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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1821/2024 R.G. Lav. prev.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa da se medesima, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Armando Diaz n. 8, presso il proprio studio
OPPONENTE
E
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_1
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Antonino Galletti, con i quali elettivamente domicilia come in atti
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300032177000 notificatole dalla
[...]
, a mezzo pec, il 14/10/2023, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: CP_1
-avviso di addebito n. 37120170015934661000 avente ad oggetto crediti per omesso pagamento contributi gestione separata anno 2010, asseritamente notificato in data CP_3
20.12.2018;
- avviso di addebito n. 37120180021818716000 avente ad oggetto crediti per omesso pagamento contributi gestione separata anno 2011, asseritamente notificato in data CP_3
16.02.2019.
Ha eccepito, con varie argomentazioni, l'illegittimità del fermo amministrativo. Ha dedotto l'omessa notifica degli avvisi addebito e di ogni altro avviso di accertamento precedente, affermando di avere appreso per la prima volta dei crediti vantati dall' con CP_3
1 la notifica del preavviso di fermo;
ha eccepito la perdita di efficacia degli avvisi di addebito per violazione dei termini di cui agli art. 50 comma 1 e 86 del DPR 602/1973; nel merito, ha affermato l'estinzione per prescrizione dei crediti, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica, in ogni caso la non debenza delle somme richieste ai sensi dell'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
Ha concluso per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo, annullare l'atto impugnato e gli avvisi di addebito ivi portati, quindi dichiarare la non debenza dei crediti per intervenuta prescrizione ovvero per le altre causali esplicitate in ricorso;
vinte le spese, con attribuzione.
Si è costituito l che ha dedotto la regolare notifica degli avvisi di addebito CP_3 presupposti, quindi la tardività dell'opposizione, con riferimento ai vizi inerenti al quomodo executionis e alla prescrizione ordinaria;
ha affermato, altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli atti, stanti gli atti di imposizione contributiva notificati dall'Ente, aventi efficacia interruttiva della prescrizione, e i periodi di sospensione della prescrizione previsti, per la contribuzione previdenziale, dalla legislazione emergenziale dettata per far fronte alla pandemia da Covid-Sars-2019. Ha concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, in via ulteriormente gradata, per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti;
vinte le spese.
Si costituiva l che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_4 passiva, quindi deduceva l'inammissibilità/infondatezza delle eccezioni inerenti la notifica dei titoli sottostanti. Concludeva per il rigetto della opposizione, in ogni caso per l'esonero da ogni responsabilità per la mancata notifica di atti di competenza dell'Ente impositore;
con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per discussione da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è stata pronunciata la seguente sentenza.
****
Parte opponente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.
07180202300032177000, notificatole dalla il 10/10/2023, Controparte_1 limitatamente agli avvisi di addebito come in premessa individuati, inerenti a crediti contributivi -Gestione Separata, per il reddito da lavoro autonomo scaturito CP_3 dall'esercizio abituale della professione di avvocato, anni 2010 e 2011. Ha eccepito l'illegittimità del fermo amministrativo, in quanto avente ad oggetto un veicolo costituente bene strumentale per l'esercizio della propria professione, altresì per la sproporzione tra il valore del bene aggredito e la somma pretesa.
Ha dedotto la nullità degli atti prodromici al preavviso di fermo, l'inefficacia degli avvisi di addebito per violazione dei termini di cui agli art. 50 comma 1 e 86 del DPR 602/1973; ha affermato, in ogni caso, di non avere ricevuto la notifica degli avvisi di addebito, quindi ha eccepito la prescrizione del credito, anche quale fatto estintivo successivo alla asserita notifica;
nel merito, ha chiesto accertarsi la non debenza delle somme portate nei titoli opposti, in assenza dei presupposti di cui all'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n.
335.
2 Come evidente, l'opposizione contiene tanto motivi di censura relativi alla regolarità e a vizi formali del preavviso di fermo per i quali sussiste la legittimazione passiva dell'ente concessionario della riscossione, tanto motivi relativi al merito della pretesa contributiva, per i quali sussiste la legittimazione passiva dell'ente previdenziale, nella specie l . CP_3
Preliminarmente, si richiamano i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
"13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n.
