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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice delegato dott. Paola Cesaroni Vista la domanda depositata in data 28/08/2025 da
[...]
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
.F. Parte_2 C.F._2 [...]
. roposta Parte_3 C.F._3 razion Visto il decreto di apertura emesso in data 16/09/2025; Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte del creditore relative alla Controparte_1 quantificazione degli int vilegiata, alla fattibilità del piano, alla capacità dei sig.ri e Pt_3 Parte_2 di sostenere l'accantonamento mensile pr , del piano e delle clausole di salvaguardia;
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
pagina1 di 8 Nella specie, alla luce delle precisazioni di credito medio tempore pervenute ed in parte recepite nel piano, sono state apportate le seguenti modifiche al passivo della procedura:
• Crediti Prededucibili: € 70.589,19 (incluso il compenso del Gestore per € 34.349,91 e il rimborso di € 3.869,50 a CP_1 per spese CTU anticipate).
• Crediti Privilegiati: € 229.301,80 (per effetto della declassazione di parte del credito e della rettifica del credito ADER); CP_1
• Crediti Chirogr .476,93 (per effetto dell'accollo della quota declassata di e della rettifica del credito ADER); CP_1
• Totale Passivo: 92. In ordine alla proposta di ristrutturazione, deve richiamarsi quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII ed all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione del Gestore dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede). Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:
pagina2 di 8 La proposta di ristrutturazione prevede quindi le seguenti operazioni:
pagina3 di 8 I) cessione della nuda proprietà dei seguenti beni immobili:
- abitazione sita nel comune di Casamassima (BA), alla via per Cellamare, al fg. 11, p.lla 128, sub. 9, di proprietà dei sig.ri
[...] per la quota di 1/3 pro-indiviso ma, di fatto, occupato Pt_1
, la cui nuda proprietà è valutata in € Parte_2
28.3
- abitazione sita nel Comune di Turi (BA), alla via Giuseppe Giusti, piano 1, distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 13, particella 710, subalterno 6, di proprietà del sig.
[...]
la cui nuda proprietà è valutata in € 25.000.00; Parte_3
del seguente compendio immobiliare, ad eccezione del CORPO B, corrispondente al bene immobile occupato dal sig.
e di cui si intende offrire la nuda proprietà: Parte_2
, rivenienti dalla vendita del fabbricato rurale denominato "Masseria Latilla", con annessi fondi rustici, ubicato in agro di Casamassima (BA) alla via per Cellamare c.s., così composta:
- CORPO: A - Categoria: Abitazione di tipo civile, al foglio 11, particella 128, sub 8;
- CORPO: C - Categoria: Fabbricati per attività agricole, al foglio 11, particella 128 sub 4;
- CORPO: D - Categoria: Cappelle e oratori non destinati al pubblico, al foglio 11, particella 128, sub 5, come valutati dall'arch. nella propria perizia, con esclusione del CORPO B già Per_1
3.555,50;
- € 40.584,00, rivenienti dalla vendita dei fondi rustici di pertinenza del fabbricato rurale Masseria Latilla;
III) cessione dei seguenti locali commerciali, siti in Turi (BA):
- € 15.000.00, rivenienti dalla vendita del locale commerciale sito nel comune di Turi (BA), alla via Giuseppe Giusti, piano T, distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 13, particella 710, subalterno 3, di proprietà esclusiva di;
Parte_3
- € 19.000.00, rivenienti dalla vendi merciale, sito nel comune di Turi (BA), alla via Paolo Totire Ippoliti n. 4-6, piano T, distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 13, particella 710, di proprietà esclusiva di;
Parte_3
IV) pagamento mensile riveniente d dua al netto delle spese di sostentamento familiari degli odierni ricorrenti: i signori e si rendono disponibili Parte_3 Parte_2
