TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2099/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2099/2023 RG
TRA
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso sia congiuntamente sia Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dall'avv. Daniele Fantini e dall'avv. Maria Grazia Luchetti ed elettivamente domiciliato in
Perugia, Via XX Settembre 57 presso lo studio dell'Avv. Daniele Fantini, in forza di procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(Codice Fiscale e Partita IVA di Controparte_1 P.IVA_1
Gruppo , in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Dott. rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di Controparte_2
costituzione, dall'Avv. Riccardo Rossi (C.F. , ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio del difensore;
e
(P.Iva ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3 pagina 1 di 37 procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti (C.F. Controparte_4 [...]
) del Foro di OM ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in OM, Via C.F._3
Virgilio n. 8, giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTE
Nonché nei confronti di
(codice fiscale e numero di Controparte_5
iscrizione al Registro delle Imprese di OM , partita IVA gruppo IVA P.IVA_4 P.IVA_5
), in persona del procuratore speciale Avv. Paola Pastore, rappresentata e difesa, dall' Avv. P.IVA_6
Alessandro D'Erme (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Latina, C.so Della Repubblica 265, giusta procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: contratto di mutuo fondiario
Conclusioni di parte attrice: “IN VIA ISTRUTTORIA:
- ex art. 3 comma 1 D. Lgs. n. 3/2017 ed ex art. 210 c.p.c. ordinare a NC Nazionale del Lavoro, NC Monte dei
Paschi di Siena, NC Intesa San Paolo, NC Unicredit spa, NC Carige spa, NC Popolare di Bari spa e più in generale ad un numero di Banche che rappresentino una parte rilevante del mercato nazionale ex art. 2 comma 2 legge
287/1990, la esibizione e produzione in giudizio degli schemi di contratto di fideiussione omnibus e specifica utilizzati per i propri clienti nell'anno 2014, 2015 e 2016 al fine di evidenziare come tali schemi contengano quella “applicazione in modo
uniforme” delle condizioni previste dagli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI di ottobre 2002 sanzionato come intesa anticoncorrenziale da NC d'LI con provvedimento n.55/05, anche in anni diversi rispetto a quelli dell'accertamento del cartello, di cui le produzioni documentali di questa difesa al doc. 12 costituiscono un principio di prova;
-disporre consulenza tecnico contabile di esperto in materia bancaria che, sulla scorta dei profili di invalidità/illegittimità accertati dal Dott. nella propria relazione e specificamente illustrati al motivo IV, provveda a quantificare ex art. 117 Per_1
comma 7 TUB l'effettivo ammontare delle somme indebitamente acquisite dalla allora a titolo di Controparte_5
interessi non dovuti.
pagina 2 di 37 NEL MERITO:
1) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I), la nullità/invalidità della cartella esattoriale n.
08020220026085365001, quale atto di intimazione/precetto, nonché l'inesistenza ovvero inefficacia del ruolo esattoriale n.
2022/003688 quale titolo esecutivo, essendo il credito azionato non di natura pubblica ma di natura privata;
2) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) la nullità delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente per violazione dell'art.
4.4. dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005 (violazione del divieto di acquisire ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo pubblico di garanzia gestito dal
Parte
e per l'effetto la nullità/invalidità della cartella esattoriale opposta n. 8020220026085365001 nonché l'inesistenza ovvero inefficacia del ruolo esattoriale n. 2022/003688 quale titolo esecutivo;
3) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III) la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente in data 08.11.2016 con riguardo agli artt. 1 comma 3, 1 comma 2 e 5 comma 6, la decadenza ex art. 1957
c. c. dall'azione di garanzia con conseguente liberazione del garante opponente e per l'effetto dichiarare la invalidità/nullità della cartella esattoriale opposta n. 8020220026085365001 nonché l'inesistenza ovvero inefficacia del ruolo esattoriale n.
2022/003688 quale titolo esecutivo;
4) Accertare e dichiarare per quanto dedotto al punto III del presente atto, all'esito delle eccezioni avversarie circa la configurabilità del contratto autonomo di garanzia nel caso di specie, l'inoperatività della previsione normativa di cui all'art.
Parte 1204 c.c. con conseguente difetto di legittimazione processuale in capo a ed alla e per l'effetto Controparte_3
dichiarare la invalidità/nullità della cartella esattoriale opposta n. 8020220026085365001 nonché l'inesistenza ovvero
inefficacia del ruolo esattoriale n. 2022/003688 quale titolo esecutivo;
5) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo IV) l'indeterminatezza sotto vari profili dei tassi di interesse del finanziamento chirografario 04.03.2015, la conseguente incertezza del credito oggetto di cartella esattoriale e per l'effetto dichiarare la invalidità/nullità della cartella esattoriale medesima opposta n. 8020220026085365001 nonché l'inesistenza ovvero inefficacia del ruolo esattoriale n. 2022/003688 quale titolo esecutivo;
Con vittoria di spese e compenso professionale, rispetto al quale lo scrivente si dichiara procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
pagina 3 di 37 Conclusioni di parte convenuta ( ): “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: CP_1
respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dall'attore opponente, perché infondate in fatto e diritto, con conferma della validità ed efficacia della cartella di pagamento opposta, con vittoria di spese e compensi professionali.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione e quindi qualora sia dichiarata ammissibile ed accolta la domanda formulata dall'opponente di nullità/invalidità della cartella di pagamento per invalidità del contratto di mutuo stipulato dalla società con la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - NC di Credito Cooperativo - Parte_3
Società Cooperativa, con conseguente impossibilità per il di recuperare, in tutto od in parte, il credito di Parte_4
cui all'opposta cartella di pagamento, si chiede che sia conseguentemente dichiarato illegittimo, privo di causa e revocabile, in tutto od in parte, per i motivi esposti in narrativa, il pagamento della somma di € 209.862,30 in favore della Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino e che la chiamata in causa Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino venga condannata a rimborsare al la somma a suo tempo alla stessa pagata, pari ad € 209.862,30, oltre ad interessi e Parte_4
rivalutazione monetaria dal 23/07/2019 al saldo, o la minor somma corrispondente all'eventuale riduzione del debito in capo all'opponente, di cui il on potrebbe chiedere il rimborso, né alla società debitrice, né ai garanti, oltre Parte_4
ad interessi e rivalutazione monetaria dal 23/07/2019 al saldo, nonché sia condannata a rimborsare le eventuali spese processuali liquidate a carico del in favore dell'opponente ed anche quelle sostenute dallo stesso Parte_4 [...]
per la propria difesa giudiziale, ed altresì, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuta CP_6
ammissibile e fondata, e quindi venga accolta, la domanda dell'opponente di annullamento delle cartella di pagamento per
nullità e/o inefficacia della fideiussione concessa a garanzia del contratto di finanziamento stipulato dalla società
[...]
e la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino, con conseguente rigetto della domanda di Parte_3
pagamento azionata in via esattoriale dal si chiede che la chiamata in causa Cassa Rurale ed Artigiana Parte_4
dell'Agro Pontino venga condannata a manlevare e tenere indenne il dall'eventuale condanna al Parte_4
pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, nonché sia pure condannata al rimborso delle spese di difesa sostenute dallo stesso con vittoria di spese e compensi professionali”. Parte_4
Conclusioni di parte terza chiamata: “Si conclude per il rigetto, per quanto di ragione, sia delle domande svolte
pagina 4 di 37 dall'attore, sia per quelle svolte dalla chiamante nei confronti della Controparte_7
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino BCC Soc Coop, siccome infondate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato ha convenuto dinanzi a questo Parte_1
giudice la (d'ora in avanti anche solo Controparte_7
“ ”) e l' proponendo opposizione alla cartella di CP_1 Controparte_8
pagamento n. 08020220026085365001, notificatagli in data 25/08/2023, con la quale gli si intimava il pagamento della somma di euro 209.868,18, a titolo di rivalsa di quanto da questa versata alla
[...]
( , d'ora in avanti anche solo “BCC”) in Controparte_5 Controparte_9
virtù della garanzia di cui al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
In particolare, l'attore ha rappresentato di essersi costituito fideiussore della società Parte_3
la quale aveva ottenuto dalla BCC un finanziamento chirografario di euro 700.000,00 garantito
[...]
dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, attraverso la , per l'80% del debito. CP_1
Nello specifico, l' aveva rilasciato una fideiussione specifica sino ad euro 1.260.000,00 e una Pt_1
successiva fideiussione omnibus sino a euro 2.880.000,00. Stante il fallimento della società finanziata, la BCC provvedeva all'escussione della garanzia nei confronti della per euro 209.868,18. In ragione di CP_1
ciò, attraverso la cartella di pagamento notificata da , si chiedeva il Controparte_8
pagamento di tale somma.
Tuttavia, nella prospettazione attorea, le somme richieste non risultavano dovute poiché:
- la cartella era da considerarsi nulla o invalida per l'inesistenza di titolo esecutivo alla base: nello specifico, trattandosi di entrata di natura privatistica, l'art. 21 del D.lgs 46/1999 prevede la necessità di previa formazione di un titolo esecutivo, nel caso di specie non sussistente;
- le fideiussioni erano da considerarsi nulle per violazione del divieto di acquisire altra garanzia sulla quota di finanziamento già garantita dal , ai sensi dell'art.
4.4. dell'Allegato 1 del d.m. 23/09/2005; CP_1
pagina 5 di 37 - le fideiussioni erano da considerarsi altresì parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust, con conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c.;
- la non dovutezza, almeno nella misura richiesta, delle somme al creditore originario, in virtù dell'indeterminatezza del tasso di interesse per la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione, con conseguente applicazione di interessi anatocistici non dovuti, nonché in virtù della mancata indicazione del t.a.e. e dell'erronea indicazione del t.a.e.g..
Ha concluso, pertanto, chiedendo la nullità/inefficacia/illegittimità della cartella opposta, previa sua sospensione.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva, non essendo litisconsorte necessario e afferendo le censure al merito della pretesa creditoria.
Si è altresì costituita in giudizio la , contestando punto per punto le doglianze mosse CP_1
dall'attrice alla pretesa creditoria di cui alla cartella opposta e, nello specifico, affermando:
- la non necessità di autonomo titolo esecutivo, in quanto trattasi di credito di natura pubblicistica, come affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito maggioritaria;
- l'insussistenza di violazione del divieto di acquisire altra garanzia sulla quota di finanziamento già garantita dal , ai sensi dell'art.
4.4. dell'Allegato 1 del d.m. 23/09/2005, il quale farebbe riferimento a CP_1
diverse tipologie di “altre garanzie”;
- la validità della fideiussione escussa ai sensi della normativa antitrust, trattandosi di contratto autonomo di garanzia o fideiussione specifica, e, in ogni caso, l'insussistenza della decadenza ex art. 1957 c.c., avendo il creditore rispettato il termine semestrale;
- l'inopponibilità delle censure attinenti alle clausole del contratto di finanziamento, trattandosi di contratto autonomo di garanzia.
pagina 6 di 37 In via riconvenzionale, infine, ha chiesto previa chiamata in causa dell'originario creditore, la BCC, la condanna di quest'ultima, nel caso di accoglimento della domanda attorea, alla restituzione di quanto versato indebitamente in escussione della garanzia.
A seguito del necessario differimento dell'udienza, si è infine costituita la BCC, riportandosi di fatto alle difese già approfonditamente svolte dalla convenuta , ma prendendo specifica posizione in CP_1
merito alle censure attinenti alle condizioni contrattuali e alla asserita nullità delle medesime, sostenendone l'infondatezza. Quanto alla domanda trasversale della , ha precisato come la medesima, solo CP_1
nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dovesse intendersi limitata alla quota dell'80% delle somme eventualmente riconosciute come non dovute dall' . Pt_1
All'esito della prima udienza, il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta.
Ritenuta, poi, la causa immediatamente matura per la decisione, è stata dunque fissata udienza di rimessione della causa in decisione;
nelle more, quale successore a titolo universale della Cassa Rurale ed
Artigiana dell'Agro Pontino B.C.C. si è costituita la CP_5 Controparte_5
All'esito dell'udienza del 09/01/2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, occorre analizzare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell
[...]
. Controparte_8
Sul punto, è necessario premettere che in tema di opposizione a cartella di pagamento l'individuazione del soggetto legittimato passivamente dipende dal tipo di credito vantato dall'ente impositore. Infatti, per come ha puntualizzato anche di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 30777/2023: a) nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della pagina 7 di 37 cartella può avere sul rapporto esattoriale;
b) nelle opposizioni a cartelle esattoriale relative a crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
c) nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo la legittimazione spetta in linea generale al concessionario, il quale ai sensi dell'art. 39 D. Lgs 112/1999 può chiamare in causa l'ente creditore secondo lo schema di cui all'art. 106 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui la lite non riguardi esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi. Prosegue la Suprema Corte affermando che in assenza di disposizioni specifiche per entrate diverse dalle tre testé indicate, è proprio l'applicazione dell'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999 a prospettarsi, secondo questa Corte, come soluzione più ragionevole. Tanto si ricava dalla portata generale di tale ultima norma processuale e dalla natura speciale delle altre discipline processuali appena richiamate.
Del resto, la decisione si pone nel solco della sentenza delle S.U. 7514/2022 che si sono occupate ex professo della legittimazione passiva nei giudizi di opposizioni a cartelle di pagamento relative a crediti previdenziali in relazione alla quale si erano registrati orientamenti diversi nella giurisprudenza della sezione lavoro.
Ciò posto in via generale, si ritiene l'ammissibilità della citazione dell quale soggetto Controparte_3
concessionario e la sussistenza di legittimazione passiva della stessa;
infatti è comunque necessario che il presunto debitore ottenga la rimozione anche della cartella, sebbene per il tramite dell'accertamento della infondatezza della pretesa da parte dell'ente impositore. Tale premessa, trova il conforto di numerose pronunce giurisprudenziali, secondo le quali “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del d.lgs. n. 112/1999, ex art. 39, se non vuole
pagina 8 di 37 rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non
è configurabile un litisconsorzio necessario” (cfr. TAR Trieste sez. I, sentenza n. 189 dell'11.4.2022; conforme,
Tribunale Patti, sentenza 628 dell'08/09/2022 secondo cui “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sia al concessionario del servizio di riscossione che ha emesso
l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, quale litisconsorte necessario, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale”),
Occorre tuttavia considerare quali siano le doglianze effettivamente allegate da parte attrice alla pretesa creditoria. Invero, nel caso di specie le censure attengono tutte al merito della pretesa impositiva e alla formazione del titolo esecutivo e non alla successiva fase della riscossione, di competenza dell
[...]