122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica
3 insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L.
n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come
– appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n.
29294 del 2019);
Tanto chiarito e venendo al caso in esame, la ricorrente, in maniera un po' confusionaria, da un lato ha dedotto di non avere ricevuto la notifica degli avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo amministrativo, quindi, in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi dell'art. art. 24 del d.lgs. n. 46/99, ha eccepito la prescrizione ordinaria dei crediti, altresì la non debenza dei contributi richiesti, difettando i presupposti di cui all'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335; dall'altro, ha lamentato vizi formali in ordine alla notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo, quindi ha asserito la perdita di efficacia degli avvisi di addebito per violazione dei termini di cui agli art. 50 comma 1 e 86 del DPR
602/1973, nei termini quindi di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Sotto tali profili l'opposizione è inammissibile. Come già osservato sopra, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
(Cass.sent. n. 24506/2016; Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: (Cass. 7 agosto 2007, n.
17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che l ha offerto la prova documentale della notifica CP_3 dell'avviso di addebito nr 37120170015934661000 (contributi anno 2010), avvenuta a mezzo AR in data 20.12.2018 (la stessa di cui all'estratto di ruolo versato in atti dalla
4 ) presso l'indirizzo della ricorrente in Napoli via Trivio 55 Controparte_5
(cfr. doc. all. fasc. ). CP_3
Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal
Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 CP_3 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez.
VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016).
Non vi è dubbio circa la riferibilità dell'Avviso di Ricevimento prodotto (cfr. nella produzione documentale dell' ) all' avviso di addebito opposto, attesa la perfetta coincidenza tra il CP_3 numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina dell'avviso di addebito.
Con riferimento all'AVA in questione, dunque, l'assunto dell'opponente dell'inesistenza della notifica risulta smentito.
Dalla mancata impugnazione dell'avviso di addebito regolarmente notificato, deriva l'irretrattabilità delle pretese creditorie ivi portate, con conseguente rigetto della opposizione in parte qua: le censure avanzate dalla ricorrente, attinenti essenzialmente all'atto impositivo presupposto (merito, vizi di forma), sono irrimediabilmente escluse dalla avvenuta notifica dello stesso.
Diversamente, non può dirsi raggiunta la prova circa l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 37120180021818716000: anche in tal caso si tratta di notifica effettuata con
“raccomandata diretta”, senza che però risulti annotazione della avvenuta consegna, risultando invece indicazione della “compiuta giacenza”.
In proposito si rammenta che l'art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R 502/1973, prevede che “… la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”; cio' porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo.
In sostanza la notifica segue sì le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata A/R, con la limitazione però costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilità cd. relativa del destinatario, di cui sopra. In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l'atto e in mancanza dell'attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari.
5 Dalla documentazione versata in atti dall' emerge, tuttavia, che in data 31.08.2017 CP_3
l'Istituto provvedeva a notificare, a mezzo AR presso l'indirizzo della ricorrente in Napoli via
Trivio 55 (cfr. doc. all. fasc. ) avviso di pagamento relativo proprio ai contributi dovuti CP_3 alla Gestione separata per l'anno 2011, oggetto del successivo AVA n.
37120180021818716000.
Anche con riferimento alle pretese in questione, l'assunto della opponente di avere appreso delle stesse per la prima volta con la notifica del preavviso di fermo amministrativo
è risultata smentita.
Ne deriva che l'opposizione deve essere rigettata in quanto inammissibile, quanto alle eccezioni inerenti il quomodo executionis e la prescrizione ordinaria, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione-decadenza), nonché del termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi, in cui vanno senz'altro annoverate le doglianze in relazione al procedimento di notificazione.
