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Sentenza 29 settembre 2024
Sentenza 29 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/09/2024, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Micol Menconi;
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza calendarizzata al 26 settembre 2024 con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui: “È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante
l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022, Rv. 666275 - 01);
visto l'art. 127 ter c.p.c., che fa coincidere il termine ultimo per il deposito di note con la data di udienza «a tutti gli effetti», senza alcuna scissione temporale (come invece avveniva con l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020), tra udienza e termine per il deposito delle note, e che prevede l'adozione pagina 1 di 11 del provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note (ovvero dalla data dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.);
richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui: “Nella sede dell'udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista prima dalla disciplina emergenziale e oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario con l'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., i provvedimenti devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti avviene all'esito della comunicazione di cancelleria” (Cass. civ., sez. I, ord., 18 maggio 2023, n. 13735);
pronuncia, di seguito, sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Micol Menconi, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1684/2022, promossa da:
residente in [...](C.F.: ), e , residente in Parte_1 C.F._1 CP_1
Loiri Porto San OL (C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Rino C.F._2
Seu (C.F.: , elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, CodiceFiscale_3
Corso Umberto I nr. 46;
ATTORI in opposizione contro già denominata , Controparte_2 Controparte_2
con sede in Nanterre 92000 (Francia), 12 Rue du Port, e con sede secondaria in LA, Piazza Lina Bo
Bardi nr. 3 (Codice Fiscale e Partita IVA ), in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico De Crescenzo, del Foro di LA (C.F: CP_3
), e dall'Avv. Roberto Paddeu (C.F.: ), elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Olbia, Via Bernardo Vittone nr. 29;
CONVENUTO in opposizione
pagina 3 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al
26 settembre 2024;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 4 novembre 2022, parte attrice citava in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo a questo Tribunale Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale Dichiarare la propria incompetenza territoriale e dichiarare competente a conoscere della presente causa il Tribunale di
LA, revocando conseguentemente il Decreto Ingiuntivo n.453/2022 rg 1071/2022 Tribunale di
Tempio Pausania. Nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo n.453/2022 rg 1071/2022 Tribunale di
Tempio Pausania e rideterminare il debito degli opponenti defalcando dalla somma dovuta di
Contr
€.15.559,81, l'effettivo valore di mercato del bene ceduto da . Con vittoria di competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto infondata per come esposto nel presente atto;
In via interinale: concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito: Rigettare la proposta opposizione in quanto a qualsivoglia titolo infondata in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto opposto e comunque condannare l'opponente al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria. Solo in via di mero ed estremo subordine, si insiste nella richiesta di CTU estimativa sul valore di mercato del bene (e per una vendita per pronto realizzo) alla data di vendita
(13.12.21) e ciò anche al fine di accertare se il valore di vendita sia congruo. Per quanto attiene alle condizioni in cui si trovava il mezzo, il CTU dovrà basarsi sulle risultanze di cui alla perizia della soc. del 9/11/2021 depositata con il presente atto (doc. 2 + doc. 3). All'esito e nel solo caso in CP_4 cui il CTU dovesse determinare un valore superiore ad euro 5.710,00 dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare gli opponenti in solido al pagamento della differenza tra il credito indicato in sede monitoria ed il maggior valore (rispetto ad euro 5.170,00) determinato dalla CTU. Il tutto oltre interessi di mora conteggiati al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 4% annuo sulla quota capitale da determinarsi all'esito delle risultanze della CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 4 di 11 Con ordinanza del 14 settembre 2023, sulla base dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti, questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, formulata dalla società convenuta, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c., rinviando per il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza del 14 aprile 2024, stante l'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, limitatamente alla posizione del debitore ingiunto
[...]
, questo Giudice revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , CP_1 CP_1
disponeva la cancellazione della causa dal ruolo in relazione alla sola posizione del medesimo, e fissava in tre mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di LA, non pronunciandosi sulle spese di lite, per i motivi già esposti nel predetto provvedimento, che si richiamano in questa sede. Contestualmente, ritenuto potersi decidere l'intera vertenza sulla base dell'eccezione territoriale formulata dalla parte opponente, anche rispetto alla posizione di
[...]
, lo scrivente, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., assegnava alle parti termini per il Parte_1 deposito di memorie, e rinviava per il prosieguo del giudizio all'udienza del 12 settembre 2024, disponendo la sostituzione della presenza delle parti con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 12 settembre 2024, parte opponente in via principale, reiterava l'eccezione di incompetenza territoriale già Parte_1
formulata, e chiedeva di trattenere la causa in decisione.
Parte opposta dichiarava di voler aderire alla predetta eccezione anche per la posizione del fideiussore quindi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con cancellazione della Parte_1
causa dal ruolo, e senza condanna alle spese.
Con ordinanza del 14 settembre 2024 lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni, e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26 settembre
2024, assegnando alle parti termine per brevi note conclusionali, e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte depositate per l'udienza del 26 settembre 2024, parte opponente si richiamava alle conclusioni come rassegnate nelle note conclusionali, come segue: “Voglia L.Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, revocare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze. In subordine, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori cosi come dedotti nelle memorie ex art.183
pagina 5 di 11 VI° n. 2 cpc inclusa la CTU, finalizzata ad accertare il reale valore di mercato del furgone oggetto di leasing”.
Anche parte opposta si richiamava alle precedenti difese, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito revocare il decreto opposto con cancellazione della causa dal ruolo e senza nulla per le spese, vista l'adesione della comparente alla rilevata incompetenza. In estremo subordine: Rigettare la proposta opposizione in quanto a qualsivoglia titolo infondata in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto opposto e comunque condannare
l'opponente al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria. Solo in via di mero ed estremo subordine, si insiste nella richiesta di CTU estimativa sul valore di mercato del bene (e per una vendita per pronto realizzo) alla data di vendita (13.12.21) e ciò anche al fine di accertare se il valore di vendita sia congruo. Per quanto attiene alle condizioni in cui si trovava il mezzo, il CTU dovrà basarsi sulle risultanze di cui alla perizia della soc. del 9/11/2021 depositata con la CP_4 comparsa di costituzione (doc. 2 + doc. 3). All'esito e nel solo caso in cui il CTU dovesse determinare un valore superiore ad euro 5.710,00 dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della differenza tra il credito indicato in sede monitoria ed il maggior valore (rispetto ad euro 5.170,00) determinato dalla CTU. Il tutto oltre interessi di mora conteggiati al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 4% annuo sulla quota capitale da determinarsi all'esito delle risultanze della CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
*****
L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice adito è fondata.
Il credito azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione trova fondamento nel contratto di locazione finanziaria concluso tra la e Controparte_2 CP_5
società in seguito cancellata dal Registro delle Imprese, nei confronti della quale
[...] [...]
si è costituito fideiussore (cfr. doc. 2 e 3 allegati all'atto di citazione). Parte_1
Orbene, le parti hanno pattuito, espressamente e per iscritto, di aderire alle condizioni generali di contratto in vigore alla data di stipula del medesimo, ivi incluso l'art. 20, rubricato “FORO
COMPETENTE E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE”, a mente del quale
“Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di
LA (…)”, e l'art. 21, rubricato “RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – ESCLUSIONE DELLA
DISCIPLINA DEL CREDITO AI CONSUMATORI”, per il quale “ (…) La Società ed il Cliente si danno reciprocamente atto che il Cliente non riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e successive modificazioni ed pagina 6 di 11 integrazioni, avendo richiesto la conclusione del presente contratto nella qualità di professionista
(…)”.
La pattuizione della competenza esclusiva del Foro di LA è ripresa anche nei contratti di fideiussione, con riferimento ad entrambe le posizioni debitorie di e CP_1 [...]
. Parte_1
Con particolare riferimento alla posizione del debitore rispetto al quale la società Parte_1
opposta, in prima battuta, non ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, nel rispettivo contratto di fideiussione, alla condizione nr. 11, si legge che “per qualsiasi controversia relativa al presente atto sarà esclusivamente competente il Foro di LA”.
Tali clausole, le quali sono state oggetto di apposita approvazione e sottoscrizione ad opera delle parti, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., devono ritenersi come manifestazione della volontà delle medesime di prevedere quale foro convenzionale esclusivo per le controversie insorgenti dal contratto per cui è causa il Tribunale di LA.
