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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/11/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - Famiglia riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4492 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. MONETA MANTUANO FERNANDA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in ROMA, VIA CAMPI FLEGREI 3, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. CHIACCHIA LUCIANA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA DEI
CESARETI, 20 00047 MARINO, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della repubblica – Sede.
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. ha chiesto la pronuncia di separazione da , coniuge per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto a Grottaglie in data 31.10.1981 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 144, parte II, serie A, vol. 1, uff. 1, anno 1981.
Ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati due figli, (il 30.06.1984) e (il Per_1 Per_2
21.08.1988), oggi entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.
Quanto alle questioni che vengono in rilievo, il Collegio osserva che nessuna delle parti ha proposto domanda di addebito della separazione all'altra. Inoltre, le domande proposte dall'una e dall'altra parte rispetto alla disponibilità degli immobili in comproprietà e dei veicoli familiari sono state, da ultimo, abbandonate, in quanto – come evidenziato nell'ordinanza dell'8.1.2025 – esorbitanti rispetto ai limiti di cognizione propri di questo giudizio.
Per effetto di quanto puntualizzato, l'oggetto del presente giudizio si riduce essenzialmente alla domanda in punto status e alla domanda di contributo di mantenimento proposta dalla resistente.
Con i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., è stato posto a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della moglie pari a € 1.700,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nessuno spazio conciliativo è emerso nel corso del giudizio e la causa è stata istruita documentalmente.
Il Sig. , che già in ricorso aveva espresso la propria disponibilità a corrispondere alla moglie Parte_1
un contributo di mantenimento, ma in una misura tendenzialmente pari a 800,00 euro, ha chiesto in sede di precisazione delle conclusioni: “riconoscersi un mantenimento a favore della sig.ra
, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, da parte del sig. , pari a € 800,00, CP_1 Parte_1
somma rilevante per un mantenimento di separazione, tenuto conto della capacità economica della resistente, comprese le numerose proprietà immobiliari, considerando anche la rivalutazione ISTAT, non presente nella pensione dell'obbligato, o della cifra maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e onorari, da distrarsi”.
Di contro, la Sig. in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto: “voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
2) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare in favore della resistente la somma di Euro Parte_1
2.000,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo verrà corrisposto a titolo di contributo al mantenimento personale della coniuge, sia in considerazione del fatto che la Sig.ra non ha alcuna ulteriore fonte di reddito, sia delle CP_1
gravi patologie dalle quali è affetta e che non le consentono di svolgere alcuna attività lavorativa, sia, infine in considerazione della oggettiva e rilevante disparità di reddito fra i coniugi che vede il ricorrente – pensionato – percepire una somma mensile pari ad € 4.190,00 per dodici mensilità; ferme tutte le altre condizioni relative alla misura di ripartizione delle spese straordinarie della casa coniugale che saranno per il 70% a carico del e del 30% a carico della convenuta, Parte_1
3) Ciascuno dei coniugi è titolare di un proprio conto corrente personale sul quale sono state accreditate le somme di denaro già precedentemente oggetto di equa divisione tra le parti.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre il 15% delle spese forfettarie ed accessori di legge”.
Da ultimo, depositate le memorie di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi, emergente anche dai toni aspri con i quali si sono affrontati.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e di . Parte_1 Controparte_1
Resta da affrontare la questione economica.
Le parti sono concordi in ordine alla circostanza che spetti alla convenuta un contributo per il proprio mantenimento. Dunque, nulla quaestio sull'an del contributo.
Le parti sono, però, in contrasto rispetto al quantum del contributo da riconoscere alla Sig.ra
[...]
. CP_1
Il ricorrente ha depositato Mod. 730 relativo all'anno 2024 da cui risulta un reddito netto pari a
56.860,00 euro (4.738,30 euro mensili rapportati, per comodità, su 12 mensilità); Mod. 730 relativo all'anno 2023 da cui risulta un reddito netto pari a 54.998,00 euro (4.583,20 euro mensili su 12 mensilità); Mod 730 relativo all'anno 2022 da cui risulta un reddito netto pari a 51.456,00 euro
(4288,00 euro mensili euro su 12 mensilità) nonché Mod. 730 relativo all'anno 2021 da cui risulta un reddito netto pari a 50.690,00 euro (4.224,20 euro mensili su 12 mensilità).
Come è agevole constatare, il reddito del è tendenzialmente costante, circostanza Parte_1
corroborata anche dagli estratti conto in atti. Si rammenta che il è pensionato. Parte_1
L'uomo è proprietario esclusivo di un terreno, classificato orto irriguo, comproprietario con la moglie al 50% della ex casa familiare e di un magazzino/taverna e box auto, attigui alla abitazione familiare nonché di un altro immobile, concesso a titolo di comodato gratuito alla figlia . Per_2
Infine, è comproprietario con i fratelli di un immobile utilizzato da ciascuno dei comproprietari e per questo non portato a reddito.
Quanto alla resistente, le dichiarazioni dei redditi in atti dimostrano che la Sig.ra ha Controparte_1
denunciato, per il 2020, un reddito di 337,00 euro, per il 2022, un reddito di 514,00 euro e, per il
2023, un reddito di 514,00 euro.
Dagli estratti conto emerge che la donna ha ricevuto, fino all'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.,
1300,00 euro dal coniuge.
La convenuta è affetta da disturbo bipolare dell'umore di tipo I in trattamento farmacologico e ha subito diversi ricoveri anche per aver compiuto contro sé stessa agiti anticonservativi.
Compare in atti un verbale che ne attesta l'invalidità e, benché non vi sia alcuna attestazione rispetto alla sua impossibilità oggettiva di svolgere attività lavorativa retribuita, il Collegio ritiene che la sua dichiarata invalidità, la sua fragilità sul piano psichiatrico e l'età raggiunta (62 anni) siano tutti elementi indicativi della sua scarsa capacità di di collocarsi nel mercato del lavoro. Controparte_1
La resistente ha dedotto di percepire mensilmente poco più di 300,00 euro a titolo di invalidità e risulta, come il coniuge, comproprietaria al 50% della ex casa familiare e di un magazzino/taverna e di box auto, attigui alla abitazione familiare nonché di un altro immobile, concesso a titolo di comodato gratuito alla figlia . Per_2
E' evidente la disparità reddituale che esiste fra le odierne parti, non mitigata neppure dal fatto che nel 2020 alla convenuta siano stati accreditati dal coniuge poco più di 22.000,00 euro, quale quota parte del conto corrente.
Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che, a seguito della separazione ed in difetto di alcun provvedimento in ordine all'assegnazione della ex casa familiare, entrambi i coniugi si troveranno nella condizione di non poter escludere l'altro dal godimento dell'immobile in comproprietà e, dunque, dovranno reperire altro immobile da adibire a propria residenza, con i più che intuitivi oneri che ne discenderanno per entrambi.
Dovranno anche farsi carico insieme delle spese connesse alla comproprietà degli immobili in comunione, senza peraltro poterli portare tutti a reddito.
Entrambe le parti, infatti, hanno dato atto della destinazione di un immobile al godimento della figlia e dei di lei figli. Per_2
Sicché è vero che i coniugi hanno un patrimonio immobiliare in comproprietà, ma è anche vero che la circostanza rileva in relazione alle posizioni economiche di entrambe le parti e non solo della Sig.ra
, come sembrerebbe pretendere il ricorrente. Controparte_1
Inoltre, soltanto in parte tale patrimonio potrà essere portato a reddito.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenuto conto che il contributo di mantenimento in sede separativa mira a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il Collegio ritiene congruo confermare a carico di un contributo in favore della moglie pari Parte_1
a 1700,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, anche tenuto conto che la resistente ha omesso di depositare gli estratti conto aggiornati che avrebbero consentito di fare luce sulle di lei attuali provviste bancarie, ma il ricorrente, per parte sua, ha rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice rel., proposta che poi è stata fatta propria dal Collegio in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione di e;
Parte_1 Controparte_1
- pone a carico di un contributo in favore della moglie pari Parte_1 Controparte_1
a 1700,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
- rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - Famiglia riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4492 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. MONETA MANTUANO FERNANDA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in ROMA, VIA CAMPI FLEGREI 3, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. CHIACCHIA LUCIANA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA DEI
CESARETI, 20 00047 MARINO, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della repubblica – Sede.
