Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4571/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico - dott.ssa Roberta Di
Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4571 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza del 02.12.2024 ed avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
Partita IVA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico p.t., quale società incorporante per fusione la
[...]
rappresentate e difese, giuste procure in atti, dall'avv. Controparte_1
Mariagiuseppina Marzano (c.f. ), presso il cui studio C.F._1
elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Giovanni Chiarini, 14
INTERVENTRICE VOLONTARIA-ATTRICE
E
in Napoli, in persona del suo Controparte_2
legale rap.te p.t., (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' P.IVA_2
pagina 1 di 15
domicilia in Napoli alla Via R. Bracco 15/a
CONVENUTO
NONCHE'
CONDOMINIO DI VIA DEI GRECI N. 48 in Napoli, in persona dell'Amministratore p.t., (CF ), rappresentato e difeso, giusta procura in P.IVA_3
atti, dall'Avv. Alessandro Librino, C.F. , presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Monte di Dio 25
CONVENUTO
NONCHE' in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Controparte_3
Generale p.t. e del Dirigente p.t., C.F. e partita I.V.A. N. , rappresentata e P.IVA_4
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Licia Polizio, (C.F. ), C.F._4
presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Leopoldo Cassese n. 19
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno così concluso:
• L' già “ Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona dell'amministratore unico pro tempore, Dott. Parte_1 [...]
, interventore volontario ex art. 105 c.p.c., per il tramite del sottoscritto CP_4
avvocato, si riporta e fa propri, ancora una volta, il contenuto degli atti e documenti di causa, nonché i verbali di causa, depositati dalla incorporata per fusione e, per le ragioni ivi indicate, chiede Controparte_1
accogliersi le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione dalla incorporata per fusione con vittoria di spese ed Controparte_1
onorari di causa, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo pagina 2 di 15 fattone. Fa rilevare a codesto Ill.mo Giudicante che le risultanze della CTU hanno pienamente confermato l'assunto prospettato da questa difesa nei propri atti e documenti di causa. Chiede riservarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali”.
• Il : “L'avv. Chianese per il convenuto Controparte_2 [...]
impugna le risultanze della consulenza tecnica depositata Controparte_5
dal Tribunale che non ha risposto che superficialmente ai quesiti, senza dar conto della fatiscenza dei locali e della strumentazione dell'albergo di proprietà Pt_2
dell'allora e dello scarso stato manutentivo, per non tacere Controparte_1
della valutazione data a materiale accantonato nei locali sotterranei ove è posta la centralina che si valuta ai fini della quantificazione del danno senza che sia provato l'assunto di controparte, vale a dire che si tratti di materiale sostituito nell'occasione per cui è causa. Si impugna pertanto tutto quanto dedotto e depositato da parte attrice che non ha affatto assolto all'onere probatorio a suo esclusivo carico e si chiede che la causa sia rinviata per le conclusioni”.
• Il Condominio di via dei Greci 48: “Ai fini della trattazione scritta del presente procedimento codesta difesa si riporta a tutti propri atti, impugna le risultanze della CTU per quanto di ragione e chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
(oggi, a seguito di atto di fusione, , nella qualità non Parte_1
contestata di proprietaria dell'Hotel Oriente sito in Napoli, alla via A. Diaz n. 44, ha citato in giudizio gli odierni convenuti al fine di sentirli condannare al risarcimento di pagina 3 di 15 tutti i danni subiti a seguito dei fenomeni infiltrativi che hanno interessato alcuni locali dell'immobile di sua proprietà. In particolare, parte attrice ha dedotto che in data
16.06.2021 i locali ove è situata la centrale termofrigorifera al servizio degli impianti di aria condizionata dell'Hotel Oriente sono stati interessati da copiose infiltrazioni provenienti dal soffitto e dalle pareti e causate dalla rottura di una conduttura idrica al servizio dei condominii convenuti. Sempre secondo le tempestive deduzioni ed allegazioni dell'attrice, a seguito del sinistro e stante l'inerzia dei due condominii, è sorta la necessità, da parte della predetta, di incaricare le ditte di sua fiducia, che curavano la manutenzione degli impianti elettrici e termomeccanici, alla riparazione degli impianti danneggiati dalle infiltrazioni, il cui costo è stato pari a € 4.135,90 per i lavori relativi all'impianto elettrico e € 615,00 per i lavori termomeccanici.