pagina4 di 8 ad accantonare in favore della presente procedura una somma pari ad € 500,00/mensili (€ 250,00 pro capite) per la durata di 10 anni (n. 120 rate), per la somma complessiva di € 60.000,00 da versare su conto dedicato alla procedura. A garanzia dell'esatto adempimento del piano, è previsto che: I) nell'ipotesi in cui, decorsi n. 4 (quattro) anni dall'apertura della procedura di ristrutturazione, non sia stata ancora venduta la nuda proprietà del bene immobile intestato al sig. , Parte_3 sito in Turi (BA), alla via Giuseppe Giust nominando potrà provvedere, in via subordinata, alla vendita dell'intera proprietà del predetto bene immobile, valutato in € 62.500,00; II) In via subordinata e residuale, nell'ipotesi in cui, decorsi n. 8 (otto) anni dall'apertura della procedura, non sia essere stata ancora venduta la nuda proprietà del bene immobile, sito nel comune di Casamassima (BA), alla via per Cellamare, ovvero in ogni caso le somme realizzate per effetto dell'esecuzione del presente piano, secondo le modalità innanzi indicate, dovessero risultare non integralmente satisfattive di tutte le pretese creditorie, il Liquidatore nominando potrà provvedere alla vendita dell'intera proprietà del predetto bene immobile, valutato in € 113.555,50. Esaminando, quindi, le osservazioni mosse dal creditore CP_1
le contestazioni sollevate circa la fattibilità del piano ris
[...] nto generiche, in quanto la somma mensile messa a disposizione dei creditori è coerente con le retribuzioni percepite e gli impegni economici assunti, mentre i valori di liquidazione dei beni appaiono congrui e documentati in atti;
è infine previsto l'affidamento ad un professionista terzo della fase esecutiva del piano, attraverso la nomina del liquidatore. La durata complessiva del piano è compatibile con gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi in materia, anche presso il Tribunale adito;
la previsione di garanzie e clausole di salvaguardia rappresenta un valore aggiunto per i creditori e dimostra ulteriormente la convenienza del piano proposto. Va, infine, integralmente condiviso il ragionamento operato dal Gestore della crisi in ordine all'applicazione dell'art. 2855 c.c.: sia in ordine alla distinzione tra interessi corrispettivi e moratori che con riferimento alla collocazione degli interessi moratori, sulla scia dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità [cfr. Cass.
pagina5 di 8 4927/2018, in ordine ai seguenti principi ivi affermati e qui condivisi: a) gli interessi al tasso convenzionale o quelli determinati al saggio previsto da norme speciali (corrispettivi) beneficiano della estensione dello stesso grado della originaria garanzia ipotecaria limitatamente al triennio (i due anni precedenti e l'anno in corso alla data del pignoramento); b) eventuali accordi diversi, relativi alla estensione automatica della garanzia originaria ad interessi convenzionali o determinati al saggio previsto da norme speciali (corrispettivi) per maggiori annualità, maturati pre o post pignoramento, sono sanzionati dalla nullità; c) gli interessi al tasso convenzionale o quelli determinati al saggio previsto da norme speciali (corrispettivi), relativi ad annualità diverse dal triennio (anteriori ai due anni -corrispettivi- o posteriori all'anno del pignoramento -moratori-), possono però essere oggetto di autonoma iscrizione ipotecaria che prende il grado della nuova formalità; d) Gli interessi maturati successivamente all'anno del pignoramento (moratori) e fino alla data della vendita, beneficiano della estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta ex lege al tasso legale ex art. 1284 c.c.; e) il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, sicchè deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 8657 del 29/08/1998), e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all' "atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato e cioè appunto al ricorso per intervento" (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 170-14 de128/07/2014)]”. Il Gestore della crisi ha in ogni caso precisato che verrà riconosciuto il credito per interessi privilegiati maturati fino alla data effettiva della vendita, nella misura legale prevista dall'art. 2855, comma 3, c.c., nei limiti della capienza del ricavato della vendita stessa. In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da Parte_1
pagina6 di 8 (C.F. , (C.F. C.F._1 Parte_2
(C.F. C.F._2 Parte_3
) e disp ocedura C.F._3 cutiva affidata al liquidatore, confermato nella figura dell'OCC.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da (C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2 C.F._2 [...]
. Parte_3 C.F._3
che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
nomina liquidatore l'avv. Mastrorilli, già che dovrà curare la fase Controp esecutiva, attenendosi a quanto pr dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro pagina7 di 8 interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura. Così deciso a Bari il 12/12/2025 Il Giudice Dr.ssa Paola Cesaroni
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice delegato dott. Paola Cesaroni Vista la domanda depositata in data 28/08/2025 da
[...]
