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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3291/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3291/2025
Oggi 29 aprile 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: per l'avv. Maddalena Orofino in sostituzione dell'avv. RUOCCO Parte_1
ANDREA; per l'avv. Roselena Benincaso in sostituzione dell'avv. Controparte_1
ZEROLI ANDREA.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Orofino esclude che l'estratto conto in atti abbia un'efficacia liberatoria come la quietanza, si tratta di due documenti diversi;
insiste quindi nella domanda.
L'avv. Benincaso si riporta alla comparsa;
dall'estratto conto emerge il saldo 0; una forma specifica non è richiesta per legge;
insiste per il rigetto della domanda.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In subordine, accertata e dichiarata la completa trasmissione, da parte di CP_1
dei documenti richiesti dal Signor dichiarare cessata la materia del
[...] Parte_1 contendere e conseguentemente respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In ogni caso condannare il Signor al risarcimento, in favore di Parte_1 [...]
dei danni da lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., nella misura che il CP_1
Giudicante riterrà di giustizia nonché condannare il Signor al pagamento, in favore della società Parte_1 [...]
di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, CP_1
c.p.c.;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
Il giudice dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 3291/2025 promosso da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUOCCO ANDREA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto di condannare la banca convenuta alla consegna della quietanza a seguito della anticipata estinzione del finanziamento concluso con la stessa in data 8/4/2016, n. 79677, invocando il disposto degli artt. 117, 119 e 125-bis TUB. Il ricorrente ha dato atto che, a seguito di richiesta via PEC, prima della domanda giudiziale pagina 3 di 5 la banca gli ha trasmesso copia del contratto e del conto di estinzione (v. doc. 3 ric.), omettendo però la quietanza.
2. La banca convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, allegando di aver già soddisfatto la richiesta del ricorrente e la difesa è fondata.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, la quietanza non esige formule sacramentali ed essa va riconosciuta in un documento indirizzato al debitore, con la firma del creditore, l'indicazione del rapporto e l'attestazione di non avere più pretese in relazione ad esso. Tali caratteristiche ricorrono nell'estratto conto di estinzione già inviato al ricorrente (v. doc. 3 ric. e doc. 3 conv.). Tale documento, infatti, è rilasciato e firmato dalla banca, è indirizzato al debitore, si riferisce al finanziamento n. 79677 e dà atto dell'avvenuto pagamento in data 28/6/2022 della somma di euro 14.440,36 dovuta per l'estinzione anticipata, con residuo debito pari a 0.
La domanda è, quindi, infondata e va rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod. previsti per le controversie di valore indeterminabile, trattandosi di causa documentale e non complessa, con esclusione della fase di trattazione.
Non si ravvisa colpa grave nella iniziativa giudiziaria del ricorrente, ai fini della invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3291/2025
Oggi 29 aprile 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: per l'avv. Maddalena Orofino in sostituzione dell'avv. RUOCCO Parte_1
ANDREA; per l'avv. Roselena Benincaso in sostituzione dell'avv. Controparte_1
ZEROLI ANDREA.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Orofino esclude che l'estratto conto in atti abbia un'efficacia liberatoria come la quietanza, si tratta di due documenti diversi;
insiste quindi nella domanda.
L'avv. Benincaso si riporta alla comparsa;
dall'estratto conto emerge il saldo 0; una forma specifica non è richiesta per legge;
insiste per il rigetto della domanda.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In subordine, accertata e dichiarata la completa trasmissione, da parte di CP_1
dei documenti richiesti dal Signor dichiarare cessata la materia del
[...] Parte_1 contendere e conseguentemente respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In ogni caso condannare il Signor al risarcimento, in favore di Parte_1 [...]
dei danni da lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., nella misura che il CP_1
Giudicante riterrà di giustizia nonché condannare il Signor al pagamento, in favore della società Parte_1 [...]
di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, CP_1
c.p.c.;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
Il giudice dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 3291/2025 promosso da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUOCCO ANDREA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto di condannare la banca convenuta alla consegna della quietanza a seguito della anticipata estinzione del finanziamento concluso con la stessa in data 8/4/2016, n. 79677, invocando il disposto degli artt. 117, 119 e 125-bis TUB. Il ricorrente ha dato atto che, a seguito di richiesta via PEC, prima della domanda giudiziale pagina 3 di 5 la banca gli ha trasmesso copia del contratto e del conto di estinzione (v. doc. 3 ric.), omettendo però la quietanza.
2. La banca convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, allegando di aver già soddisfatto la richiesta del ricorrente e la difesa è fondata.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, la quietanza non esige formule sacramentali ed essa va riconosciuta in un documento indirizzato al debitore, con la firma del creditore, l'indicazione del rapporto e l'attestazione di non avere più pretese in relazione ad esso. Tali caratteristiche ricorrono nell'estratto conto di estinzione già inviato al ricorrente (v. doc. 3 ric. e doc. 3 conv.). Tale documento, infatti, è rilasciato e firmato dalla banca, è indirizzato al debitore, si riferisce al finanziamento n. 79677 e dà atto dell'avvenuto pagamento in data 28/6/2022 della somma di euro 14.440,36 dovuta per l'estinzione anticipata, con residuo debito pari a 0.
La domanda è, quindi, infondata e va rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod. previsti per le controversie di valore indeterminabile, trattandosi di causa documentale e non complessa, con esclusione della fase di trattazione.
Non si ravvisa colpa grave nella iniziativa giudiziaria del ricorrente, ai fini della invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5