TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/12/2024, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2277 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.01.1984 e residente in [...], rappresentata e difesa per mandato allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Elena Bistocchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Perugia, Via Mario Angeloni n. 35 (pec: ; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Romania) il 24.12.1983;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “Voglia preliminarmente:
- Disporre che, visto il provvedimento penale, misura cautelare, ad oggi in vigore a carico di
Sig. di divieto di avvicinamento alla moglie sig.ra Controparte_1 [...]
, l'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé preveda la comparizione e Parte_1 contestuale audizione separata delle parti;
Nel merito:
1 - Dichiarare la separazione personale dei coniugi sposati ad Alatri (FR) in data 22.10.2005
(Doc. n. 2) come da atto di matrimonio registrato presso il Comune di Alatri Anno 2005 parte
1 serie N. 32, in regime di separazione dei beni, autorizzando i coniugi a vivere separati, con addebito a carico del sig. , nato in [...] il [...], Controparte_1
C.F. . C.F._2
- Affidare in via esclusiva i figli alla madre signora con Parte_1 collocazione presso quest'ultima;
- Disporre a carico del signor l'obbligo di versare entro il Controparte_1
5 di ogni mese a favore della moglie la somma rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat di € 850,00 per il mantenimento della medesima e dei figlie (€ 100,00 per la moglie ed
€ 250,00 per ogni figlio) nonché il 50% delle spese straordinarie intendendosi come tali quelle individuate nel protocollo sottoscritto dal Tribunale Civile di Perugia e l'Ordine degli
Avvocati di Perugia il 01/06/2016 che si allega (All. 10);
- Autorizzare la signora a richiedere autonomamente, per sé e Parte_1 per le figlie, il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio e degli altri documenti delle figlie minori (passaporto, Tessera sanitaria, Codice Fiscale) e a Disporre che i documenti di identità validi per l'espatrio delle figlie minori siano custoditi dalla madre, sig.ra ai sensi della Legge 21 novembre 1967 nr. 1185. Pt_1
- Ordinare che gli assegni familiari siano versati direttamente sul conto corrente della signora in quanto madre collocataria dei figli. Parte_1
- Disporre che sposti la propria residenza dalla casa Controparte_1 coniugale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha apposto il Visto.
Motivi della decisione
Con il ricorso depositato il 22.5.23 ha convenuto in giudizio il coniuge, Parte_1
esponendo: di aver contratto con lui matrimonio il 22.10.2005 e che dall'unione sono nati, nel
2006, nel 2008 e nel 2011, i figli , che il marito Persona_1 Persona_2 Persona_3
abusa di sostanze alcoliche ed è stato violento sia nei confronti della moglie che dei figli;
che i comportamenti violenti si sono aggravati dal giugno 2022, tanto da determinare la cessazione della convivenza e indurre la ricorrente a denunciarlo per i maltrattamenti subiti. Ha poi riferito che a seguito della denuncia è stato aperto dinanzi al Tribunale di Perugia un procedimento penale (RGNR 5686/2022 e RG GIP 4379/2022) ed è stata emessa la misura
2 cautelare di allontanamento dalla casa coniugale con divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia e che il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ha emesso in data Persona_1
9.5.2023 nei confronti del resistente provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale con divieto di avvicinamento ai figli. La ricorrente ha poi aggiunto di aver intrapreso da ottobre 2022 un percorso di rielaborazione e fuoriuscita dalla violenza presso il Centro
Antiviolenza di Gubbio e di essere seguita insieme ai figli dal Servizio Sociale di Gubbio su incarico del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito, affidando in via esclusiva a sé i figli minori e prevedendo a carico del l'obbligo di versamento della CP_1
somma complessiva di € 850,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie e dei figli (€ 100,00 per la moglie ed € 250,00 per ciascun figlio).
All'udienza del 7.11.23, fissata per l'instaurazione del contraddittorio, compariva la sola ricorrente, che dichiarava di lavorare da circa due anni come badante, guadagnando €.
1.500,00/1.600,00 al mese, e di percepire integralmente l'assegno unico per i figli. Veniva quindi dichiarata la contumacia del resistente e con ordinanza dell'11.11.2024 venivano adottati i provvedimenti di cui all'art. 473- bis.22 c.p.c., disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli, il loro collocamento abitativo presso la madre e un contributo di mantenimento in capo al resistente di complessivi € 600,00 (€
200,00 per ciascun figlio). Con la stessa ordinanza, veniva disposto l'ascolto della figlia minore incaricando al contempo il Servizio Sociale del Comune di Gubbio di Persona_1
proseguire il monitoraggio del nucleo familiare, il .D di Gubbio di far pervenire relazione Pt_2
illustrativa circa l'andamento dei percorsi di valutazione eventualmente avviati con il resistente ed il Servizio di Neuropsichiatria di Gubbio di far pervenire relazione illustrativa sui percorsi di sostegno attivati a favore dei minori.
In esito all'udienza del 5.3.2024, ove si procedeva all'ascolto della figlia , la Persona_1
causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. e alla successiva udienza del 22.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La domanda di separazione avanzata in ricorso va certamente accolta.
Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la domanda di separazione possa essere avanzata quando si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole). Nel caso in esame, il tenore del ricorso e la stessa mancata partecipazione al giudizio del resistente il quale, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento, ha mostrato di essere disinteressato alle sorti del suo matrimonio, rendono evidente che è venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis, con conseguente necessità di pronunciare la separazione.
La ha avanzato domanda di addebito della separazione al marito, responsabile della Pt_1 irreversibilità della crisi coniugale per avere tenuto condotte violente ai danni propri e dei figli, culminate in una grave aggressione avvenuta a giugno 2022, che aveva determinato la cessazione della convivenza. Ha aggiunto che la propria vita era connotata dal terrore delle reazioni violente, imprevedibili e usuali del marito, solito abusare di sostanze alcoliche.
A sostegno di tali allegazioni la ricorrente ha prodotto: decreto di giudizio immediato ex art. 543-419 c.p.p. emesso dal G.I.P. in data 14.11.22, con relativa richiesta di giudizio immediato da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale, nei confronti del , CP_1 indagato per il reato di maltrattamenti in danno della moglie e della figlia;
Persona_1 ordinanza del 17.10.22 con cui il G.I.P. ha applicato al la misura cautelare dell'obbligo CP_1 di allontanamento dalla casa familiare;
sentenza di condanna n. 825/2024 emessa il 10.4.2024 dal Tribunale di Perugia nei confronti del resistente.
Ritiene il collegio che la documentazione in atti offra ampia prova nel senso che la irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento tenuto in ambito familiare dal sotto più aspetti gravemente violativo degli obblighi connessi al vincolo CP_1 matrimoniale.
Nella annotazione dei Carabinieri–Stazione di Gubbio datata 10.10.22 si riferisce di un intervento effettuato la sera del 3.6.22, su richiesta della , quando a seguito di una accesa Pt_1 discussione scaturita da gelosia del marito, questi aveva tentato di aggredirla e solo l'intervento del figlio, che si era frapposto, aveva evitato il degenerare della situazione. I verbalizzanti, nell'occasione, davano atto che la mano della , colpita dal marito, presentava un Pt_1 rigonfiamento nella parte superiore e che la ricorrente era stata trovata scalza fuori casa,
4 essendosi allontanata con la figlia più piccola per paura di subire conseguenze più gravi. La ricorrente in detta occasione riferiva agli agenti intervenuti che il marito si trovava in uno stato psicofisico precario dovuto all'assunzione di bevande alcoliche (cfr., atti trasmessi dal
Tribunale per i Minorenni).
E ancora, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, resa il 17.10.22 (cfr. all. 6 al ricorso introduttivo), il G.I.P. nel ritenere integrati i gravi indizi di colpevolezza a carico del resistente evidenziava che le dichiarazioni rese dalla Pt_1
apparivano “lineari, logiche, coerenti, verosimili, precise e dettagliate”, e quindi “attendibili, anche perché confermate da elementi esterni di portata oggettiva, quali le annotazioni di p.g. che attestano gli interventi protettivi svolti dai CC. di Gubbio nei mesi di giugno e ottobre presso l'abitazione familiare dalla quale la e i figli minori sono stati costretti ad Pt_1 allontanarsi per sottrarsi alle minacce ed aggressioni fisiche del ” (cfr. all. 6 al CP_1 ricorso introduttivo). Aggiungeva che le condotte tenute dal aveva cagionato non solo CP_1 alla moglie ma anche alla figlia sofferenze, umiliazioni e privazioni. In Persona_1 particolare, il padre era solito inveire anche nei confronti della figlia, “colpevole” a suo dire di intrattenere una relazione sentimentale ed apostrofata come “puttana”, come la madre da giovane;
entrambe venivano continuamente minacciate di essere “ammazzate di botte”. Tali condotte, ed i numerosi tentativi del resistente di picchiare la figlia, neutralizzati solo dall'intervento della madre e del fratello , si ripetevano quasi ogni giorno ed erano Per_2 degenerate la sera del 9.10.22, quando il , rientrato dal lavoro, aveva inveito contro la CP_1 figlia , che era riuscita a scappare e a rifugiarsi in macchina, dove comunque Persona_1 veniva raggiunta dal padre che cercava di aprire lo sportello. In questa occasione erano intervenuti anche i vicini di casa, che sentendo le urla si erano affacciati e avevano invitato il a smetterla fino a che non erano arrivati i Carabinieri (v. ordinanza G.I.P., all. 6). CP_1
Alla luce degli episodi riportati, non può nutrirsi dubbio circa il fatto che le condotte pregiudizievoli e violente tenute dal in danno della moglie e dei figli, costituenti CP_1 violazioni gravi degli obblighi coniugali (oltre che genitoriali), abbiano innescato una crisi coniugale divenuta presto irreversibile, e ciò sebbene la in un primo momento abbia Pt_1 tentato di minimizzare le condotte del marito, astenendosi dallo sporgere querele nel tentativo di risolvere le importanti difficoltà della relazione, come pure emerge dal tenore del ricorso introduttivo.
La separazione è dunque da addebitare al resistente.
5 Venendo alle statuizioni accessorie, deve preliminarmente darsi atto che il Tribunale per i
Minorenni – prima di dichiarare la propria incompetenza trasmettendo copia degli atti per effetto della riformata previsione di cui all'art. 38 disp.att. c.c. – aveva dichiarato, con decreto del 9.5.23, la sospensione della responsabilità genitoriale del , con divieto di CP_1
avvicinamento ai figli e all'abitazione familiare.
Deve inoltre considerarsi che la più grande dei figli, (nata il [...]), è nelle Persona_1 more divenuta maggiorenne.
Dal contenuto delle relazioni del Servizio Integrato dell'Età Evolutiva, emerge: con riferimento a (di anni 13), che al momento non intende avere alcun rapporto con il padre, Parte_3 una situazione di tranquillità e benessere, che risulta in evoluzione positiva rispetto alla valutazione eseguita durante la scorsa estate, nel senso che la minore non sembra vivere in un contesto di particolare criticità, mostra una buona resilienza legata all'azione di fattori protettivi, come il forte legame tra fratelli, che potrebbe aver attenuato l'impatto destabilizzante delle esperienze vissute nella famiglia di origine;
con riferimento al minore
(di anni 16), che sente telefonicamente il padre e non sembra preoccupato Persona_2 dall'idea di rivederlo, che il giovane non presenta elementi psicopatologici e non sembra vivere in un contesto di particolare criticità (v. relazione S.I.E.E. Alto Chiascio, depositata il 22.1.24).
La maggiore dei figli, , sentita all'udienza del 5.3.24, ha raccontato che da Persona_1 quando il padre si è allontanato da casa la situazione è molto migliorata, per lei e per i fratelli più piccoli, ed ha aggiunto di non avere né volere al momento con il padre nessun rapporto
(“da quando PÀ si è allontanato le cose in casa vanno molto meglio, sia per me sia per i miei fratelli, posso dirlo per tutti noi perchè siamo molto uniti e ci diciamo tutto. Io non ho nessun rapporto con mio padre, perché l'ho bloccato da tutte le parti, so che mio fratello ogni tanto lo sente tramite messaggio, da poco è stato il compleanno e lui gli ha fatto gli auguri.
… In questo momento non senso il bisogno di nessun rapporto con mio padre, forse in un futuro lontano, tanto tanto in là”).