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
.F. Parte_2 C.F._2 [...]
. roposta Parte_3 C.F._3 razion Visto il decreto di apertura emesso in data 16/09/2025; Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte del creditore relative alla Controparte_1 quantificazione degli int vilegiata, alla fattibilità del piano, alla capacità dei sig.ri e Pt_3 Parte_2 di sostenere l'accantonamento mensile pr , del piano e delle clausole di salvaguardia;
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
pagina1 di 8 Nella specie, alla luce delle precisazioni di credito medio tempore pervenute ed in parte recepite nel piano, sono state apportate le seguenti modifiche al passivo della procedura:
• Crediti Prededucibili: € 70.589,19 (incluso il compenso del Gestore per € 34.349,91 e il rimborso di € 3.869,50 a CP_1 per spese CTU anticipate).
• Crediti Privilegiati: € 229.301,80 (per effetto della declassazione di parte del credito e della rettifica del credito ADER); CP_1
• Crediti Chirogr .476,93 (per effetto dell'accollo della quota declassata di e della rettifica del credito ADER); CP_1
• Totale Passivo: 92. In ordine alla proposta di ristrutturazione, deve richiamarsi quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII ed all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione del Gestore dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede). Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:
pagina2 di 8 La proposta di ristrutturazione prevede quindi le seguenti operazioni:
pagina3 di 8 I) cessione della nuda proprietà dei seguenti beni immobili:
- abitazione sita nel comune di Casamassima (BA), alla via per Cellamare, al fg. 11, p.lla 128, sub. 9, di proprietà dei sig.ri
[...] per la quota di 1/3 pro-indiviso ma, di fatto, occupato Pt_1
, la cui nuda proprietà è valutata in € Parte_2
28.3
- abitazione sita nel Comune di Turi (BA), alla via Giuseppe Giusti, piano 1, distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 13, particella 710, subalterno 6, di proprietà del sig.
[...]
la cui nuda proprietà è valutata in € 25.000.00; Parte_3
del seguente compendio immobiliare, ad eccezione del CORPO B, corrispondente al bene immobile occupato dal sig.
e di cui si intende offrire la nuda proprietà: Parte_2
, rivenienti dalla vendita del fabbricato rurale denominato "Masseria Latilla", con annessi fondi rustici, ubicato in agro di Casamassima (BA) alla via per Cellamare c.s., così composta:
- CORPO: A - Categoria: Abitazione di tipo civile, al foglio 11, particella 128, sub 8;
- CORPO: C - Categoria: Fabbricati per attività agricole, al foglio 11, particella 128 sub 4;
- CORPO: D - Categoria: Cappelle e oratori non destinati al pubblico, al foglio 11, particella 128, sub 5, come valutati dall'arch. nella propria perizia, con esclusione del CORPO B già Per_1
3.555,50;
- € 40.584,00, rivenienti dalla vendita dei fondi rustici di pertinenza del fabbricato rurale Masseria Latilla;
III) cessione dei seguenti locali commerciali, siti in Turi (BA):
- € 15.000.00, rivenienti dalla vendita del locale commerciale sito nel comune di Turi (BA), alla via Giuseppe Giusti, piano T, distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 13, particella 710, subalterno 3, di proprietà esclusiva di;
Parte_3
- € 19.000.00, rivenienti dalla vendi merciale, sito nel comune di Turi (BA), alla via Paolo Totire Ippoliti n. 4-6, piano T, distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 13, particella 710, di proprietà esclusiva di;
Parte_3
IV) pagamento mensile riveniente d dua al netto delle spese di sostentamento familiari degli odierni ricorrenti: i signori e si rendono disponibili Parte_3 Parte_2
pagina4 di 8 ad accantonare in favore della presente procedura una somma pari ad € 500,00/mensili (€ 250,00 pro capite) per la durata di 10 anni (n. 120 rate), per la somma complessiva di € 60.000,00 da versare su conto dedicato alla procedura. A garanzia dell'esatto adempimento del piano, è previsto che: I) nell'ipotesi in cui, decorsi n. 4 (quattro) anni dall'apertura della procedura di ristrutturazione, non sia stata ancora venduta la nuda proprietà del bene immobile intestato al sig. , Parte_3 sito in Turi (BA), alla via Giuseppe Giust nominando potrà provvedere, in via subordinata, alla vendita dell'intera proprietà del predetto bene immobile, valutato in € 62.500,00; II) In via subordinata e residuale, nell'ipotesi in cui, decorsi n. 8 (otto) anni dall'apertura della procedura, non sia essere stata ancora venduta la nuda proprietà del bene immobile, sito nel comune di Casamassima (BA), alla via per Cellamare, ovvero in ogni caso le somme realizzate per effetto dell'esecuzione del presente piano, secondo le modalità innanzi indicate, dovessero risultare non integralmente satisfattive di tutte le pretese creditorie, il Liquidatore nominando potrà provvedere alla vendita dell'intera proprietà del predetto bene immobile, valutato in € 113.555,50. Esaminando, quindi, le osservazioni mosse dal creditore CP_1