. Sul punto, vale ricordare che “ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di P_
pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente Controparte_8
impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità
dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (cfr. Cass. Civ. sez. 6 ordinanza n. 7716 del 09/03/2022).
Pertanto, la ragione dell'eventuale annullamento della cartella, attenendo in ogni caso alla condotta dell'ente creditore, non potrà comportare la soccombenza sostanziale e la condanna alle spese dell P_
, la cui condotta è immune da censure.
[...]
2. Ciò posto e passando alla prima censura inerente alla mancanza di titolo esecutivo, occorre evidenziare quanto segue.
pagina 9 di 37 L'art. 2, comma 4, d.m. 20/6/2005 stabilisce che “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. L'art. 67 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43 è stato abrogato e sostituito dall'art. 17 del d.lgs. 26/2/1999 n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo. La disciplina della riscossione mediante ruolo di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 è, inoltre, richiamata anche dalla legge 24/3/2015 n. 33 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 3 del 24/1/2015, recante norme urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. L'art. 8bis del d.l. n.
3/2015 stabilisce che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi […]. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. La riscossione mediante ruolo risulta, dunque, utilizzabile anche per il recupero delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di
Garanzia di cui alla legge 662/1996 nei confronti tanto del beneficiario finale, quanto dei terzi prestatori di garanzie e ciò sulla base dell'espressa disposizione di cui all'art. 8 bis del d.l. n. 3/2015, come convertito nella Legge n. 33/2015. Quanto all'applicabilità dell'art 8 bis l. 24 marzo 2015, la Suprema Corte ha, inoltre,
affermato che il citato art. 8bis costituisce disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente: infatti, anche nel previgente regime doveva ritenersi che gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godessero del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n. 123/1998 (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915, Cass. Civ., Sez. VI, 25 novembre 2019 ord. n. 30621, pagg. 5 e 6).
Ciò posto con riferimento alla normativa, sussistono nella giurisprudenza di merito dei contrapposti orientamenti in merito all'applicabilità dell'art. 21 D. Lgs. 46/1999.
pagina 10 di 37 2.1 Secondo un primo orientamento, il finanziamento erogato dalla banca è dato da un negozio di mutuo, in riferimento al quale la NC del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.a., in qualità di gestore del
Fondo, assume, in considerazione della surrogazione legale dell'originario finanziatore, la medesima posizione creditoria del creditore originario. Come detto, l'art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005, recante la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione, si applica, così come previsto dall'art. 9, co. 5, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del d.p.r. 28 gennaio 1988, n.43, così come sostituita dall'art.17 del d. lgs. 26 febbraio 1999, n.46, quindi, pur in presenza di entrate inerenti attività di natura privatistica, risulta applicabile, per espressa previsione normativa, la disciplina della riscossione a mezzo ruolo di cui all'art. 17 D. Lgs. 46/1999.
Tuttavia, l'art. 21 del D. Lgs. 46/1999 specifica che le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. Pertanto, il ruolo costituirebbe mero precetto in difetto di autonomo e precedente titolo esecutivo;
né potrebbe incidere su tale ricostruzione la sentenza della S.C. sez. I n. 6508 del 09/03/2020, in quanto relativa alla diversa questione della riconoscibilità o meno del privilegio al credito del gestore del fondo in caso di passivo fallimentare. Neppure si potrebbe affermare che il richiamo all'art. 9 co. 5 D. Lgs. 123/1998 contenuto nell'art. 2 co. 4 DM 20/6/2005 n. 18456 consenta una deroga alla disciplina di cui all'art. 21 d. lgs. n.46/99 sotto il profilo della sussistenza di un titolo (pur nella presenza di un credito privatistico) in quanto l'art. 2
citato si limita a ribadire che nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica la procedura esattoriale ex art. 17 del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, senza precisare nulla in relazione alla sussistenza di un titolo esecutivo (limitandosi cioè a disciplinare le sole modalità di recupero). Peraltro, l'art. 9 è anteriore (1998) all'art.17 (1999), per cui non potrebbe ritenersi neppure che vi sia stata una qualche deroga alla previsione generale. Ed invero, non sussistendo previsioni speciali ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 46/1999 – secondo cui “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa
pagina 11 di 37 in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva” - , al fine dell'esecuzione a mezzo ruolo esattoriale, l'Ente ha l'onere di acquisire, previamente rispetto l'iscrizione al ruolo, idoneo titolo esecutivo della propria pretesa (mediante forme di costituzione privatistica del titolo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.), di tal che, in difetto, l'attivata procedura esattoriale risulta sprovvista di titolo esecutivo. Dunque, il credito di troverebbe la sua causa in un Controparte_1
contratto di finanziamento concesso al privato dall'istituto di credito e regolato dalle norme codicistiche e nella prestazione, da parte del Fondo, di una garanzia a detti crediti, assistita dal diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c.. In virtù di tale diritto il concessionario della Gestione del Fondo subentrerebbe nella medesima posizione della banca erogatrice, dunque in un credito di natura privatistica nato da negozio di diritto privato, nella specie mutuo (cfr. in questo senso, ex multis, Tribunale di Napoli 03.3.2022, Tribunale di Cuneo 22.3.2022 e 6.5.2022; Tribunale di Campobasso 7.10.2020, n. 54/2023 del 24.1.2023; Tribunale di
Teramo 04.11.2020; Tribunale di Torre Annunziata 7.11.2020; Tribunale di Catanzaro 9.6.2021; Tribunale di Potenza 1082/2022; Tribunale di Bergamo 2.8.2022).
2.2 Per un secondo e maggioritario orientamento, le sopra esposte considerazioni appaiono trascurare la ratio e l'effettivo contenuto della garanzia pubblica su cui si fonda l'azione di recupero promossa dal quale gestore del Fondo. CP_1
Va, infatti, rilevato in primo luogo che il Fondo di Garanzia, pur surrogandosi nei diritti del finanziatore principale, non si trova nella medesima posizione giuridica di quest'ultimo, atteso che se così fosse non potrebbe nemmeno iscrivere il proprio credito al ruolo esattoriale, ma dovrebbe procedere nelle ordinarie forme di esecuzione previste dall'ordinamento. Deve, inoltre, ritenersi erroneo il presupposto secondo cui la posizione del creditore in garanzia mutuerebbe, strutturalmente e logicamente, le proprie caratteristiche da quella del garantito.
La giurisprudenza di legittimità, facendo riferimento al privilegio che assiste il credito in questione ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.lgs. 123/1998, ha infatti chiarito che esso è stato concesso in ragione della meritevolezza della causa del credito osservando che il legislatore ha scelto di riconoscerlo al garante e non pagina 12 di 37 alla banca perché mentre quest'ultima ha concesso il mutuo svolgendo la sua ordinaria attività di impresa,
l'intervento del garante è quello che trova propriamente causa nell'intervento di sostegno pubblico (cfr
Cass. civ., sez. 3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019).
Tale conclusione trova dunque conforto nella causa fondante della concessione della garanzia, da rintracciarsi nella finalità eminentemente pubblica di sostegno allo sviluppo delle attività produttive nonché nella previsione di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs 123/1998, il quale dispone il versamento delle somme raccolte dal Fondo mediante iscrizione al ruolo esattoriale “all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2”, destinata a ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive.
Tali elementi sono chiari indici della natura pubblica del rapporto in questione e dunque della legittimità dell'iscrizione immediata del credito al ruolo esattoriale, senza necessità della precostituzione di un valido titolo esecutivo (cfr Corte d'Appello Trento, 30.12.2021 n. 285; Trib. Bari, 25.3.2022, 1143; Trib. Cosenza,
25.03.2022, n. 595; Trib. Salerno, 17.3.2022; Trib. Benevento, 7.3.2022, n. 544; Trib. Nola, 20.7.2021, n.
1440; Trib. Avellino, del 24.02.2021, n. 289; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 18.6.2020, n. 1499 Trib.
Napoli Nord, 28.05.2020, n. 1106).
L'opzione interpretativa qui condivisa risulta, oltretutto, coerente con l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il credito del fondo di Garanzia nei confronti del beneficiario finale rivelatosi inadempiente è assistito dal privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.lgs 123/1998 (v. Cass. civ., Sez.
6, n. 3025 del 9/2/2021), in quanto la ratio che giustifica quest'ultimo orientamento, ovvero l'esigenza di recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione (Cass. civ., sez. 1, sent.
2664/2019), impone il riconoscimento al Fondo della possibilità di riscuotere il proprio credito mediante iscrizione al ruolo esattoriale, senza l'esigenza di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo. La ratio in questione è, invero, perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti e con le necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle pagina 13 di 37 medesime agli obblighi assunti (v. Cass. civ. Sez. 1, ord. n. 9926 del 20.4.2018; App. Torino, Sentenza n.
597/2022 del 1.6.2022).
Ebbene, sembra ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte sul punto, la quale di recente ha riconosciuto che “La tesi propugnata dalla è stata già accolta dalla giurisprudenza di questa Corte, alla CP_6
quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, (da ultimo si veda Cass. n. 1005 del 16/01/2023 Rv.
666687 - 01) che afferma che la procedura di recupero di somme erogate ai sensi della legge n. 662 del 1996, a prescindere dall'essere ancorata a una rivalsa o a una surroga, è comunque effettuata in forza di cartella esattoriale, e ciò anche in base della disciplina previgente all'art. 8 bis della legge n. 33 del 2015. La richiamata pronuncia afferma, in motivazione, che in materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, Controparte_1
con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999. È opportuno, per completezza della motivazione, ribadire che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la previsione dell'art. 8 bis della legge n. 33 del 24/03/2015, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale e che detta ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai
medesimi scopi (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7). La detta previsione del recupero mediante cartella esattoriale deve ritenersi esperibile da parte del soggetto erogatore ultimo, che nella specie è la oltre che nei confronti del soggetto in cui favore il credito è stato erogato, anche nei confronti del CP_6
fideiussore del detto beneficiario, in quanto trattasi di surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, n. 5, cod. civ. Invero, già prima dell'entrata in vigore della legge n. 33 del 2015, l'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 31/03/1998 prevedeva che al recupero dei crediti derivanti dalla revoca delle somme erogate a titolo di interventi di sostegno «si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme
pagina 14 di 37 oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 3118 del 2/02/2024; conf. Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 9657 del 10/04/2024; Cass. Civ.
Sez. III, ordinanza n. 15485 del 3/06/2024).
Parimenti, sul punto si espressa in conformità anche la locale Corte d'Appello, la quale ha affermato “Nella esposizione della motivazione del Tribunale sul punto si evidenzia come, seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, l'intervento surrogativo del è finalizzato al recupero di risorse di natura pubblica a favore Controparte_1
del Fondo per le Piccole e Medie Imprese. In tal senso, anche recentemente è stato ribadito che: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di Controparte_1
natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato
a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999. cfr Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1005 del
16/01/2023 (Rv. 666687 - 01)” (cfr Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 241 del 29/03-11/04/2024; conf. Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 740/2024 del 22-25/10/2024).
Anche in forza di dette pronunce, quindi, emerge la piena legittimità dell'operato della che ha CP_1
agito esecutivamente mediante ruolo.
3. Quanto all'asserita invalidità delle fideiussioni prestate in quanto violative del divieto di acquisire altra garanzia sulla quota di finanziamento già garantita dal , ai sensi dell'art.
4.4. dell'Allegato 1 del CP_1
d.m. 23/09/2005, occorre rilevare quanto segue.
La norma in esame prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”. Sul punto va rilevato come difetti una nullità testuale e, soprattutto, come il divieto di cui all' art.
4.4 dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2015 non risulti espressamente esteso alle garanzie personali (quale è la fideiussione, rilasciata da persona fisica)
pagina 15 di 37 ed, altresì, come la disposizione citata sia tesa a regolamentare il solo rapporto interno tra Fondo di garanzia e soggetto finanziatore, rapporto rispetto al quale il beneficiario del finanziamento si pone come terzo estraneo (cfr. conformi sul punto Tribunale Milano, n. 107/2023 del 9/1/2023; Tribunale Busto
Arsizio n. 1448/2023 del 6/10/2023; Corte Appello Milano n. 3083/2022 pubbl. 01/10/2022).
Dunque, la dedotta nullità non pare sostenibile per almeno due ordini di ragioni.
La prima è che, richiamato il costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui costituiscono “norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto essenzialmente quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, sez. I n. 19024 del 2005, sez. VI n.
25222 del 2010, sez. III n. 525 del 2020)” (cfr. da ultimo S.U. 33719/2022), non si ritiene la norma in questione rilevante ai fini della nullità virtuale ex art. 1418 c.c..
La seconda è la considerazione per cui la disposizione in questione riconosce la possibilità d'integrare la
Garanzia del Fondo per il presidio delle obbligazioni derivanti dal finanziamento bancario con garanzie reali (ipoteca e pegno) e con garanzie assicurative o bancarie (fideiussione prestata da imprese assicurative o da banche), purché il loro valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del fondo;
la norma, tuttavia, non menziona le garanzie personali prestate da persone fisiche e, pertanto, non sembra porre alcun limite espresso o implicito per le garanzie personali diverse da quelle rilasciate da compagnie assicurative e da banche. Di conseguenza, la qualifica della garanzia come
“bancaria” o “assicurativa” deriva dal soggetto che la presta e da quello che ne è beneficiario.
Nel caso di specie, la garanzia nella quale è subentrata in forza del pagamento surrogatorio è CP_1
una fideiussione ai sensi dell'art. 1333 c.c., rilasciata da persone fisiche e non da banche o da assicurazioni.
