Ordinanza collegiale 18 novembre 2021
Sentenza 8 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/03/2022, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/03/2022
N. 00382/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2018, proposto da
MO S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;
contro
Comune di Leverano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del responsabile settore Attività produttive, Sportello Unico Ambiente Comune Leverano (Le), prot. n. 17014/2017;
nonché per la richiesta di accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente a vedersi confermata la revisione del canone in precedenza effettuata dal Comune di Leverano per gli anni 2006-2013 e accertare e dichiarare che alcun credito vanta l'Ente nei confronti della ricorrente a titolo di revisione;
nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Leverano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. D. Mastrolia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – gestrice del servizio di igiene ambientale nel Comune di Leverano, come da contratto d’appalto rep. 528 del 29.10.2004 – ha impugnato la nota comunale prot. n. 17014 del 24.10.2017, con cui il Comune ha affermato che: “ il gestore del servizio di igiene urbana MO RL è debitore nei confronti del Comune di Leverano, per le causali di cui sopra, della somma di € 1.529.025,28, oltre Iva, oltre interessi; che in conseguenza la MO RL deve rimborsare le somme sopra indicate entro giorni 60 dalla notificazione della presente; che prima dell’avvio delle azioni di recupero coattivo dell’intero, la detta somma sarà recuperata, nell’immediato sul canone del servizio, al netto del costo del lavoro, dal primo canone utile e fino alla data di subentro della nuova ditta affidataria ”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 97 Cost. e 7 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione dell’art. 2934 ss. c.c; violazione del giudicato; violazione dell’art. 11 contratto di appalto; eccesso di potere sotto vari profili; 3) illegittimità derivata.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, “ qualora fosse riconosciuta agli stessi natura provvedimentale ”, nonché: “ accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi
confermata (e non nuovamente ride-terminata) la revisione del canone in precedenza effettuata dal Comune per gli anni 2006 – 2013 e, di conseguenza, per tutte le ragioni esplicitate nel presente atto, accertare e dichiarare che alcun credito vanta l’Ente nei confronti della ricorrente a titolo di revisione (corrisposta in eccesso) e conseguentemente inibire allo stesso di richiedere tali somme ” (cfr. ricorso, p. 13). Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Leverano ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 2.3.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto esaminata l’eccezione preliminare del Comune resistente, di difetto di giurisdizione del giudice adito.
L’eccezione è fondata.
2.1. La Corte regolatrice ha da tempo affermato il principio, dal quale non vi è ragione di decampare, secondo cui: “ Ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, rilevando, non già, la prospettazione compiuta dalla parte bensì, il petitum sostanziale, che si identifica non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ovvero, dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ” (Cass. Civ, SS.UU, 30.7.2021, n. 21984).
2.2. Non vi è dubbio, pertanto, che il riparto di giurisdizione si fonda sul criterio del petitum sostanziale, in forza del quale la giurisdizione si determina sulla base non già della domanda di parte, ma dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi costituiscono espressione.
3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, la DGC n. 50/12 dispone quanto segue: “ il mancato raggiungimento degli obiettivi della percentuale di raccolta differenziata di almeno il 15% non è solo addebitabile al comportamento tenuto dagli organi del Comune di Leverano e dei propri cittadini ma addebitabile anche alla mancata attuazione di tutti gli adempimenti previsti del progetto tecnico parte integrante del contratto stipulato con la ditta MO RL ”.
Pertanto, si demanda “ … al settore Ambiente la verifica della congruità e l'eventuale contestazione delle richieste inoltrate dalla ditta MO RL con la nota prot. 3869/2012 potendo riconoscere alla ditta de quo soltanto un credito pari al 50% dei maggiori oneri di smaltimento […] ”.
Con successiva DGC n. 152/12 si è determinato di “ quantificare, sula base dei conteggi effettuati e condivisi dalla ditta MO s.r.l, il canone annuo relativo al servizio di appalto di igiene ambientale da corrispondere a partire da gennaio 2012 l’importo … totale di € 1.269.497,82 ”.
Con successiva DGC prot. n. 17014 del 24.10.2017 il Comune, dopo aver dato atto che: “ nel corso dell'istruttoria, sono emersi degli errori nella determinazione della revisione dei prezzi, sia con riguardo alla definizione della base di calcolo della stessa (con l'imputazione di costi non soggetti a revisione) e sia con riferimento alla determinazione della percentuale di incremento revisionale del canone contrattuale ”, ha accertato che: “ il totale somme richieste a rimborso ammonta, quindi, ad :€ 1.529.025,28 oltre IVA e oneri previsti, salvo errori e/o omissioni, così come risultante dalle tabelle di calcolo a disposizione presso quest'Ufficio (come tabella sintetica allegata) ”.
