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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1221/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ZINGALE PINO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6098/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 782/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210012131248 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2150/2025 depositato il 26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente _1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria, la cartella di pagamento n. 29120210012131248 ("asseritamente” notificata il 11/03/2023) ed il ruolo esattoriale n. 52/2021 (non notificato) con i quali l'Agenzia delle Entrate, Riscossione, aveva intimato il pagamento complessivo di
€ 251,24, deducendo "a sostegno dell'illegittimità dell'impugnato ruolo esattoriale e la sua formazione quale atto prodromico" una procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente degli atti prodromici nonchè l' invalidità insanabile del titolo esecutivo impugnato e la sua formazione. Ha, poi dedotto "a sostegno dell'illegittimità della cartella di pagamento impugnata": procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente;
omesso perfezionamento notificazione della cartella di pagamento;
difetto di motivazione nonché violazione dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 7 L. 212/2000; insussistenza pretesa creditoria per mancata notifica degli atti presupposti;
prescrizione pretesa creditoria e decadenza del potere accertativo dell'ente impositore.
Ha chiesto emettersi ordinanza di produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia, contestando la autenticità della produzione.
2. ADER, costituitasi, ha chiesto autorizzarsi la chiamata del terzo (Amministrazione Finanziaria/Dir. Prov. le di Agrigento/Uff. Territoriale di Canicattì); dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
dichiarare legittima la procedura di riscossione.
3. La contribuente ha depositato memorie.
3. All' udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
"1. Va considerato che, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una determinata qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (ex plurimis Cass. n. 11103 del 2020 Rv. 658078-02).
2. Nel caso di specie è circostanza pacifica che la contribuente ha impugnato gli estratti di ruolo lamentando l'omessa notifica delle cartelle recate dal ruolo (delle quali ha chiesto parimenti l'annullamento).
3. Con l'art.
3-bis (recante Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) del d.l.
21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis, che ha stabilito «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Per effetto di tale disposizione l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione;
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
4. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 2022 Rv. 665660-01, chiamata ad interpretare il suindicato disposto normativo, ha affermato che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle
(tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo - per la differenza tra il ruolo e l'estratto del ruolo Cass. SS. UU.
n. 19704 del 2015 Rv. 636309 - 01 - è una azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al Giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto. Il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), pertanto quella di accertamento è improponibile in tale sede. In buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull'esistenza di un atto del fisco da impugnare, l'estratto di ruolo non è un atto impugnabile ("elaborato informatico", Cass. SS. UU. n. 19704 del 2015 cit.) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella.
Da questo ragionamento discende che nel caso di impugnazione dell'estratto del ruolo difetta l'interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente). È ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella). In questo caso, però, già vi è la tutela postuma: impugnare l'atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa. Alla luce di tutto quanto sopra le Sezioni unite del 2022 hanno affermato il seguente principio «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
5. Il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna delle tre ipotesi indicate dall'art.
3-bis cit. che consentono l'impugnabilità dell'estratto del ruolo, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare le spese del giudizio."
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente _1 con atto del 5 Dicembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Motivazione ultrapetita. Impugnazione avverso cartella di pagamento e ruolo sottostante di esclusiva competenza dell'Ente comunale e non contro l'estratto di ruolo.
Risulta essere oggetto dell'impugnazione la cartella di pagamento, nonché il ruolo e la sua formazione ad essa sotteso siccome atto prodromico, di esclusiva competenza, quest'ultimo, dell'Ente impositore.
2) Prescrizione pretesa creditoria ex art. 5, co 51, D.L953/1982.
3) Decadenza potere accertativo dell'Ente impositore.
La pretesa creditoria dell'Ente impositore è relativa a tassa automobilistica 2015, il cui termine decadenziale triennale secondo l'art. 5, co 51, D.L. 953/1982 è decorso il 31/12/2018, mentre l'atto è stato comunicato il
11/03/2023, ovvero intempestivamente.
4) Violazione art. 23 D.Lgs. 546/92 e art. 269 c.p.c. Invalidità istanza chiamata in causa terzo. Autorizzazione.
Nullità procedimentale. Error in procedendo. Regula iuris Suprema Corte sull'art. 39 D.Lgs. 112/1999.
5) Principio di diritto accolto dalla CGTP Sezione n. 4 con sentenza n. 920/2023. Punto decisivo della controversia. Il procedimento nel primo giudizio non può essere iniziato o proseguito ex artt. 77 e 81 c.p.c. (ss.uu. N. 7514/2022). Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 costituzione. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio dell'agenzia delle entrate -riscossione. Vizio legitimatio ad processum del procuratore speciale autorizzato per procura speciale ex art. 77 cpc. Omessa contestualità procura all'atto processuale (cass. 19100/2017). Omessa produzione valida procura alle liti. Rilevabilità ex officio. Giurisprudenza consolidata suprema corte accolta dalla ctr sicilia. Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 d.lgs. 546/1992 e artt. 77, 81, 83, 101 e 115 c.p.c. esclusione sanatoria ex art. 182 c.p.c. (ss. uu. 37434/2022). Orientamento consolidato della Suprema Corte sul vizio di legitimatio ad processum (Cass.
N. 31717/2022 e n. 35086 del 14/12/2023). La valida procura notarile di cui si motiva infra per atto Notaio
Nominativo_1 Rep. Numero_1 Racc. Numero_2 con la quale il legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha conferito la qualità a Nominativo_2 di Procuratore Speciale (rappresentante volontario), con il potere di nominare rappresentanti processuali, risulta NON essere stata prodotta, con la conseguenza necessitata che il Procuratore Speciale versa in difetto di legitimatio ad processum ex art. 77
c.p.c.
6) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente dell' atto prodromico. Invalidità insanabile del titolo esecutivo impugnato e la sua formazione.
7) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente. Omesso perfezionamento notificazione della cartella di pagamento.
8) Richiesta ordinanza produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia.
9) Esame diretto degli elementi costitutivi documentazione prodotta ex adverso. Soluzione art. 112 c.p.c.
10) Insussistenza pretesa creditoria
11) Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti.
12) Prescrizione pretesa creditoria e decadenza del potere accertativo dell'ente impositore.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 782/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento sez. 4 e depositata il 11
Aprile 2024.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 21 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La vertenza attiene, in via principale, alla legittimità dell'impugnazione congiunta sia della cartella di pagamento che del mero estratto di ruolo. Su tale tema, il quadro normativo e giurisprudenziale attuale è ampiamente consolidato: L'art.
3-bis, D. L. n.146/2021, introdotto anche per "consolidare la stabilità delle pretese erariali", ha circoscritto la legittimazione ad impugnare atti diversi dalla cartella di pagamento o dall'avviso di accertamento, imponendo la dimostrazione da parte dell'interessato di uno specifico pregiudizio attuale;
L'onere probatorio grava quindi integralmente sull'appellante, a maggior ragione in presenza di atti sostanzialmente esecutivi ma non immediatamente esecutivi (quale l'estratto di ruolo); In mancanza di costituzione dell'appellata, la Corte non è esonerata dal dovere di un vaglio integrale sia processuale che sostanziale del gravame ex art.53, D. Lgs. n.546/1992. L'appello si basa, da un lato, sulla dedotta nullità della notificazione della cartella;
dall'altro, sulla tesi che la mera iscrizione a ruolo determini comunque un danno attuale;
infine, sulla pretesa prescrizione e l'invalidità sostanziale degli atti impugnati.
Sulla nullità della notifica e prescrizione, si rileva che la denuncia di nullità delle notifiche è questione di fatto, rimessa alla prova. Nei fascicoli di causa non emergono documenti comprovanti notifiche erronee o mai perfezionate;
nemmeno risultano depositati atti idonei a configurare nullità sanabili ovvero ad integrare fattispecie di inesistenza della notificazione. L'eccezione di prescrizione non può essere accolta, in quanto presuppone non solo la conoscibilità della decorrenza, ma soprattutto la ritualità della notificazione degli atti presupposti nel procedimento di riscossione. L'appellante non ha dato concreta prova né di tale circostanza né di interruzioni o sospensioni della prescrizione non tempestivamente contestate.
Sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e interesse ad agire, si rileva che dalla documentazione in atti e dalle allegazioni dell'appellante non emerge la sussistenza di un'attualità di lesione per effetto della sola iscrizione a ruolo: Non risulta la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione, Non risulta preclusa la partecipazione a pubbliche gare, Non vi è stato un pignoramento o altro atto pregiudizievole effettivo collegato all'estratto di ruolo. La giurisprudenza afferma che l'estratto di ruolo diviene atto autonomamente impugnabile solo ove sia allegato e documentato un concreto pregiudizio (es. diniego certificazione, segnalazione alla Centrale dei Rischi, iscrizione ipotecaria, ecc.).
Rispetto ai profili motivazionali, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata, avendo dato riscontro sia ai rilievi processuali che sostanziali. L'esistenza di una tutela effettiva ex art.24 Cost. non risulta pregiudicata, stante la possibilità dell'appellante di riproporre, in presenza di veri effetti lesivi, nuova azione giudiziale.
Diversi pronunciamenti di legittimità hanno delineato la portata e i limiti dell'impugnabilità degli atti diversi dalla cartella o dall'avviso di accertamento, così come il ruolo dell'estratto di ruolo e la necessità di provare l'attualità dell'interesse ad agire. Si sottolinea che la mera "notorietà della pretesa" non coincide con l'efficacia pregiudizievole dell'atto, e che la tutela giurisdizionale trova il proprio limite nella effettività dell'interesse, a garanzia dell'equilibrio tra diritti del contribuente e certezza dei rapporti fiscali.
La mancata costituzione della parte appellata non altera il principio del dispositivo né modifica le regole sull'accertamento giudiziale, permanendo l'obbligo per il Collegio di verificare autonomamente la fondatezza - sia in rito che in merito - delle domande sollevate. L'assenza di difese non può determinare
"silenzioso" accoglimento delle richieste di parte appellante.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 21 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
VA CO) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ZINGALE PINO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6098/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 782/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210012131248 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2150/2025 depositato il 26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente _1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria, la cartella di pagamento n. 29120210012131248 ("asseritamente” notificata il 11/03/2023) ed il ruolo esattoriale n. 52/2021 (non notificato) con i quali l'Agenzia delle Entrate, Riscossione, aveva intimato il pagamento complessivo di
€ 251,24, deducendo "a sostegno dell'illegittimità dell'impugnato ruolo esattoriale e la sua formazione quale atto prodromico" una procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente degli atti prodromici nonchè l' invalidità insanabile del titolo esecutivo impugnato e la sua formazione. Ha, poi dedotto "a sostegno dell'illegittimità della cartella di pagamento impugnata": procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente;
omesso perfezionamento notificazione della cartella di pagamento;
difetto di motivazione nonché violazione dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 7 L. 212/2000; insussistenza pretesa creditoria per mancata notifica degli atti presupposti;
prescrizione pretesa creditoria e decadenza del potere accertativo dell'ente impositore.
Ha chiesto emettersi ordinanza di produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia, contestando la autenticità della produzione.
2. ADER, costituitasi, ha chiesto autorizzarsi la chiamata del terzo (Amministrazione Finanziaria/Dir. Prov. le di Agrigento/Uff. Territoriale di Canicattì); dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
dichiarare legittima la procedura di riscossione.
3. La contribuente ha depositato memorie.
3. All' udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
"1. Va considerato che, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una determinata qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (ex plurimis Cass. n. 11103 del 2020 Rv. 658078-02).
2. Nel caso di specie è circostanza pacifica che la contribuente ha impugnato gli estratti di ruolo lamentando l'omessa notifica delle cartelle recate dal ruolo (delle quali ha chiesto parimenti l'annullamento).
3. Con l'art.
3-bis (recante Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) del d.l.