Non si tratta, quindi, di una garanzia bancaria: la banca sicuramente ne è la beneficiaria, così come di ogni altra garanzia per le operazioni di finanziamento, ma non anche il datore della garanzia. La normativa suddetta, infatti, non vieta in alcun modo l'acquisizione di ulteriori garanzie personali sul patrimonio di altri soggetti poiché “lo scopo della disciplina è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata, non già terzi, sia tenuta a
pagina 16 di 37 sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata, “non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma” (Tribunale Padova n. 401/2023, Tribunale di Perugia n. 1337/2021 e Corte
d'Appello di Trento n. 285/2021).
Rientra, pertanto, nella libera discrezionalità della banca valutare l'eventuale richiesta di garanzie ulteriori, posto che la presenza della Garanzia del Fondo non implica il venir meno di ogni rischio connesso alla concessione/gestione del finanziamento. Sotto il profilo delle Disposizioni Operative del Fondo di
Garanzia, pertanto, non si rinvengono limitazioni alla percentuale di finanziamento per la quale possono essere chieste garanzie personali aggiuntive rispetto alla Garanzia del Fondo.
Se pur non applicabile ratione temporis al caso di specie, va tuttavia segnalato come, in conformità ai principi suddetti, le Disposizione Operative del Fondo di Garanzia, approvate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022, prevedono ora espressamente che “C.4 ALTRE GARANZIE
SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE 1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati.
3. Ai fini del rispetto della
condizione di cui al precedente paragrafo C.4.1, lettera b), si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”. La formulazione del testo vigente delle Disposizioni Operative del
Fondo di Garanzia conferma, pertanto, l'ammissibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo.
L'eccezione in esame, pertanto, si rivela infondata.
pagina 17 di 37 4. Parte opponente ha, altresì, eccepito la nullità parziale delle fideiussioni prestate per contrarietà alla normativa antitrust.
Come è noto, l'Associazione NCria LIna predisponeva uno schema tipo negoziale per le fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie. Tale modello veniva dichiarato, con provvedimento n. 55/2005 della NC d'LI, parzialmente in contrasto con la disciplina antitrust, poiché ingiustamente rafforzativo della posizione creditoria e, in definitiva, violativo dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Più nel dettaglio, NC LI riteneva che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI relativo alla fideiussione omnibus fossero clausole idonee a restringere o, comunque, falsare la concorrenza all'interno del mercato nazionale.
Tali articoli disciplinavano, precisamente, la cd. clausola di reviviscenza (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e, infine, la cd. clausola di sopravvenienza (art. 8).
Ciò posto, in giurisprudenza si è sviluppato un ampio dibattito volto a definire le sorti dei contratti di fideiussione a valle riproduttivi, anche parzialmente, delle clausole ABI dichiarate nulle per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Più precisamente, la giurisprudenza si divideva in due antitetici orientamenti.
Secondo un primo orientamento minoritario la riproduzione delle clausole ABI, dichiarate nulle, comportava la nullità totale ex art. 1418 c.c. della fideiussione;
di diverso avviso, invece, era l'opinione giurisprudenziale maggioritaria, la quale, coerentemente con il principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale, affermava la natura parziale della nullità della fideiussione, con esclusivo riferimento agli articoli riproduttivi delle clausole vietate.
A composizione del conflitto, sul punto, sono intervenute le SS.UU. nel 2021, le quali hanno affermato che
“la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
NC d'LI n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (cfr. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
pagina 18 di 37 Tanto precisato in diritto, con riferimento al caso di specie, l'eccezione di nullità deve essere in toto rigettata.
Innanzitutto, si ritiene che parte opponente non abbia sufficientemente assolto l'onere probatorio, mancando agli atti la prova del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle. Con riferimento all'onere probatorio in materia di nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve fornire “la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso ed i tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n. 13846).
Dunque, la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non è sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse. A conferma di ciò, la giurisprudenza ha riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva. Inoltre, la scissione del profilo formale da quello sostanziale è ulteriormente giustificata se si considera che le norme richiamate dalle clausole ABI, dichiarate nulle, sono in realtà derogabili dall'autonomia privata.
In altre parole, la giurisprudenza di legittimità e di merito unanimemente ritiene che l'onere probatorio in capo all'attore non possa essere soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, essendo invece necessaria la dimostrazione che la NC abbia adottato una condotta anticoncorrenziale.
Appare opportuno effettuare una ulteriore precisazione con riferimento all'onere probatorio in capo all'attore.
In particolare, NC LI nel dispositivo del provvedimento n. 55/2005 ha affermato che “gli articoli 2, 6 e
8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90…”. Tale precisazione costituisce una specificazione ulteriore pagina 19 di 37 dell'onere probatorio a carico dell'attore, il quale è tenuto a provare, oltre alla presenza dell'intesa a monte e del danno subito, l'applicazione uniforme delle clausole.
Sul punto, la giurisprudenza di merito maggioritaria ha interpretato la prova del carattere uniforme nel senso che l'attore debba dimostrare in giudizio “l'applicazione del contratto di fideiussione utilizzato dalle banche ovvero la standardizzazione delle clausole che, in deroga alla disciplina legale, ripropongono il contenuto dello schema dell'A.B.I. censurato dall'Autorità di vigilanza” (cfr. Tribunale OM Sez. spec. in materia di imprese Ord.,
19/04/2019). La giurisprudenza, inoltre, ha dato anche rilievo alle tempistiche in cui è stata stipulata la fideiussione;
si è affermato, infatti, che il Provv. n. 55 del 2005 della costituisce prova privilegiata solo Pt_5
in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Vale anche evidenziare come da tale premessa, una parte più rigida della giurisprudenza di merito, ha anche affermato che poiché il
Provv. n. 55 del 2005 della vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni Pt_5
prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della NC medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della L. n. 287 del 1990. E tale onere probatorio si sarebbe potuto adempiere depositando documenti o, quindi, articolato mezzi di prova volti a dimostrare che in quel periodo un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr Tribunale Milano Sez. VI, Sent., 20/10/2021).
Su tale questione si è pronunciata anche la recente Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 23/11/2021) 30-12-
2021, n. 41994, la quale ha specificato che “Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un
pagina 20 di 37 cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale.
È, invece, il predetto “nesso funzionale” tra l'”intesa” a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
4.1 Ciò posto in via generale, occorre poi qualificare la garanzia prestata dall'opponente e azionata nel caso in esame.
Invero, pacifico che non trattasi di fideiussione omnibus, si è posto il dubbio se la medesima potesse considerarsi quale fideiussione specifica ovvero contratto autonomo di garanzia;
tale questione sarebbe rilevante sia per la decisione del presente profilo in analisi (violazione disciplina antitrust) sia per l'eventuale sussistenza del diritto di surroga in capo alla , contestato dall'attrice nella prima memoria ex CP_1
art. 171ter c.p.c. in caso di qualificazione della stessa come contratto autonomo di garanzia.
Ebbene, come è noto la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia sono annoverabili tra le garanzie personali che conferiscono al soggetto che ne beneficerà una pretesa creditoria da far valere nei riguardi del soggetto garante. In particolare, “il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante): invero, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la
pagina 21 di 37 fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. sez. un. n. 3947 del 18.2.2010, in tal senso anche
Cass. civ. sez. III, n. 30181/2018, Cass. civ. sez. I, 21.1.2020, n. 1186). “L'assenza dell'accessorietà della garanzia, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. e la conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché ad opporre al garante tali eccezioni successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass.
23.06.2009, n. 14621; Cass. 17.01.2008, n. 903; Cass. 31.07.2015, n. 16213), laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2 c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore” (Cass. 17.06.2013, n. 15108).
La differenza tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione non risiede, dunque, nel genus della funzione che, in entrambi casi, è di garanzia, bensì nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale nel caso di fideiussione;
scissa e indipendente dall'obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni attinenti al rapporto garantito.
Per quanto riguarda il regime delle eccezioni, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, “il garante, nel contratto autonomo di garanzia, non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, ossia il rapporto di valuta, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia” (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 31956/2018). L'autonomia del contratto di garanzia determina un'astrazione sostanziale della garanzia stessa rispetto al rapporto garantito pagina 22 di 37 in quanto il garante si impegna a pagare al beneficiario a “semplice” ovvero “a prima” richiesta del creditore, rinunciando ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito. L'astrazione sostanziale nel contratto autonomo di garanzia, infatti, è l'effetto dell'inserimento di clausole “a prima richiesta” o “senza eccezioni” le quali assolvono la funzione di dispensare il beneficiario della prova dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento. Secondo le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010) tali clausole sono espressione della volontà delle parti di derogare alla disciplina legale della fideiussione, attribuendo al creditore il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale. L'inserimento delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, dunque, determina una presunzione di autonomia della garanzia, superabile laddove dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti: “nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della distinzione dalla fideiussione - non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre
l'obbligazione principale e quella di garanzia” (Trib. Firenze, n. 1722/2020). Ed ancora, “la clausola del contratto di fideiussione secondo la quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non è di per sé solo idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale” (Corte Appello Venezia, 2.7.2020); “Una mera clausola di “pagamento a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”,
potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita” (Cass. n. 16825 del 9.8.2016).
In definitiva, per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto (anche in un secondo momento) eccezioni, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli.
pagina 23 di 37 Alla luce di tali coordinate, deve rilevarsi come nella fideiussione in esame non vi siano clausole limitative delle eccezioni proponibili dal garante;
ragion per cui la medesima deve considerarsi quale fideiussione a prima richiesta.
4.2 Posto che il contratto in questione è qualificabile quale fideiussione specifica, occorre anche analizzare se lo stesso è soggetto alla nullità evidenziata dall'opponente.
In proposito, occorre meglio analizzare la pronuncia della NC d'LI del 2005, che costituisce il fondamento della nullità consequenziale sui singoli contratti. Infatti, nella parte introduttiva del testo si legge chiaramente “Nel mese di ottobre del 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori
…”. Ancor più rilevanti le sezioni del provvedimento definite rispettivamente “MERCATO
RILEVANTE” e “LO SCHEMA CONTRATTUALE”, finalizzate a inquadrare (e al contempo, dunque, delimitare) l'ambito di analisi della medesima autorità, in cui viene rispettivamente riportato “Sotto il profilo merceologico, lo schema predisposto dall'ABI attiene al mercato degli impieghi bancari. La fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie costituisce un contratto accessorio al rapporto principale, che intercorre fra il debitore e la banca. Sotto il profilo geografico, è interessato l'intero territorio nazionale, in ragione sia dell'estesa base associativa dell'ABI sia della diffusione dei servizi disciplinati dallo schema contrattuale in questione” e, ancor più chiaramente, “L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto(fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca.
Secondo quanto affermato dall'ABI, lo schema costituisce una mera traccia, priva di valore vincolante, per le banche associate”.
Poi nel corso del provvedimento, il richiamo alla fideiussione omnibus è costante.
Infine, nel dispositivo del provvedimento, si afferma “Tutto ciò premesso e considerato:
DISPONE
pagina 24 di 37 a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a),della legge n. 287/90…”
Appare dunque chiaro come l'intera analisi, da un punto di vista concorrenziale, operata dalla NC d'LI fosse basata sul presupposto che oggetto di indagine fosse uno schema (e le relative clausole) predisposto dall'ABI nell'ambito di quello strumento che è la fideiussione omnibus in ambito bancario. Infatti, le clausole e il loro effetto potenzialmente anticoncorrenziale non sono state prese in esame singolarmente ma all'interno dello schema contrattuale in questione. Sul punto, la parte finale del provvedimento della NC
d'LI, appena prima delle conclusioni, nel paragrafo peraltro rubricato “Le condizioni contrattuali della fideiussione omnibus”, afferma chiaramente che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica”.
Peraltro, trattandosi di un'ipotesi di nullità derivata, ossia conseguente alla pronuncia di contrarietà alla disciplina antitrust di un modello bancario operata da una terza autorità, non può ritenersi che il giudice possa estendere oltre i confini di tale pronuncia la propria declaratoria di nullità; infatti, la nullità in esame viene prevalentemente qualificata come una nullità virtuale, per contrarietà a norma imperativa;
contrarietà, tuttavia, che nel caso di specie è stata rilevata da una autorità all'uopo preposta e, badasi bene, solo con riferimento a una determinata tipologia contrattuale.
Pertanto, l'interpretazione suddetta appare quella preferibile, in quanto basata sulla integrale lettura del provvedimento della NC d'LI e in quanto giustificata alla luce dei gravi effetti derivanti da una declaratoria di nullità “derivata”, che ne impongono una interpretazione restrittiva e coerente con il provvedimento della NC d'LI.
Coerentemente si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito (cfr Trib. OM, Sez. XVII, 31 marzo
2023, n. 5698; Trib. Napoli, 16 giugno 2020; Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015) nonché la recente giurisprudenza di pagina 25 di 37 legittimità; si vedano sul punto l'ordinanza ex art. 380bis c.p.c. del 19/07/2024; ordinanza n. 19401/2024; ordinanza n. 30383 del 25/11/2024.
Sul punto, non si disconosce il recente pronunciamento della Suprema Corte n. 27243 del 21/10/2024, la quale sembra prescindere dalla qualificabilità della fideiussione come omnibus o specifica;
vale però anche evidenziare come tale orientamento sia poi, peraltro, rimasto isolato, in quanto con i provvedimenti nn.
657, 660 e 675 del 2025 la stessa terza sezione civile della Suprema Corte ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI, così come l'ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17/01/2025.
4.3 Tuttavia, anche volendo ritenere soggetta alla nullità in questione anche la fideiussione specifica, è chiaro che in tal caso ancora più pregnante è l'onere della prova in capo all'attore di dimostrare che la stipula di detto contratto costituisca espressione di un'intesa anticoncorrenziale, non avendo in questo caso rilevanza probatoria alcuna il provvedimento dell'autorità antitrust.
In ogni caso, e in via del tutto assorbente, devesi ricordare come le SS.UU. nel 2021 hanno affermato che
“la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
NC d'LI n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (cfr. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994). Pertanto, l'eventuale contrarietà della clausola che dispone la deroga all'art. 1957
c.c. non travolgerebbe l'intero contratto, che manterrebbe i suoi effetti, privo della suddetta pattuizione.