Conseguentemente, con la citata DGC n. 17014/17 il Comune ha determinato che:
“ il gestore del servizio di igiene urbana MO RL è debitore nei confronti del Comune di Leverano, per le causali di cui sopra, della somma di € 1.529.025,28, oltre IVA, oltre interessi;
- in conseguenza, la MO RL deve rimborsare le somme sopra indicate entro giorni 60 dalla notificazione della presente;
- prima dell'avvio delle azioni di recupero coattivo dell'intero, la detta somma sarà recuperata, nell'immediato, sul canone del servizio, al netto del costo del lavoro, dal primo canone utile e fino alla data di subentro della nuova ditta affidataria ”.
4. Emerge pertanto dalle citate note comunali che l’Amministrazione ha riconosciuto la sussistenza di un pagamento indebito nei confronti della ricorrente, e ha dunque avviato la relativa azione di recupero, mediante scomputo dalle somme da essa dovute alla ricorrente a titolo di “ canone del servizio, al netto del costo del lavoro ”.
Trattasi pertanto, all’evidenza, di condotta che non disvela alcun potere autoritativo da parte dell’Amministrazione, essendo piuttosto frutto dell’accertamento della corresponsione, in favore della ricorrente, di somme maggiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite, come tali integranti la fattispecie dell’indebito oggettivo (art. 2033 ss. c.c.).
5. Per tali ragioni, la condotta posta in essere dall’Amministrazione è in tutto parificata a quella di un ordinario litigante privato che, avvedutosi di aver corrisposto alla propria controparte negoziale somme in eccesso rispetto a quelle convenzionalmente pattuite, ne reclama la restituzione. Il tutto avvalendosi di un istituto, quale quello della compensazione (art. 1243 ss. c.c.), che è tipico del diritto comune, rilevando quale modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento.
6. Dunque, nessun potere autoritativo ricorre nel caso di specie, ma semplice riconoscimento di indebito, e ricorso agli ordinari strumenti di diritto comune (preannuncio di azioni di recupero; utilizzo dell’istituto della compensazione), al fine di ottenerne la restituzione.
7. E che le cose stiano in tali termini emerge altresì dalla natura della posizione giuridica (il petitum sostanziale) dedotta dalla ricorrente nell’odierno giuidizio. Invero, la citata DGC n. 17014/17 è contestata, quanto al suo contenuto, dall’odierna ricorrente, la quale essa stessa dubita che costituisca espressione di potere autoritativo. Invero, la ricorrente ha impugnato detta determina “ … nella sola e denegata ipotesi in cui alla stessa fosse riconosciuta natura provvedimentale ” (cfr. ricorso, p. 7), ma nel concreto essa reclama il proprio diritto al trattenimento delle somme già corrisposte dal civico ente, chiedendo all’odierno giudicante di: “ … accertare e dichiarare che alcun credito vanta l’Ente nei confronti della ricorrente a titolo di revisione (corrisposta in eccesso) e conseguentemente inibire allo stesso di richiedere tali somme ” (cfr. ricorso, p. 13).
8. All’evidenza, il ricorrente aziona un diritto soggettivo perfetto, quale quello volto all’accertamento negativo dell’insussistenza di qualsivoglia diritto di credito vantato dal civico ente nei suoi riguardi.
9. È dunque certo, ad avviso del Collegio, che quella in esame è una tipica controversia in tema di indebito oggettivo, insorta tra parti che si situano in posizione di parità sostanziale, e in cui è estranea ogni manifestazione di esercizio di potere autoritativo da parte del contraente pubblico.
10. Per tali ragioni, in ossequio alla teoria del petitum sostanziale sopra evidenziata, l’odierna controversia non può che essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario, quale giudice naturale in tema di diritti soggettivi, con connessi poteri di disapplicazione (artt. 4-5 l. n. 2248/1865) di eventuali atti amministrativi illegittimi presupposti.
11. Conclusivamente, per tutte le considerazioni sopra esposte, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere l’odierna controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
12. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere l’odierna controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO