Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6779/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza resa all'udienza cartolare del 19.06.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 19.06.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 19.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
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tra
(CF. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Angelo Signorelli (CF. e con questi elett.te C.F._2 dom.ta in Napoli alla Via Rua Catalana n°29;
-Appellante-
e
(CF. ) rapp.ta e difesa dall'avv. Pasqualino CP_1 C.F._3
De Lucia (C.F. ) e dall'avvocato Stabilito dott. Antonio Gui- C.F._4 da
-Appellato –
NONCHÉ
(CF. ); Controparte_2 C.F._5
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 19.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato costituito: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 19.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 24 maggio 2018, la sig.ra ha citato CP_1 in giudizio il signor , chiedendo il risarcimento per le lesioni ri- Controparte_2 portate a seguito di una caduta avvenuta il 2.08.2013 in un immobile di sua proprietà causata dalla presenza di liquidi sul pavimento.
ha chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, soste- Controparte_2 nendo l'operatività della polizza stipulata.
La compagnia assicurativa si è costituita eccependo, tra l'altro, la prescrizione del di- ritto e l'inoperatività della copertura per il caso specifico.
All'esito della consulenza tecnica e della fase conclusiva, il giudice pace ha accolto
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la domanda di e ha condannato la compagnia assicurativa a risarcire il CP_1 danno subito dall'attrice.
L'assicurazione ha impugnato la sentenza contestando il mancato riconoscimento delle eccezioni sollevate e l'erronea applicazione delle clausole contrattuali che escludevano la copertura assicurativa per la fattispecie.
L'assicurazione ha richiamato nelle condizioni generali della polizza, evidenziando che, ai fini dell'operatività della copertura, i fabbricati devono risultare regolarmente accatastati, conformi alla normativa urbanistica e dotati degli impianti realizzati se- condo le disposizioni vigenti.
Nel caso di specie, il sinistro è derivato dalla fuoriuscita di acqua dall'impianto idraulico dell'immobile e l'assicurato non ha prodotto alcuna documentazione atte- stante la conformità dell'impianto né dichiarazioni di regolare esecuzione così omet- tendo di provare i presupposti necessari per l'attivazione della garanzia.
La compagnia, ha inoltre rilevato che, secondo quando dichiarato in sede stragiudi- ziale dall'unico testimone, sig.ra , la caduta è stata causata da acqua Testimone_1 fuoriuscita da sotto il lavello a causa di un'otturazione.
Tale ricostruzione è stata confermata anche dalla denuncia di sinistro redatto dall'as- sicurato sig. . Controparte_2
Tuttavia, secondo quanto riportato dalla compagnia assicurativa, in sede giudiziale la teste ha modificato la versione dei fatti, non indicando con precisione se la fuoriu- scita fosse dovuta ad una rottura o ad una semplice occlusione.
La compagnia ha infine richiamato l'articolo 3.1.3 delle condizioni generali che esclude espressamente la copertura per i danni da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne salvo il caso di rottura accidentale delle tubazioni.
A parere della compagnia assicurativa, le dichiarazioni rese dal teste sono risultate generiche al punto da rendere del tutto inutilizzabile ai fini della ricostruzione del sinistro.
La compagnia assicurativa ha evidenziato come, secondo quanto riferito, l'attrice sa- rebbe caduta mentre si accingeva ad alzarsi e senza che siano state fornite ulteriori precisazioni circa la dinamica concreta dell'evento.
Inoltre, l'assicurazione ha osservato che la descrizione fornita appare incoerente con l'entità del danno lamentato (non risultando in modo chiaro, infatti, come da una semplice caduta avvenuta nell'atto di alzarsi abbia potuto poter determinare un trau- ma distorsivo terzo grado al ginocchio, anziché una lesione lieve, normalmente gua- ribile in un arco temporale di 10 15 giorni.) Nonostante la regolare notifica dell'atto
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di appello, il signor è rimasto contumace, mentre si è costituita la Controparte_2 signora la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello per difetto di specificità dei motivi, in violazione dell'articolo 342 c.p.c, nonché per l'introduzione di nuove eccezioni e inammissibili.