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. ha chiesto la pronuncia di separazione da , coniuge per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto a Grottaglie in data 31.10.1981 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 144, parte II, serie A, vol. 1, uff. 1, anno 1981.
Ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati due figli, (il 30.06.1984) e (il Per_1 Per_2
21.08.1988), oggi entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.
Quanto alle questioni che vengono in rilievo, il Collegio osserva che nessuna delle parti ha proposto domanda di addebito della separazione all'altra. Inoltre, le domande proposte dall'una e dall'altra parte rispetto alla disponibilità degli immobili in comproprietà e dei veicoli familiari sono state, da ultimo, abbandonate, in quanto – come evidenziato nell'ordinanza dell'8.1.2025 – esorbitanti rispetto ai limiti di cognizione propri di questo giudizio.
Per effetto di quanto puntualizzato, l'oggetto del presente giudizio si riduce essenzialmente alla domanda in punto status e alla domanda di contributo di mantenimento proposta dalla resistente.
Con i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., è stato posto a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della moglie pari a € 1.700,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nessuno spazio conciliativo è emerso nel corso del giudizio e la causa è stata istruita documentalmente.
Il Sig. , che già in ricorso aveva espresso la propria disponibilità a corrispondere alla moglie Parte_1
un contributo di mantenimento, ma in una misura tendenzialmente pari a 800,00 euro, ha chiesto in sede di precisazione delle conclusioni: “riconoscersi un mantenimento a favore della sig.ra
, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, da parte del sig. , pari a € 800,00, CP_1 Parte_1
somma rilevante per un mantenimento di separazione, tenuto conto della capacità economica della resistente, comprese le numerose proprietà immobiliari, considerando anche la rivalutazione ISTAT, non presente nella pensione dell'obbligato, o della cifra maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e onorari, da distrarsi”.
Di contro, la Sig. in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto: “voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
2) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare in favore della resistente la somma di Euro Parte_1
2.000,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo verrà corrisposto a titolo di contributo al mantenimento personale della coniuge, sia in considerazione del fatto che la Sig.ra non ha alcuna ulteriore fonte di reddito, sia delle CP_1
gravi patologie dalle quali è affetta e che non le consentono di svolgere alcuna attività lavorativa, sia, infine in considerazione della oggettiva e rilevante disparità di reddito fra i coniugi che vede il ricorrente – pensionato – percepire una somma mensile pari ad € 4.190,00 per dodici mensilità; ferme tutte le altre condizioni relative alla misura di ripartizione delle spese straordinarie della casa coniugale che saranno per il 70% a carico del e del 30% a carico della convenuta, Parte_1
3) Ciascuno dei coniugi è titolare di un proprio conto corrente personale sul quale sono state accreditate le somme di denaro già precedentemente oggetto di equa divisione tra le parti.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre il 15% delle spese forfettarie ed accessori di legge”.
Da ultimo, depositate le memorie di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi, emergente anche dai toni aspri con i quali si sono affrontati.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e di . Parte_1 Controparte_1
Resta da affrontare la questione economica.
Le parti sono concordi in ordine alla circostanza che spetti alla convenuta un contributo per il proprio mantenimento. Dunque, nulla quaestio sull'an del contributo.
Le parti sono, però, in contrasto rispetto al quantum del contributo da riconoscere alla Sig.ra
[...]
. CP_1
Il ricorrente ha depositato Mod. 730 relativo all'anno 2024 da cui risulta un reddito netto pari a
56.860,00 euro (4.738,30 euro mensili rapportati, per comodità, su 12 mensilità); Mod. 730 relativo all'anno 2023 da cui risulta un reddito netto pari a 54.998,00 euro (4.583,20 euro mensili su 12 mensilità); Mod 730 relativo all'anno 2022 da cui risulta un reddito netto pari a 51.456,00 euro
(4288,00 euro mensili euro su 12 mensilità) nonché Mod. 730 relativo all'anno 2021 da cui risulta un reddito netto pari a 50.690,00 euro (4.224,20 euro mensili su 12 mensilità).
