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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano all'udienza di oggi 11/06/2025, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronunzia, ex artt. 447 bis e 429 c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura -
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2961 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
LOCAZIONE,
e vertente
TRA
- Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Argenio - , C.F._1
RICORRENTE
E
- - Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo - , C.F._2
RESISTENTE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
intimava alla conduttrice, la società , sfratto per morosità e richiesta di CP_1
ingiunzione dei canoni.
La conduttrice pagava i canoni pregressi solo dopo la notifica dell'intimazione, ma accumulava altri ritardi quanto ai canoni successivi.
Con provvedimento del 26 7 2022 il giudice della convalida accordava il rilascio provvisorio dell'immobile e rinviava per il merito.
La domanda di risoluzione della locazione per morosità della conduttrice è da ritenere fondata e dunque da accogliere.
Molteplici sono i ritardi nel versamento dei canoni che caratterizzano il rapporto locatizio. In disparte in ritardo pluriennale oggetto di un precedente giudizio, anche l'intimazione ultima ha preso le mosse da un ritardi sostanzialmente di almeno quattro mensilità. Rileva comunque che i ritardi significativi si sono avuti anche nel corso del giudizio di convalida e nel presente giudizio di merito. Attualmente non sono stati pagati gli ultimi quattro mesi (marzo – giugno 2025).
L'entità dei ritardi e il loro sistematico ripetersi inducono a ritenere grave l'inadempimento della conduttrice. La quale va condannata al rilascio dell'immobile in locazione.
Nulla quanto alla data del rilascio essendo la stessa già stata fissata nell'ordinanza provvisoria ex art. 665 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione per inadempimento della conduttrice della locazione intercorsa tra le parti;
2) condanna la resistente a rilasciare l'immobile oggetto della locazione;
3) condanna la resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 1.900,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime all'avvocato ARGENIO MARINA, dichiaratosi antistataria.
IL GIUDICE Raffaele Califano