Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n.5904/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. ROMANELLI SALVATORE -c.f. ; C.F._2
-parte opponente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte opposta- all'udienza del 25/03/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte opponente ha aderito a quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto sgravio degli avvisi di CP_1 addebito n.31420220002343380000 e n.31420220006574274000 menzionati nell'opposizione ad intimazione di pagamento n.01420249017018345 notificata in data 09/07/2024, con cui era stato richiesto il pagamento della complessiva somma pari ad Euro 6.614,53, quale importo asseritamente dovuto a titolo di contribuzione da versare alla Gestione Commercianti, relativamente al periodo 2020-2021 [si
1
5.8.2022), sottesi all'atto di intimazione che ci occupa. Pacifico, quindi, l'apporto collaborativo dell' nella definizione CP_2 della controversia, che certamente poteva non insorgere se la ricorrente e/o il suo consulente non avesse iscritto nella gestione commercianti alla camera di commercio la Sig.ra nella Pt_1 qualità di socia della società la società Global Pneus Srl, esercente attività artigianale”].
Tuttavia, l'annullamento in autotutela dei debiti contributivi è intervenuto soltanto in data 20/12/2024 e in data 10/02/2025, che sono successive alla notifica eseguita in data 08/08/2024 del ricorso introduttivo del giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione (cfr. le comunicazioni CP_1 del 20/12/2024 e del 10/02/2025 di annullamento in autotutela degli avvisi di addebito menzionati dell'atto di intimazione di pagamento oggetto di opposizione e la relata della notifica eseguita in data
08/08/2024 del ricorso introduttivo del presente giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione).
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11/05/1992, n. 5597). In altri termini, secondo tale orientamento, che questo giudice ritiene condivisibile, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione di udienza, si attua il
2 contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n. 4525).
Nel caso di specie, risulta che gli sgravi sono stati eseguiti dall' dopo che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_2 dell'udienza gli erano stati notificati. Da ciò si desume che, pendente la lite con il deposito del ricorso, gli sgravi sono stati eseguiti dall' quando il contraddittorio nei propri CP_2 confronti si era già instaurato.
Sulla condotta del predetto quindi, ha influito la CP_2 pendenza della lite, di cui lo stesso aveva già avuto conoscenza prima degli sgravi in conseguenza della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
Ne discende che il ritardo colpevole dell' convenuto nel CP_2 provvedere all'annullamento ed al consequenziale sgravio comporta la sua condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Né al fine di ottenere la compensazione delle spese di lite appare meritevole di accoglimento la tesi difensiva dell' secondo CP_1 cui sarebbe sostanzialmente imputabile alla ricorrente e/o al suo consulente l'emissione degli avvisi di addebito dal momento che era stata avanzata dalla , nella qualità di socia della Pt_1 società la società Global Pneus Srl, la richiesta di iscrizione nella gestione commercianti alla camera di commercio, esercente attività artigianale.
Al riguardo, occorre rimarcare che, nonostante la richiesta di iscrizione avanzata in data 02/03/2020, la parte ricorrente, al fine di escludere la sussistenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. prescritti dalla legge in tema di iscrizione alla gestione commercianti (art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996), ha
3 dimostrato documentalmente che lavora da Giugno 2020 con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno alle dipendenze della società
Tortora s.r.l. e che ha percepito nell'anno di imposta 2020 reddito da lavoro dipendente pari ad Euro 38.445,00 senza aver percepito nello stesso periodo alcun utile dalla sua partecipazione societaria nella Global Pneus & Service s.r.l.
(cfr. Modello Unico PF 2021 – all. 14 del fascicolo di parte ricorrente); sicché deve escludersi la sussistenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza da riferire all'attività lavorativa eventualmente espletata dalla stessa ricorrente in seno all'impresa.
Pertanto, l' deve essere condannato alla rifusione in CP_2 favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 26.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata con distrazione nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, oltre
Euro 43,00 per esborsi, da distrarsi nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Trani, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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