Come è agevole constatare, il reddito del è tendenzialmente costante, circostanza Parte_1
corroborata anche dagli estratti conto in atti. Si rammenta che il è pensionato. Parte_1
L'uomo è proprietario esclusivo di un terreno, classificato orto irriguo, comproprietario con la moglie al 50% della ex casa familiare e di un magazzino/taverna e box auto, attigui alla abitazione familiare nonché di un altro immobile, concesso a titolo di comodato gratuito alla figlia . Per_2
Infine, è comproprietario con i fratelli di un immobile utilizzato da ciascuno dei comproprietari e per questo non portato a reddito.
Quanto alla resistente, le dichiarazioni dei redditi in atti dimostrano che la Sig.ra ha Controparte_1
denunciato, per il 2020, un reddito di 337,00 euro, per il 2022, un reddito di 514,00 euro e, per il
2023, un reddito di 514,00 euro.
Dagli estratti conto emerge che la donna ha ricevuto, fino all'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.,
1300,00 euro dal coniuge.
La convenuta è affetta da disturbo bipolare dell'umore di tipo I in trattamento farmacologico e ha subito diversi ricoveri anche per aver compiuto contro sé stessa agiti anticonservativi.
Compare in atti un verbale che ne attesta l'invalidità e, benché non vi sia alcuna attestazione rispetto alla sua impossibilità oggettiva di svolgere attività lavorativa retribuita, il Collegio ritiene che la sua dichiarata invalidità, la sua fragilità sul piano psichiatrico e l'età raggiunta (62 anni) siano tutti elementi indicativi della sua scarsa capacità di di collocarsi nel mercato del lavoro. Controparte_1
La resistente ha dedotto di percepire mensilmente poco più di 300,00 euro a titolo di invalidità e risulta, come il coniuge, comproprietaria al 50% della ex casa familiare e di un magazzino/taverna e di box auto, attigui alla abitazione familiare nonché di un altro immobile, concesso a titolo di comodato gratuito alla figlia . Per_2
E' evidente la disparità reddituale che esiste fra le odierne parti, non mitigata neppure dal fatto che nel 2020 alla convenuta siano stati accreditati dal coniuge poco più di 22.000,00 euro, quale quota parte del conto corrente.
Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che, a seguito della separazione ed in difetto di alcun provvedimento in ordine all'assegnazione della ex casa familiare, entrambi i coniugi si troveranno nella condizione di non poter escludere l'altro dal godimento dell'immobile in comproprietà e, dunque, dovranno reperire altro immobile da adibire a propria residenza, con i più che intuitivi oneri che ne discenderanno per entrambi.
Dovranno anche farsi carico insieme delle spese connesse alla comproprietà degli immobili in comunione, senza peraltro poterli portare tutti a reddito.
Entrambe le parti, infatti, hanno dato atto della destinazione di un immobile al godimento della figlia e dei di lei figli. Per_2
Sicché è vero che i coniugi hanno un patrimonio immobiliare in comproprietà, ma è anche vero che la circostanza rileva in relazione alle posizioni economiche di entrambe le parti e non solo della Sig.ra
, come sembrerebbe pretendere il ricorrente. Controparte_1
Inoltre, soltanto in parte tale patrimonio potrà essere portato a reddito.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenuto conto che il contributo di mantenimento in sede separativa mira a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il Collegio ritiene congruo confermare a carico di un contributo in favore della moglie pari Parte_1
a 1700,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, anche tenuto conto che la resistente ha omesso di depositare gli estratti conto aggiornati che avrebbero consentito di fare luce sulle di lei attuali provviste bancarie, ma il ricorrente, per parte sua, ha rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice rel., proposta che poi è stata fatta propria dal Collegio in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione di e;
Parte_1 Controparte_1
- pone a carico di un contributo in favore della moglie pari Parte_1 Controparte_1
a 1700,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
- rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera