codici:
1) Cod. 237 “Anchilosi del polso in estensione rettilinea, senza limitazione della pronosupinazione” nella misura dell'8%
2) Cod. 321 “Sinusopatia cronica” nella misura del 5%
3) Cod. 323 “frattura ossa nasali” nella misura del 4% Il Sig. , valutando complessivamente il danno, ha un danno biologico del Parte_1 16%. Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. sono corrette, immuni da vizi logici e giuridici e vengono, quindi, recepite e poste a fondamento della decisione. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarato che , a seguito dell'infortunio del 27.06.2007, ha riportato un Parte_1 aggravamento con danno biologico del 16% e l va condannato al pagamento CP_1 dell'indennizzo nella forma della rendita, con decorrenza 08.06.2017, oltre interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data della domanda amministrativa. L'esito vittorioso conseguito dall'appellante impone la riforma della sentenza anche in punto di regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio. L' va, quindi, condannato al pagamento in favore del difensore distrattario del CP_1 ricorrente/appellante, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate - valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte, in complessivi € 4.638,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Le spese della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado e della c.t.u. svolta in questo grado di giudizio, come già liquidate con separati decreti, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
7
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 77/2023 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Locri, pubblicata il 06.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, in accoglimento dell'appello, così provvede: 1. In riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda proposta da Parte_1 e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente/appellante, a seguito dell'infortunio del 27.06.2007, ha riportato un aggravamento con danno biologico del 16%.
2. Per l'effetto, condanna l al pagamento dell'indennizzo nella forma della rendita, CP_1 con decorrenza 08.06.2017, oltre interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data della domanda amministrativa.
3. Condanna l al pagamento, in favore del difensore distrattario del CP_1 ricorrente/appellante delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi
€ 4.638,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 4. Pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, come già CP_1 liquidate con separati decreti, svolte nel giudizio di primo grado e in questo grado di giudizio. Reggio Calabria, 8 ottobre 2025.
Il Pres. est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 72/2023 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Gioiosa ON (RC), Via Bugella, n. 31/C, presso lo studio dell'Avv. Caterina Fuda, (C.F. ), che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_2 telefax 0964/410109, pec Email_1 appellante CONTRO (Cod. Controparte_1
Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in P.IVA_1 Locri (Cod. Fisc. ), in persona del per la Calabria Legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante dell' – Dott. ( ), rappresentato CP_1 CP_3 CodiceFiscale_3 e difeso, in virtù' di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. Persona_1
n. 17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc. ), fax CodiceFiscale_4 0965/363206, pec elettivamente domiciliato in Reggio Email_2 Calabria C.so Garibaldi n. 635 presso la sede CP_1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 02.03.2020, Parte_1 conveniva in giudizio l per vedersi riconoscere e accertare l'aggravamento
CP_1 dell'infortunio subito sul lavoro il 27.06.2007, nella misura pari o superiore al 24% o comunque non inferiore al 16%, e per l'effetto, condannare l al pagamento
CP_1 all'indennizzo del danno biologico nella forma della rendita. Esponeva che in data 27.06.2007, aveva subito un infortunio sul lavoro riconosciuto dall' nella misura del 9%.
CP_1 Con sentenza n. 1498/2013, il Tribunale Civile di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva riconosciuto al ricorrente un danno biologico del 13% e condannato l al
CP_1 pagamento del relativo indennizzo. In data 08.06.2017, entro i 10 anni, aveva presentato richiesta di aggravamento dell'infortunio. 2
Con nota datata 28.9.2017, l aveva accertato un peggioramento delle condizioni CP_1 di salute del ricorrente nella misura del 15%. In data 23.09.2019 aveva proposto opposizione avverso la revisione del riconoscimento dell'aggravamento, essendo portatore, come da documentazione sanitaria, di un'invalidità pari o superiore al 24%. L' non si era pronunciato sull'opposizione. CP_1 Proponeva, dunque, ricorso innanzi al Tribunale di Locri, per il riconoscimento di un'invalidità permanente del 24% o comunque non inferiore al 16%, con condanna alla corresponsione della relativa rendita ed al pagamento dei ratei arretrati, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario. Costituitosi l eccepiva l'inammissibilità delle domanda di revisione per CP_1 aggravamento, osservando che la revisione era disciplinata dall'art. 13 co. 4 D. Lgs. 38/2000 e la relativa disciplina era parzialmente diversa a seconda che si trattasse di infortunio o di malattia professionale. Nella fattispecie in questione, l aveva riconosciuto con provvedimento del CP_1 28.09.2017 (dunque, alla scadenza del termine revisionale decennale) un aggravamento al 15%. dei postumi del 13%, quali accertati con la sentenza n. 1498/2013, A tale valutazione si era opposto il ricorrente, con l'opposizione amministrativa del 23.09.2019. I termini per l'esercizio del diritto di revisione, per come precisato dalla Suprema Corte (Cass. 7274/94), avevano natura dilatoria, per cui non era preclusa la possibilità di chiedere la revisione oltre il decennio, purché, però, il lamentato aggravamento non si fosse verificato oltre il decennio (quindici anni in caso di malattia professionale) dalla data dell'infortunio che, nel caso di specie, risaliva al 27.06.2007, e ciò in forza del principio di stabilizzazione dei postumi. Più precisamente l'infortunato doveva documentare che l'intervenuto aggravamento si fosse concretizzato quando il decennio non era ancora decorso, quando, invece, nel caso de quo era stata prodotta documentazione medica redatta in epoca successiva alla scadenza del decennio. Né poteva essere presa in considerazione la consulenza di parte che riferiva dello stato di salute attuale dell'infortunato e, dunque, era successiva al giugno 2017. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto.