Successivamente, in data 10.08.2021, i locali dell'Hotel Oriente adibiti a sottocentrale per la produzione di acqua calda sanitaria sono stati interessati da fenomeni infiltrativi verificatisi in occasione dei lavori di sostituzione della conduttura idrica eseguiti dai Cont Condominii convenuti. Anche in quest'occasione, stante l'inerzia dei predetti, la ha provveduto ad eseguire, a sue spese, i lavori di riparazione e di ripristino degli impianti e degli ambienti, per un totale di € 2.966,67 (di cui € 1.065,00 per i lavori eseguiti sull'impianto elettrico e € 1.901,67 per la fornitura e la sostituzione di n. 1 interruttore quadro generale).
Si è costituito in giudizio il il quale Controparte_6
preliminarmente ha chiesto chiamarsi in causa la e, nel merito, Controparte_3
rigettarsi la domanda. In particolare, il convenuto ha dedotto che vi è CP_2
un'incertezza circa la proprietà delle tubazioni che hanno determinato i fenomeni infiltrativi ma che, ciò nonostante, i due condominii avevano provveduto alla riparazione di dette tubazioni. Al fine di escludere la propria responsabilità ha, altresì, attribuito alla diverse condotte colpose quali l'aver posizionato la centrale Controparte_1
frigorifera a servizio dell'albergo in un locale realizzato al di sotto delle tubazioni pagina 4 di 15 oggetto di causa;
l'aver omesso la manutenzione dei locali e l'aver omesso di segnalare a parte convenuta eventuali corrosioni delle tubazioni.
Si è costituito in giudizio anche il Condominio di via dei Greci n. 48, il quale preliminarmente ha chiesto la chiamata in causa della e nel merito ha Controparte_3
chiesto il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, il convenuto ha dedotto l'assenza di prova della destinazione delle tubazioni a servizio del e che, in ogni caso, quest'ultimo aveva provveduto alla riparazione delle CP_2
stesse.
Si è costituita in giudizio la sia per il Controparte_3 Controparte_6
che per il Condominio di via dei Greci n. 48, la quale ha contestato la domanda
[...]
attorea perché infondata sia nell'an che nel quantum. In relazione alla domanda di manleva spiegata da entrambi i condomini, la parte chiamata in causa ha dedotto l'operatività della polizza solo a condizione che fosse dimostrata l'esistenza del rischio assicurato e, comunque, con l'applicazione della franchigia prevista dal contratto di assicurazione.
Va, infine, evidenziato che, in data 2.10.2024, è intervenuta in giudizio la
[...]
in quanto ha documentato di aver incorporato per fusione la società attrice. CP_7
Orbene, come è noto l'art. 2504 bis c.c. la società che risulta alla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Ebbene sul punto la Suprema Corte ha affermato: “La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.” (CASS. Sez. U - , Sentenza n.
21970 del 30/07/2021). Pertanto, correttamente non si è verificato alcun evento interruttivo ed è intervenuta la Parte_1
pagina 5 di 15 Tanto premesso va sottolineato che la domanda proposta dall'attrice, relativa ad infiltrazioni verificatesi nell' immobile di sua proprietà, rientra nell'ambito delle azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr. Cass n.16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite (cfr. ord.
n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato,
l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno pagina 6 di 15 2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023,
n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n.
14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia pagina 7 di 15 del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Orbene, applicando i principi suesposti al caso di specie, ritiene la scrivente che la domanda attorea sia fondata e vada, pertanto, accolta. E invero, risulta provato che l'Hotel Oriente, di proprietà dell'allora (oggi Controparte_1 [...]
ha subìto fenomeni infiltrativi – oggi assenti – derivanti dalla rottura Parte_1
delle tubazioni a servizio dei due Condominii convenuti, infiltrazioni che hanno causato danni alla centrale frigorifera e all'impianto elettrico dell'Hotel. A questa conclusione la scrivente perviene sulla base di tutta la documentazione prodotta da parte attrice nonché delle valutazioni tecniche espresse dal CTU dalle quali non vi è motivo di discostarsi perché ben motivate e supportate da indiscusse cognizioni tecniche dell'ausiliario del giudice. Nello specifico il CTU, sulla base del materiale fotografico contenuto nella perizia di parte, dei rilievi nel corso degli accessi effettuati e dell'osservazione dello stato dei luoghi, ha ritenuto sussistenti i fenomeni infiltrativi de quibus, evidenziando come gli stessi non siano più in atto a seguito della riparazione delle tubazioni effettuata dai Condominii convenuti.