Infatti, anche considerando quale consumatore, in relazione alla titolarità di quota Parte_1 non rilevante della società parte del contratto principale di locazione finanziaria, limitata all'ammontare di € 5.000,00, rispetto all'intero capitale di € 69.000,00, detenuto per il residuo da , CP_1
non si ritengono sussistenti profili di vessatorietà della predetta clausola, per i motivi già esposti nell'ordinanza del 14 aprile 2024, in considerazione dell'approvazione specifica della medesima, ed in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale che, in materia, si esprime nel senso che: “il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi” (Cass. Civ., Sez.
VI, 20 aprile 2022, n. 12541; in senso conforme Cass. n. 1875/2012; Cass. n. 5974/2012). Si è poi ulteriormente precisato che la nullità della relativa clausola derogatoria, rispetto al foro del consumatore, “non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un pagina 7 di 11 foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia” (cfr. Cass. Citata e, in senso conforme, Cass. n. 5933/2012; Cass. n. 12981/2020).
È dunque evidente come sia stato previsto, ex artt. 28 e 29 c.p.c., per accordo tra le parti, un foro espressamente qualificato come esclusivo, non suscettibile di concorrere con altri fori facoltativi, o di essere derogato in caso di connessione o continenza di cause, sicché l'eccezione di incompetenza per territorio adito, per essere competente il Tribunale di LA, risulta fondata.
È appena il caso di evidenziare come, per giurisprudenza costante (“ex multis” Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. n. 8548/2017) “In tema di foro convenzionale, la clausola riferita a “qualsiasi controversia” … laddove attribuisca al giudice competenza esclusiva, non esige, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo diretta proprio ad escludere il loro concorso”.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla parte opponente, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tempio Pausania, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di LA.
Si tratta ora di stabilire quali siano le conseguenze processuali dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'attrice opponente.
Orbene, deve innanzitutto osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta opposta, il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., che prevede che, a fronte dell'adesione all'eccezione, il Giudice deve provvedere con ordinanza, e non può provvedere sulle spese.
Infatti, la norma succitata, secondo quanto da essa precisato, viene in rilievo “fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.”, tra i quali rientra, invece, l'incompetenza ravvisabile nel caso di specie, trattandosi non di competenza derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), ma di competenza territoriale derogata per espressa pattuizione delle parti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la presente decisione deve essere adottata con sentenza, con la quale il decreto ingiuntivo va revocato, con assegnazione di un termine per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice competente.
pagina 8 di 11 È necessario poi regolare le spese di lite, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese, a seguito di una pronuncia di incompetenza (ex plurimis
Cass. 17187/2019).
Con specifico riguardo ad un caso analogo al presente (adesione, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'opposto all'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale dell'opponente), la
Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite art. 91 c.p.c.” (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 9035/19).
È evidente, quindi, come il caso in esame costituisca una deroga al principio generale secondo cui le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vanno regolate secondo il principio di globalità
(sul punto cfr. ex plurimis Cass. 17854/2020).
In quella pronuncia, la Cassazione ha anche precisato che “ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la
rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa per quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste i dall'art. 92 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame)”.
Calando tali principi nel caso di specie, occorre evidenziare che l'adesione della convenuta opposta all'eccezione preliminare dell'attrice in opposizione non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima, con riguardo al profilo dell'incompetenza, poiché la predetta scelta processuale, intervenuta solo all'esito della questione sollevata dal Giudice con l'ordinanza del
14 aprile 2024, pare essere stata dettata dall'intento di evitare tale condanna, sul presupposto che potesse trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c..
