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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6551 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristian Piu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Pistis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/08/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione dei GNi e , autorizzando CP_1 Parte_1 gli stessi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegnare la casa coniugale sita in Assemini nella Via Londra n. 42, in comproprietà tra i coniugi, al GN , con annesso arredo, ad Parte_1 CP_ eccezione dei beni, degli effetti e dei regali personali della GNa , nonché la metà delle fotografie familiari, beni tutti che dovranno essere ritirati dalla CP_ Sig.ra entro 30 giorni dal rogito notarile di cui al successivo punto 9 previo accordo tra i coniugi.
3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1 paritario ed alternato del medesimo presso i genitori e residenza anagrafica in Assemini nella Via Londra n. 42.
In considerazione dell'età, il ragazzo concorderà direttamente con i genitori i tempi di permanenza e il pernottamento presso i medesimi sia in settimana che nel week-end.
4) Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, Pag. 2 di 4 aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali del figlio;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
5) Dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto del minore, in considerazione dei tempi paritari di permanenza presso ciascuno di essi.
6) Dare atto che le parti stabiliscono che l'Assegno Unico (o eventuale altro emolumento equipollente) e l'indennità di frequenza di cui è beneficiario il figlio sarà suddiviso al 50%. Persona_2
7) Dare atto che entrambi i genitori parteciperanno, ciascuno per il 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive debitamente documentate e previamente concordate.
Tutte le spese straordinarie, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle mediche urgenti e indifferibili e non garantite dal SSN, dovranno essere sempre concordemente e preventivamente stabilite tra i genitori e potranno essere richieste nella misura del 50% al genitore non anticipatario ed essere rimborsate a quello anticipatario entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno ripartite tra le parti nella misura del 50%.
8) Dare atto che i GNi e dichiarano di essere CP_1 Parte_1 entrambi economicamente indipendenti e pertanto ognuno provvederà al proprio mantenimento personale rinunciando nei reciproci confronti a qualunque pretesa economica.
9) Dare atto che in ragione del complessivo accordo raggiunto sulle condizioni di separazione, la GNa si impegna a trasferire al GN CP_1 Pt_1
, per il corrispettivo di € 33.000,00, la quota di comproprietà pari al 50%
[...] di sua spettanza dell'immobile sito in Assemini nella Via Londra n. 42 catastalmente distinto al NCEU al Fg. 25 mappale 3223 subalterno 7 categoria A/3 consistenza 4 vani rendita catastale 258,23.
Il in virtù di preventiva richiesta di accollo liberatorio, assume formale Pt_1 impegno a richiedere alla Banca la re intestazione del mutuo a lui solo e a farsi integrale carico delle rate residue.
Si precisa inoltre che l'attribuzione immobiliare qui prevista, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
10) Dare atto che il GN sosterrà integralmente e in via esclusiva ogni e Pt_1 qualsivoglia spesa relativa all'atto di cessione della quota di comproprietà della CP_ GNa in favore del medesimo concernente l'immobile descritto al superiore punto 9 (onorario professionale, imposte e tasse varie anche pregresse, rimborsi e così via).
Pag. 3 di 4 11) Dare atto che la Sig.ra dovrà trasferire l'addebito delle rate del CP_1 finanziamento contratto per l'acquisto della propria auto dal c/c del sig. Pt_1 al suo nuovo conto corrente, obbligandosi al pagamento delle stesse per le quali il marito ha prestato garanzia.
12) Dare atto che il GN dovrà provvedere entro il termine di giorni 30 Pt_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso a tutti gli incombenti che si renderanno necessari al fine di consentire e ottenere la cointestazione in favore della GNa CP_
, del libretto postale sul quale viene accreditata l'indennità di frequenza di cui è beneficiario il figlio o l'apertura di un nuovo conto Persona_2 corrente.
CP_ 13) La Sig.ra si obbliga a portare via con sé, al momento del trasferimento nella nuova residenza, la metà degli animali domestici che si trovano nella residenza familiare, i quali verranno tra loro divisi di comune accordo - tre gatti ed un cane.
14) Dare atto che le parti, con il puntuale e completo adempimento di tutto quanto sopra previsto, dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6551 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristian Piu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Pistis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/08/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione dei GNi e , autorizzando CP_1 Parte_1 gli stessi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegnare la casa coniugale sita in Assemini nella Via Londra n. 42, in comproprietà tra i coniugi, al GN , con annesso arredo, ad Parte_1 CP_ eccezione dei beni, degli effetti e dei regali personali della GNa , nonché la metà delle fotografie familiari, beni tutti che dovranno essere ritirati dalla CP_ Sig.ra entro 30 giorni dal rogito notarile di cui al successivo punto 9 previo accordo tra i coniugi.
3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1 paritario ed alternato del medesimo presso i genitori e residenza anagrafica in Assemini nella Via Londra n. 42.
In considerazione dell'età, il ragazzo concorderà direttamente con i genitori i tempi di permanenza e il pernottamento presso i medesimi sia in settimana che nel week-end.
4) Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, Pag. 2 di 4 aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali del figlio;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
5) Dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto del minore, in considerazione dei tempi paritari di permanenza presso ciascuno di essi.
6) Dare atto che le parti stabiliscono che l'Assegno Unico (o eventuale altro emolumento equipollente) e l'indennità di frequenza di cui è beneficiario il figlio sarà suddiviso al 50%. Persona_2
7) Dare atto che entrambi i genitori parteciperanno, ciascuno per il 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive debitamente documentate e previamente concordate.
Tutte le spese straordinarie, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle mediche urgenti e indifferibili e non garantite dal SSN, dovranno essere sempre concordemente e preventivamente stabilite tra i genitori e potranno essere richieste nella misura del 50% al genitore non anticipatario ed essere rimborsate a quello anticipatario entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno ripartite tra le parti nella misura del 50%.
8) Dare atto che i GNi e dichiarano di essere CP_1 Parte_1 entrambi economicamente indipendenti e pertanto ognuno provvederà al proprio mantenimento personale rinunciando nei reciproci confronti a qualunque pretesa economica.
9) Dare atto che in ragione del complessivo accordo raggiunto sulle condizioni di separazione, la GNa si impegna a trasferire al GN CP_1 Pt_1
, per il corrispettivo di € 33.000,00, la quota di comproprietà pari al 50%
[...] di sua spettanza dell'immobile sito in Assemini nella Via Londra n. 42 catastalmente distinto al NCEU al Fg. 25 mappale 3223 subalterno 7 categoria A/3 consistenza 4 vani rendita catastale 258,23.
Il in virtù di preventiva richiesta di accollo liberatorio, assume formale Pt_1 impegno a richiedere alla Banca la re intestazione del mutuo a lui solo e a farsi integrale carico delle rate residue.
Si precisa inoltre che l'attribuzione immobiliare qui prevista, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
10) Dare atto che il GN sosterrà integralmente e in via esclusiva ogni e Pt_1 qualsivoglia spesa relativa all'atto di cessione della quota di comproprietà della CP_ GNa in favore del medesimo concernente l'immobile descritto al superiore punto 9 (onorario professionale, imposte e tasse varie anche pregresse, rimborsi e così via).
Pag. 3 di 4 11) Dare atto che la Sig.ra dovrà trasferire l'addebito delle rate del CP_1 finanziamento contratto per l'acquisto della propria auto dal c/c del sig. Pt_1 al suo nuovo conto corrente, obbligandosi al pagamento delle stesse per le quali il marito ha prestato garanzia.
12) Dare atto che il GN dovrà provvedere entro il termine di giorni 30 Pt_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso a tutti gli incombenti che si renderanno necessari al fine di consentire e ottenere la cointestazione in favore della GNa CP_
, del libretto postale sul quale viene accreditata l'indennità di frequenza di cui è beneficiario il figlio o l'apertura di un nuovo conto Persona_2 corrente.
CP_ 13) La Sig.ra si obbliga a portare via con sé, al momento del trasferimento nella nuova residenza, la metà degli animali domestici che si trovano nella residenza familiare, i quali verranno tra loro divisi di comune accordo - tre gatti ed un cane.
14) Dare atto che le parti, con il puntuale e completo adempimento di tutto quanto sopra previsto, dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4