Per quanto attiene alle cause delle infiltrazioni verificatesi nelle date del 16.06.2021 e del 10.08.2021 il CTU ha ritenuto che le stesse siano ascrivibili alla rottura delle tubazioni al servizio dei condominii convenuti affermando quanto segue: “In definitiva, le cause dei danni lamentati dalla società attrice sono da ricondurre a fenomeni infiltrativi per effetto della rottura di una condotta idrica in pressione a servizio dei due condomini convenuti in giudizio”.
pagina 8 di 15 Non può essere accolta, in questa sede, la ricostruzione dei fatti fornita da parte convenuta In particolare, il ha Controparte_6 CP_2
sostenuto l'assenza della propria responsabilità sia perché la conduttura idrica sarebbe di proprietà dell'ABC.
Tale ricostruzione non può essere condivisa in quanto, come ha chiarito lo stesso CTU e come si desume dalle deduzioni dell'attrice e dell'altro convenuto, la CP_2
conduttura idrica che ha causato le infiltrazioni è posta al servizio dei condominii convenuti i quali, dunque, in virtù del rapporto di custodia, sono tenuti al risarcimento dei danni provocati dalla res ex art. 2051 c.c. Che la conduttura idrica sia al servizio dei condominii convenuti e che gli stessi siano tenuti alla sua manutenzione nonché al risarcimento dei danni da essa derivanti emerge, secondo quanto affermato dallo stesso ctu, da due circostanze, riportate all'interno della relazione. Invero, il ctu ha così sostenuto: “La tubazione aerea oggetto di perdita è a servizio dei due condomini convenuti in giudizio. L'assunto è desumibile da due circostanze di fatto: la prima: in data 17.06.2021 una squadra di pronto intervento dell'ABC Napoli constatò l'avanzato stato di degrado della condotta idrica e che essa fosse privata e a servizio dei due condomini di via Bracco, 15 e via dei Greci, 48, tant'è che questi ultimi furono invitati ad eseguire la riparazione definitiva a seguito della rottura;
la seconda: in occasione del secondo accesso lo scrivente CTU dispose la chiusura della chiave di arresto dell'adduzione generale verificando, alla presenza dei consulenti tecnici di parte,
l'effettiva interruzione dell'alimentazione idrica ai due condomini convenuti. I due condomini si dichiararono disponibili alla riparazione dopo l'assemblea del luglio 2021 con cui il condominio di via dei Graci avrebbe autorizzato la spesa di € 2.200 (da suddividere tra i due enti)”. In definitiva, appare chiaro che la condotta idrica di cui si discute è al servizio dei due condominii, tant'è che gli stessi si sono fatti carico della sua riparazione (come confermato dagli stessi). Inoltre, la tesi sostenuta dal
[...]
, oltre ad essere implicitamente smentita dal pagamento, pro quota, Controparte_6
delle riparazioni, dalle dichiarazioni dell'ABC (non contestate) e da quanto affermato pagina 9 di 15 dal ctu, non è stata neppure provata. Invero, il non ha fornito prova CP_2
dell'eventuale proprietà, in capo all'ABC del tratto di tubazione che ha causato i fenomeni infiltrativi. Certamente, trattandosi di fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto vantato da parte attrice, il relativo onere della prova ricade sul convenuto ex art. 2697 c.c. CP_2
A ciò si aggiunga che, per giurisprudenza costante, il rapporto di custodia sotteso all'art. 2051 c.c. non richiede la necessaria proprietà della res. E invero, come la Suprema Corte ha sovente affermato, il rapporto di custodia postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13881 del 09/06/2010, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
38089 del 02/12/2021). Dunque, il rapporto di custodia non si identifica sempre e solo con la formale proprietà della res.