Il giudizio veniva istruito con espletamento d c.t.u. medico legale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n.77/2023 pubblicata il 06.02.2023, il Tribunale di Locri, rigettava il ricorso, compensava le spese di lite e poneva a carico dell' le spese di c.t.u.. CP_1 Esponeva il Tribunale che dalla lettura dell'elaborato peritale a firma della Dott.
risultava: “Il Signor non presenta sintomatologia Persona_2 Parte_1 post frattura delle ossa nasali e frattura dello scafoide sn, e quindi postumi, non presenta dispnea, è eupnoico, vigile, cosciente, orientato S/T, collaboratore non ha bisogno di C.PAP per respirare, non deficit di forza della mano. Presenta cicatrici polso sn e stato ansioso depressivo certamente non dovuto al trauma. Non ha una limitazione funzionale con deficit che incide sulle sue condizioni psico- fisiche generali. Il sig. ha un danno biologico pari al 15% dal 03.06.2022, data della visita Parte_1 medica da me effettuata.” Pertanto, condividendo le conclusioni rassegnate dal c.t.u., rigettava la domanda.
3. Il giudizio in grado di appello. 3
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal Pt_1 Con il primo motivo deduceva la nullità della consulenza tecnica d'ufficio e, quindi, della sentenza fondata sul contenuto dell'elaborato peritale. Il c.t.u., senza rispondere alle osservazioni del ricorrente sull'elaborato di bozza, in data 29.09.2022, aveva depositato l'elaborato peritale nel fascicolo informatico. La nullità era stata eccepita dal ricorrente nel primo atto difensivo utile, ovvero nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 30.09.2022. Il Tribunale, con ordinanza del 6.10.2022, aveva accolto l'eccezione, così statuendo: Rilevato che non risulta correttamente compiuto l'iter istruttorio, inviata il CTU a trasmettere alle pari costituite la bozza dell'elaborato peritale entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, concede alle parti il termine di giorni 15 per le osservazioni, concede al CTU l'ulteriore termine di giorni 5 per il deposito dell'elaborato definitivo, invitando lo stesso, a rispondere alle eventuali osservazioni formulate dalle parti. Decorsi i termini fissati, in assenza di trasmissione dell'elaborato di bozza alle parti e deposito dell'elaborato definitivo, il G.L., con provvedimento del 10.11.2022, revocava l'incarico al c.t.u., dr. , e conferiva l'incarico al c.t.u. dr. Persona_2 Per_3
.
[...] Il 24.11.2022, il c.t.u., Dr. , senza aver trasmesso alle parti la bozza e dopo Per_2
l'avvenuta revoca dell'incarico, depositava direttamente nel fascicolo telematico l'elaborato. Con note depositate il 31.01.2023, il ricorrente, nel primo atto difensivo utile, eccepiva la nullità della consulenza ed insisteva nel conferimento dell'incarico del c.t.u., dr. Per_3
.
[...] Il Tribunale, in palese violazione del diritto di difesa, non conferiva l'incarico peritale al c.t.u., dr. , e rigettava il ricorso, richiamando le risultanze della c.t.u. del dr. Per_3 Per_2
.
[...]