Ebbene, nel caso di specie, pur escludendo la deroga pattizia all'art. 1957 c.c., non può sottacersi come il creditore non sia incorso nella relativa decadenza.
Parte Infatti, la stessa opponente afferma che la società provvedeva al regolare pagamento delle rate del finanziamento fino alla scadenza del 30/09/2018, mentre in data 16/10/2018 ne veniva dichiarato il fallimento. Dunque, la data di inadempimento va individuata nel giorno 16/10/2018, data della sentenza di fallimento e in tal caso “il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art.
55 l. fall., comma 2, alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro
pagina 26 di 37 cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 24296 del 16/10/2017, cfr Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 18779 del 28/07/2017). Ebbene, la domanda di insinuazione al passivo della banca risulta trasmessa al Curatore in data 28/11/2018 (doc. 1 di parte convenuta), dunque ampiamente entro il termine semestrale, nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c..
L'eccezione in esame, pertanto, risulta infondata per le plurime ragioni sopra riportate.
5. Passando, infine, alle doglianze attinenti al finanziamento stesso e alle relative clausole economiche e giuridiche, occorre rilevare l'infondatezza delle stesse.
In primo luogo, quanto alla presunta pratica anatocistica asseritamente sussistente nel caso di
“ammortamento alla francese” e alla asserita indeterminatezza delle condizioni economiche, dinanzi a un quadro giurisprudenziale tendenzialmente favorevole alla liceità di tale metodo di ammortamento (sia sotto il profilo della esclusione di pratiche anatocistiche che di quello della determinatezza), di recente si sono espresse Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29/05/2024, n. 15130, le quali hanno evidenziato come “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti
o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag.
2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto
pagina 27 di 37 affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal
Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Con riferimento, dunque, al potenziale problema della indeterminatezza delle condizioni economiche applicate, la Suprema Corte ha fornito una chiara risposta, in un caso del tutto simile a quello oggetto di analisi odierna. Anche nel presente caso, infatti, vengono indicati nei mutui l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato. Nei piani di ammortamento allegati al contratto erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi, come affermato dalle SS.UU. è del tutto soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Parimenti, con riferimento alla questione della asserita occulta pratica anatocistica, occorre evidenziare come l'orientamento pressoché univoco della giurisprudenza era per l'esclusione di tale eventualità nei mutui con ammortamento alla francese.
Come è noto, l'ammortamento c.d. “alla francese” o “a rate costanti” prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Questo metodo garantisce una rata di ammontare costante, e la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente. Si distingue, dunque, dall'ammortamento c.d. “all'italiana” che prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile. Nell'ammortamento all'italiana la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, il che rende variabile l'ammontare delle rate, che sarà necessariamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento.
pagina 28 di 37 Nell'ammortamento c.d. “alla francese”, la composizione della rata tra quota capitale e quota interessi decresce secondo una progressione geometrica, perché la quota di capitale viene individuata secondo la c.d.
“legge di sconto composto”, che è un metodo di attualizzazione speculare rispetto alle operazioni di capitalizzazione composta, dunque ricalca la stessa progressione, ma in senso specularmente opposto. Da questa circostanza e dalla constatazione della maggiore onerosità complessiva del finanziamento secondo parte minoritaria della dottrina nascerebbe il sospetto che nelle pieghe di tale metodo di ammortamento si nasconda un anatocismo occulto.
Si tratta, tuttavia, di una mera aberrazione ottica. Infatti, nell'ammortamento alla francese, a parità di durata, l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante.
L'utilità per il debitore di questo tipo di modalità di rimborso consiste nella certezza di sostenere un onere economico costante nel tempo, e di non essere costretto a versare rate più onerose proprio nella fase iniziale del rimborso del finanziamento.
Pertanto, il piano di ammortamento alla francese non produce un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati;
gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (cfr. Trib. Milano n.
8755 del 16/7/2015, Trib. Padova 13/1/ 2016, Trib. Treviso 12/11/ 2015).
Tesi di recente riaffermata anche da Tribunale Trapani, 24/01/2022 (“In materia di mutui, il metodo di
ammortamento alla francese comporta che gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente”); Tribunale Napoli,
pagina 29 di 37 31/07/2022 (“La pattuizione di un ammortamento alla francese costituisce una pratica legittima perché stabilita con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto, la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”); Tribunale Patti,
29/03/2022 (“Il sistema di ammortamento “alla francese” non comporta di per sé nessun effetto anatocistico, essendo gli interessi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti”).
Inoltre, tale pattuizione è sostenuta da una valida funzione causale, in quanto l'utilità per il mutuatario consiste, di norma, nella certezza di una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, il che consente al debitore di gestire meglio il suo impegno finanziario e i suoi flussi di cassa.
Tali conclusioni, peraltro, sono state fatte proprie dalle SS.UU. 2024 sopra citate;
con tale intervento, invero sollecitato più che altro in relazione alla problematica della determinabilità delle condizioni contrattuali e del rispetto del principio di trasparenza, la Suprema Corte ha premesso “In effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata,
riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato. Una dottrina ha ammesso l'estraneità dell'ammortamento “alla francese” alla tematica dell'anatocismo, rilevando che tale sistema non fa incrementare il montante complessivo ma - ha osservato criticamente - non permette di farlo scendere nonostante gli avvenuti pagamenti, deprivando in via istituzionale la forza restitutoria dei pagamenti. Nella motivazione del Tribunale si dà per acquisito il fatto che nei piani di ammortamento “alla francese” gli interessi (seppur non anatocistici in senso tecnico) producano comunque, a loro volta,
pagina 30 di 37 interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi, aspetto quest'ultimo decisivo ma sul quale il Tribunale non ha svolto alcun accertamento fattuale. Le affermazioni della parte attrice in memoria (pag. 12 e 13) - secondo cui “il capitale viene trattenuto dal finanziato in misura quantitativamente maggiore di quanto avverrebbe rispetto ad un piano che preveda un proporzionale versamento di capitale e interessi” e “per di più la imputazione dei versamenti da parte del mutuatario a capitale o a interessi avviene in modo non proporzionale” - ugualmente non spiegano dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi. Al riguardo sono pertinenti le considerazioni di questa Corte secondo cui “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui “Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.”“ (Cass. n.
13144/2023). Facendo riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati, la questione se in un piano di ammortamento, come quello pattuito dalle parti in causa, gli interessi (non scaduti) generino ulteriori interessi è comunque ineludibile, poiché, ad avviso del Tribunale, la produzione di interessi su interessi - benché “non. vietata. sic et simpliciter”
(ord. pag. 8) o, in altri termini, consentita a certe condizioni (cfr. delibera CICR del febbraio 2000) - sarebbe all'origine di un prezzo o di un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto
sia sul piano della trasparenza bancaria”.
Afferma poi “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato
e non su quello residuo - “ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri
pagina 31 di 37 interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: “nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo
(da parte del giudice di merito) dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”“ (Cass. n. 34677/2022); “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione
o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali
diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano
pagina 32 di 37 pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n.
8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”.
Ebbene, nel caso di specie, in cui detta censura è stata in modo assolutamente generico presentata dinanzi a un tradizionale piano di ammortamento alla francese, occorre rilevarne l'infondatezza.
Difatti, nel caso in esame risulta allegato specificamente il piano di ammortamento, attraverso il quale è possibile desumere tutte le quote addebitate mensilmente a titolo di interessi e capitale;
né toglie valore a tale specifica indicazione il fatto che l'art. 5 del medesimo finanziamento disponga che il piano di ammortamento abbia valore puramente indicativo. Infatti, dall'integrale lettura della clausola in esame, si evince che “la parte mutuataria si obbliga a restituire il mutuo concesso […], mediante il pagamento di n. 60 rate posticipate con scadenza mensile a partire dal 31.07.2015, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, questi ultimi calcolati osservando il criterio dell'anno civile secondo il piano di ammortamento allegato sotto la lettera “B” del presente contratto di mutuo, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il predetto piano di ammortamento ha valore puramente indicativo, essendo stato elaborato in base alla misura del tasso di interesse applicato al momento della stipula del contratto ed ipotizzandone la costanza nel tempo”. Ebbene, lungi dall'essere irrilevante, il piano di ammortamento (unitamente alle altre indicazioni contrattuali) pare decisivo;
lo stesso è parte integrante del contratto e specifica quali siano le quote di interessi e capitale dovuti mensilmente, superando ogni questione di difetto di trasparenza ovvero di determinabilità dei costi. Inoltre, la “mera indicatività” dello stesso dipende esclusivamente, come emerge dal dato testuale, dal fatto che trattasi di finanziamento a tasso variabile;
di conseguenza, le somme indicate nel piano di ammortamento necessariamente subiranno dei cambiamenti nel corso del rapporto dipendenti dalla fluttuazione del tasso di riferimento. Tuttavia, le indicazioni contrattuali sulle condizioni economiche applicabili, e nello specifico le percentuali di rimborso pagina 33 di 37 di capitale e interessi rimangono invariate, ed è questa l'informazione che risulta importante per il finanziato.
Dunque, la doglianza inerente alla presenza di costi anatocistici illegittimi, ovvero costi indeterminati, appare sfornita di fondamento.
6. Infine, quanto alla mancata indicazione del t.a.e. e alla asserita erronea indicazione del t.a.e.g., occorre evidenziare quanto segue.
Quanto al primo profilo, parte attrice sostiene che l'istituto di credito avrebbe dovuto indicare lo stesso come pari al 4,48%, “quale indicatore del costo della capitalizzazione infrannuale, la cui indicazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, nonché dall'art. 117 TUB”.
Invero, devesi rilevare come la doglianza in esame parte da un assunto errato, ossia quello per cui vi sarebbe capitalizzazione degli interessi infrannuale, quando invece non vi è alcuna capitalizzazione in assoluto degli interessi, per quanto sopra indicato al paragrafo 5. Anche la delibera citata fa riferimento al diverso caso in cui, soprattutto nei contratti di conto corrente, si prevede una capitalizzazione infrannuale, solitamente trimestrale, prevedendo quali siano gli obblighi informativi in tal caso;
ipotesi che nulla ha a che fare con quello per cui è causa.
Quanto al secondo profilo, ossia quello attinente all'asserita erronea indicazione del t.a.e.g., occorre evidenziare che tale condizione non è posta a pena di nullità (non vertendosi in materia di contratti con il consumatore, in relazione ai quali sarebbe stato rilevante l'art. 125bis t.u.b.), non potendosi allo stesso applicare l'invocata disciplina di cui all'art. 117 comma 6 T.U.B.. Infatti, la previsione in questione, la quale prevede che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” deve ritenersi applicabile, appunto, alle clausole che contengono
CP_1 condizioni economiche del contratto. Viceversa, la clausola in esame, riguardando l' o il T.A.E.G., non contiene spese che concorrono a formare il costo complessivo del contratto, ma ha una mera funzione informativa di tale costo complessivo, il quale sarebbe comunque desumibile dalla sommatoria delle altre pagina 34 di 37 singole clausole previste nel medesimo. Peraltro, alla sua erronea indicazione non consegue un'incertezza sui costi del contratto a livello sostanziale o tecnico, ma solo una non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario. Pertanto, dovendosi lo stesso ritenere quale inadempimento (e non causa di nullità) era onere di parte opponente allegare, quantomeno, che tale contratto sarebbe stato contratto a condizioni differenti o non sarebbe stato stipulato affatto, in caso di corretta indicazione del
T.A.E.G..
Pur consapevoli dell'esistenza di contrario (e ormai recessivo) orientamento (Trib. Napoli, 25 maggio 2015,
n. 7779; Trib. Chieti, 23 aprile 2015, n. 230) si rileva come ormai la più recente giurisprudenza di merito abbia accolto le conclusioni cui è giunto l'adito Tribunale. In proposito si evidenzia Trib. Milano, 26 ottobre 2017, n. 10832, est. Tombesi;
Trib. Cagliari, 04.10.2016, n. sentenza n. 2724, est. Bernardino;
Trib.
Salerno, ord. 31.01.2017, est. Brancaccio;
Trib. OM, 19 aprile 2017, est. Russo. Sul punto, peraltro, di recente si è nuovamente espresso il Tribunale di OM Sez. XVII con Sent., 20/02/2019, ribadendo che
Co
“L' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Di talché la erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo. L'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un
TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della NC d'LI, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che
individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni”).
In proposito anche la Suprema Corte ha di recente affermato che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_6
nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta
pagina 35 di 37 secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; pertanto, l'unico rimedio di cui può avvalersi il cliente, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria, sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno. L'erronea
Co indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca, corrispondente al dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass., ordinanza n. 4597/2023). La doglianza è pertanto infondata, non essendovi prova del fatto che la società debitrice può aver/abbia in concreto avuto possibilità di conclusione di analoghi accordi a condizioni migliori di quelle offerte dalla BCC.
Anche tale eccezione, dunque, appare del tutto infondata.
7. La presente opposizione, pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni merita integrale rigetto.
La domanda trasversale formulata dalla convenuta nei confronti della BCC rimane assorbita, CP_1
essendo stata formulata in via subordinata, nel mero caso di accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio svolte, dell'assenza di fase istruttoria, della complessità e del numero delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione/istruzione per la quale si ritiene opportuno utilizzare i valori minimi. Quanto alla convenuta si ritiene opportuno Controparte_3
liquidare le spese relative alle prime due fasi, non avendo svolto attività dopo il deposito della comparsa di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
pagina 36 di 37 - rigetta l'opposizione a precetto proposta dall'attrice;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_7
delle spese di giudizio che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 147/2022,
[...]
in complessivi € 11.268,00 (€ 2.252,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 4.253,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_8
giudizio che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi € €
4.180,00 (€ 2.252,00 per fase di studio e € 1.628,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_5
delle spese di giudizio che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi € 11.268,00 (€ 2.252,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 4.253,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
Spoleto, 05/02/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 37 di 37
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2099/2023 RG
TRA
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso sia congiuntamente sia Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dall'avv. Daniele Fantini e dall'avv. Maria Grazia Luchetti ed elettivamente domiciliato in
Perugia, Via XX Settembre 57 presso lo studio dell'Avv. Daniele Fantini, in forza di procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(Codice Fiscale e Partita IVA di Controparte_1 P.IVA_1
Gruppo , in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Dott. rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di Controparte_2
costituzione, dall'Avv. Riccardo Rossi (C.F. , ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio del difensore;
e
(P.Iva ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3 pagina 1 di 37 procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti (C.F. Controparte_4 [...]
) del Foro di OM ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in OM, Via C.F._3
Virgilio n. 8, giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTE
Nonché nei confronti di
(codice fiscale e numero di Controparte_5
iscrizione al Registro delle Imprese di OM , partita IVA gruppo IVA P.IVA_4 P.IVA_5
), in persona del procuratore speciale Avv. Paola Pastore, rappresentata e difesa, dall' Avv. P.IVA_6
Alessandro D'Erme (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Latina, C.so Della Repubblica 265, giusta procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: contratto di mutuo fondiario
Conclusioni di parte attrice: “IN VIA ISTRUTTORIA:
- ex art. 3 comma 1 D. Lgs. n. 3/2017 ed ex art. 210 c.p.c. ordinare a NC Nazionale del Lavoro, NC Monte dei
Paschi di Siena, NC Intesa San Paolo, NC Unicredit spa, NC Carige spa, NC Popolare di Bari spa e più in generale ad un numero di Banche che rappresentino una parte rilevante del mercato nazionale ex art. 2 comma 2 legge
287/1990, la esibizione e produzione in giudizio degli schemi di contratto di fideiussione omnibus e specifica utilizzati per i propri clienti nell'anno 2014, 2015 e 2016 al fine di evidenziare come tali schemi contengano quella “applicazione in modo
uniforme” delle condizioni previste dagli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI di ottobre 2002 sanzionato come intesa anticoncorrenziale da NC d'LI con provvedimento n.55/05, anche in anni diversi rispetto a quelli dell'accertamento del cartello, di cui le produzioni documentali di questa difesa al doc. 12 costituiscono un principio di prova;
-disporre consulenza tecnico contabile di esperto in materia bancaria che, sulla scorta dei profili di invalidità/illegittimità accertati dal Dott. nella propria relazione e specificamente illustrati al motivo IV, provveda a quantificare ex art. 117 Per_1
comma 7 TUB l'effettivo ammontare delle somme indebitamente acquisite dalla allora a titolo di Controparte_5
interessi non dovuti.
pagina 2 di 37 NEL MERITO:
1) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I), la nullità/invalidità della cartella esattoriale n.
08020220026085365001, quale atto di intimazione/precetto, nonché l'inesistenza ovvero inefficacia del ruolo esattoriale n.
2022/003688 quale titolo esecutivo, essendo il credito azionato non di natura pubblica ma di natura privata;
2) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) la nullità delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente per violazione dell'art.
4.4. dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005 (violazione del divieto di acquisire ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo pubblico di garanzia gestito dal
Parte
e per l'effetto la nullità/invalidità della cartella esattoriale opposta n. 8020220026085365001 nonché l'inesistenza ovvero inefficacia del ruolo esattoriale n. 2022/003688 quale titolo esecutivo;
3) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III) la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente in data 08.11.2016 con riguardo agli artt. 1 comma 3, 1 comma 2 e 5 comma 6, la decadenza ex art. 1957
c. c. dall'azione di garanzia con conseguente liberazione del garante opponente e per l'effetto dichiarare la invalidità/nullità della cartella esattoriale opposta n. 8020220026085365001 nonché l'inesistenza ovvero inefficacia del ruolo esattoriale n.
2022/003688 quale titolo esecutivo;
4) Accertare e dichiarare per quanto dedotto al punto III del presente atto, all'esito delle eccezioni avversarie circa la configurabilità del contratto autonomo di garanzia nel caso di specie, l'inoperatività della previsione normativa di cui all'art.
Parte 1204 c.c. con conseguente difetto di legittimazione processuale in capo a ed alla e per l'effetto Controparte_3
dichiarare la invalidità/nullità della cartella esattoriale opposta n. 8020220026085365001 nonché l'inesistenza ovvero
inefficacia del ruolo esattoriale n. 2022/003688 quale titolo esecutivo;
5) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo IV) l'indeterminatezza sotto vari profili dei tassi di interesse del finanziamento chirografario 04.03.2015, la conseguente incertezza del credito oggetto di cartella esattoriale e per l'effetto dichiarare la invalidità/nullità della cartella esattoriale medesima opposta n. 8020220026085365001 nonché l'inesistenza ovvero inefficacia del ruolo esattoriale n. 2022/003688 quale titolo esecutivo;
Con vittoria di spese e compenso professionale, rispetto al quale lo scrivente si dichiara procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
pagina 3 di 37 Conclusioni di parte convenuta ( ): “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: CP_1
respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dall'attore opponente, perché infondate in fatto e diritto, con conferma della validità ed efficacia della cartella di pagamento opposta, con vittoria di spese e compensi professionali.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione e quindi qualora sia dichiarata ammissibile ed accolta la domanda formulata dall'opponente di nullità/invalidità della cartella di pagamento per invalidità del contratto di mutuo stipulato dalla società con la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - NC di Credito Cooperativo - Parte_3
Società Cooperativa, con conseguente impossibilità per il di recuperare, in tutto od in parte, il credito di Parte_4
cui all'opposta cartella di pagamento, si chiede che sia conseguentemente dichiarato illegittimo, privo di causa e revocabile, in tutto od in parte, per i motivi esposti in narrativa, il pagamento della somma di € 209.862,30 in favore della Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino e che la chiamata in causa Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino venga condannata a rimborsare al la somma a suo tempo alla stessa pagata, pari ad € 209.862,30, oltre ad interessi e Parte_4
rivalutazione monetaria dal 23/07/2019 al saldo, o la minor somma corrispondente all'eventuale riduzione del debito in capo all'opponente, di cui il on potrebbe chiedere il rimborso, né alla società debitrice, né ai garanti, oltre Parte_4
ad interessi e rivalutazione monetaria dal 23/07/2019 al saldo, nonché sia condannata a rimborsare le eventuali spese processuali liquidate a carico del in favore dell'opponente ed anche quelle sostenute dallo stesso Parte_4 [...]
per la propria difesa giudiziale, ed altresì, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuta CP_6
ammissibile e fondata, e quindi venga accolta, la domanda dell'opponente di annullamento delle cartella di pagamento per
nullità e/o inefficacia della fideiussione concessa a garanzia del contratto di finanziamento stipulato dalla società
[...]
e la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino, con conseguente rigetto della domanda di Parte_3
pagamento azionata in via esattoriale dal si chiede che la chiamata in causa Cassa Rurale ed Artigiana Parte_4
dell'Agro Pontino venga condannata a manlevare e tenere indenne il dall'eventuale condanna al Parte_4
pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, nonché sia pure condannata al rimborso delle spese di difesa sostenute dallo stesso con vittoria di spese e compensi professionali”. Parte_4
Conclusioni di parte terza chiamata: “Si conclude per il rigetto, per quanto di ragione, sia delle domande svolte
pagina 4 di 37 dall'attore, sia per quelle svolte dalla chiamante nei confronti della Controparte_7
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino BCC Soc Coop, siccome infondate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato ha convenuto dinanzi a questo Parte_1
giudice la (d'ora in avanti anche solo Controparte_7
“ ”) e l' proponendo opposizione alla cartella di CP_1 Controparte_8
pagamento n. 08020220026085365001, notificatagli in data 25/08/2023, con la quale gli si intimava il pagamento della somma di euro 209.868,18, a titolo di rivalsa di quanto da questa versata alla
[...]
( , d'ora in avanti anche solo “BCC”) in Controparte_5 Controparte_9
virtù della garanzia di cui al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
In particolare, l'attore ha rappresentato di essersi costituito fideiussore della società Parte_3
la quale aveva ottenuto dalla BCC un finanziamento chirografario di euro 700.000,00 garantito
[...]
dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, attraverso la , per l'80% del debito. CP_1
Nello specifico, l' aveva rilasciato una fideiussione specifica sino ad euro 1.260.000,00 e una Pt_1
successiva fideiussione omnibus sino a euro 2.880.000,00. Stante il fallimento della società finanziata, la BCC provvedeva all'escussione della garanzia nei confronti della per euro 209.868,18. In ragione di CP_1
ciò, attraverso la cartella di pagamento notificata da , si chiedeva il Controparte_8
pagamento di tale somma.
Tuttavia, nella prospettazione attorea, le somme richieste non risultavano dovute poiché:
- la cartella era da considerarsi nulla o invalida per l'inesistenza di titolo esecutivo alla base: nello specifico, trattandosi di entrata di natura privatistica, l'art. 21 del D.lgs 46/1999 prevede la necessità di previa formazione di un titolo esecutivo, nel caso di specie non sussistente;
- le fideiussioni erano da considerarsi nulle per violazione del divieto di acquisire altra garanzia sulla quota di finanziamento già garantita dal , ai sensi dell'art.
4.4. dell'Allegato 1 del d.m. 23/09/2005; CP_1
pagina 5 di 37 - le fideiussioni erano da considerarsi altresì parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust, con conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c.;
- la non dovutezza, almeno nella misura richiesta, delle somme al creditore originario, in virtù dell'indeterminatezza del tasso di interesse per la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione, con conseguente applicazione di interessi anatocistici non dovuti, nonché in virtù della mancata indicazione del t.a.e. e dell'erronea indicazione del t.a.e.g..
Ha concluso, pertanto, chiedendo la nullità/inefficacia/illegittimità della cartella opposta, previa sua sospensione.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva, non essendo litisconsorte necessario e afferendo le censure al merito della pretesa creditoria.
Si è altresì costituita in giudizio la , contestando punto per punto le doglianze mosse CP_1
dall'attrice alla pretesa creditoria di cui alla cartella opposta e, nello specifico, affermando:
- la non necessità di autonomo titolo esecutivo, in quanto trattasi di credito di natura pubblicistica, come affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito maggioritaria;
- l'insussistenza di violazione del divieto di acquisire altra garanzia sulla quota di finanziamento già garantita dal , ai sensi dell'art.
4.4. dell'Allegato 1 del d.m. 23/09/2005, il quale farebbe riferimento a CP_1
diverse tipologie di “altre garanzie”;
- la validità della fideiussione escussa ai sensi della normativa antitrust, trattandosi di contratto autonomo di garanzia o fideiussione specifica, e, in ogni caso, l'insussistenza della decadenza ex art. 1957 c.c., avendo il creditore rispettato il termine semestrale;
- l'inopponibilità delle censure attinenti alle clausole del contratto di finanziamento, trattandosi di contratto autonomo di garanzia.
pagina 6 di 37 In via riconvenzionale, infine, ha chiesto previa chiamata in causa dell'originario creditore, la BCC, la condanna di quest'ultima, nel caso di accoglimento della domanda attorea, alla restituzione di quanto versato indebitamente in escussione della garanzia.
A seguito del necessario differimento dell'udienza, si è infine costituita la BCC, riportandosi di fatto alle difese già approfonditamente svolte dalla convenuta , ma prendendo specifica posizione in CP_1
merito alle censure attinenti alle condizioni contrattuali e alla asserita nullità delle medesime, sostenendone l'infondatezza. Quanto alla domanda trasversale della , ha precisato come la medesima, solo CP_1
nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dovesse intendersi limitata alla quota dell'80% delle somme eventualmente riconosciute come non dovute dall' . Pt_1
All'esito della prima udienza, il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta.
Ritenuta, poi, la causa immediatamente matura per la decisione, è stata dunque fissata udienza di rimessione della causa in decisione;
nelle more, quale successore a titolo universale della Cassa Rurale ed
Artigiana dell'Agro Pontino B.C.C. si è costituita la CP_5 Controparte_5
All'esito dell'udienza del 09/01/2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, occorre analizzare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell
[...]
. Controparte_8
Sul punto, è necessario premettere che in tema di opposizione a cartella di pagamento l'individuazione del soggetto legittimato passivamente dipende dal tipo di credito vantato dall'ente impositore. Infatti, per come ha puntualizzato anche di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 30777/2023: a) nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della pagina 7 di 37 cartella può avere sul rapporto esattoriale;
b) nelle opposizioni a cartelle esattoriale relative a crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
c) nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo la legittimazione spetta in linea generale al concessionario, il quale ai sensi dell'art. 39 D. Lgs 112/1999 può chiamare in causa l'ente creditore secondo lo schema di cui all'art. 106 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui la lite non riguardi esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi. Prosegue la Suprema Corte affermando che in assenza di disposizioni specifiche per entrate diverse dalle tre testé indicate, è proprio l'applicazione dell'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999 a prospettarsi, secondo questa Corte, come soluzione più ragionevole. Tanto si ricava dalla portata generale di tale ultima norma processuale e dalla natura speciale delle altre discipline processuali appena richiamate.
Del resto, la decisione si pone nel solco della sentenza delle S.U. 7514/2022 che si sono occupate ex professo della legittimazione passiva nei giudizi di opposizioni a cartelle di pagamento relative a crediti previdenziali in relazione alla quale si erano registrati orientamenti diversi nella giurisprudenza della sezione lavoro.
Ciò posto in via generale, si ritiene l'ammissibilità della citazione dell quale soggetto Controparte_3
concessionario e la sussistenza di legittimazione passiva della stessa;
infatti è comunque necessario che il presunto debitore ottenga la rimozione anche della cartella, sebbene per il tramite dell'accertamento della infondatezza della pretesa da parte dell'ente impositore. Tale premessa, trova il conforto di numerose pronunce giurisprudenziali, secondo le quali “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del d.lgs. n. 112/1999, ex art. 39, se non vuole
pagina 8 di 37 rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non
è configurabile un litisconsorzio necessario” (cfr. TAR Trieste sez. I, sentenza n. 189 dell'11.4.2022; conforme,
Tribunale Patti, sentenza 628 dell'08/09/2022 secondo cui “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sia al concessionario del servizio di riscossione che ha emesso
l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, quale litisconsorte necessario, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale”),
Occorre tuttavia considerare quali siano le doglianze effettivamente allegate da parte attrice alla pretesa creditoria. Invero, nel caso di specie le censure attengono tutte al merito della pretesa impositiva e alla formazione del titolo esecutivo e non alla successiva fase della riscossione, di competenza dell
[...]
. Sul punto, vale ricordare che “ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di P_
pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente Controparte_8
impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità
dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (cfr. Cass. Civ. sez. 6 ordinanza n. 7716 del 09/03/2022).
Pertanto, la ragione dell'eventuale annullamento della cartella, attenendo in ogni caso alla condotta dell'ente creditore, non potrà comportare la soccombenza sostanziale e la condanna alle spese dell P_
, la cui condotta è immune da censure.
[...]
2. Ciò posto e passando alla prima censura inerente alla mancanza di titolo esecutivo, occorre evidenziare quanto segue.
pagina 9 di 37 L'art. 2, comma 4, d.m. 20/6/2005 stabilisce che “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. L'art. 67 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43 è stato abrogato e sostituito dall'art. 17 del d.lgs. 26/2/1999 n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo. La disciplina della riscossione mediante ruolo di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 è, inoltre, richiamata anche dalla legge 24/3/2015 n. 33 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 3 del 24/1/2015, recante norme urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. L'art. 8bis del d.l. n.
3/2015 stabilisce che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi […]. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. La riscossione mediante ruolo risulta, dunque, utilizzabile anche per il recupero delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di
Garanzia di cui alla legge 662/1996 nei confronti tanto del beneficiario finale, quanto dei terzi prestatori di garanzie e ciò sulla base dell'espressa disposizione di cui all'art. 8 bis del d.l. n. 3/2015, come convertito nella Legge n. 33/2015. Quanto all'applicabilità dell'art 8 bis l. 24 marzo 2015, la Suprema Corte ha, inoltre,
affermato che il citato art. 8bis costituisce disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente: infatti, anche nel previgente regime doveva ritenersi che gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godessero del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n. 123/1998 (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915, Cass. Civ., Sez. VI, 25 novembre 2019 ord. n. 30621, pagg. 5 e 6).
Ciò posto con riferimento alla normativa, sussistono nella giurisprudenza di merito dei contrapposti orientamenti in merito all'applicabilità dell'art. 21 D. Lgs. 46/1999.
pagina 10 di 37 2.1 Secondo un primo orientamento, il finanziamento erogato dalla banca è dato da un negozio di mutuo, in riferimento al quale la NC del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.a., in qualità di gestore del
Fondo, assume, in considerazione della surrogazione legale dell'originario finanziatore, la medesima posizione creditoria del creditore originario. Come detto, l'art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005, recante la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione, si applica, così come previsto dall'art. 9, co. 5, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del d.p.r. 28 gennaio 1988, n.43, così come sostituita dall'art.17 del d. lgs. 26 febbraio 1999, n.46, quindi, pur in presenza di entrate inerenti attività di natura privatistica, risulta applicabile, per espressa previsione normativa, la disciplina della riscossione a mezzo ruolo di cui all'art. 17 D. Lgs. 46/1999.
Tuttavia, l'art. 21 del D. Lgs. 46/1999 specifica che le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. Pertanto, il ruolo costituirebbe mero precetto in difetto di autonomo e precedente titolo esecutivo;
né potrebbe incidere su tale ricostruzione la sentenza della S.C. sez. I n. 6508 del 09/03/2020, in quanto relativa alla diversa questione della riconoscibilità o meno del privilegio al credito del gestore del fondo in caso di passivo fallimentare. Neppure si potrebbe affermare che il richiamo all'art. 9 co. 5 D. Lgs. 123/1998 contenuto nell'art. 2 co. 4 DM 20/6/2005 n. 18456 consenta una deroga alla disciplina di cui all'art. 21 d. lgs. n.46/99 sotto il profilo della sussistenza di un titolo (pur nella presenza di un credito privatistico) in quanto l'art. 2
citato si limita a ribadire che nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica la procedura esattoriale ex art. 17 del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, senza precisare nulla in relazione alla sussistenza di un titolo esecutivo (limitandosi cioè a disciplinare le sole modalità di recupero). Peraltro, l'art. 9 è anteriore (1998) all'art.17 (1999), per cui non potrebbe ritenersi neppure che vi sia stata una qualche deroga alla previsione generale. Ed invero, non sussistendo previsioni speciali ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 46/1999 – secondo cui “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa
pagina 11 di 37 in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva” - , al fine dell'esecuzione a mezzo ruolo esattoriale, l'Ente ha l'onere di acquisire, previamente rispetto l'iscrizione al ruolo, idoneo titolo esecutivo della propria pretesa (mediante forme di costituzione privatistica del titolo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.), di tal che, in difetto, l'attivata procedura esattoriale risulta sprovvista di titolo esecutivo. Dunque, il credito di troverebbe la sua causa in un Controparte_1
contratto di finanziamento concesso al privato dall'istituto di credito e regolato dalle norme codicistiche e nella prestazione, da parte del Fondo, di una garanzia a detti crediti, assistita dal diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c.. In virtù di tale diritto il concessionario della Gestione del Fondo subentrerebbe nella medesima posizione della banca erogatrice, dunque in un credito di natura privatistica nato da negozio di diritto privato, nella specie mutuo (cfr. in questo senso, ex multis, Tribunale di Napoli 03.3.2022, Tribunale di Cuneo 22.3.2022 e 6.5.2022; Tribunale di Campobasso 7.10.2020, n. 54/2023 del 24.1.2023; Tribunale di
Teramo 04.11.2020; Tribunale di Torre Annunziata 7.11.2020; Tribunale di Catanzaro 9.6.2021; Tribunale di Potenza 1082/2022; Tribunale di Bergamo 2.8.2022).
2.2 Per un secondo e maggioritario orientamento, le sopra esposte considerazioni appaiono trascurare la ratio e l'effettivo contenuto della garanzia pubblica su cui si fonda l'azione di recupero promossa dal quale gestore del Fondo. CP_1
Va, infatti, rilevato in primo luogo che il Fondo di Garanzia, pur surrogandosi nei diritti del finanziatore principale, non si trova nella medesima posizione giuridica di quest'ultimo, atteso che se così fosse non potrebbe nemmeno iscrivere il proprio credito al ruolo esattoriale, ma dovrebbe procedere nelle ordinarie forme di esecuzione previste dall'ordinamento. Deve, inoltre, ritenersi erroneo il presupposto secondo cui la posizione del creditore in garanzia mutuerebbe, strutturalmente e logicamente, le proprie caratteristiche da quella del garantito.
La giurisprudenza di legittimità, facendo riferimento al privilegio che assiste il credito in questione ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.lgs. 123/1998, ha infatti chiarito che esso è stato concesso in ragione della meritevolezza della causa del credito osservando che il legislatore ha scelto di riconoscerlo al garante e non pagina 12 di 37 alla banca perché mentre quest'ultima ha concesso il mutuo svolgendo la sua ordinaria attività di impresa,
l'intervento del garante è quello che trova propriamente causa nell'intervento di sostegno pubblico (cfr
Cass. civ., sez. 3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019).
Tale conclusione trova dunque conforto nella causa fondante della concessione della garanzia, da rintracciarsi nella finalità eminentemente pubblica di sostegno allo sviluppo delle attività produttive nonché nella previsione di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs 123/1998, il quale dispone il versamento delle somme raccolte dal Fondo mediante iscrizione al ruolo esattoriale “all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2”, destinata a ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive.
Tali elementi sono chiari indici della natura pubblica del rapporto in questione e dunque della legittimità dell'iscrizione immediata del credito al ruolo esattoriale, senza necessità della precostituzione di un valido titolo esecutivo (cfr Corte d'Appello Trento, 30.12.2021 n. 285; Trib. Bari, 25.3.2022, 1143; Trib. Cosenza,
25.03.2022, n. 595; Trib. Salerno, 17.3.2022; Trib. Benevento, 7.3.2022, n. 544; Trib. Nola, 20.7.2021, n.
1440; Trib. Avellino, del 24.02.2021, n. 289; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 18.6.2020, n. 1499 Trib.
Napoli Nord, 28.05.2020, n. 1106).
L'opzione interpretativa qui condivisa risulta, oltretutto, coerente con l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il credito del fondo di Garanzia nei confronti del beneficiario finale rivelatosi inadempiente è assistito dal privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.lgs 123/1998 (v. Cass. civ., Sez.
6, n. 3025 del 9/2/2021), in quanto la ratio che giustifica quest'ultimo orientamento, ovvero l'esigenza di recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione (Cass. civ., sez. 1, sent.
2664/2019), impone il riconoscimento al Fondo della possibilità di riscuotere il proprio credito mediante iscrizione al ruolo esattoriale, senza l'esigenza di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo. La ratio in questione è, invero, perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti e con le necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle pagina 13 di 37 medesime agli obblighi assunti (v. Cass. civ. Sez. 1, ord. n. 9926 del 20.4.2018; App. Torino, Sentenza n.
597/2022 del 1.6.2022).
Ebbene, sembra ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte sul punto, la quale di recente ha riconosciuto che “La tesi propugnata dalla è stata già accolta dalla giurisprudenza di questa Corte, alla CP_6
quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, (da ultimo si veda Cass. n. 1005 del 16/01/2023 Rv.
666687 - 01) che afferma che la procedura di recupero di somme erogate ai sensi della legge n. 662 del 1996, a prescindere dall'essere ancorata a una rivalsa o a una surroga, è comunque effettuata in forza di cartella esattoriale, e ciò anche in base della disciplina previgente all'art. 8 bis della legge n. 33 del 2015. La richiamata pronuncia afferma, in motivazione, che in materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, Controparte_1
con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999. È opportuno, per completezza della motivazione, ribadire che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la previsione dell'art. 8 bis della legge n. 33 del 24/03/2015, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale e che detta ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai
medesimi scopi (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7). La detta previsione del recupero mediante cartella esattoriale deve ritenersi esperibile da parte del soggetto erogatore ultimo, che nella specie è la oltre che nei confronti del soggetto in cui favore il credito è stato erogato, anche nei confronti del CP_6
fideiussore del detto beneficiario, in quanto trattasi di surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, n. 5, cod. civ. Invero, già prima dell'entrata in vigore della legge n. 33 del 2015, l'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 31/03/1998 prevedeva che al recupero dei crediti derivanti dalla revoca delle somme erogate a titolo di interventi di sostegno «si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme
pagina 14 di 37 oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 3118 del 2/02/2024; conf. Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 9657 del 10/04/2024; Cass. Civ.
Sez. III, ordinanza n. 15485 del 3/06/2024).
Parimenti, sul punto si espressa in conformità anche la locale Corte d'Appello, la quale ha affermato “Nella esposizione della motivazione del Tribunale sul punto si evidenzia come, seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, l'intervento surrogativo del è finalizzato al recupero di risorse di natura pubblica a favore Controparte_1
del Fondo per le Piccole e Medie Imprese. In tal senso, anche recentemente è stato ribadito che: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di Controparte_1
natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato
a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999. cfr Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1005 del
16/01/2023 (Rv. 666687 - 01)” (cfr Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 241 del 29/03-11/04/2024; conf. Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 740/2024 del 22-25/10/2024).
Anche in forza di dette pronunce, quindi, emerge la piena legittimità dell'operato della che ha CP_1
agito esecutivamente mediante ruolo.
3. Quanto all'asserita invalidità delle fideiussioni prestate in quanto violative del divieto di acquisire altra garanzia sulla quota di finanziamento già garantita dal , ai sensi dell'art.
4.4. dell'Allegato 1 del CP_1
d.m. 23/09/2005, occorre rilevare quanto segue.
La norma in esame prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”. Sul punto va rilevato come difetti una nullità testuale e, soprattutto, come il divieto di cui all' art.
4.4 dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2015 non risulti espressamente esteso alle garanzie personali (quale è la fideiussione, rilasciata da persona fisica)
pagina 15 di 37 ed, altresì, come la disposizione citata sia tesa a regolamentare il solo rapporto interno tra Fondo di garanzia e soggetto finanziatore, rapporto rispetto al quale il beneficiario del finanziamento si pone come terzo estraneo (cfr. conformi sul punto Tribunale Milano, n. 107/2023 del 9/1/2023; Tribunale Busto
Arsizio n. 1448/2023 del 6/10/2023; Corte Appello Milano n. 3083/2022 pubbl. 01/10/2022).
Dunque, la dedotta nullità non pare sostenibile per almeno due ordini di ragioni.
La prima è che, richiamato il costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui costituiscono “norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto essenzialmente quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, sez. I n. 19024 del 2005, sez. VI n.
25222 del 2010, sez. III n. 525 del 2020)” (cfr. da ultimo S.U. 33719/2022), non si ritiene la norma in questione rilevante ai fini della nullità virtuale ex art. 1418 c.c..
La seconda è la considerazione per cui la disposizione in questione riconosce la possibilità d'integrare la
Garanzia del Fondo per il presidio delle obbligazioni derivanti dal finanziamento bancario con garanzie reali (ipoteca e pegno) e con garanzie assicurative o bancarie (fideiussione prestata da imprese assicurative o da banche), purché il loro valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del fondo;
la norma, tuttavia, non menziona le garanzie personali prestate da persone fisiche e, pertanto, non sembra porre alcun limite espresso o implicito per le garanzie personali diverse da quelle rilasciate da compagnie assicurative e da banche. Di conseguenza, la qualifica della garanzia come
“bancaria” o “assicurativa” deriva dal soggetto che la presta e da quello che ne è beneficiario.
Nel caso di specie, la garanzia nella quale è subentrata in forza del pagamento surrogatorio è CP_1
una fideiussione ai sensi dell'art. 1333 c.c., rilasciata da persone fisiche e non da banche o da assicurazioni.
Non si tratta, quindi, di una garanzia bancaria: la banca sicuramente ne è la beneficiaria, così come di ogni altra garanzia per le operazioni di finanziamento, ma non anche il datore della garanzia. La normativa suddetta, infatti, non vieta in alcun modo l'acquisizione di ulteriori garanzie personali sul patrimonio di altri soggetti poiché “lo scopo della disciplina è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata, non già terzi, sia tenuta a
pagina 16 di 37 sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata, “non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma” (Tribunale Padova n. 401/2023, Tribunale di Perugia n. 1337/2021 e Corte
d'Appello di Trento n. 285/2021).
Rientra, pertanto, nella libera discrezionalità della banca valutare l'eventuale richiesta di garanzie ulteriori, posto che la presenza della Garanzia del Fondo non implica il venir meno di ogni rischio connesso alla concessione/gestione del finanziamento. Sotto il profilo delle Disposizioni Operative del Fondo di
Garanzia, pertanto, non si rinvengono limitazioni alla percentuale di finanziamento per la quale possono essere chieste garanzie personali aggiuntive rispetto alla Garanzia del Fondo.
Se pur non applicabile ratione temporis al caso di specie, va tuttavia segnalato come, in conformità ai principi suddetti, le Disposizione Operative del Fondo di Garanzia, approvate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022, prevedono ora espressamente che “C.4 ALTRE GARANZIE
SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE 1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati.
3. Ai fini del rispetto della
condizione di cui al precedente paragrafo C.4.1, lettera b), si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”. La formulazione del testo vigente delle Disposizioni Operative del
Fondo di Garanzia conferma, pertanto, l'ammissibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo.
L'eccezione in esame, pertanto, si rivela infondata.
pagina 17 di 37 4. Parte opponente ha, altresì, eccepito la nullità parziale delle fideiussioni prestate per contrarietà alla normativa antitrust.
Come è noto, l'Associazione NCria LIna predisponeva uno schema tipo negoziale per le fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie. Tale modello veniva dichiarato, con provvedimento n. 55/2005 della NC d'LI, parzialmente in contrasto con la disciplina antitrust, poiché ingiustamente rafforzativo della posizione creditoria e, in definitiva, violativo dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Più nel dettaglio, NC LI riteneva che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI relativo alla fideiussione omnibus fossero clausole idonee a restringere o, comunque, falsare la concorrenza all'interno del mercato nazionale.
Tali articoli disciplinavano, precisamente, la cd. clausola di reviviscenza (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e, infine, la cd. clausola di sopravvenienza (art. 8).
Ciò posto, in giurisprudenza si è sviluppato un ampio dibattito volto a definire le sorti dei contratti di fideiussione a valle riproduttivi, anche parzialmente, delle clausole ABI dichiarate nulle per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Più precisamente, la giurisprudenza si divideva in due antitetici orientamenti.
Secondo un primo orientamento minoritario la riproduzione delle clausole ABI, dichiarate nulle, comportava la nullità totale ex art. 1418 c.c. della fideiussione;
di diverso avviso, invece, era l'opinione giurisprudenziale maggioritaria, la quale, coerentemente con il principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale, affermava la natura parziale della nullità della fideiussione, con esclusivo riferimento agli articoli riproduttivi delle clausole vietate.
A composizione del conflitto, sul punto, sono intervenute le SS.UU. nel 2021, le quali hanno affermato che
“la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
NC d'LI n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (cfr. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
pagina 18 di 37 Tanto precisato in diritto, con riferimento al caso di specie, l'eccezione di nullità deve essere in toto rigettata.
Innanzitutto, si ritiene che parte opponente non abbia sufficientemente assolto l'onere probatorio, mancando agli atti la prova del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle. Con riferimento all'onere probatorio in materia di nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve fornire “la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso ed i tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n. 13846).
Dunque, la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non è sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse. A conferma di ciò, la giurisprudenza ha riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva. Inoltre, la scissione del profilo formale da quello sostanziale è ulteriormente giustificata se si considera che le norme richiamate dalle clausole ABI, dichiarate nulle, sono in realtà derogabili dall'autonomia privata.
In altre parole, la giurisprudenza di legittimità e di merito unanimemente ritiene che l'onere probatorio in capo all'attore non possa essere soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, essendo invece necessaria la dimostrazione che la NC abbia adottato una condotta anticoncorrenziale.
Appare opportuno effettuare una ulteriore precisazione con riferimento all'onere probatorio in capo all'attore.
In particolare, NC LI nel dispositivo del provvedimento n. 55/2005 ha affermato che “gli articoli 2, 6 e
8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90…”. Tale precisazione costituisce una specificazione ulteriore pagina 19 di 37 dell'onere probatorio a carico dell'attore, il quale è tenuto a provare, oltre alla presenza dell'intesa a monte e del danno subito, l'applicazione uniforme delle clausole.
Sul punto, la giurisprudenza di merito maggioritaria ha interpretato la prova del carattere uniforme nel senso che l'attore debba dimostrare in giudizio “l'applicazione del contratto di fideiussione utilizzato dalle banche ovvero la standardizzazione delle clausole che, in deroga alla disciplina legale, ripropongono il contenuto dello schema dell'A.B.I. censurato dall'Autorità di vigilanza” (cfr. Tribunale OM Sez. spec. in materia di imprese Ord.,
19/04/2019). La giurisprudenza, inoltre, ha dato anche rilievo alle tempistiche in cui è stata stipulata la fideiussione;
si è affermato, infatti, che il Provv. n. 55 del 2005 della costituisce prova privilegiata solo Pt_5
in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Vale anche evidenziare come da tale premessa, una parte più rigida della giurisprudenza di merito, ha anche affermato che poiché il
Provv. n. 55 del 2005 della vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni Pt_5
prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della NC medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della L. n. 287 del 1990. E tale onere probatorio si sarebbe potuto adempiere depositando documenti o, quindi, articolato mezzi di prova volti a dimostrare che in quel periodo un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr Tribunale Milano Sez. VI, Sent., 20/10/2021).
Su tale questione si è pronunciata anche la recente Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 23/11/2021) 30-12-
2021, n. 41994, la quale ha specificato che “Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un
pagina 20 di 37 cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale.
È, invece, il predetto “nesso funzionale” tra l'”intesa” a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
4.1 Ciò posto in via generale, occorre poi qualificare la garanzia prestata dall'opponente e azionata nel caso in esame.
Invero, pacifico che non trattasi di fideiussione omnibus, si è posto il dubbio se la medesima potesse considerarsi quale fideiussione specifica ovvero contratto autonomo di garanzia;
tale questione sarebbe rilevante sia per la decisione del presente profilo in analisi (violazione disciplina antitrust) sia per l'eventuale sussistenza del diritto di surroga in capo alla , contestato dall'attrice nella prima memoria ex CP_1
art. 171ter c.p.c. in caso di qualificazione della stessa come contratto autonomo di garanzia.
Ebbene, come è noto la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia sono annoverabili tra le garanzie personali che conferiscono al soggetto che ne beneficerà una pretesa creditoria da far valere nei riguardi del soggetto garante. In particolare, “il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante): invero, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la
pagina 21 di 37 fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. sez. un. n. 3947 del 18.2.2010, in tal senso anche
Cass. civ. sez. III, n. 30181/2018, Cass. civ. sez. I, 21.1.2020, n. 1186). “L'assenza dell'accessorietà della garanzia, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. e la conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché ad opporre al garante tali eccezioni successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass.
23.06.2009, n. 14621; Cass. 17.01.2008, n. 903; Cass. 31.07.2015, n. 16213), laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2 c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore” (Cass. 17.06.2013, n. 15108).
La differenza tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione non risiede, dunque, nel genus della funzione che, in entrambi casi, è di garanzia, bensì nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale nel caso di fideiussione;
scissa e indipendente dall'obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni attinenti al rapporto garantito.
Per quanto riguarda il regime delle eccezioni, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, “il garante, nel contratto autonomo di garanzia, non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, ossia il rapporto di valuta, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia” (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 31956/2018). L'autonomia del contratto di garanzia determina un'astrazione sostanziale della garanzia stessa rispetto al rapporto garantito pagina 22 di 37 in quanto il garante si impegna a pagare al beneficiario a “semplice” ovvero “a prima” richiesta del creditore, rinunciando ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito. L'astrazione sostanziale nel contratto autonomo di garanzia, infatti, è l'effetto dell'inserimento di clausole “a prima richiesta” o “senza eccezioni” le quali assolvono la funzione di dispensare il beneficiario della prova dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento. Secondo le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010) tali clausole sono espressione della volontà delle parti di derogare alla disciplina legale della fideiussione, attribuendo al creditore il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale. L'inserimento delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, dunque, determina una presunzione di autonomia della garanzia, superabile laddove dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti: “nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della distinzione dalla fideiussione - non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre
l'obbligazione principale e quella di garanzia” (Trib. Firenze, n. 1722/2020). Ed ancora, “la clausola del contratto di fideiussione secondo la quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non è di per sé solo idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale” (Corte Appello Venezia, 2.7.2020); “Una mera clausola di “pagamento a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”,
potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita” (Cass. n. 16825 del 9.8.2016).
In definitiva, per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto (anche in un secondo momento) eccezioni, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli.
pagina 23 di 37 Alla luce di tali coordinate, deve rilevarsi come nella fideiussione in esame non vi siano clausole limitative delle eccezioni proponibili dal garante;
ragion per cui la medesima deve considerarsi quale fideiussione a prima richiesta.
4.2 Posto che il contratto in questione è qualificabile quale fideiussione specifica, occorre anche analizzare se lo stesso è soggetto alla nullità evidenziata dall'opponente.
In proposito, occorre meglio analizzare la pronuncia della NC d'LI del 2005, che costituisce il fondamento della nullità consequenziale sui singoli contratti. Infatti, nella parte introduttiva del testo si legge chiaramente “Nel mese di ottobre del 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori
…”. Ancor più rilevanti le sezioni del provvedimento definite rispettivamente “MERCATO
RILEVANTE” e “LO SCHEMA CONTRATTUALE”, finalizzate a inquadrare (e al contempo, dunque, delimitare) l'ambito di analisi della medesima autorità, in cui viene rispettivamente riportato “Sotto il profilo merceologico, lo schema predisposto dall'ABI attiene al mercato degli impieghi bancari. La fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie costituisce un contratto accessorio al rapporto principale, che intercorre fra il debitore e la banca. Sotto il profilo geografico, è interessato l'intero territorio nazionale, in ragione sia dell'estesa base associativa dell'ABI sia della diffusione dei servizi disciplinati dallo schema contrattuale in questione” e, ancor più chiaramente, “L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto(fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca.
Secondo quanto affermato dall'ABI, lo schema costituisce una mera traccia, priva di valore vincolante, per le banche associate”.
Poi nel corso del provvedimento, il richiamo alla fideiussione omnibus è costante.
Infine, nel dispositivo del provvedimento, si afferma “Tutto ciò premesso e considerato:
DISPONE
pagina 24 di 37 a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a),della legge n. 287/90…”
Appare dunque chiaro come l'intera analisi, da un punto di vista concorrenziale, operata dalla NC d'LI fosse basata sul presupposto che oggetto di indagine fosse uno schema (e le relative clausole) predisposto dall'ABI nell'ambito di quello strumento che è la fideiussione omnibus in ambito bancario. Infatti, le clausole e il loro effetto potenzialmente anticoncorrenziale non sono state prese in esame singolarmente ma all'interno dello schema contrattuale in questione. Sul punto, la parte finale del provvedimento della NC
d'LI, appena prima delle conclusioni, nel paragrafo peraltro rubricato “Le condizioni contrattuali della fideiussione omnibus”, afferma chiaramente che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica”.
Peraltro, trattandosi di un'ipotesi di nullità derivata, ossia conseguente alla pronuncia di contrarietà alla disciplina antitrust di un modello bancario operata da una terza autorità, non può ritenersi che il giudice possa estendere oltre i confini di tale pronuncia la propria declaratoria di nullità; infatti, la nullità in esame viene prevalentemente qualificata come una nullità virtuale, per contrarietà a norma imperativa;
contrarietà, tuttavia, che nel caso di specie è stata rilevata da una autorità all'uopo preposta e, badasi bene, solo con riferimento a una determinata tipologia contrattuale.
Pertanto, l'interpretazione suddetta appare quella preferibile, in quanto basata sulla integrale lettura del provvedimento della NC d'LI e in quanto giustificata alla luce dei gravi effetti derivanti da una declaratoria di nullità “derivata”, che ne impongono una interpretazione restrittiva e coerente con il provvedimento della NC d'LI.
Coerentemente si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito (cfr Trib. OM, Sez. XVII, 31 marzo
2023, n. 5698; Trib. Napoli, 16 giugno 2020; Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015) nonché la recente giurisprudenza di pagina 25 di 37 legittimità; si vedano sul punto l'ordinanza ex art. 380bis c.p.c. del 19/07/2024; ordinanza n. 19401/2024; ordinanza n. 30383 del 25/11/2024.
Sul punto, non si disconosce il recente pronunciamento della Suprema Corte n. 27243 del 21/10/2024, la quale sembra prescindere dalla qualificabilità della fideiussione come omnibus o specifica;
vale però anche evidenziare come tale orientamento sia poi, peraltro, rimasto isolato, in quanto con i provvedimenti nn.
657, 660 e 675 del 2025 la stessa terza sezione civile della Suprema Corte ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI, così come l'ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17/01/2025.
4.3 Tuttavia, anche volendo ritenere soggetta alla nullità in questione anche la fideiussione specifica, è chiaro che in tal caso ancora più pregnante è l'onere della prova in capo all'attore di dimostrare che la stipula di detto contratto costituisca espressione di un'intesa anticoncorrenziale, non avendo in questo caso rilevanza probatoria alcuna il provvedimento dell'autorità antitrust.
In ogni caso, e in via del tutto assorbente, devesi ricordare come le SS.UU. nel 2021 hanno affermato che
“la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
NC d'LI n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (cfr. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994). Pertanto, l'eventuale contrarietà della clausola che dispone la deroga all'art. 1957
c.c. non travolgerebbe l'intero contratto, che manterrebbe i suoi effetti, privo della suddetta pattuizione.