Nel caso di specie, essendo le tubature al servizio dei due condominii convenuti, può certamente ritenersi sussistente il rapporto di custodia con la res (circostanza che, del resto, non è stata più contestata dal Condominio di via dei Greci n. 48 e che risulta, come già affermato, implicitamente confermata dalle riparazioni eseguite dagli stessi
Condominii).
Né tanto meno può ravvisarsi alcuna condotta colposa dell'attrice rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ed invero l'aver posizionato la centrale frigorifera a servizio dell'Hotel in un locale ubicato al di sotto delle tubazioni de quibus non integra, di per sé, alcuna condotta colposa e ciò in quanto l'unica circostanza pacifica tra le parti è rappresentata dall'utilizzo da parte della società attrice dell'immobile di sua proprietà comprendente anche tale locale da ritenersi posto- in assenza di prova contraria– fin dal momento della costruzione al di sotto delle tubazioni serventi i condominii limitrofi. Parimenti non risulta provata né l'omessa manutenzione dei locali da parte dell'Hotel né
l'eventuale incidenza della stessa sulla causazione degli eventi infiltrativi. Va, inoltre sottolineato, che parte attrice ha depositato documentazione attestante la regolarità tanto pagina 10 di 15 dell'impianto di refrigeramento tanto di quello elettrico;
il tutto a riprova dell'assenza di un fatto colposo di parte danneggiata.
In definitiva, nel caso di specie risulta provato che l'istante ha subito infiltrazioni che hanno causato danni agli impianti elettrici e alla centrale frigorifera di sua proprietà e che, pertanto, ha diritto al risarcimento dei danni. Risulta, altresì, provato che la responsabilità del sinistro de quo sia addebitabile esclusivamente ai condominii convenuti, titolari del rapporto di custodia sulla res che ha causato i danni e tenuti, pertanto, in solido, ex art. 2055 c.c. al risarcimento degli stessi.
Dunque, i convenuti vanno condannati a versare all'attrice la somma di € 7.717,57 a titolo di risarcimento del danno, somma derivante dalle spese effettuate da parte attrice per ripristinare la centrale termofrigorifera e l'impianto elettrico di sua proprietà (cfr. fatture e pagamenti depositati in atti).
Circa la quantificazione della somma è opportuno effettuare una precisazione. Invero, il ctu, con riferimento alle riparazioni conseguenti al secondo fenomeno infiltrativo del
10.08.2021, ha calcolato la somma totale di € 2.298,12, mentre dalle fatture depositate in atti da parte attrice si evince che la somma corrisposta dalla stessa è pari a € 2.966,67.
Ciò perché il CTU, nella relazione tecnica, ha omesso di considerare, accanto al costo dei contatori cui fa riferimento il preventivo della ditta Elettro Impianti BA s.a.s.
(doc. 13 in prod. parte attrice nonché pag. 68 della perizia tecnica), il costo della manodopera relativo alla riparazione dell'impianto elettrico ed al montaggio dei contatori. Per tale ragione, questo giudice ritiene di dover liquidare la somma effettivamente pagata da parte attrice (come testimoniato dalla fattura depositata in atti), pari a € 2.966,67.
Dunque, la somma totale dovuta è, come già detto, di € 7.717,57. Su tale somma andranno corrisposti gli interessi al tasso legale dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla richiesta di rivalutazione della somma avanzata da parte attrice ritiene questo giudice che la stessa non possa essere accolta, stante la natura di debito di valuta pagina 11 di 15 della somma riconosciuta (perché perfettamente individuata nel suo ammontare e, dunque, liquida fin dall'inizio) e la vigenza, per le obbligazioni pecuniarie, del principio nominalistico ex art. 1277 c.c.
La domanda di manleva del e del Controparte_6
Condominio di via dei Greci n. 48 nei confronti della Controparte_8
I condomini convenuti, in virtù dei contratti di assicurazione stipulati con la
[...]
(e precisamente, per il la polizza CP_8 Controparte_6
assicurativa n. 763199816 e per il Condominio di via dei Greci n. 48 la polizza n.
390696961), hanno chiamato in causa la Compagnia assicurativa, al fine di essere manlevati e tenuti indenni in caso di accoglimento della domanda della Controparte_1
oggi
[...] Parte_1
Costituitasi in giudizio per entrambi i condominii, la non ha Controparte_8
contestato l'esistenza delle polizze, ma ha dedotto l'inoperatività della garanzia rispetto al sinistro de quo. In particolare, la ha affermato che le polizze stipulate da CP_3
entrambi i condominii coprono i sinistri determinati dalla rottura accidentale delle tubazioni, mentre nel caso di specie la rottura della tubazione che ha causato danni all'Hotel di proprietà dell'attrice non sarebbe stata determinata da accidentalità, bensì da mancanza di manutenzione.