Per questi motivi
, eccepiva la nullità della consulenza depositata il 29.09.2022 per mancanza di risposta alle osservazioni alla c.t.u. formulate dal ricorrente ed il 24.11.2022 per mancato invio della bozza, con nullità della sentenza, ed insisteva nel conferimento dell'incarico peritale ad un nuovo c.t.u. per rispondere ai quesiti formulati dal G.L. nel provvedimento del 17.03.2022 (Cass., Sez. VI-L, Ord. n. 21984 dell'11.9.2018). Deduceva che la sentenza era viziata nella motivazione ed era stato violato il diritto di difesa, poiché il Tribunale aveva fatto proprie le conclusioni del c.t.u. senza prendere in considerazione l'eccepite nullità del ricorrente nelle note del 30.9.2022 e del 31.1.2023. Chiedeva l'espletamento di c.t.u. per il riconoscimento della rendita . CP_1 Previa rinnovazione della c.t.u., chiedeva accertare e dichiarare, per violazione del diritto di difesa e per intervenuta revoca di incarico, la nullità della consulenza del c.t.u., dr.
, depositata nel fascicolo telematico il 29.9.2022 ed il 24.11.2022; Persona_2 accertare e dichiarare l'appellante inabile nella misura del 24%, o comunque non inferiore al 16% dalla data di presentazione della richiesta di aggravamento dell'infortunio, ovvero entro la data del 08.06.2017; condannare l alla corresponsione della rendita ed al CP_1 pagamento dei ratei arretrati in favore dell'appellante, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Costituitosi l , in primo luogo, precisava che la propria costituzione, nel giudizio CP_1 di appello, era tempestiva, posto che essa era avvenuta nel termine dei dieci giorni antecedenti l'udienza come rinviata d'ufficio. Eccepiva l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., apparendo generico e non supportato da idonei elementi o documenti atti a suffragare le tesi esposte nell'atto, senza indicare quali fossero gli elementi insufficienti o errati della decisione. Nel merito, erroneamente l'appellante aveva dedotto la nullità della c.t.u. redatta dal dott. . Per_2 4
In effetti, all'udienza del 10.11.2022 era stato revocato l'incarico peritale conferito al dott. , nominando - ma non conferendo ancora l'incarico, al contrario di quanto Per_2 dedotto da parte appellante - il dott. e il giudice aveva rinviato la causa, proprio per Per_3 il conferimento dell'incarico, all'udienza del 16.01.2023. Il giudice non si era avveduto, però, che il dott. aveva già provveduto a Per_2 depositare l'elaborato peritale in data 29.09.2022 e in ogni caso lo stesso aveva provveduto, una volta ricevuta ingiustamente la comunicazione della revoca, ad un nuovo deposito in data 24.11.2022 per come poteva evincersi dalle relazioni allegate con indicazione della data di deposito. Il Tribunale, accortosi dell'avvenuto deposito, non aveva conferito il nuovo incarico peritale, evidentemente ritenendo pienamente legittima la relazione peritale del dott.
e condividendo le conclusioni in essa contenute. Per_2 Altrettanto erroneo era l'assunto dell'appellante secondo cui il c.t.u. non aveva mai trasmesso la bozza di perizia alle parti. Dall'elaborato peritale regolarmente depositato risultava, invece, che il c.t.u. aveva provveduto tempestivamente alla previa trasmissione della bozza peritale ad entrambe le parti costituite allegando all'elaborato peritale le ricevute di avvenuta trasmissione. Nel merito, sottolineava che il c.t.u., con argomentazioni medico-legali esaustive, aveva quantificato i postumi permanenti residuati nella misura del 15% confermando la valutazione operata dall'Istituto. La sentenza che aveva recepito le conclusioni peritali era corretta e immune da qualsivoglia vizio logico-giuridico e andava confermata. Chiedeva il rigetto dell'appello perché inammissibile, oltre che infondato in fatto. Con compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza del 19.03.2025, la Corte disponeva la rinnovazione della c.t.u. affidando l'incarico al dr. , il quale depositava l'elaborato peritale in data Persona_4 21.07.2025. Le parti depositavano note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'iter procedurale così come segnalato dall'appellante, secondo cui il c.t.u. dr.
