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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2965/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/03/2025
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. BARUFFINI GARDINI ANDREINA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 09/02/2023 –
decr. om. dd. 23/03/2023 e depositato il 24/03/2023);
1
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 23/09/2017) e accertato che Per_1
le condizioni corrispondono agli interessi della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in NIMIS
(UD) il 01/08/2015 tra , nata a [...] Parte_1
(UD) il 19/07/1983, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) dispone che i genitori seguitino a condividere la responsabilità sulla figlia ancora minorenne , che resterà abitativamente collocata presso la madre nella casa di Per_1
in via Pascoli n. 26 int. 4; Pt_3
2) dispone che le frequentazioni paterne siano esercitate un giorno a settimana, con pernottamento antecedente o successivo, da individuarsi in base alla disponibilità
del padre;
dispone che le frequentazioni paterne durante le vacanze estive e le festività, saranno esercitate secondo accordi liberamente assunti di volta in volta dalle parti;
3) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, avendo definito ogni reciproca spettanza di natura patrimoniale in sede di accordi di separazione consensuale;
4) dispone che al mantenimento ordinario della figlia minore i coniugi Per_1
provvedano in forma diretta, nei tempi di rispettiva permanenza presso l'uno e presso l'altro;
5) dispone che i coniugi concorrano per la quota del 50% ciascuno nelle spese della mensa scolastica e nelle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportivo-
ricreative, che si renderanno necessarie per la figlia, così come individuate e
2
disciplinate da Regolamento dell'Osservatorio di Famiglia protocollato al
Tribunale di Udine 25.08.2015.
6) Spese legali integralmente compensate fra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NIMIS (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte II – Serie A del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2015.
Udine, li 17/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2965/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/03/2025
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. BARUFFINI GARDINI ANDREINA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 09/02/2023 –
decr. om. dd. 23/03/2023 e depositato il 24/03/2023);
1
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 23/09/2017) e accertato che Per_1
le condizioni corrispondono agli interessi della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in NIMIS
(UD) il 01/08/2015 tra , nata a [...] Parte_1
(UD) il 19/07/1983, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) dispone che i genitori seguitino a condividere la responsabilità sulla figlia ancora minorenne , che resterà abitativamente collocata presso la madre nella casa di Per_1
in via Pascoli n. 26 int. 4; Pt_3
2) dispone che le frequentazioni paterne siano esercitate un giorno a settimana, con pernottamento antecedente o successivo, da individuarsi in base alla disponibilità
del padre;
dispone che le frequentazioni paterne durante le vacanze estive e le festività, saranno esercitate secondo accordi liberamente assunti di volta in volta dalle parti;
3) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, avendo definito ogni reciproca spettanza di natura patrimoniale in sede di accordi di separazione consensuale;
4) dispone che al mantenimento ordinario della figlia minore i coniugi Per_1
provvedano in forma diretta, nei tempi di rispettiva permanenza presso l'uno e presso l'altro;
5) dispone che i coniugi concorrano per la quota del 50% ciascuno nelle spese della mensa scolastica e nelle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportivo-
ricreative, che si renderanno necessarie per la figlia, così come individuate e
2
disciplinate da Regolamento dell'Osservatorio di Famiglia protocollato al
Tribunale di Udine 25.08.2015.
6) Spese legali integralmente compensate fra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NIMIS (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte II – Serie A del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2015.
Udine, li 17/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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