La stessa ha chiesto il rigetto dell'impugnazione sostenendo che il giudice di pace ha correttamente applicato l'articolo 2051 c.c. ravvisando la responsabilità del signor del in qualità di custode dell'immobile, nel quale si è verificato il sinistro. CP_2
Ha altresì chiesto rigetto dell'appello nella parte in cui è stata contestata la validità e l'operatività della polizza assicurativa, ritenendo che il primo giudice abbia giusta- mente accertato la copertura del danno da parte del contratto. In proposito, la signora ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui CP_1
l'onere della prova in materia assicurativa è ripartito tra le parti nel modo seguente: spetta all'assicurato dimostrare che l'evento dannoso rientri tra quelli previsti in po- lizza, mentre è a carico dell'assicuratore provare che il sinistro sia riconducibile a una delle ipotesi di esclusione pattuite.
Ha inoltre sostenuto che la sentenza impugnata ha motivato in modo puntuale e coe- rente in ordine alle risultanze istruttorie, che hanno confermato la dinamica del sini- stro, il nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate.
Il consulente tecnico d'ufficio ha svolto un'analisi approfondita della documentazio- ne medica, giungendo a conclusioni pienamente aderenti agli atti di causa. Infine, la signora ha ritenuto che le testimonianze rese, la documentazione sa- CP_1 nitaria prodotta abbiano comprovato in modo inequivocabile il verificarsi dell'infor- tunio e la sua diretta derivazione dall'evento descritto.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motiva- zioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazio- ne dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fonda- mento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu-
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dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice, senza spazio per interpretazioni rigide e di carat- tere formale.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello, sia in merito alla specifica individuazione dei capi impugnati, sia infine in merito alla do- manda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Giova premettere che la vicenda in esame trae origine dalla caduta occorsa alla sig.ra il 2 agosto 2013 all'interno del condominio di proprietà del CP_1 sig. , a causa di una perdita d'acqua sul pavimento. Controparte_2
L'appellante (compagnia assicurativa) ha impugnato la sentenza ritenendo che l'evento non integra gli estremi dell'insidia e del trabocchetto.
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adot- tata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a
Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la de- finizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistema- tica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esi- genze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della que- stione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida, prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di ca- rattere preliminare, alla luce delle specifiche contestazioni svolte dalla compagnia chiamata in causa, l'appello si è rivelato fondato e va, pertanto, accolto, non potendo
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affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione dell'evento e, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sarebbe verificato.
In primo luogo, si rileva che tra gli allegati risulta incluso il verbale di udienza del
24.02.2020 nel quale la sig.ra “ADR: posso riferire che Parte_2 sul pavimento vi era acqua e altri liquidi a causa di un'otturazione e rottura dell'impianto idraulico”. Va inoltre evidenziato che come riferito dalla compagnia assicurativa, la medesima teste, in sede stragiudiziale, ha sostenuto che l'acqua fuo- riuscita, provenisse dal lavello della cucina, a causa di un'occlusione.
Ad ogni modo anche volendo attribuire rilevanza alle dichiarazioni rese in fase giu- diziale, la quantità d'acqua presente sarebbe stata talmente esigua da non risultare percepibile con l'ordinaria diligenza, configurandosi così quale insidia o pericolo occulto.
La signora infatti, non si sarebbe avveduta della presenza del liquido sul CP_1 pavimento, né tale presenza risulta essere stata rilevata dalla teste. Altresì in fase stragiudiziale dichiarava che la caduta era si dovuta alla presenza di acqua sul pavi- mento, ma che la stessa era dovuta all'otturazione e non ad un problema strettamente connesso alle tubature e che pertanto l'assicurazione non copriva tali danni.
Nulla è stato precisato in merito alle modalità dell'accaduto.
In assenza di tali elementi, non può configurarsi alcuna responsabilità in capo all'assicurazione ex art. 2051 c.c., non risultando né il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, né la prova dell'effettiva riconducibilità dell'evento al- la sfera di custodia del convenuto.