aveva depositato un elaborato peritale incompleto è riscontrato da un puntuale Per_2 esame della sequenza dello svolgimento del processo. Invero, il dr. era stato nominato con ordinanza del 22.04.2022 e con Per_2 dichiarazione depositata in cancellaria il 27.04.2022, aveva accettato l'incarico, prestato giuramento di rito e fissato l'inizio delle operazioni peritali. In data 29.09.2022 aveva depositato la relazione di c.t.u.. Nelle note di trattazione scritta depositate il 30.09.2022, in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 06.10.2022, il difensore del aveva dichiarato, allegando la Pt_1 relativa documentazione, che “il 20/8/2022, il CTU inviava, al ricorrente, la bozza” e che “il 25/8/2022, il ricorrente, trasmetteva le osservazioni (DOC. 2), contestando la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio in ordine allo stato depressivo quantificato in 0%, quando detta patologia era stata anche diagnosticata dall' con una menomazione del 4%. CP_1
Peraltro, veniva, altresì, contestato il riconoscimento del danno biologico dalla data della visita, quando già dall'8/6/2017 tutte le patologie erano state denunziate nella richiesta di aggravamento. Purtroppo, per come si evince dalla consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 29/9/2022, il CTU non ha risposto alle osservazioni e, quindi, il ricorrente eccepisce il vizio di nullità della consulenza tecnica d'ufficio (Cass., Ord. n. 31591/2021)”. Chiedeva che si procedesse alla rinnovazione dell'attività peritale. 5
Con ordinanza del 06.10.2022, il Tribunale così disponeva: “Rilevato che non risulta correttamente compiuto l'iter istruttorio, invita il CTU a trasmettere alle parti costituite la bozza dell'elaborato peritale entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, concede alle parti il termine di giorni 15 per le osservazioni, concede al CTU l'ulteriore termine di giorni 5 per il deposito dell'elaborato definitivo, invitando lo stesso, a rispondere alle eventuali osservazioni formulate dalle parti … “. Gli adempimenti richiesti non venivano assolti dal c.t.u. e il Tribunale, con provvedimento del 10.11.2022, revocava il dr. e nominava altro c.t.u., Persona_2 nella persona del dr. , fissando l'udienza per la prestazione del Persona_3 giuramento. Il 24.11.2022, il dr. rinnovava il deposito del medesimo elaborato peritale già Per_2 depositato, con i relativi allegati. Con note depositate il 31.01.2023, primo atto difensivo utile, il ricorrente, eccepiva la nullità della consulenza ed insisteva nel conferimento dell'incarico all'altro c.t.u. già nominato, dr. . Persona_3 Il Tribunale fissava l'udienza di discussione e la causa veniva decisa avvalendosi dell'elaborato del dr. così come depositato il 29.09.2022 e 24.11.2022. Per_2
4.1. L'iter processuale come sopra descritto non è rituale. Il primo c.t.u. dr. aveva depositato una relazione di perizia che non aveva Per_2 confutato i rilievi articolati dal ricorrente;
non aveva assolto gli incombenti richiesti dal Tribunale con l'ordinanza del 06.10.2022 ed era stato revocato, con affidamento dell'incarico ad altro c.t.u., fissando per il conferimento dell'incarico, l'udienza del 16.01.2023. Prima della prestazione del giuramento del secondo consulente, il dr. aveva Per_2 rinnovato il deposito del medesimo elaborato peritale (si tratta della medesima relazione già depositata, priva di confutazione e risposta ai chiarimenti richiesti), questa volta corredato dagli allegati. Il Tribunale aveva deciso la causa, ponendo a fondamento della decisione una consulenza che, comunque, era già stata valutata come incompleta, avendo omesso la disamina dei rilievi articolati dal ricorrente. Né la sentenza ha dato conto delle criticità segnalate, esaminandole, essendo state pedissequamente recepite le conclusioni del dott. . Per_2 Per questo motivo la Corte ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali.
