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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22650 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Maria Cristina Fontana presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] – Costa D'Avorio il 15/05/1974, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Diego C.F._2
Grassi presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.2024, e esponevano di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Napoli il 28.04.2016, optando per il regime della comunione dei beni (Atto
n. 23, p. I, s. sez. W, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2016); che dalla loro unione era nata la figlia
, in Napoli il 06.06.2008; che la loro convivenza era divenuta intollerabile e pertanto, Per_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che
1 aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto: la moglie risiederà presso la attuale abitazione in Napoli, nel quartiere Pianura alla Via Sandro Botticelli n. 26, immobile condotto in locazione con canone mensile di € 650,00 dimora eletta per la casa coniugale, mentre il marito risiederà altrove dandone comunicazione alla moglie;
2) la casa coniugale sita in Napoli alla Via Sandro Botticelli n 46 unitamente agli arredi ivi presenti, resterà assegnata alla signora;
Parte_1
3) la figlia minore, , continuerà a vivere con la madre che gli può garantire tutta l'attenzione e Per_1
le cure di cui necessita nel quotidiano;
salvo naturalmente il diritto-dovere del padre di fargli visita due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, e/o tutte le volte che lo ritenga opportuno, previo preavviso telefonico alla moglie, oltre, ed in ogni caso il diritto per il padre di tenere con sé la figlia minore due fine settimana alterni al mese con pernottamento dalle 20.00 Per_1
del venerdì alle 20.00 della domenica.
4) Durante le festività natalizie la minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno 24 con il padre ed il 25 dicembre con la madre ed il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio padre con pernottamento, salvo diverso accordo tra le parti, alternandoli di anno in anno;
relativamente alle vacanze pasquali le trascorrerà con ciascuno dei genitori alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e Pasquetta. Inoltre il padre potrà tenere con sé il figlio due settimane per le vacanze estive ad anni alterni dal 1° al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto da concordare entro il 31 Maggio di ciascun anno. Le parti, inoltre, si riservano sin da ora la possibilità, sempre previo accordo comune,
e compatibilmente con le esigenze di tutti, ovvero scolastiche e sportive della figlia e lavorative dei genitori, di stabilire diverse modalità di organizzazione delle frequentazioni, ovvero, delle ferie e del periodo natalizio anche suddividendo i giorni di permanenza della figlia in due periodi distinti (es.
Natale e Capodanno) in modo da consentire alla stessa di permanere continuativamente a turno presso ciascuno dei genitori;
lo stesso avverrà anche per le festività Pasquali e per qualsiasi altro periodo concordato.
Allo stato attuale, inoltre, non essendo il convenuto gravato da oneri di alcun genere, appare congruo stabilirsi a carico dello stesso un assegno di mantenimento complessivo di € 300,00 al mese di cui di
2 € 250,00 per la figlia ed € 50,00 per la coniuge quale contributo alle spese di locazione, rivalutato annualmente secondo la variazione accertata dall'Istat, oltre il 50% dell'assegno unico erogato dall'Inps a sostegno delle famiglie, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese alla moglie;
5) Saranno ripartite al 50% tra i genitori, previo accordo, quando manca il carattere dell'urgenza, le spese straordinarie riferite al minore, ovvero quelle che per definizione devono considerarsi effettivamente imprevedibili e non, come spese mediche (da documentare) non coperte dal SSN e/o specialistiche. Al pari saranno ripartite tra i genitori al 50% : a) le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) viaggi e vacanze;
g) spese per attività sportive e pertinenti attrezzature. Allo stato attuale, la signora rinuncia al proprio mantenimento personale;
6) Il minore continuerà ad avere stabilmente rapporti con i familiari (nonni, zii, etc…) dei rispettivi genitori, i quali si impegnano a non opporsi mai a tale frequentazione.
7) I coniugi hanno già provveduto personalmente alla divisione dei loro beni mobili in comune e dichiarano fin da subito di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro.
8) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento equivalente del minore”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] – Costa D'Avorio il 15/05/1974 (atto n. 23, p. I, s. Controparte_1
sez. W, reg. Atti Matrimonio anno 2016);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. ssa Valeria Rosetti
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