21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis, che ha stabilito «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Per effetto di tale disposizione l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione;
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
4. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 2022 Rv. 665660-01, chiamata ad interpretare il suindicato disposto normativo, ha affermato che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle
(tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo - per la differenza tra il ruolo e l'estratto del ruolo Cass. SS. UU.
n. 19704 del 2015 Rv. 636309 - 01 - è una azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al Giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto. Il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), pertanto quella di accertamento è improponibile in tale sede. In buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull'esistenza di un atto del fisco da impugnare, l'estratto di ruolo non è un atto impugnabile ("elaborato informatico", Cass. SS. UU. n. 19704 del 2015 cit.) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella.
Da questo ragionamento discende che nel caso di impugnazione dell'estratto del ruolo difetta l'interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente). È ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella). In questo caso, però, già vi è la tutela postuma: impugnare l'atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa. Alla luce di tutto quanto sopra le Sezioni unite del 2022 hanno affermato il seguente principio «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
5. Il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna delle tre ipotesi indicate dall'art.
3-bis cit. che consentono l'impugnabilità dell'estratto del ruolo, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare le spese del giudizio."
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente _1 con atto del 5 Dicembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Motivazione ultrapetita. Impugnazione avverso cartella di pagamento e ruolo sottostante di esclusiva competenza dell'Ente comunale e non contro l'estratto di ruolo.
Risulta essere oggetto dell'impugnazione la cartella di pagamento, nonché il ruolo e la sua formazione ad essa sotteso siccome atto prodromico, di esclusiva competenza, quest'ultimo, dell'Ente impositore.
2) Prescrizione pretesa creditoria ex art. 5, co 51, D.L953/1982.
3) Decadenza potere accertativo dell'Ente impositore.
La pretesa creditoria dell'Ente impositore è relativa a tassa automobilistica 2015, il cui termine decadenziale triennale secondo l'art. 5, co 51, D.L. 953/1982 è decorso il 31/12/2018, mentre l'atto è stato comunicato il
11/03/2023, ovvero intempestivamente.
4) Violazione art. 23 D.Lgs. 546/92 e art. 269 c.p.c. Invalidità istanza chiamata in causa terzo. Autorizzazione.
Nullità procedimentale. Error in procedendo. Regula iuris Suprema Corte sull'art. 39 D.Lgs. 112/1999.
5) Principio di diritto accolto dalla CGTP Sezione n. 4 con sentenza n. 920/2023. Punto decisivo della controversia. Il procedimento nel primo giudizio non può essere iniziato o proseguito ex artt. 77 e 81 c.p.c. (ss.uu. N. 7514/2022). Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 costituzione. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio dell'agenzia delle entrate -riscossione. Vizio legitimatio ad processum del procuratore speciale autorizzato per procura speciale ex art. 77 cpc. Omessa contestualità procura all'atto processuale (cass. 19100/2017). Omessa produzione valida procura alle liti. Rilevabilità ex officio. Giurisprudenza consolidata suprema corte accolta dalla ctr sicilia. Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 d.lgs. 546/1992 e artt. 77, 81, 83, 101 e 115 c.p.c. esclusione sanatoria ex art. 182 c.p.c. (ss. uu. 37434/2022). Orientamento consolidato della Suprema Corte sul vizio di legitimatio ad processum (Cass.
N. 31717/2022 e n. 35086 del 14/12/2023). La valida procura notarile di cui si motiva infra per atto Notaio
Nominativo_1 Rep. Numero_1 Racc. Numero_2 con la quale il legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha conferito la qualità a Nominativo_2 di Procuratore Speciale (rappresentante volontario), con il potere di nominare rappresentanti processuali, risulta NON essere stata prodotta, con la conseguenza necessitata che il Procuratore Speciale versa in difetto di legitimatio ad processum ex art. 77
c.p.c.
6) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente dell' atto prodromico. Invalidità insanabile del titolo esecutivo impugnato e la sua formazione.
7) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente. Omesso perfezionamento notificazione della cartella di pagamento.
8) Richiesta ordinanza produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia.
9) Esame diretto degli elementi costitutivi documentazione prodotta ex adverso. Soluzione art. 112 c.p.c.
10) Insussistenza pretesa creditoria
11) Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti.