La relazione depositata dal Servizio Dipendenze in data 1.3.24 dà atto della impossibilità di effettuare una presa in carico e una valutazione tossicologica del sig. , così come era CP_1 stata richiesta, poiché il predetto, dopo una prima richiesta di rinvio dell'incontro, non ha più risposto ai successivi, numerosi, tentativi di contatto. Per altro anche il Servizio Sociale, nella relazione di aggiornamento depositata il 19.2.24, rappresenta l'impossibilità di attivare
6 qualunque percorso di ripresa dei rapporti padre/figli, non avendo il primo mai risposto ai numerosi tentativi di contatto telefonico del Servizio.
La evidente indisponibilità da parte del resistente di aderire fattivamente ai percorsi di sostegno, monitoraggio e verifica disposti nel corso del procedimento, la conseguente assenza di qualunque notizia “tranquillizzante” riguardo la riferita problematica di uso di alcol, la totale pretermissione di ogni dovere genitoriale, evidenziano una grave inadeguatezza genitoriale del resistente e giustificano, a tutela dei figli ancora minori, la conferma della sospensione del dalla responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i Minorenni. CP_1
Nemmeno è dubbia, di conseguenza, la necessità di confermare l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, allo stato unico genitore ad avere adeguate capacità di prendersi cura dei figli, nei termini di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. resa il
11.11.2023, anche considerando che nessun miglioramento delle condotte paterne si è osservato dopo l'adozione del detto provvedimento. L'affidamento esclusivo rafforzato (o super-esclusivo) consente, invero, di derogare alla regola (che rimane invece ferma nel caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori) dell'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) e consente di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, residuando in capo al genitore non affidatario il solo diritto/dovere di vigilare sull'educazione, istruzione ed educazione dei figli e di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater, ultimo comma, c.c.).
I minori rimarranno collocati presso l'abitazione della madre. Nulla può disporsi allo stato riguardo le visite paterne, anche considerato che mai il resistente ha manifestato un interesse concreto alla ripresa della frequentazione. L'eventuale ripresa dei rapporti di frequentazione non potrà che passare attraverso il monitoraggio e la supervisione del Servizio Sociale, e dovrà comunque tenere conto della volontà dei minori.
Venendo alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento per i figli dal resistente – che secondo quanto riferito e documentato dalla ricorrente svolge attività lavorativa di muratore edile con contratto a tempo indeterminato presso una ditta di costruzioni - ritiene il Collegio di dover confermare la complessiva somma di euro 600,00
(euro 200,00 per ciascuno) già stabilita nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.. Detta somma appare tutt'ora adeguata tenuto conto dell'età dei figli, della totale assenza del resistente dalla
7 vita dei figli e del conseguente fatto che ogni esigenza di accudimento viene adempiuta solo dalla madre, che lavora come badante, con un reddito mensile di €. 1500,00/1.600,00 mensili, gravato dal canone di locazione della casa familiare. All'importo dell'assegno di mantenimento ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extra-scolastiche, necessarie per i figli.
Non può infine trovare accoglimento la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla
, considerando che la stessa, come detto, è autonoma economicamente perché dotata di Pt_1
adeguato reddito da lavoro proprio, con conseguente difetto dei presupposti di cui all'art. 156
c.c.
Le spese di lite, infine, sono da regolare in coerenza con il principio della soccombenza, cui non caso di specie non vi è ragione di derogare. Le predette sono dunque da porre a carico del resistente, nella misura che si indica in dispositivo, non ostando a tale statuizione la sua mancata partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Romania) il 31.1.1984, e , nato a [...] il Controparte_1
24.12.1983, con addebito a carico di quest'ultimo.
2) Conferma la sospensione di dalla responsabilità genitoriale sui Controparte_1 figli minori e , che affida in via esclusiva ex art. 337-quater terzo Persona_2 Parte_3 comma c.c. i figli minori e alla madre, con collocazione abitativa Persona_2 Parte_3 presso la sua abitazione;
la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) Dispone che eventuali incontri padre/figli debbano avvenire sotto la supervisione ed il monitoraggio del Servizio Sociale del Comune di Gubbio, nel rispetto della volontà dei minori.
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli versando, entro il giorno 5 di ogni mese, a la complessiva somma di Parte_1 euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse.
