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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 1.10.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
N. R.G. 2503/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2503/2021 promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassino (FR), alla via
S. Pagano n. 7;
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dagli Avvocati Giuseppe Iannotta e Caterina Ginocchio ed elettivamente domiciliato in Sessa Aurunca (CE) alla via Sant'Agata n. 46;
APPELLATO
pag. 2/10 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 204 C.d.S., depositato il 25.10.2018 presso il
Giudice di Pace di Sessa Aurunca, agiva in giudizio Controparte_1 opponendosi al verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. 40845/V/2018 notificatogli in data 30.10.2018, avente ad oggetto la presunta infrazione dell'art. 142, co. 8 del C.d.S. verificatasi il giorno
13/07/2018 alle ore 15:58 in località S.S. 7 IV “Domitiana” al Km 3+585, relativa al veicolo di sua proprietà tg. ET351WD e per la CP_2 quale gli era stata applicata la sanzione pecuniaria di € 187,00, oltre decurtazione di punti 3 dalla patente. Specificava che la detta infrazione era stata rilevata a mezzo di apparecchiatura elettronica.
Alla base del proprio ricorso, proponeva i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 142, co. 6 bis;
2) irritualità nella elevazione della contestazione;
3) mancanza di segnaletica stradale e abusiva;
4) difetto della taratura dell'apparecchio; 5) assenza di autorizzazione al limite di velocità; 6) violazione ex art. 3 l. 689/1981 per mancanza dell'elemento soggettivo;
7) mancata sottoscrizione dell'agente notificatore.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto Parte_1
del ricorso, per tutte le ragioni illustrate in comparsa.
Il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , accoglieva il ricorso e, per Controparte_1
l'effetto, annullava l'opposto verbale n. 40845/V/2018.
pag. 3/10 Con ricorso in appello tempestivamente depositato, il Parte_1
ha impugnato la sentenza del G.d.P. di Sessa Aurunca n. 793/2020
[...]
per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il GdP annullato la sanzione sulla base di un'eccezione non rilevata;
b) errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. in merito all'asserita inidoneità della segnaletica di preavviso e la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c.; c) errata interpretazione della norma giuridica in materia di segnaletica.
Si è regolarmente costituito in giudizio , il quale ha, Controparte_1 in via preliminare, eccepito l'improcedibilità dell'appello per carenza degli elementi oggettivi e, nel merito, sostenuto l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello.
La causa, assegnata alla scrivente soltanto in data 16.09.2024, viene assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna.
*
L'appello è fondato.
1) In merito all'improcedibilità dell'appello per errata indicazione del numero di sentenza nelle premesse dell'atto introduttivo, si osserva che l'eccezione dell'appellata è priva di pregio. Invero, le difese, le conclusioni e tutta la documentazione prodotta da parte appellante rendono chiaro e inequivoco il tema oggetto dell'impugnazione. Trattasi, pertanto, di mero errore materiale, successivamente rettificato, che non inficia in alcun modo la validità dell'atto introduttivo.
2) Il primo motivo di appello relativo alla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondato. Come correttamente sostenuto da parte appellante, il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa,
pag. 4/10 disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi" che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione.
Ebbene, con il ricorso dinanzi al giudice di primo Controparte_1 grado ha espressamente dedotto l'inadeguatezza della segnaletica di prescrizione (“Il tratto stradale in cui è avvenuto il rilevamento della presunta infrazione non prevede adeguata segnaletica in loco per il limite di velocità…”).
Pertanto, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, ritenendo fondato anche tale profilo (“Orbene, trattandosi nella specie di strada extraurbana secondaria, in relazione alla quale l'art. 142 del c.d.s. prescrive una velocità massima di 90 km/h, nonché di dispositivo collocato fuori dal centro abitato su strada con imposizione di un limite diverso (80km/h) da quello fissato in via generale dal c.d.s. è ravvisabile una violazione della norma suddetta, trovandosi il dispositivo collocato ad una distanza inferiore ad un km dal segnale che impone il limite di velocità” - cfr.: pag.
3 della sentenza impugnata).
In sostanza, il giudicante ha annullato la sanzione sulla base di una violazione regolarmente eccepita da parte ricorrente e, pertanto, non è incorso nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c.
pag. 5/10 Sebbene il Giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dell'art. 112 c.p.c., ha comunque errato nell'aver accolto l'eccezione concernente l'irregolarità del segnale del limite di velocità, posto che parte ricorrente non ha fornito elementi probatori circa l'inadeguatezza della segnaletica di prescrizione.
Posto che l'art. 25 co. 2 L. 120/2010 prevede l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico, fuori dai centri abitati, ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, era comunque onere dell'opponente dare prova di una simile violazione.
Si osserva, infatti, che sul non incombeva alcun Parte_1 onere probatorio in ordine al rispetto della distanza di cui all'art. 25 co. 2
L. 120/2010, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A.,
l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2017 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità” (cfr. sul punto Cass. ord. n. 23566/2017). Il predetto principio di diritto è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte anche con sentenza n. 7715/2021 che testualmente riporta “Va richiamato il principio generale per cui, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata mentre quando
l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745;
pag. 6/10 cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584)”.
Alla luce di tali argomentazioni, onerato della prova dell'inadeguatezza della segnaletica era la stessa parte opponente in prime cure che, tuttavia, non appare abbia soddisfatto tale onere a proprio carico, avendo mosso contestazioni generiche sul punto.
Pertanto, ha errato il Giudice di prime cure nel ritenere provata la suddetta violazione.
3) Fondato è, poi, il secondo motivo di appello. Il Giudice di Prime
Cure, nella impugnata sentenza, dopo aver ripercorso la normativa in materia di segnaletica di preavviso, testualmente affermava: “Inoltre, come desumibile dalla documentazione fotografica in atti, pur trattandosi di dispositivo per il rilevamento della velocità su entrambi i sensi di marcia, sia pure approvato per tale utilizzo, e collocato su un solo lato della strada, lo stesso non risulta segnalato con un segnale a doppia faccia visibile dalle due direzioni. Da quanto sopra emerge la collocazione del dispositivo di rilevamento della velocità in violazione della l. n. 120/2010, nonché la non conformità della segnaletica alle prescrizioni di cui al decreto suddetto, con conseguente illegittimità dell'opposto verbale.” (cfr. pagine 2 e 3 della impugnata sentenza). Tale affermazione non può essere condivisa, posto che dalla produzione documentale in atti emerge come i segnali utilizzati siano segnali compositi, ovvero segnali bifacciali collocati su supporti formati da quattro pali. La documentazione fotografica documenta la sussistenza di quattro pali dei cartelli per cui è del tutto verosimile ciò che è affermato dalla difesa del ossia Parte_1 che i segnali fossero bifacciali. In ogni caso, l'onere della prova della pag. 7/10 inidoneità dei segnali era a carico della parte opponente (cfr. Cassazione n.
23556 del 2017), che nulla ha provato in proposito.
4) Parimenti fondato è il terzo motivo di appello. Il giudice di prime cure ha sostenuto: “Peraltro, l'elevato numero di verbali elevati dalla data di installazione ad oggi per la violazione, in gran parte dei casi, dell'art.
142, co. 8, e, quindi, per violazioni in gran parte comprese nella fascia dell'eccedenza di oltre 10 km/h in più e non oltre 40 km/h del limite massimo consentito di 80 km/h, per cui la velocità predominante nel tratto di strada in oggetto, intesa in senso quantitativo, ossia quella che per valore predomina sulle altre deve intendersi compresa nella fascia suddetta, e cioè nel limite massimo di 120 km/h, costituisce prova sufficiente della inidoneità della segnaletica ad assolvere adeguatamente alla funzione di preavvertire gli automobilisti circa l'utilizzo di dispositivi di controllo della velocità. Pertanto, in relazione alla velocità predominante (tra i 90 e i 120 km/h) la segnaletica appare inadeguata sia con riferimento alle dimensioni, che all'assenza di segnali con scritte luminose in grado di maggiormente richiamare l'attenzione degli automobilisti circa l'utilizzo del dispositivo elettronico di rilevamento delle infrazioni, oltre che a rendere maggiormente visibile le indicazioni in esse contenute e ciò anche in condizione di scarsa visibilità (orario notturno, etc.)”. Ha aggiunto il giudice di primo grado: “Si ribadisce che, per quanto riguarda l'informazione all'utenza, il D.M. 15.08. 2007, all'art. 2, ha previsto che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, velocità che pertanto assume rilievo ai fini della determinazione dell'idoneità della segnaletica ad assolvere la funzione anzidetta”. (cfr. pag. 3 della pag. 8/10 impugnata sentenza). Il giudice di pace è incorso nell'errore di applicare il criterio della velocità predominante ai fini della valutazione dell'idoneità della segnalazione facendo riferimento ad una disposizione (D.M.
15.08.2007) che si riferisce alla distanza della segnaletica di preavviso e non alla sua idoneità. Tra l'altro, come argomentato dall'appellante,
“dunque, nessuna rilevanza poteva assumere il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica che avvisava gli automobilisti circa il controllo della velocità”.
Giova precisare che, per giurisprudenza costante: “ciò che rileva, dunque,
è la concreta percepibilità e leggibilità dell'avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, per questo motivo il legislatore ha stabilito che le disposizioni di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 si applichino in quanto compatibili” (cfr. Cass. Civ. II sez., n. 23566 del
2017).
Per questi motivi
l'appello è fondato e come tale va accolto con conseguente rigetto della domanda dell'istante di Controparte_1
annullamento del verbale impugnato.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.” (Cfr. Cassazione n. 26985 del 2009).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. vigente. pag. 9/10
P.Q.M
.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello del ed in totale Parte_1 riforma della sentenza n.r.g. 793/2020 del G.d.P. di Sessa Aurunca impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il Controparte_1 verbale di accertamento di violazione del codice della strada impugnato in primo grado;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio a favore dell'appellante che quantifica in euro 346,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge
3) condanna l'appellato al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio a favore dell'appellante che quantifica in euro 562,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Santa Maria Capua Vetere, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pag. 10/10