Come da consolidato orientamento giurisprudenziale la responsabilità ex art. 2051
c.c. presuppone non solo la prova dell'esistenza del rapporto di custodia, ma altresì la dimostrazione del nesso causale tra la cosa e il danno, nonché la concreta perico- losità della cosa, intesa come vizio intrinseco o sopravvenuta alterazione non visibi- le e non prevedibile con l'ordinaria diligenza. (Cass.Civ., sez.III 22.09.2017
n.22024).
Dunque, per il verificarsi della responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. è necessaria e sufficiente la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, in- tesa nel senso che la prima, per il suo intrinseco dinamismo o per l'insorgere in essa di un processo dannoso, ancorché provocato dall'esterno, abbia prodotto direttamen- te il danno e non sia stato invece lo strumento mediante il quale l'uomo abbia causa- to il danno con la sua azione od omissione (Cass. 23 ottobre 1990 10277).
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Nella fattispecie, va evidenziato che, laddove il danneggiato non provi che il sini- stro sia avvenuto in un luogo rientrate nella sfera di custodia del convenuto, e che la cosa presenti un carattere di insidiosità non percepibile con l'ordinaria attenzio- ne, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento (Cass.Civ.,sez
III,16.01.2019 n.901)
A tal proposito, giova evidenziare che neppure tale elemento probatorio è emerso con la necessaria certezza. In particolare, dalla documentazione medica prodotta in atti, e specie dal certificato rilasciato dal pronto soccorso, non risulta nemmeno indi- cato il luogo del presunto sinistro, limitandosi a dichiarare “caduta accidentale”. Ne consegue che, anche tale circostanza, rilevante ai fini della ricostruzione dell'evento, non risulta provata ai sensi dell'articolo 2697 c.c., che pone a carico dell'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata. In tal senso è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la prova del nesso eziologico tra
l'evento dannoso e la condotta lesiva deve essere fornita in modo preciso e rigoro- so, non potendosi fondare su mere allegazioni o su presunzioni prive di riscontro oggettivo”. È stato altresì ribadito che la mancanza di elementi minimi quali, l'indi- cazione del luogo del sinistro, può compromettere l'attendibilità dell'intera rico- struzione dei fatti, con conseguente inidoneità della documentazione medica a costi- tuire valida prova dell'accadimento dannoso. (Cass. Civ. sezione quarta ord.13 gennaio 2020 n. 321.)
Va peraltro rilevato che, pur essendo stato escusso nel corso del giudizio, quest'ultimo non è stato grado di fornire elementi utili alla ricostruzione dell'evento, né di riferire elementi utili in ordine alla dinamica della caduta. In particolare, la te- stimone , escussa all'udienza del 24.02.2020, non ha neppure dichia- Testimone_1 rato se l'attore conoscesse o meno il fabbricato, né perché si trovava nell'abitazione di proprietà del sig. . Dunque, la testimonianza si è limitata a ri- Controparte_2 ferire in modo scarno l'accadimento senza fornire indicazioni specifiche circa la rea- le dinamica del fatto.
Tale genericità incide sull'attendibilità e completezza della ricostruzione offerta in giudizio, in quanto la giurisprudenza ha più volte ribadito che “la prova testimoniale per essere idonea a supportare la ricostruzione di un evento dannoso, deve essere precisa, circostanziata e coerente con le risultanze oggettive di causa
(Cass.Civ.,,Sez III,22 gennaio 2020 n.1425). In giurisprudenza è pacificamente rico- nosciuto che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è ne- cessario che la cosa presenti una concreata attitudine a provocare un danno, nonché
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che il pericolo non sia percepibile o evitabile con l'ordinaria diligenza da parte del danneggiato. (Cfr. Cass.Civ.sez., III,29.01.2018, n2068).
Ciò premesso occorre rilevare alcune criticità insite nelle dichiarazioni rese in sede stragiudiziale, le quali appaiono tra loro contraddittorie e prive di coerenza logica così da incidere negativamente sull'attendibilità complessiva del fatto storico rap- presentato.
In particolare, si evidenzia come le dichiarazioni rese dal sig. in fase CP_2 stragiudiziale, nella denuncia del sinistro del 2 agosto 2023, confermino sostanzial- mente già la dinamica prospettata dal teste in fase stragiudiziale laddove si afferma :
“Il sottoscritto ( in qualità di proprieta- Controparte_2 C.F._5 rio dell'immobile sito in Maddaloni alla Via Ficucella 96/1 con Voi assicurato alla polizza N° 20002927 dichiara quanto segue: il giorno 02.08.2023 alle ore 16.00 circa si trovava presso la mia abitazione la sig. (nata il [...] CP_1 in Caserta e residente in [...]alla Via Cancello); improvvisamente la stessa scivolò su dell'acqua che iniziò ad uscire da sotto al lavandino della cucina a causa di una otturazione. Con la presente si comunica l'accaduto e si resta a Vostra di- sposizione per eventuali chiarimenti”.
Tale ricostruzione pur apparentemente convergente risulta carente sotto il profilo della verosimiglianza e della puntualità descrittiva tanto da indurre dubbi sull'effettiva corrispondenza delle lesioni lamentate e l'evento dedotto.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che << le dichiarazio- ni rese in sede stragiudiziale ancorché valutabili dal giudice devono essere sottopo- ste a rigoroso vaglio critico in ordine alla loro attendibilità e coerenza anche quan- do siano tra loro discordanti o prive di riscontri oggettivi”
(Cass.Civ.Sez.III,27.10.2020 n.23559).
In secondo luogo, va considerato che sulla base delle risultanze istruttorie, in ogni caso si ritiene che non possa trovare applicazione la copertura assicurativa nel caso di specie, in quanto, l'art.
3.1.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, stabili- sce: “E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità per danni […] derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidi- tà, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali”.
Dall'istruttoria espletata e, in particolare, dall'analisi delle risultanze probatorie ac- quisite in atti è emerso in modo chiaro che il contratto assicurativo stipulato tra le parti non risulta applicabile alla fattispecie concreta del presente giudizio. Infatti,
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come si evince, dalla sez. III pag.11 del contratto, la garanzia assicurativa è espres- samente esclusa nei casi in cui il danno da spargimento d'acqua non sia causalmente ricollegabile alla rottura accidentale delle tubazioni o delle condutture dell'impianto idrico.
Nel caso di specie non risulta provata, né documentalmente né tramite altri mezzi istruttori, la sussistenza di una rottura delle tubature, né tantomeno una fuoriuscita d'acqua riconducibile a tale causa.
In difetto di tale prova, in ordine a tale presupposto tecnico, che costituisce elemento essenziale ai fini dell'operatività della garanzia, non può ritenersi integrata l'ipotesi che giustificherebbe l'intervento dell'assicuratore. Si richiama al riguardo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di contratto di assicurazioni contro i danni grava sull'assicurato l'onere di provare non solo l'esistenza del con- tratto e del danno, ma anche che quest'ultimo rientra tra i rischi coperti da polizza assicurativa, restando a carico dell'assicuratore la prova dell'eventuale operatività di una clausola di esclusione o limitazione della responsabilità (Cass.Civ.
Sez.III.,10 aprile 2019, n. 10083).
Tuttavia, nel caso in esame, è proprio il presupposto oggettivo del sinistro –la rottura della tubazione—a non essere stato dimostrato. Ne consegue che in applicazione del principio dell'onere della prova previsto dall'articolo 2967, che la garanzia assicura- tiva non può trovare applicazione.
Dunque, tali elementi evidenziano un quadro probatorio frammentario e contraddit- torio nel quale non appare possibile una ricostruzione certa circa la reale dinamica dell'evento e in particolare la modalità con cui si sarebbero verificati i fatti allegati a fondamento della domanda.
L'appello pertanto va accolto, con rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Le spese
Una valutazione complessiva dei fatti di causa, la natura tecnica delle questioni emerse e, in particolare, la difficoltà dell'onere probatorio posto in capo a parte at- trice proprio in ragione della difficoltà di individuare in fase stragiudiziale la causa specifica della fuoriuscita di acqua, inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
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- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie l'appello proposto dalla compagnia assicurativa e, per l'effetto, riget- ta la domanda di risarcimento proposta nel primo grado del giudizio;
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 30.06.2025
Il Giudice
Maria Del Prete
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