5. In esito ai rinnovati accertamenti peritali, il c.t.u., dr. ha Persona_4 accertato: “Il sig. è affetto da “Lieve limitazione funzionale dita mano sinistra, Parte_1 esiti frattura osso mascellare destro e ossa nasali”
“… questo ha riportato in un incidente sul lavoro avvenuto nell'anno 2007 un trauma al polso sinistro che ha comportato la frattura dello scafoide e la lussazione del semilunare. Inoltre, il trauma ha interessato l'osso mascellare destro e le ossa nasali. Sono state rilevate cicatrici che non appaiono discromiche o con formazione di un cheloide. Le suddette cicatrici hanno una estensione limitata e non alterano in maniera grave l'estetica del periziato essendo rilevabili solo ad una osservazione generica e non limitano o alterano, l'espressività del periziato. La frattura dello scafoide e la lussazione del semi-luminare, dovute ad una vettore traumatico diretto, hanno causato una perdita dei rapporti reciproci di sinergismo muscolare degli attivatori delle dita. Il deficit funzionale che è stato rilevato risulta essere lieve interessando solo ed esclusivamente il movimento articolare di estensione delle dita e della funzione prensile che risulta anche essa lievemente diminuita. Non sono presenti disturbi trofici neuro-sensoriali e vascolari. Si precisa che il danno è avvenuto in destrimane. Nella valutazione del danno si deve tenere conto della limitazione funzionale lieve delle dita e 6
dell'entità del pregiudizio effettivo che queste limitazioni hanno sulla struttura anatomo- funzionale (funzione prensile della mano). Non sono presenti gravi insufficienze o impossibilità a compiere i movimenti articolari delle dita interessate dal trauma. È mantenuto il movimento delle altre dita della mano destra. Quindi le suddette menomazioni provocano una limitazione di grado lieve della funzione prensile della mano. Il periziato ha riportato anche un trauma dell'osso mascellare destro che ha comportato, come esito, una sinusite cronica. Inoltre, il periziato ha avuto una frattura delle ossa nasali con turbe disfunzionali di grado lieve. Non sono stati rilevati patologie a carico dell'apparato respiratorio. Il periziato non presenta dispnea a riposo e dopo minimo sforzo. Nella norma la saturazione di ossigeno. Nulla a carico dell'apparato cardiaco. Al momento della visita medico legale il periziato era in buon compenso emodinamico. Il periziato era affetto da paradontiasi. Si rileva che nell'esame obiettivo contenuto nella cartella di ricovero presso il di Catanzaro gli incisivi mediali erano presenti Controparte_4 anche se mobili. La parodontiasi non è collegabile all'evento traumatico e provoca una alterazione della mobilità dei denti fino alla loro perdita. Per quanto riguarda l'apparato neuro-psichico non si è rilevata alcuna patologia degna di nota. Per quanto sopra detto si devono applicare i codici 237, 321, 323 per analogia considerando che i suddetti codici sono riferiti ad una anchilosi che “deve intendersi come impossibilità attiva e passiva a qualsiasi movimento articolare”. Per cui si ritiene di dover modulare il valore dei codici applicati a seconda della incidenza funzionale tenendo anche conto della lieve limitazione della funzione prensile. L'aggravamento è un naturale evoluzione dell'incidente sul lavoro avuto nell'anno 2007 e ritenendosi che le suddette patologie erano presenti alla data di presentazione della domanda di aggravamento si precisa che la decorrenza è da stabilire alla data dell'8.6.2017. Pertanto, si applicano i seguenti codici:
1) Cod. 237 “Anchilosi del polso in estensione rettilinea, senza limitazione della pronosupinazione” nella misura dell'8%
2) Cod. 321 “Sinusopatia cronica” nella misura del 5%
3) Cod. 323 “frattura ossa nasali” nella misura del 4% Il Sig. , valutando complessivamente il danno, ha un danno biologico del Parte_1 16%. Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. sono corrette, immuni da vizi logici e giuridici e vengono, quindi, recepite e poste a fondamento della decisione. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarato che , a seguito dell'infortunio del 27.06.2007, ha riportato un Parte_1 aggravamento con danno biologico del 16% e l va condannato al pagamento CP_1 dell'indennizzo nella forma della rendita, con decorrenza 08.06.2017, oltre interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data della domanda amministrativa. L'esito vittorioso conseguito dall'appellante impone la riforma della sentenza anche in punto di regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio. L' va, quindi, condannato al pagamento in favore del difensore distrattario del CP_1 ricorrente/appellante, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate - valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte, in complessivi € 4.638,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Le spese della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado e della c.t.u. svolta in questo grado di giudizio, come già liquidate con separati decreti, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
7
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 77/2023 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Locri, pubblicata il 06.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, in accoglimento dell'appello, così provvede: 1. In riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda proposta da Parte_1 e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente/appellante, a seguito dell'infortunio del 27.06.2007, ha riportato un aggravamento con danno biologico del 16%.
2. Per l'effetto, condanna l al pagamento dell'indennizzo nella forma della rendita, CP_1 con decorrenza 08.06.2017, oltre interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data della domanda amministrativa.
3. Condanna l al pagamento, in favore del difensore distrattario del CP_1 ricorrente/appellante delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi
€ 4.638,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 4. Pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, come già CP_1 liquidate con separati decreti, svolte nel giudizio di primo grado e in questo grado di giudizio. Reggio Calabria, 8 ottobre 2025.
Il Pres. est. dott.ssa Marialuisa Crucitti