Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 696/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero rg. 696/2018, riservata in decisione all'udienza del
14.11.2018, con assegnazione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito memorie conclusionali e di replica, vertente:
TRA
(p. iva , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto citazione, dall'avv. Marco Ganguzza, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale dell'avv. Carmine Medici in Nola alla via
On. F. Napolitano n. 103;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
in persona del curatore,
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Francesco Ferrante, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Ugo Niutta n. 4;
- APPELLATA –
NONCHE'
in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Rosa Felicini, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Amoruso, in Nola, alla via Francesco n. 62;
-APPELLATA-CONTUMACE-
Oggetto: trasporto.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/11/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 466/12 il Giudice di Pace di Nola ingiungeva a Parte_2 CP_3
il pagamento in favore Parte_3 di la somma di €1.803,00 Controparte_1
per crediti maturati per il servizio di trasporto di merce
Part commissionatele da , spedite alla Parte_4
[...]
CP_ e destinate alla VI. oltre € 725,00 per le CP_4
spese di giudizio.
- proponeva formale opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo chiedendo: In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva, e per l'effetto revocare il decreto ingiunto n. 466/12; Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
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dell'eccezione di legittimazione passiva, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1
nei confronti della soc. non Controparte_1
essendo sorto alcun rapporto contrattuale di tipo commerciale tra le due parti, e per l'effetto condannare le sole soc. Parte_5
al pagamento di quanto dovuto;
condannare la
[...]
al pagamento delle spese, Controparte_1
diritti ed onorari del sottoscritto procuratore antistatario.
- Resisteva in giudizio Controparte_1
- La causa veniva, poi, riunita con quella recante RG
Part 5564/12, incardinata dalla altra ingiunta in CP_3
PartCon solido con la Parte_1
- Nelle more del giudizio, con sentenza n. 23/13 veniva dichiarato il fallimento della Controparte_1
ed a seguito di tale dichiarazione il giudizio veniva
[...]
Par interrotto e successivamente veniva riassunto da
[...]
e in tale sede il Giudice di Pace autorizzava la CP_5
costituzione del fallimento Controparte_1
- Con sentenza n. 2840/2017 il Giudice di Pace di Nola rigettava l'opposizione, confermava il Decreto ingiuntivo opposto condannando le parti opponenti al pagamento delle spese legali.
Part Con
- Avverso tali statuizioni ha interposto appello censurando la decisione del giudice di prime Parte_1
cure per omessa e/o errata valutazione della prova. Ha, quindi, insistito per la riforma della sentenza impugnata, provvedendo ad accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 466/20, con condanna della
[...]
[...]
[...]
[...]
al pagamento delle spese Controparte_6
del doppio grado di giudizio.
- Si è costituita il Controparte_1 quale, ha insistito per il rigetto dell'appello con condanna delle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito.
- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, veniva rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni per esigenze di ruolo sino all'udienza del 14/11/2024, trattenendo la stessa in decisione con concessione di termini sessanta giorni per il deposito delle memorie conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part 1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
non costituita in giudizio a dispetto della ritualità CP_3
della notifica perfezionatasi a mezzo PEC 22.01.2018.
2. In limine litis, va osservato che l'eccezione di Part inammissibilità della domanda sollevata da CP_5
nella comparsa di costituzione e risposta è destituita
[...]
di fondamento.
Invero, l'appellato si duole della mancata sottoscrizione della copia dell'atto di appello notificato a mezzo PEC.
Sul punto è opportuno precisare che la mancata sottoscrizione della copia dell'atto di appello notificato non incide sulla validità dello stesso, a meno che vi sia assoluta incertezza sull'identificazione della parte e del difensore.
Nel caso di specie, infatti, l'atto di appello in originale è stato sottoscritto e seguendo la modalità del mezzo di notifica ( a mezzo PEC con indirizzo del mittente
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risultante da pubblico elenco) non vi è alcuna incertezza sull'identificazione della parte e del difensore, nè può essere messa in discussione la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio (Cass. n. 4548/2011).
Pertanto, risulta inconferente il precedente richiamato nell'atto di comparsa dall'appellato – cfr ordinanza n.
14338/2017- che enuncia il principio dell'inesistenza della notifica e conseguente nullità insanabile dell'atto di gravame non solo perché la copia di esso trasmessa via
PEC dal difensore dell'appellante era sprovvista di firma digitale, ma, soprattutto, in quanto anche l'originale, nel caso all'esame della Corte, ne era privo;
cosa, invece, che nella fattispecie in esame non si è verificata, stante la regolare sottoscrizione dell'atto in originale.
3. Nel merito, l'appello è fondato
3.1. Giova precisare che è pacifico- in forza delle stesse allegazioni delle parti- che nel caso in questione si sia in presenza di un contratto di trasporto stipulato dalla Part mittente con la (vettore), la CP_3 Parte_3
quale a sua volta ha stipulato un ulteriore contratto con
(subvettore), in favore della Controparte_1
Part destinataria del trasporto acquirente della CP_5
degli articoli oggetto del trasporto. CP_2
Ebbene, è opportuno rilevare che l'inquadramento giuridico del rapporto intercorso tra le parti rientra nel paradigma normativo del trasporto di cose.
Tale tipologia contrattuale prevede che, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è una stipulazione tra mittente e vettore, le sole parti in senso tecnico del contratto, a favore del terzo (destinatario).
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È naturale pertanto che chiunque, purché vi abbia interesse, può assumere l'iniziativa di una siffatta stipulazione a favore del terzo, con la quale tuttavia, in base ai principi generali della materia, viene a quest'ultimo attribuita la semplice titolarità di un diritto e giammai un debito (art. 1411 cc) (Cass. Civ. sez. 3
495/98).
A differenza però di quanto avviene nel contratto a favore di terzi, il destinatario non può dichiarare di voler profittare del contratto fin dalla sua stipulazione, ma deve attendere che il trasporto sia avvenuto e le cose siano state fisicamente dislocate nel luogo di destinazione;
solo da tale momento il destinatario è abilitato a rendersi titolare dei diritti che derivano dal contratto. Più precisamente, ai sensi dell'art. 1689 cc i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario solo dal momento in cui quest'ultimo, essendo a conoscenza che le cose sono giunte a destinazione ovvero essendo scaduto il termine entro il quale le cose sarebbero dovute giungere a destinazione, richiede la consegna delle cose stesse al vettore. Fino alla dichiarazione del destinatario, il contratto resta efficace nei confronti del mittente stipulante e a questo fanno capo i diritti nei confronti del vettore promittente (art. 1411 cc). Ecco perché obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore è, in linea principale e generale, anche quando destinatario sia un terzo, il mittente stipulante.
Inoltre, va ricordato che il diritto del vettore al pagamento dei crediti derivanti dal trasporto si configura solo in ipotesi di porto assegnato, spese eventuale e spese
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anticipate dal vettore. Nella fattispecie, nessuna di queste clausole è stata inserita nel contratto di trasporto, il quale
è viceversa contrassegnato dalla clausola porto franco a carico della ditta venditrice (mittente), con la conseguenza che l'appellante non deve ritenersi obbligato.
Alla luce di quanto esposto si osserva che l'appellato – sia con ricorso per decreto ingiuntivo che con comparsa di costituzione in sede di opposizione- ha agito anche nei
Part confronti della ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. CP_5
127 del 2010 in ragione del quale il vettore finale “ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita”; con tale disposizione il legislatore ha infatti inteso tutelare il sub vettore, nell'ipotesi in cui il suo committente non paghi il corrispettivo concordato, conferendogli la facoltà di rivolgere le proprie pretese nei confronti del primo committente e/o comunque di tutti i soggetti che hanno di volta in volta sub affidato il trasporto, con la finalità principale di rafforzare la garanzia di un pagamento certo – anche in caso di insolvenza del vettore contrattuale – e di introdurre un concetto di solidarietà tra soggetti coinvolti nella filiera.
Orbene, la non può intendersi quale soggetto CP_7
rientrante nella filiera del trasporto, ai sensi e per gli effetti della normativa citata, poiché non ha in alcun modo e tempo commissionato il trasporto non essendo stata mittente, caricatore e/o vettore principale ma semplice
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destinatario delle merci in virtù di contratto di compravendita.
Non è condivisibile, pertanto, la tesi sostenuta dall'appellata, secondo cui anche l'acquirente sia considerato destinatario dell'azione diretta ex art. 7, in quanto è pacificamente escluso che il destinatario finale della prestazione di trasporto possa essere qualificato come committente o mandante effettivo della consegna.
Oltretutto, dall'esame degli atti di causa la committente Part per i trasporti in questione era stata la in forza CP_3
del contratto stipulato con la e dal Parte_3
complesso delle clausole di tale contratto relative alla fatturazione risultava debitore del corrispettivo la CP_2
escludendo qualsiasi responsabilità al riguardo del destinatario dei trasporti;
successivamente, la Parte_3
commissionava il medesimo trasporto
[...] all' , la quale, infatti, a seguito dei Controparte_1
trasporti ha provveduto ad emettere fattura nei soli confronti , meccanismo del tutto Parte_3
incompatibile con la volontà di far valere il credito per il corrispettivo del trasporto nei confronti del destinatario.
Part A tanto aggiungasi che la I ha depositato copia due assegni intestati a attestante l'avvenuto Parte_4
pagamento relativi ai DDT oggetto del decreto ingiuntivo impugnato in primo grado, non disconosciuti e/o contestati dall'odierna appellata.
Da tutto ciò, pertanto, scaturisce la fondatezza del difetto di titolarità passiva dell'appellante.
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4. L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata
(art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra euro
1.100,00 e 5.200,000 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria, per entrambi i procedimenti.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 969/2018 R.G.A.C., ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 466/12 del 13.06.2012;
3) condanna il , a pagare le spese del Controparte_1
giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 870,00 (di cui euro 225,00 per la fase di studio, euro 240,00 per la fase introduttiva ed euro 405,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del
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giudizio, in euro 1.701,00 (di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro
425,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per quella decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Nola……...
Il Giudice
dott.Andrea Francesco Fabbri
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