Art. 20.
Salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.