12) Prescrizione pretesa creditoria e decadenza del potere accertativo dell'ente impositore.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 782/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento sez. 4 e depositata il 11
Aprile 2024.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 21 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La vertenza attiene, in via principale, alla legittimità dell'impugnazione congiunta sia della cartella di pagamento che del mero estratto di ruolo. Su tale tema, il quadro normativo e giurisprudenziale attuale è ampiamente consolidato: L'art.
3-bis, D. L. n.146/2021, introdotto anche per "consolidare la stabilità delle pretese erariali", ha circoscritto la legittimazione ad impugnare atti diversi dalla cartella di pagamento o dall'avviso di accertamento, imponendo la dimostrazione da parte dell'interessato di uno specifico pregiudizio attuale;
L'onere probatorio grava quindi integralmente sull'appellante, a maggior ragione in presenza di atti sostanzialmente esecutivi ma non immediatamente esecutivi (quale l'estratto di ruolo); In mancanza di costituzione dell'appellata, la Corte non è esonerata dal dovere di un vaglio integrale sia processuale che sostanziale del gravame ex art.53, D. Lgs. n.546/1992. L'appello si basa, da un lato, sulla dedotta nullità della notificazione della cartella;
dall'altro, sulla tesi che la mera iscrizione a ruolo determini comunque un danno attuale;
infine, sulla pretesa prescrizione e l'invalidità sostanziale degli atti impugnati.
Sulla nullità della notifica e prescrizione, si rileva che la denuncia di nullità delle notifiche è questione di fatto, rimessa alla prova. Nei fascicoli di causa non emergono documenti comprovanti notifiche erronee o mai perfezionate;
nemmeno risultano depositati atti idonei a configurare nullità sanabili ovvero ad integrare fattispecie di inesistenza della notificazione. L'eccezione di prescrizione non può essere accolta, in quanto presuppone non solo la conoscibilità della decorrenza, ma soprattutto la ritualità della notificazione degli atti presupposti nel procedimento di riscossione. L'appellante non ha dato concreta prova né di tale circostanza né di interruzioni o sospensioni della prescrizione non tempestivamente contestate.
Sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e interesse ad agire, si rileva che dalla documentazione in atti e dalle allegazioni dell'appellante non emerge la sussistenza di un'attualità di lesione per effetto della sola iscrizione a ruolo: Non risulta la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione, Non risulta preclusa la partecipazione a pubbliche gare, Non vi è stato un pignoramento o altro atto pregiudizievole effettivo collegato all'estratto di ruolo. La giurisprudenza afferma che l'estratto di ruolo diviene atto autonomamente impugnabile solo ove sia allegato e documentato un concreto pregiudizio (es. diniego certificazione, segnalazione alla Centrale dei Rischi, iscrizione ipotecaria, ecc.).
Rispetto ai profili motivazionali, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata, avendo dato riscontro sia ai rilievi processuali che sostanziali. L'esistenza di una tutela effettiva ex art.24 Cost. non risulta pregiudicata, stante la possibilità dell'appellante di riproporre, in presenza di veri effetti lesivi, nuova azione giudiziale.
Diversi pronunciamenti di legittimità hanno delineato la portata e i limiti dell'impugnabilità degli atti diversi dalla cartella o dall'avviso di accertamento, così come il ruolo dell'estratto di ruolo e la necessità di provare l'attualità dell'interesse ad agire. Si sottolinea che la mera "notorietà della pretesa" non coincide con l'efficacia pregiudizievole dell'atto, e che la tutela giurisdizionale trova il proprio limite nella effettività dell'interesse, a garanzia dell'equilibrio tra diritti del contribuente e certezza dei rapporti fiscali.
La mancata costituzione della parte appellata non altera il principio del dispositivo né modifica le regole sull'accertamento giudiziale, permanendo l'obbligo per il Collegio di verificare autonomamente la fondatezza - sia in rito che in merito - delle domande sollevate. L'assenza di difese non può determinare
"silenzioso" accoglimento delle richieste di parte appellante.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 21 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
VA CO) (Dott. Pino Zingale)