Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 1221
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Invalidità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte rileva che la denuncia di nullità delle notifiche è questione di fatto, rimessa alla prova. Nei fascicoli di causa non emergono documenti comprovanti notifiche erronee o mai perfezionate, né atti idonei a configurare nullità sanabili o inesistenza della notificazione.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    L'eccezione di prescrizione non può essere accolta, in quanto presuppone non solo la conoscibilità della decorrenza, ma soprattutto la ritualità della notificazione degli atti presupposti nel procedimento di riscossione. L'appellante non ha dato concreta prova né di tale circostanza né di interruzioni o sospensioni della prescrizione non tempestivamente contestate.

  • Rigettato
    Decadenza del potere accertativo dell'ente impositore

    L'eccezione di decadenza non può essere accolta, in quanto presuppone non solo la conoscibilità della decorrenza, ma soprattutto la ritualità della notificazione degli atti presupposti nel procedimento di riscossione. L'appellante non ha dato concreta prova né di tale circostanza né di interruzioni o sospensioni della decadenza non tempestivamente contestate.

  • Rigettato
    Insussistenza della pretesa creditoria per mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che la denuncia di nullità delle notifiche è questione di fatto, rimessa alla prova. Nei fascicoli di causa non emergono documenti comprovanti notifiche erronee o mai perfezionate, né atti idonei a configurare nullità sanabili o inesistenza della notificazione. L'eccezione di prescrizione non può essere accolta, in quanto presuppone non solo la conoscibilità della decorrenza, ma soprattutto la ritualità della notificazione degli atti presupposti nel procedimento di riscossione. L'appellante non ha dato concreta prova né di tale circostanza né di interruzioni o sospensioni della prescrizione non tempestivamente contestate.

  • Inammissibile
    Impugnabilità dell'estratto di ruolo

    Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni dell'appellante non emerge la sussistenza di un'attualità di lesione per effetto della sola iscrizione a ruolo. Non risulta la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione, non risulta preclusa la partecipazione a pubbliche gare, non vi è stato un pignoramento o altro atto pregiudizievole effettivo collegato all'estratto di ruolo. La giurisprudenza afferma che l'estratto di ruolo diviene atto autonomamente impugnabile solo ove sia allegato e documentato un concreto pregiudizio.

  • Inammissibile
    Interesse ad agire

    Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni dell'appellante non emerge la sussistenza di un'attualità di lesione per effetto della sola iscrizione a ruolo. Non risulta la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione, non risulta preclusa la partecipazione a pubbliche gare, non vi è stato un pignoramento o altro atto pregiudizievole effettivo collegato all'estratto di ruolo. La giurisprudenza afferma che l'estratto di ruolo diviene atto autonomamente impugnabile solo ove sia allegato e documentato un concreto pregiudizio.

  • Rigettato
    Punto decisivo della controversia

    La Corte rileva che la denuncia di nullità delle notifiche è questione di fatto, rimessa alla prova. Nei fascicoli di causa non emergono documenti comprovanti notifiche erronee o mai perfezionate, né atti idonei a configurare nullità sanabili o inesistenza della notificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 1221
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1221
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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