Articolo 5 della Legge 15 giugno 1984, n. 240
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 giugno 1984
Art. 5.
Nel caso in cui, in applicazione dell'articolo 1, l'inquadramento delle imprese subisca modificazione, per le imprese precedentemente inquadrate nel settore dell'agricoltura i maggiori oneri contributivi si applicano nei limiti del 20 per cento per l'anno 1985, del 40 per cento per l'anno 1986, del 60 per cento per l'anno 1987, dell'80 per cento per l'anno 1988.
Entrata in vigore il 21 giugno 1984