8 5) Condanna al pagamento in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.380,00, per compensi professionali, comprese le spese ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il giudice estensore
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Mariella Roberti
9
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2277 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.01.1984 e residente in [...], rappresentata e difesa per mandato allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Elena Bistocchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Perugia, Via Mario Angeloni n. 35 (pec: ; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Romania) il 24.12.1983;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “Voglia preliminarmente:
- Disporre che, visto il provvedimento penale, misura cautelare, ad oggi in vigore a carico di
Sig. di divieto di avvicinamento alla moglie sig.ra Controparte_1 [...]
, l'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé preveda la comparizione e Parte_1 contestuale audizione separata delle parti;
Nel merito:
1 - Dichiarare la separazione personale dei coniugi sposati ad Alatri (FR) in data 22.10.2005
(Doc. n. 2) come da atto di matrimonio registrato presso il Comune di Alatri Anno 2005 parte
1 serie N. 32, in regime di separazione dei beni, autorizzando i coniugi a vivere separati, con addebito a carico del sig. , nato in [...] il [...], Controparte_1
C.F. . C.F._2
- Affidare in via esclusiva i figli alla madre signora con Parte_1 collocazione presso quest'ultima;
- Disporre a carico del signor l'obbligo di versare entro il Controparte_1
5 di ogni mese a favore della moglie la somma rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat di € 850,00 per il mantenimento della medesima e dei figlie (€ 100,00 per la moglie ed
€ 250,00 per ogni figlio) nonché il 50% delle spese straordinarie intendendosi come tali quelle individuate nel protocollo sottoscritto dal Tribunale Civile di Perugia e l'Ordine degli
Avvocati di Perugia il 01/06/2016 che si allega (All. 10);
- Autorizzare la signora a richiedere autonomamente, per sé e Parte_1 per le figlie, il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio e degli altri documenti delle figlie minori (passaporto, Tessera sanitaria, Codice Fiscale) e a Disporre che i documenti di identità validi per l'espatrio delle figlie minori siano custoditi dalla madre, sig.ra ai sensi della Legge 21 novembre 1967 nr. 1185. Pt_1
- Ordinare che gli assegni familiari siano versati direttamente sul conto corrente della signora in quanto madre collocataria dei figli. Parte_1
- Disporre che sposti la propria residenza dalla casa Controparte_1 coniugale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha apposto il Visto.
Motivi della decisione
Con il ricorso depositato il 22.5.23 ha convenuto in giudizio il coniuge, Parte_1
esponendo: di aver contratto con lui matrimonio il 22.10.2005 e che dall'unione sono nati, nel
2006, nel 2008 e nel 2011, i figli , che il marito Persona_1 Persona_2 Persona_3
abusa di sostanze alcoliche ed è stato violento sia nei confronti della moglie che dei figli;
che i comportamenti violenti si sono aggravati dal giugno 2022, tanto da determinare la cessazione della convivenza e indurre la ricorrente a denunciarlo per i maltrattamenti subiti. Ha poi riferito che a seguito della denuncia è stato aperto dinanzi al Tribunale di Perugia un procedimento penale (RGNR 5686/2022 e RG GIP 4379/2022) ed è stata emessa la misura
2 cautelare di allontanamento dalla casa coniugale con divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia e che il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ha emesso in data Persona_1
9.5.2023 nei confronti del resistente provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale con divieto di avvicinamento ai figli. La ricorrente ha poi aggiunto di aver intrapreso da ottobre 2022 un percorso di rielaborazione e fuoriuscita dalla violenza presso il Centro
Antiviolenza di Gubbio e di essere seguita insieme ai figli dal Servizio Sociale di Gubbio su incarico del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito, affidando in via esclusiva a sé i figli minori e prevedendo a carico del l'obbligo di versamento della CP_1
somma complessiva di € 850,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie e dei figli (€ 100,00 per la moglie ed € 250,00 per ciascun figlio).
All'udienza del 7.11.23, fissata per l'instaurazione del contraddittorio, compariva la sola ricorrente, che dichiarava di lavorare da circa due anni come badante, guadagnando €.
