Art. 4.
L'onere relativo all'ammontare dei mutui, per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione e' a carico dello Stato.
L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1962.
L'onere relativo all'ammontare dei mutui, per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione e' a carico dello Stato.
L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1962.