Articolo 4 della Legge 20 ottobre 1960, n. 1263
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 novembre 1960
Art. 4.
L'onere relativo all'ammontare dei mutui, per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione e' a carico dello Stato.
L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1962.
Entrata in vigore il 24 novembre 1960