1.500,00/1.600,00 al mese, e di percepire integralmente l'assegno unico per i figli. Veniva quindi dichiarata la contumacia del resistente e con ordinanza dell'11.11.2024 venivano adottati i provvedimenti di cui all'art. 473- bis.22 c.p.c., disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli, il loro collocamento abitativo presso la madre e un contributo di mantenimento in capo al resistente di complessivi € 600,00 (€
200,00 per ciascun figlio). Con la stessa ordinanza, veniva disposto l'ascolto della figlia minore incaricando al contempo il Servizio Sociale del Comune di Gubbio di Persona_1
proseguire il monitoraggio del nucleo familiare, il .D di Gubbio di far pervenire relazione Pt_2
illustrativa circa l'andamento dei percorsi di valutazione eventualmente avviati con il resistente ed il Servizio di Neuropsichiatria di Gubbio di far pervenire relazione illustrativa sui percorsi di sostegno attivati a favore dei minori.
In esito all'udienza del 5.3.2024, ove si procedeva all'ascolto della figlia , la Persona_1
causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. e alla successiva udienza del 22.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La domanda di separazione avanzata in ricorso va certamente accolta.
Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la domanda di separazione possa essere avanzata quando si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole). Nel caso in esame, il tenore del ricorso e la stessa mancata partecipazione al giudizio del resistente il quale, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento, ha mostrato di essere disinteressato alle sorti del suo matrimonio, rendono evidente che è venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis, con conseguente necessità di pronunciare la separazione.
La ha avanzato domanda di addebito della separazione al marito, responsabile della Pt_1 irreversibilità della crisi coniugale per avere tenuto condotte violente ai danni propri e dei figli, culminate in una grave aggressione avvenuta a giugno 2022, che aveva determinato la cessazione della convivenza. Ha aggiunto che la propria vita era connotata dal terrore delle reazioni violente, imprevedibili e usuali del marito, solito abusare di sostanze alcoliche.
A sostegno di tali allegazioni la ricorrente ha prodotto: decreto di giudizio immediato ex art. 543-419 c.p.p. emesso dal G.I.P. in data 14.11.22, con relativa richiesta di giudizio immediato da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale, nei confronti del , CP_1 indagato per il reato di maltrattamenti in danno della moglie e della figlia;
Persona_1 ordinanza del 17.10.22 con cui il G.I.P. ha applicato al la misura cautelare dell'obbligo CP_1 di allontanamento dalla casa familiare;
sentenza di condanna n. 825/2024 emessa il 10.4.2024 dal Tribunale di Perugia nei confronti del resistente.
Ritiene il collegio che la documentazione in atti offra ampia prova nel senso che la irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento tenuto in ambito familiare dal sotto più aspetti gravemente violativo degli obblighi connessi al vincolo CP_1 matrimoniale.
Nella annotazione dei Carabinieri–Stazione di Gubbio datata 10.10.22 si riferisce di un intervento effettuato la sera del 3.6.22, su richiesta della , quando a seguito di una accesa Pt_1 discussione scaturita da gelosia del marito, questi aveva tentato di aggredirla e solo l'intervento del figlio, che si era frapposto, aveva evitato il degenerare della situazione. I verbalizzanti, nell'occasione, davano atto che la mano della , colpita dal marito, presentava un Pt_1 rigonfiamento nella parte superiore e che la ricorrente era stata trovata scalza fuori casa,
4 essendosi allontanata con la figlia più piccola per paura di subire conseguenze più gravi. La ricorrente in detta occasione riferiva agli agenti intervenuti che il marito si trovava in uno stato psicofisico precario dovuto all'assunzione di bevande alcoliche (cfr., atti trasmessi dal
Tribunale per i Minorenni).
E ancora, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, resa il 17.10.22 (cfr. all. 6 al ricorso introduttivo), il G.I.P. nel ritenere integrati i gravi indizi di colpevolezza a carico del resistente evidenziava che le dichiarazioni rese dalla Pt_1
apparivano “lineari, logiche, coerenti, verosimili, precise e dettagliate”, e quindi “attendibili, anche perché confermate da elementi esterni di portata oggettiva, quali le annotazioni di p.g. che attestano gli interventi protettivi svolti dai CC. di Gubbio nei mesi di giugno e ottobre presso l'abitazione familiare dalla quale la e i figli minori sono stati costretti ad Pt_1 allontanarsi per sottrarsi alle minacce ed aggressioni fisiche del ” (cfr. all. 6 al CP_1 ricorso introduttivo). Aggiungeva che le condotte tenute dal aveva cagionato non solo CP_1 alla moglie ma anche alla figlia sofferenze, umiliazioni e privazioni. In Persona_1 particolare, il padre era solito inveire anche nei confronti della figlia, “colpevole” a suo dire di intrattenere una relazione sentimentale ed apostrofata come “puttana”, come la madre da giovane;
entrambe venivano continuamente minacciate di essere “ammazzate di botte”. Tali condotte, ed i numerosi tentativi del resistente di picchiare la figlia, neutralizzati solo dall'intervento della madre e del fratello , si ripetevano quasi ogni giorno ed erano Per_2 degenerate la sera del 9.10.22, quando il , rientrato dal lavoro, aveva inveito contro la CP_1 figlia , che era riuscita a scappare e a rifugiarsi in macchina, dove comunque Persona_1 veniva raggiunta dal padre che cercava di aprire lo sportello. In questa occasione erano intervenuti anche i vicini di casa, che sentendo le urla si erano affacciati e avevano invitato il a smetterla fino a che non erano arrivati i Carabinieri (v. ordinanza G.I.P., all. 6). CP_1
Alla luce degli episodi riportati, non può nutrirsi dubbio circa il fatto che le condotte pregiudizievoli e violente tenute dal in danno della moglie e dei figli, costituenti CP_1 violazioni gravi degli obblighi coniugali (oltre che genitoriali), abbiano innescato una crisi coniugale divenuta presto irreversibile, e ciò sebbene la in un primo momento abbia Pt_1 tentato di minimizzare le condotte del marito, astenendosi dallo sporgere querele nel tentativo di risolvere le importanti difficoltà della relazione, come pure emerge dal tenore del ricorso introduttivo.
La separazione è dunque da addebitare al resistente.
5 Venendo alle statuizioni accessorie, deve preliminarmente darsi atto che il Tribunale per i
Minorenni – prima di dichiarare la propria incompetenza trasmettendo copia degli atti per effetto della riformata previsione di cui all'art. 38 disp.att. c.c. – aveva dichiarato, con decreto del 9.5.23, la sospensione della responsabilità genitoriale del , con divieto di CP_1
avvicinamento ai figli e all'abitazione familiare.
Deve inoltre considerarsi che la più grande dei figli, (nata il [...]), è nelle Persona_1 more divenuta maggiorenne.
Dal contenuto delle relazioni del Servizio Integrato dell'Età Evolutiva, emerge: con riferimento a (di anni 13), che al momento non intende avere alcun rapporto con il padre, Parte_3 una situazione di tranquillità e benessere, che risulta in evoluzione positiva rispetto alla valutazione eseguita durante la scorsa estate, nel senso che la minore non sembra vivere in un contesto di particolare criticità, mostra una buona resilienza legata all'azione di fattori protettivi, come il forte legame tra fratelli, che potrebbe aver attenuato l'impatto destabilizzante delle esperienze vissute nella famiglia di origine;
con riferimento al minore
(di anni 16), che sente telefonicamente il padre e non sembra preoccupato Persona_2 dall'idea di rivederlo, che il giovane non presenta elementi psicopatologici e non sembra vivere in un contesto di particolare criticità (v. relazione S.I.E.E. Alto Chiascio, depositata il 22.1.24).
La maggiore dei figli, , sentita all'udienza del 5.3.24, ha raccontato che da Persona_1 quando il padre si è allontanato da casa la situazione è molto migliorata, per lei e per i fratelli più piccoli, ed ha aggiunto di non avere né volere al momento con il padre nessun rapporto
(“da quando PÀ si è allontanato le cose in casa vanno molto meglio, sia per me sia per i miei fratelli, posso dirlo per tutti noi perchè siamo molto uniti e ci diciamo tutto. Io non ho nessun rapporto con mio padre, perché l'ho bloccato da tutte le parti, so che mio fratello ogni tanto lo sente tramite messaggio, da poco è stato il compleanno e lui gli ha fatto gli auguri.
… In questo momento non senso il bisogno di nessun rapporto con mio padre, forse in un futuro lontano, tanto tanto in là”).