Peraltro, ove si consideri che la ricorrente, veniva a conoscenza dei predetti avvisi di addebito in data 10.10.2023 con la notifica del preavviso di fermo amministrativo,
l'opposizione introdotta in data 24.01.2014 è in ogni caso irrimediabilmente tardiva, in quanto proposta ben oltre i predetti termini
A questo punto, rimangono da esaminare l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla parte ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, quindi per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito
(stante, per come sopra rilevato, l'inammissibilità dell'eccezione avuto riguardo al periodo antecedente alla notifica, per i motivi sopra esposti); altresì, le questioni poste con riferimento alla pignorabilità dei beni, anch'esse rientranti nella opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., in tale forma non soggette ad alcun termine.
Orbene, con riferimento all'eccezione inerente il carattere strumentale del bene oggetto di fermo (motociclo) rispetto alla professione della ricorrente, osserva il giudicante che la legge, proprio per i beni che non hanno di per sé una destinazione strumentale, prevede che il debitore, al momento della ricezione del preavviso di fermo, debba dimostrare al concessionario la strumentalità del bene alla attività di impresa o alla professione per la eventuale revoca del fermo, dal momento che la legge non consente di iscrivere il fermo su beni strumentali alla attività.
Invero, secondo il disposto dall'art. 86 II CO. D.P.R. 29.09.1973, n. 602, "la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività d'impresa o della professione".
Nella fattispecie, non vi è prova in atti che la ricorrente abbia comunicato e documentato al
Concessionario, entro il predetto termine, la strumentalità del bene rispetto all'esercizio
6 della sua professione di avvocato, cosicchè l'eccezione appare tardiva. L' non CP_4 poteva sapere che il motociclo fosse bene strumentale, cosicché la ricorrente aveva 30 gg. di tempo per comunicare tale strumentalità ed evitare l'iscrizione, cosa che non risulta avvenuta.
Inoltre, in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R.
n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (Cassazione civile sez. VI, 21/09/2017, n.22018)
Quanto alla asserita violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, per mancato rispetto di questa norma prima dell'invio del preavviso di fermo, si adegua il giudicante al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte per il quale il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata (Cass. ord. n. 26052/11, cui ha fatto seguito Cass. S.U. n. 15354/15 cit.).
Quanto alla prescrizione, l'eccezione si rivela infondata con riferimento all'Avviso di addebito n. 37120170015934661000, notificato il 20.12.2018, per come sopra accertato: da tale data, invero, il termine quinquennale è stato successivamente interrotto con la notifica del preavviso di fermo, oggetto di odierna opposizione, avvenuta il 10.10.2023 (e tanto senza considerare la sospensione dei termini di prescrizione per effetto della legislazione emergenziale).
Diversamente l'eccezione appare fondata con riferimento ai contributi anno 2011 di cui all'avviso di addebito n. 37120180021818716000: invero, per come sopra già rilevato ( esclusa la validità della notifica dell'AVA in questione per compiuta giacenza) successivamente alla notifica, avvenuta il 31.08.2017 di avviso di pagamento emesso nell'ambito della cd. Operazione Poseidon, recante i predetti contributi, non erano notificati altri atti interruttivi, fino alla notifica del preavviso di fermo in questa sede impugnato, avvenuta il 10.10.2023.
Tanto, pur considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-
19, come eccepito dall' , pari a complessivi 311 giorni (art. 37, comma 2, del D.L. CP_3
2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Altresì, articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente
7 decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”)
Nella fattispecie, aggiunti altri 311 giorni al quinquennio decorrente dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo (31.08.2017), ne deriva che alla data di notifica del preavviso per cui è causa (10.10.2023) la prescrizione quinquennale era maturata.
Entro tali limiti va accolta l'opposizione. Pertanto, vanno dichiarati non dovuti i crediti CP_3 oggetto dell'avviso di addebito n. 37120180021818716000 ed estinto il diritto dell' ad CP_6 agire in via esecutiva sulla base dello stesso, per gli anzidetti crediti.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie in parte l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti oggetto dell' avviso di CP_3 addebito n. 37120180021818716000, per intervenuta prescrizione;
-Rigetta nel resto il ricorso.
-Compensa le spese
Napoli, 12.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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