Peraltro, non può sottacersi che l'errore da essa compiuto nel radicare il procedimento monitorio presso questo Tribunale è anche ingiustificabile, se si considera che era stata la società opposta a predisporre le condizioni generali del contratto principale e, pertanto, doveva essere perfettamente a conoscenza pagina 9 di 11 della clausola attributiva della competenza territoriale in esso contenuta, e ripresa nella fideiussione sottoscritta da anche in qualità di “parte forte” dei predetti rapporti. Parte_1
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo, in base ai valori minimi di liquidazione, avuto riguardo alla semplicità della questione decisa, ed al valore della causa indicato dalla parte in citazione, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.700,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Micol Menconi, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta:
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tempio Pausania, essendo competente il
Tribunale di LA e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione;
pagina 10 di 11 REVOCA il decreto ingiuntivo nr. 453/2022 del 16 settembre 2022, N.R.G. 1071/2022, emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania;
FISSA in mesi tre il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente;
CONDANNA la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre esborsi documentati, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
Tempio Pausania, 29 settembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Micol Menconi;
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza calendarizzata al 26 settembre 2024 con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui: “È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante
l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022, Rv. 666275 - 01);
visto l'art. 127 ter c.p.c., che fa coincidere il termine ultimo per il deposito di note con la data di udienza «a tutti gli effetti», senza alcuna scissione temporale (come invece avveniva con l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020), tra udienza e termine per il deposito delle note, e che prevede l'adozione pagina 1 di 11 del provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note (ovvero dalla data dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.);
richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui: “Nella sede dell'udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista prima dalla disciplina emergenziale e oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario con l'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., i provvedimenti devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti avviene all'esito della comunicazione di cancelleria” (Cass. civ., sez. I, ord., 18 maggio 2023, n. 13735);
pronuncia, di seguito, sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Micol Menconi, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1684/2022, promossa da:
residente in [...](C.F.: ), e , residente in Parte_1 C.F._1 CP_1
Loiri Porto San OL (C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Rino C.F._2
Seu (C.F.: , elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, CodiceFiscale_3
Corso Umberto I nr. 46;
ATTORI in opposizione contro già denominata , Controparte_2 Controparte_2
con sede in Nanterre 92000 (Francia), 12 Rue du Port, e con sede secondaria in LA, Piazza Lina Bo
Bardi nr. 3 (Codice Fiscale e Partita IVA ), in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico De Crescenzo, del Foro di LA (C.F: CP_3
), e dall'Avv. Roberto Paddeu (C.F.: ), elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Olbia, Via Bernardo Vittone nr. 29;
CONVENUTO in opposizione
pagina 3 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al
26 settembre 2024;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 4 novembre 2022, parte attrice citava in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo a questo Tribunale Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale Dichiarare la propria incompetenza territoriale e dichiarare competente a conoscere della presente causa il Tribunale di
LA, revocando conseguentemente il Decreto Ingiuntivo n.453/2022 rg 1071/2022 Tribunale di
Tempio Pausania. Nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo n.453/2022 rg 1071/2022 Tribunale di
Tempio Pausania e rideterminare il debito degli opponenti defalcando dalla somma dovuta di
Contr
€.15.559,81, l'effettivo valore di mercato del bene ceduto da . Con vittoria di competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto infondata per come esposto nel presente atto;
In via interinale: concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito: Rigettare la proposta opposizione in quanto a qualsivoglia titolo infondata in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto opposto e comunque condannare l'opponente al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria. Solo in via di mero ed estremo subordine, si insiste nella richiesta di CTU estimativa sul valore di mercato del bene (e per una vendita per pronto realizzo) alla data di vendita
(13.12.21) e ciò anche al fine di accertare se il valore di vendita sia congruo. Per quanto attiene alle condizioni in cui si trovava il mezzo, il CTU dovrà basarsi sulle risultanze di cui alla perizia della soc. del 9/11/2021 depositata con il presente atto (doc. 2 + doc. 3). All'esito e nel solo caso in CP_4 cui il CTU dovesse determinare un valore superiore ad euro 5.710,00 dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare gli opponenti in solido al pagamento della differenza tra il credito indicato in sede monitoria ed il maggior valore (rispetto ad euro 5.170,00) determinato dalla CTU. Il tutto oltre interessi di mora conteggiati al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 4% annuo sulla quota capitale da determinarsi all'esito delle risultanze della CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 4 di 11 Con ordinanza del 14 settembre 2023, sulla base dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti, questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, formulata dalla società convenuta, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c., rinviando per il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza del 14 aprile 2024, stante l'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, limitatamente alla posizione del debitore ingiunto
[...]
, questo Giudice revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , CP_1 CP_1
disponeva la cancellazione della causa dal ruolo in relazione alla sola posizione del medesimo, e fissava in tre mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di LA, non pronunciandosi sulle spese di lite, per i motivi già esposti nel predetto provvedimento, che si richiamano in questa sede. Contestualmente, ritenuto potersi decidere l'intera vertenza sulla base dell'eccezione territoriale formulata dalla parte opponente, anche rispetto alla posizione di
[...]
, lo scrivente, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., assegnava alle parti termini per il Parte_1 deposito di memorie, e rinviava per il prosieguo del giudizio all'udienza del 12 settembre 2024, disponendo la sostituzione della presenza delle parti con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 12 settembre 2024, parte opponente in via principale, reiterava l'eccezione di incompetenza territoriale già Parte_1
formulata, e chiedeva di trattenere la causa in decisione.
Parte opposta dichiarava di voler aderire alla predetta eccezione anche per la posizione del fideiussore quindi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con cancellazione della Parte_1
causa dal ruolo, e senza condanna alle spese.
Con ordinanza del 14 settembre 2024 lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni, e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26 settembre
2024, assegnando alle parti termine per brevi note conclusionali, e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte depositate per l'udienza del 26 settembre 2024, parte opponente si richiamava alle conclusioni come rassegnate nelle note conclusionali, come segue: “Voglia L.Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, revocare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze. In subordine, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori cosi come dedotti nelle memorie ex art.183
pagina 5 di 11 VI° n. 2 cpc inclusa la CTU, finalizzata ad accertare il reale valore di mercato del furgone oggetto di leasing”.
Anche parte opposta si richiamava alle precedenti difese, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito revocare il decreto opposto con cancellazione della causa dal ruolo e senza nulla per le spese, vista l'adesione della comparente alla rilevata incompetenza. In estremo subordine: Rigettare la proposta opposizione in quanto a qualsivoglia titolo infondata in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto opposto e comunque condannare
l'opponente al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria. Solo in via di mero ed estremo subordine, si insiste nella richiesta di CTU estimativa sul valore di mercato del bene (e per una vendita per pronto realizzo) alla data di vendita (13.12.21) e ciò anche al fine di accertare se il valore di vendita sia congruo. Per quanto attiene alle condizioni in cui si trovava il mezzo, il CTU dovrà basarsi sulle risultanze di cui alla perizia della soc. del 9/11/2021 depositata con la CP_4 comparsa di costituzione (doc. 2 + doc. 3). All'esito e nel solo caso in cui il CTU dovesse determinare un valore superiore ad euro 5.710,00 dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della differenza tra il credito indicato in sede monitoria ed il maggior valore (rispetto ad euro 5.170,00) determinato dalla CTU. Il tutto oltre interessi di mora conteggiati al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 4% annuo sulla quota capitale da determinarsi all'esito delle risultanze della CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
*****
L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice adito è fondata.
Il credito azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione trova fondamento nel contratto di locazione finanziaria concluso tra la e Controparte_2 CP_5
società in seguito cancellata dal Registro delle Imprese, nei confronti della quale
[...] [...]
si è costituito fideiussore (cfr. doc. 2 e 3 allegati all'atto di citazione). Parte_1
Orbene, le parti hanno pattuito, espressamente e per iscritto, di aderire alle condizioni generali di contratto in vigore alla data di stipula del medesimo, ivi incluso l'art. 20, rubricato “FORO
COMPETENTE E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE”, a mente del quale
“Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di
LA (…)”, e l'art. 21, rubricato “RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – ESCLUSIONE DELLA
DISCIPLINA DEL CREDITO AI CONSUMATORI”, per il quale “ (…) La Società ed il Cliente si danno reciprocamente atto che il Cliente non riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e successive modificazioni ed pagina 6 di 11 integrazioni, avendo richiesto la conclusione del presente contratto nella qualità di professionista
(…)”.
La pattuizione della competenza esclusiva del Foro di LA è ripresa anche nei contratti di fideiussione, con riferimento ad entrambe le posizioni debitorie di e CP_1 [...]
. Parte_1
Con particolare riferimento alla posizione del debitore rispetto al quale la società Parte_1
opposta, in prima battuta, non ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, nel rispettivo contratto di fideiussione, alla condizione nr. 11, si legge che “per qualsiasi controversia relativa al presente atto sarà esclusivamente competente il Foro di LA”.
Tali clausole, le quali sono state oggetto di apposita approvazione e sottoscrizione ad opera delle parti, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., devono ritenersi come manifestazione della volontà delle medesime di prevedere quale foro convenzionale esclusivo per le controversie insorgenti dal contratto per cui è causa il Tribunale di LA.
Infatti, anche considerando quale consumatore, in relazione alla titolarità di quota Parte_1 non rilevante della società parte del contratto principale di locazione finanziaria, limitata all'ammontare di € 5.000,00, rispetto all'intero capitale di € 69.000,00, detenuto per il residuo da , CP_1
non si ritengono sussistenti profili di vessatorietà della predetta clausola, per i motivi già esposti nell'ordinanza del 14 aprile 2024, in considerazione dell'approvazione specifica della medesima, ed in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale che, in materia, si esprime nel senso che: “il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi” (Cass. Civ., Sez.
VI, 20 aprile 2022, n. 12541; in senso conforme Cass. n. 1875/2012; Cass. n. 5974/2012). Si è poi ulteriormente precisato che la nullità della relativa clausola derogatoria, rispetto al foro del consumatore, “non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un pagina 7 di 11 foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia” (cfr. Cass. Citata e, in senso conforme, Cass. n. 5933/2012; Cass. n. 12981/2020).
È dunque evidente come sia stato previsto, ex artt. 28 e 29 c.p.c., per accordo tra le parti, un foro espressamente qualificato come esclusivo, non suscettibile di concorrere con altri fori facoltativi, o di essere derogato in caso di connessione o continenza di cause, sicché l'eccezione di incompetenza per territorio adito, per essere competente il Tribunale di LA, risulta fondata.
È appena il caso di evidenziare come, per giurisprudenza costante (“ex multis” Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. n. 8548/2017) “In tema di foro convenzionale, la clausola riferita a “qualsiasi controversia” … laddove attribuisca al giudice competenza esclusiva, non esige, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo diretta proprio ad escludere il loro concorso”.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla parte opponente, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tempio Pausania, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di LA.
Si tratta ora di stabilire quali siano le conseguenze processuali dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'attrice opponente.
Orbene, deve innanzitutto osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta opposta, il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., che prevede che, a fronte dell'adesione all'eccezione, il Giudice deve provvedere con ordinanza, e non può provvedere sulle spese.
Infatti, la norma succitata, secondo quanto da essa precisato, viene in rilievo “fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.”, tra i quali rientra, invece, l'incompetenza ravvisabile nel caso di specie, trattandosi non di competenza derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), ma di competenza territoriale derogata per espressa pattuizione delle parti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la presente decisione deve essere adottata con sentenza, con la quale il decreto ingiuntivo va revocato, con assegnazione di un termine per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice competente.
pagina 8 di 11 È necessario poi regolare le spese di lite, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese, a seguito di una pronuncia di incompetenza (ex plurimis
Cass. 17187/2019).
Con specifico riguardo ad un caso analogo al presente (adesione, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'opposto all'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale dell'opponente), la
Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite art. 91 c.p.c.” (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 9035/19).
È evidente, quindi, come il caso in esame costituisca una deroga al principio generale secondo cui le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vanno regolate secondo il principio di globalità
(sul punto cfr. ex plurimis Cass. 17854/2020).
In quella pronuncia, la Cassazione ha anche precisato che “ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la
rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa per quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste i dall'art. 92 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame)”.
Calando tali principi nel caso di specie, occorre evidenziare che l'adesione della convenuta opposta all'eccezione preliminare dell'attrice in opposizione non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima, con riguardo al profilo dell'incompetenza, poiché la predetta scelta processuale, intervenuta solo all'esito della questione sollevata dal Giudice con l'ordinanza del
14 aprile 2024, pare essere stata dettata dall'intento di evitare tale condanna, sul presupposto che potesse trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c..
Peraltro, non può sottacersi che l'errore da essa compiuto nel radicare il procedimento monitorio presso questo Tribunale è anche ingiustificabile, se si considera che era stata la società opposta a predisporre le condizioni generali del contratto principale e, pertanto, doveva essere perfettamente a conoscenza pagina 9 di 11 della clausola attributiva della competenza territoriale in esso contenuta, e ripresa nella fideiussione sottoscritta da anche in qualità di “parte forte” dei predetti rapporti. Parte_1
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo, in base ai valori minimi di liquidazione, avuto riguardo alla semplicità della questione decisa, ed al valore della causa indicato dalla parte in citazione, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.700,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Micol Menconi, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta:
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tempio Pausania, essendo competente il
Tribunale di LA e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione;
pagina 10 di 11 REVOCA il decreto ingiuntivo nr. 453/2022 del 16 settembre 2022, N.R.G. 1071/2022, emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania;
FISSA in mesi tre il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente;
CONDANNA la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre esborsi documentati, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
Tempio Pausania, 29 settembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
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