La relazione depositata dal Servizio Dipendenze in data 1.3.24 dà atto della impossibilità di effettuare una presa in carico e una valutazione tossicologica del sig. , così come era CP_1 stata richiesta, poiché il predetto, dopo una prima richiesta di rinvio dell'incontro, non ha più risposto ai successivi, numerosi, tentativi di contatto. Per altro anche il Servizio Sociale, nella relazione di aggiornamento depositata il 19.2.24, rappresenta l'impossibilità di attivare
6 qualunque percorso di ripresa dei rapporti padre/figli, non avendo il primo mai risposto ai numerosi tentativi di contatto telefonico del Servizio.
La evidente indisponibilità da parte del resistente di aderire fattivamente ai percorsi di sostegno, monitoraggio e verifica disposti nel corso del procedimento, la conseguente assenza di qualunque notizia “tranquillizzante” riguardo la riferita problematica di uso di alcol, la totale pretermissione di ogni dovere genitoriale, evidenziano una grave inadeguatezza genitoriale del resistente e giustificano, a tutela dei figli ancora minori, la conferma della sospensione del dalla responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i Minorenni. CP_1
Nemmeno è dubbia, di conseguenza, la necessità di confermare l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, allo stato unico genitore ad avere adeguate capacità di prendersi cura dei figli, nei termini di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. resa il
11.11.2023, anche considerando che nessun miglioramento delle condotte paterne si è osservato dopo l'adozione del detto provvedimento. L'affidamento esclusivo rafforzato (o super-esclusivo) consente, invero, di derogare alla regola (che rimane invece ferma nel caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori) dell'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) e consente di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, residuando in capo al genitore non affidatario il solo diritto/dovere di vigilare sull'educazione, istruzione ed educazione dei figli e di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater, ultimo comma, c.c.).
I minori rimarranno collocati presso l'abitazione della madre. Nulla può disporsi allo stato riguardo le visite paterne, anche considerato che mai il resistente ha manifestato un interesse concreto alla ripresa della frequentazione. L'eventuale ripresa dei rapporti di frequentazione non potrà che passare attraverso il monitoraggio e la supervisione del Servizio Sociale, e dovrà comunque tenere conto della volontà dei minori.
Venendo alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento per i figli dal resistente – che secondo quanto riferito e documentato dalla ricorrente svolge attività lavorativa di muratore edile con contratto a tempo indeterminato presso una ditta di costruzioni - ritiene il Collegio di dover confermare la complessiva somma di euro 600,00
(euro 200,00 per ciascuno) già stabilita nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.. Detta somma appare tutt'ora adeguata tenuto conto dell'età dei figli, della totale assenza del resistente dalla
7 vita dei figli e del conseguente fatto che ogni esigenza di accudimento viene adempiuta solo dalla madre, che lavora come badante, con un reddito mensile di €. 1500,00/1.600,00 mensili, gravato dal canone di locazione della casa familiare. All'importo dell'assegno di mantenimento ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extra-scolastiche, necessarie per i figli.
Non può infine trovare accoglimento la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla
, considerando che la stessa, come detto, è autonoma economicamente perché dotata di Pt_1
adeguato reddito da lavoro proprio, con conseguente difetto dei presupposti di cui all'art. 156
c.c.
Le spese di lite, infine, sono da regolare in coerenza con il principio della soccombenza, cui non caso di specie non vi è ragione di derogare. Le predette sono dunque da porre a carico del resistente, nella misura che si indica in dispositivo, non ostando a tale statuizione la sua mancata partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Romania) il 31.1.1984, e , nato a [...] il Controparte_1
24.12.1983, con addebito a carico di quest'ultimo.
2) Conferma la sospensione di dalla responsabilità genitoriale sui Controparte_1 figli minori e , che affida in via esclusiva ex art. 337-quater terzo Persona_2 Parte_3 comma c.c. i figli minori e alla madre, con collocazione abitativa Persona_2 Parte_3 presso la sua abitazione;
la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) Dispone che eventuali incontri padre/figli debbano avvenire sotto la supervisione ed il monitoraggio del Servizio Sociale del Comune di Gubbio, nel rispetto della volontà dei minori.
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli versando, entro il giorno 5 di ogni mese, a la complessiva somma di Parte_1 euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse.
8 5) Condanna al pagamento in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.380,00, per compensi professionali, comprese le spese ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il giudice estensore
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Mariella Roberti
9