Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
La compensazione, quale modo di estinzione delle obbligazioni, postula che i crediti contrapposti derivino da distinti rapporti e non riguarda, pertanto, il caso in cui il giudice proceda ad un'operazione contabile in relazione alle reciproche posizioni di dare ed avere nell'ambito di uno stesso rapporto giuridico, onde verificare se le somme erogate da una parte all'altra, nel corso del rapporto, siano sufficienti a coprire quanto dovuto a quest'ultima (nella specie a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/1999, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT IM TIT SOGGIORNO TIZIANA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SALVATORE DE MICCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PRESID CONS MINISTRI, MIN COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE ORA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1128/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 17/4/96 depositata il 02/05/96; RG.3643/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19.7.1988, NT IC esponeva di aver dato ospitalità nel "Soggiorno ZI e ES , in base a convenzioni concluse con il Comune di Napoli, a persone rimaste prive di alloggio a causa degli eventi sismici verificatisi nel 1980 e nel 1983; deduceva che erroneamente la diaria era stata corrisposta sulla base delle tariffe previste per le pensioni di terza categoria, mentre il "Soggiorno" del quale era titolare aveva le caratteristiche della pensione di prima categoria o di albergo di seconda categoria;
lamentava inoltre la mancata applicazione degli aggiornamenti percentuali delle tariffe fissati dall'Associazione Albergatori per gli anni 1982, 1983 e 1984; conveniva davanti al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei ministri per sentirla condannare al pagamento delle maggiori somme dovute, indicate in L.
2.731.876.160 con gli interessi e la rivalutazione, in virtù del vincolo contrattuale o, in subordine, al sensi dell'art. 2041 c.c. La convenuta, costituitasi, eccepiva il difetto di
Legittimazione passiva, indicando l'amministrazione competente nel Ministero per il coordinamento della protezione civile. L'attore conveniva in giudizio anche tale amministrazione.
Il tribunale, con sentenza del 16.4.1994, rigettava la domanda ritenendo non provata l'esecuzione delle prestazioni di alloggio. Pronunciando sull'appello del IC, al quale avevano resistito le amministrazioni convenute, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 2.5.1996, lo rigettava e condannava l'appellante alle spese. Considerava la Corte:
- che persisteva, nonostante la produzione documentale effettuata in secondo grado, avente ad oggetto le fatture vistate dal Comune di Napoli, con allegata la lista nominativa della persone alloggiate, il difetto di prova circa l'esecuzione delle prestazioni, non risultando prodotto il registro delle presenze che doveva essere tenuto presso l'albergo;
- che, pur volendo ritenere dimostrata la prestazione, questa era solo in parte sorretta da formali convenzioni, poiché per il periodo compreso tra il 1.4.1981 ed il 19.3.1984 non vi era stata assunzione contrattuale di obblighi da parte dell'amministrazione con formale convenzione, sicché la pretesa dell'attore, in relazione a tale periodo, doveva essere qualificata come domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.;
- che, considerando la qualifica di "affittacamere" riconosciuta al IC dalla licenza di esercizio, la diminuzione patrimoniale subita per la prestazione dell'ospitalità era adeguatamente indennizzata dal pagamenti effettuati dal l'amministrazione con riferimento alla tariffa applicata, corrispondente a quella della pensione di terza categoria, dovendosi detrarre dal complessivo importo di L.4.417. 638.546 la percentuale, pari al 20%, del guadagno realizzato dall'imprenditore, largamente sufficiente a coprire i pretesi crediti per adeguamento ed aggiornamento delle tariffe.
Avverso tale sentenza il IC ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Presidenza del Consiglio ed il Ministero per il coordinamento della protezione civile, ai quali, a seguito di ordinanza di questa S.C., è stata rinnovata la notifica del ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato, non hanno svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il secondo motivo, denunciando omessa o erronea motivazione sul punto decisivo concernente l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il IC e l'amministrazione, il ricorrente deduce che erroneamente la corte d'appello avrebbe ritenuto prive di titolo contrattuale le prestazioni fornite in periodi diversi da quelli considerati dalle convenzioni.
Sostiene che la carenza di atti formali è imputabile alla caotica situazione determinatasi successivamente al terremoto, e che doveva ritenersi intervenuta la tacita rinnovazione delle convenzioni di ospitalità originariamente stipulate per periodi limitati, poiché, diversamente, le amministrazioni non avrebbero provveduto al pagamento delle diarie.
1.1. Il motivo non è fondato.
La tesi della tacita rinnovazione di originarie convenzioni temporanee confligge con la ricostruzione della vicenda compiuta dalla corte territoriale e non contestata ne suoi riferimenti oggettivi. La corte d'appello ha infatti esaminato le due convenzioni risultanti da atto scritto intercorse tra il IC ed il Comune di Napoli, individuandone la peculiare caratteristica di avere ad oggetto situazioni pregresse e ben delimitate: ha invero rilevato che la convenzione del 14.4.1981 regolava l'ospitalità già fornita sino al 31.3.1981, e che quella del 16.2.1987 concerneva un precedente periodo di sei mesi a decorrere dal 20.3.1984; ha conseguentemente considerato che i suindicati atti integravano riconoscimento di debiti precedentemente assunti e potevano valere a costituire idoneo titolo solo in relazione alle prestazioni relative al periodi in essi indicati.
Ha quindi ritenuto che, in ragione del principio secondo il quale le pubbliche amministrazioni possono assumere obbligazioni contrattuali soltanto in virtù di atto scritto, tutte le prestazioni fornite dal IC nel periodo compreso tra il 1^.
4.1981 ed il 19.3.1984, in quanto non comprese tra quelle specificamente disciplinate (in via di regolamentazione successiva) dalle due convenzioni scritte, non trovavano fondamento in una valida convenzione, sicché la domanda dell'attore poteva essere esaminata soltanto con riferimento all'ipotesi di arricchimento senza titolo al sensi dell'art. 2041 c.c. E la suindicata statuizione si sottrae a censura, in quanto sorretta da motivazione esente da vizi logici o da errori di diritto.
2. li terzo motivo reca due censure.
a) Viene denunciato il vizio di extrapetizione, per avere la corte d'appello operato, in difetto di eccezione, la compensazione tra il credito del IC e quello dell'amministrazione per la differenza tra somme erogate ed importo dovuto a titolo di indennizzo ex art- 2041 c.c. b) Viene dedotta l'omessa, insufficiente ed erronea motivazione circa la determinazione dell'indennizzo.
2.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
a) La corte d'appello non ha compiuto d'ufficio una compensazione in senso proprio: questa postula infatti che i crediti contrapposti derivino da distinti rapporti. Nella specie, per converso, la corte territoriale si è limitata a svolgere una semplice operazione contabile in relazione alle reciproche posizioni di dare ed avere nell'ambito di uno stesso rapporto, inquadrato nell'ambito dell'arricchimento senza titolo ex art. 2041 c.c., pervenendo alla conclusione che le somme già erogate dall'amministrazione erano sufficienti a coprire quanto dovuto a titolo di indennizzo al IC.
b) La corte d'appello, nel motivare la determinazione dell'indennizzo, ha in primo luogo rilevato che il IC era titolare di licenza di "affittacamere", e, sulla base di tale elemento obiettivo, ha individuato la tariffa da applicare, ritenendo congrua quella corrispondente alla pensione di terza categoria (di fatto erogata). Ha quindi considerato che dalla suindicata tariffa doveva essere detratta la percentuale di guadagno dell'imprenditore, che ha determinato nella misura del 20%.
Ora, il ricorrente non contesta la qualifica riconosciutagli, nè muove specifica censura alla detrazione come sopra compiuta:
consegue che la determinazione dell'importo dell'indennizzo ex art.2041 c.c. compiuta dalla corte d'appello, in quanto fondata su elementi di fatto incontestati e su valutazioni non oggetto di puntuale doglianza, non è sindacabile in questa sede.
3. Va infine esaminato il primo motivo, con il quale,
denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt.2702 e seguenti c.c.), il ricorrente deduce che erroneamente la Corte
d'appello ha ritenuto che la documentazione prodotta in secondo grado non fosse idonea a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni di alloggio.
Sostiene infatti il ricorrente che sull'esecuzione delle prestazioni non vi era contestazione, poiché oggetto della controversia era soltanto l'importo della diaria dovuta.
3.1. Il motivo va disatteso per difetto di interesse. La decisione di rigetto della corte d'appello risulta invero sorretta da una duplice motivazione incentrata, per un verso, sul difetto di prova delle prestazioni, e, per altro verso, sul rilievo che, pur ritenendo dimostrate le prestazioni, il relativo indennizzo ex art. 2041 c.c. era già coperto dalle erogazioni effettuate nel corso del rapporto. E su tale secondo profilo argomentativo la decisione è stata essenzialmente fondata.
Ora, poiché la seconda (più articolata e sostanzialmente fondante) motivazione, di per sè sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto della domanda. ha resistito alle censure mossele con il secondo ed il terzo motivo, non residua interesse a censurare anche quella ulteriore motivazione.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999