Articolo 36 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 gennaio 2002
Art. 36. (Organici del personale) 1. In conseguenza delle attivita' poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilita', si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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