le contestazioni sollevate circa la fattibilità del piano ris
[...] nto generiche, in quanto la somma mensile messa a disposizione dei creditori è coerente con le retribuzioni percepite e gli impegni economici assunti, mentre i valori di liquidazione dei beni appaiono congrui e documentati in atti;
è infine previsto l'affidamento ad un professionista terzo della fase esecutiva del piano, attraverso la nomina del liquidatore. La durata complessiva del piano è compatibile con gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi in materia, anche presso il Tribunale adito;
la previsione di garanzie e clausole di salvaguardia rappresenta un valore aggiunto per i creditori e dimostra ulteriormente la convenienza del piano proposto. Va, infine, integralmente condiviso il ragionamento operato dal Gestore della crisi in ordine all'applicazione dell'art. 2855 c.c.: sia in ordine alla distinzione tra interessi corrispettivi e moratori che con riferimento alla collocazione degli interessi moratori, sulla scia dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità [cfr. Cass.
pagina5 di 8 4927/2018, in ordine ai seguenti principi ivi affermati e qui condivisi: a) gli interessi al tasso convenzionale o quelli determinati al saggio previsto da norme speciali (corrispettivi) beneficiano della estensione dello stesso grado della originaria garanzia ipotecaria limitatamente al triennio (i due anni precedenti e l'anno in corso alla data del pignoramento); b) eventuali accordi diversi, relativi alla estensione automatica della garanzia originaria ad interessi convenzionali o determinati al saggio previsto da norme speciali (corrispettivi) per maggiori annualità, maturati pre o post pignoramento, sono sanzionati dalla nullità; c) gli interessi al tasso convenzionale o quelli determinati al saggio previsto da norme speciali (corrispettivi), relativi ad annualità diverse dal triennio (anteriori ai due anni -corrispettivi- o posteriori all'anno del pignoramento -moratori-), possono però essere oggetto di autonoma iscrizione ipotecaria che prende il grado della nuova formalità; d) Gli interessi maturati successivamente all'anno del pignoramento (moratori) e fino alla data della vendita, beneficiano della estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta ex lege al tasso legale ex art. 1284 c.c.; e) il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, sicchè deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 8657 del 29/08/1998), e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all' "atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato e cioè appunto al ricorso per intervento" (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 170-14 de128/07/2014)]”. Il Gestore della crisi ha in ogni caso precisato che verrà riconosciuto il credito per interessi privilegiati maturati fino alla data effettiva della vendita, nella misura legale prevista dall'art. 2855, comma 3, c.c., nei limiti della capienza del ricavato della vendita stessa. In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da Parte_1
pagina6 di 8 (C.F. , (C.F. C.F._1 Parte_2
(C.F. C.F._2 Parte_3
) e disp ocedura C.F._3 cutiva affidata al liquidatore, confermato nella figura dell'OCC.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da (C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2 C.F._2 [...]
. Parte_3 C.F._3
che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
nomina liquidatore l'avv. Mastrorilli, già che dovrà curare la fase Controp esecutiva, attenendosi a quanto pr dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro pagina7 di 8 interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura. Così deciso a Bari il 12/12/2025 Il Giudice Dr.ssa Paola Cesaroni
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