Ebbene, nel caso di specie, pur escludendo la deroga pattizia all'art. 1957 c.c., non può sottacersi come il creditore non sia incorso nella relativa decadenza.
Parte Infatti, la stessa opponente afferma che la società provvedeva al regolare pagamento delle rate del finanziamento fino alla scadenza del 30/09/2018, mentre in data 16/10/2018 ne veniva dichiarato il fallimento. Dunque, la data di inadempimento va individuata nel giorno 16/10/2018, data della sentenza di fallimento e in tal caso “il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art.
55 l. fall., comma 2, alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro
pagina 26 di 37 cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 24296 del 16/10/2017, cfr Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 18779 del 28/07/2017). Ebbene, la domanda di insinuazione al passivo della banca risulta trasmessa al Curatore in data 28/11/2018 (doc. 1 di parte convenuta), dunque ampiamente entro il termine semestrale, nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c..
L'eccezione in esame, pertanto, risulta infondata per le plurime ragioni sopra riportate.
5. Passando, infine, alle doglianze attinenti al finanziamento stesso e alle relative clausole economiche e giuridiche, occorre rilevare l'infondatezza delle stesse.
In primo luogo, quanto alla presunta pratica anatocistica asseritamente sussistente nel caso di
“ammortamento alla francese” e alla asserita indeterminatezza delle condizioni economiche, dinanzi a un quadro giurisprudenziale tendenzialmente favorevole alla liceità di tale metodo di ammortamento (sia sotto il profilo della esclusione di pratiche anatocistiche che di quello della determinatezza), di recente si sono espresse Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29/05/2024, n. 15130, le quali hanno evidenziato come “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti
o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag.
2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto
pagina 27 di 37 affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal
Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Con riferimento, dunque, al potenziale problema della indeterminatezza delle condizioni economiche applicate, la Suprema Corte ha fornito una chiara risposta, in un caso del tutto simile a quello oggetto di analisi odierna. Anche nel presente caso, infatti, vengono indicati nei mutui l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato. Nei piani di ammortamento allegati al contratto erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi, come affermato dalle SS.UU. è del tutto soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Parimenti, con riferimento alla questione della asserita occulta pratica anatocistica, occorre evidenziare come l'orientamento pressoché univoco della giurisprudenza era per l'esclusione di tale eventualità nei mutui con ammortamento alla francese.
Come è noto, l'ammortamento c.d. “alla francese” o “a rate costanti” prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Questo metodo garantisce una rata di ammontare costante, e la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente. Si distingue, dunque, dall'ammortamento c.d. “all'italiana” che prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile. Nell'ammortamento all'italiana la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, il che rende variabile l'ammontare delle rate, che sarà necessariamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento.
pagina 28 di 37 Nell'ammortamento c.d. “alla francese”, la composizione della rata tra quota capitale e quota interessi decresce secondo una progressione geometrica, perché la quota di capitale viene individuata secondo la c.d.
“legge di sconto composto”, che è un metodo di attualizzazione speculare rispetto alle operazioni di capitalizzazione composta, dunque ricalca la stessa progressione, ma in senso specularmente opposto. Da questa circostanza e dalla constatazione della maggiore onerosità complessiva del finanziamento secondo parte minoritaria della dottrina nascerebbe il sospetto che nelle pieghe di tale metodo di ammortamento si nasconda un anatocismo occulto.
Si tratta, tuttavia, di una mera aberrazione ottica. Infatti, nell'ammortamento alla francese, a parità di durata, l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante.
L'utilità per il debitore di questo tipo di modalità di rimborso consiste nella certezza di sostenere un onere economico costante nel tempo, e di non essere costretto a versare rate più onerose proprio nella fase iniziale del rimborso del finanziamento.
Pertanto, il piano di ammortamento alla francese non produce un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati;
gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (cfr. Trib. Milano n.
8755 del 16/7/2015, Trib. Padova 13/1/ 2016, Trib. Treviso 12/11/ 2015).
Tesi di recente riaffermata anche da Tribunale Trapani, 24/01/2022 (“In materia di mutui, il metodo di
ammortamento alla francese comporta che gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente”); Tribunale Napoli,
pagina 29 di 37 31/07/2022 (“La pattuizione di un ammortamento alla francese costituisce una pratica legittima perché stabilita con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto, la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”); Tribunale Patti,
29/03/2022 (“Il sistema di ammortamento “alla francese” non comporta di per sé nessun effetto anatocistico, essendo gli interessi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti”).
Inoltre, tale pattuizione è sostenuta da una valida funzione causale, in quanto l'utilità per il mutuatario consiste, di norma, nella certezza di una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, il che consente al debitore di gestire meglio il suo impegno finanziario e i suoi flussi di cassa.
Tali conclusioni, peraltro, sono state fatte proprie dalle SS.UU. 2024 sopra citate;
con tale intervento, invero sollecitato più che altro in relazione alla problematica della determinabilità delle condizioni contrattuali e del rispetto del principio di trasparenza, la Suprema Corte ha premesso “In effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata,
riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato. Una dottrina ha ammesso l'estraneità dell'ammortamento “alla francese” alla tematica dell'anatocismo, rilevando che tale sistema non fa incrementare il montante complessivo ma - ha osservato criticamente - non permette di farlo scendere nonostante gli avvenuti pagamenti, deprivando in via istituzionale la forza restitutoria dei pagamenti. Nella motivazione del Tribunale si dà per acquisito il fatto che nei piani di ammortamento “alla francese” gli interessi (seppur non anatocistici in senso tecnico) producano comunque, a loro volta,
pagina 30 di 37 interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi, aspetto quest'ultimo decisivo ma sul quale il Tribunale non ha svolto alcun accertamento fattuale. Le affermazioni della parte attrice in memoria (pag. 12 e 13) - secondo cui “il capitale viene trattenuto dal finanziato in misura quantitativamente maggiore di quanto avverrebbe rispetto ad un piano che preveda un proporzionale versamento di capitale e interessi” e “per di più la imputazione dei versamenti da parte del mutuatario a capitale o a interessi avviene in modo non proporzionale” - ugualmente non spiegano dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi. Al riguardo sono pertinenti le considerazioni di questa Corte secondo cui “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui “Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.”“ (Cass. n.
13144/2023). Facendo riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati, la questione se in un piano di ammortamento, come quello pattuito dalle parti in causa, gli interessi (non scaduti) generino ulteriori interessi è comunque ineludibile, poiché, ad avviso del Tribunale, la produzione di interessi su interessi - benché “non. vietata. sic et simpliciter”
(ord. pag. 8) o, in altri termini, consentita a certe condizioni (cfr. delibera CICR del febbraio 2000) - sarebbe all'origine di un prezzo o di un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto
sia sul piano della trasparenza bancaria”.
Afferma poi “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato
e non su quello residuo - “ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri
pagina 31 di 37 interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: “nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo
(da parte del giudice di merito) dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”“ (Cass. n. 34677/2022); “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione
o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali
diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano
pagina 32 di 37 pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n.
8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”.
Ebbene, nel caso di specie, in cui detta censura è stata in modo assolutamente generico presentata dinanzi a un tradizionale piano di ammortamento alla francese, occorre rilevarne l'infondatezza.
Difatti, nel caso in esame risulta allegato specificamente il piano di ammortamento, attraverso il quale è possibile desumere tutte le quote addebitate mensilmente a titolo di interessi e capitale;
né toglie valore a tale specifica indicazione il fatto che l'art. 5 del medesimo finanziamento disponga che il piano di ammortamento abbia valore puramente indicativo. Infatti, dall'integrale lettura della clausola in esame, si evince che “la parte mutuataria si obbliga a restituire il mutuo concesso […], mediante il pagamento di n. 60 rate posticipate con scadenza mensile a partire dal 31.07.2015, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, questi ultimi calcolati osservando il criterio dell'anno civile secondo il piano di ammortamento allegato sotto la lettera “B” del presente contratto di mutuo, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il predetto piano di ammortamento ha valore puramente indicativo, essendo stato elaborato in base alla misura del tasso di interesse applicato al momento della stipula del contratto ed ipotizzandone la costanza nel tempo”. Ebbene, lungi dall'essere irrilevante, il piano di ammortamento (unitamente alle altre indicazioni contrattuali) pare decisivo;
lo stesso è parte integrante del contratto e specifica quali siano le quote di interessi e capitale dovuti mensilmente, superando ogni questione di difetto di trasparenza ovvero di determinabilità dei costi. Inoltre, la “mera indicatività” dello stesso dipende esclusivamente, come emerge dal dato testuale, dal fatto che trattasi di finanziamento a tasso variabile;
di conseguenza, le somme indicate nel piano di ammortamento necessariamente subiranno dei cambiamenti nel corso del rapporto dipendenti dalla fluttuazione del tasso di riferimento. Tuttavia, le indicazioni contrattuali sulle condizioni economiche applicabili, e nello specifico le percentuali di rimborso pagina 33 di 37 di capitale e interessi rimangono invariate, ed è questa l'informazione che risulta importante per il finanziato.
Dunque, la doglianza inerente alla presenza di costi anatocistici illegittimi, ovvero costi indeterminati, appare sfornita di fondamento.
6. Infine, quanto alla mancata indicazione del t.a.e. e alla asserita erronea indicazione del t.a.e.g., occorre evidenziare quanto segue.
Quanto al primo profilo, parte attrice sostiene che l'istituto di credito avrebbe dovuto indicare lo stesso come pari al 4,48%, “quale indicatore del costo della capitalizzazione infrannuale, la cui indicazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, nonché dall'art. 117 TUB”.
Invero, devesi rilevare come la doglianza in esame parte da un assunto errato, ossia quello per cui vi sarebbe capitalizzazione degli interessi infrannuale, quando invece non vi è alcuna capitalizzazione in assoluto degli interessi, per quanto sopra indicato al paragrafo 5. Anche la delibera citata fa riferimento al diverso caso in cui, soprattutto nei contratti di conto corrente, si prevede una capitalizzazione infrannuale, solitamente trimestrale, prevedendo quali siano gli obblighi informativi in tal caso;
ipotesi che nulla ha a che fare con quello per cui è causa.
Quanto al secondo profilo, ossia quello attinente all'asserita erronea indicazione del t.a.e.g., occorre evidenziare che tale condizione non è posta a pena di nullità (non vertendosi in materia di contratti con il consumatore, in relazione ai quali sarebbe stato rilevante l'art. 125bis t.u.b.), non potendosi allo stesso applicare l'invocata disciplina di cui all'art. 117 comma 6 T.U.B.. Infatti, la previsione in questione, la quale prevede che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” deve ritenersi applicabile, appunto, alle clausole che contengono
CP_1 condizioni economiche del contratto. Viceversa, la clausola in esame, riguardando l' o il T.A.E.G., non contiene spese che concorrono a formare il costo complessivo del contratto, ma ha una mera funzione informativa di tale costo complessivo, il quale sarebbe comunque desumibile dalla sommatoria delle altre pagina 34 di 37 singole clausole previste nel medesimo. Peraltro, alla sua erronea indicazione non consegue un'incertezza sui costi del contratto a livello sostanziale o tecnico, ma solo una non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario. Pertanto, dovendosi lo stesso ritenere quale inadempimento (e non causa di nullità) era onere di parte opponente allegare, quantomeno, che tale contratto sarebbe stato contratto a condizioni differenti o non sarebbe stato stipulato affatto, in caso di corretta indicazione del
T.A.E.G..
Pur consapevoli dell'esistenza di contrario (e ormai recessivo) orientamento (Trib. Napoli, 25 maggio 2015,
n. 7779; Trib. Chieti, 23 aprile 2015, n. 230) si rileva come ormai la più recente giurisprudenza di merito abbia accolto le conclusioni cui è giunto l'adito Tribunale. In proposito si evidenzia Trib. Milano, 26 ottobre 2017, n. 10832, est. Tombesi;
Trib. Cagliari, 04.10.2016, n. sentenza n. 2724, est. Bernardino;
Trib.
Salerno, ord. 31.01.2017, est. Brancaccio;
Trib. OM, 19 aprile 2017, est. Russo. Sul punto, peraltro, di recente si è nuovamente espresso il Tribunale di OM Sez. XVII con Sent., 20/02/2019, ribadendo che
Co
“L' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Di talché la erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo. L'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un
TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della NC d'LI, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che
individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni”).
In proposito anche la Suprema Corte ha di recente affermato che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_6
nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta
pagina 35 di 37 secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; pertanto, l'unico rimedio di cui può avvalersi il cliente, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria, sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno. L'erronea
Co indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca, corrispondente al dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass., ordinanza n. 4597/2023). La doglianza è pertanto infondata, non essendovi prova del fatto che la società debitrice può aver/abbia in concreto avuto possibilità di conclusione di analoghi accordi a condizioni migliori di quelle offerte dalla BCC.
Anche tale eccezione, dunque, appare del tutto infondata.
7. La presente opposizione, pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni merita integrale rigetto.
La domanda trasversale formulata dalla convenuta nei confronti della BCC rimane assorbita, CP_1
essendo stata formulata in via subordinata, nel mero caso di accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio svolte, dell'assenza di fase istruttoria, della complessità e del numero delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione/istruzione per la quale si ritiene opportuno utilizzare i valori minimi. Quanto alla convenuta si ritiene opportuno Controparte_3
liquidare le spese relative alle prime due fasi, non avendo svolto attività dopo il deposito della comparsa di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
pagina 36 di 37 - rigetta l'opposizione a precetto proposta dall'attrice;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_7
delle spese di giudizio che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 147/2022,
[...]
in complessivi € 11.268,00 (€ 2.252,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 4.253,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_8
giudizio che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi € €
4.180,00 (€ 2.252,00 per fase di studio e € 1.628,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_5
delle spese di giudizio che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi € 11.268,00 (€ 2.252,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 4.253,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
Spoleto, 05/02/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 37 di 37