Orbene, la domanda di manleva è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, dal contratto depositato da parte chiamata (relativo al Condominio di via dei
Greci n. 48) nonché dalle condizioni generali di contratto depositate sia dal Condominio di via dei Greci n. 48 (cfr. doc. 2 in prod. parte convenuta) nonché dalla compagnia assicurativa (cfr. allegato alla costituzione del 5.12.2022) si evince che i fabbricati sono assicurati, per quanto attiene ai danni da acqua al fabbricato o ai terzi, per i danni “diretti
e materiali al fabbricato stesso derivanti da spargimento d'acqua avvenuto a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi, idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati, nonché gli impianti
pagina 12 di 15 idrici di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana al servizio del fabbricato assicurato
o del maggior fabbricato del quale lo stesso forma eventualmente parte”.
Orbene, nel caso di specie risulta provato che i danni patiti da parte attrice sono stati causati dalla rottura delle tubazioni a servizio dei due condominii assicurati e che la polizza è operativa.
E invero, la rottura della condotta idrica è provata ma il CTU, pur constatando la vetustà delle tubazioni, non ha individuato la precisa causa della stessa nella mancanza di manutenzione o in altro accadimento imputabile a parte convenuta. Pertanto, si può concludere circa l'accidentalità della rottura della condotta idrica.
Per mera completezza di motivazione va sottolineato che la Suprema Corte ha, di recente, così statuito: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23762 del 29/07/2022) e ancora “L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20305 del 26/07/2019).
pagina 13 di 15 Ebbene nei contratti di assicurazione sottoscritti dai condominii convenuti non vi sono clausole che limitano l'operatività della garanzia in presenza di fatti colposi, come si evince dalle condizioni generali di contratto depositate sia da parte convenuta che da parte chiamata.
Dunque, quand'anche vi fosse stata una carenza di manutenzione delle tubazioni, la garanzia sarebbe ugualmente pienamente operativa
Per tutte le ragioni esposte la è tenuta a manlevare e tenere indenni Controparte_8
i condominii assicurati.
Pertanto, la compagnia assicuratrice va condannata, ex art. 1917 c.c., a tenere indenne i condominii della somma come sopra determinata- decurtata per ciascun condominio dell'importo di euro 500,00 quale franchigia - nonché delle spese di CTU e di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e ss. modifiche.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con l'applicazione della decurtazione del
50% per la non particolare complessità della causa.
Le spese per l'espletamento della CTU, già liquidate in corso di giudizio, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna il Controparte_6
, in persona dell'amministratore p.t., e il Condominio di via dei Greci n.
[...]
48, in persona dell'amministratore p.t., a pagare, a titolo risarcitorio alla Parte_1
pagina 14 di 15 ( società incorporante la ) la complessiva somma di Parte_1 Controparte_1
euro 7.717,57, oltre interessi moratori dal giorno della messa in mora fino al soddisfo;
condanna, in solido, il in persona Controparte_6
dell'amministratore p.t., e il Condominio di via dei Greci n. 48, in persona dell'amministratore p.t., alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore dell' ( società incorporante la ) e Parte_1 Controparte_1
con attribuzione all'avv. Mariagiuseppina Marzano, qualificatasi antistataria;
spese liquidate in complessivi euro 2.540,00( duemilacinquecentoquaranta/00) oltre euro
264,00 per spese vive ed oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
pone definitivamente a carico dei Condominii convenuti, in persona dell'amministratore p.t., le spese già liquidate per l'espletamento della CTU;
condanna la ex art. 1917 c.c., a tenere indenne il Controparte_3 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., e il Condominio di via Controparte_6
dei Greci n. 48, in persona dell'amministratore p.t., da tutte le somme come sopra determinate- decurtate per ciascun condominio dell'importo di euro 500,00 quale franchigia- ivi comprese le spese di CTU e di lite.
Così deciso in Napoli il 19.03.2024
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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