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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1047/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE Oggi 22 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell' avv.Bacci Claudia per il resistente l'avv. Bigazzi Giulia in sostituzione dell'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott.ssa Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1047/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente Contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1 Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore al
6% derivante dalla malattia professionale (tendinopatia spalla destra) denunciata in data 4.12.2020, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura del 13% per precedenti malattie professionali, per una percentuale complessiva non inferiore al 17%.
1.1 Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: lavora dal 2000 come coltivatore diretto e conduce un'azienda agricola dedita a coltivazioni varie ed all'allevamento di ovini;
l'impegno lavorativo è, in media, di 10-12 ore giornaliere;
.
l'azienda si estende per 70 ha con coltivazioni di carciofi, cavolfiori, pomodori, finocchi, grano duro, olivi (n.2000), alberi da frutto ed altro a rotazione;
quanto all'allevamento esso è relativo in media a 20 capi di ovini;
le attività cui è dedito nel corso della giornata lavorativa sono la mungitura e tosatura dei capi di bestiame, la la sistemazione della paglia nella stalla con utilizzo della forca, la movimentazione di ballini contenenti mangimi, concime e sementi, nonché il carico e scarico da pianale di cassette da kg.25 contenenti gli ortaggi, frutta ed olive, la potatura dei rami degli alberi (sia olivi che da frutto) e raccolta di olive e frutta dai rami anche con abbacchiatore.
1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa istruita per documenti e prove testimoniali che hanno confermato le allegazioni di cui al ricorso, previa
CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
1 4. Il CTU ha accertato che << Il Signor è affetto da “Tendinopatia della cuffia dei rotatori della Parte_1 spalla destra” L'esame RMN della spalla destra effettuata presso UO Radiologia del PO di Cecina in data
20/11/2020 ha evidenziato: ”… tumefazione della articolazione acromion claveare con edema intraspongioso dell'estremo laterale della clavicola. Riduzione d'ampiezza dello spazio adiposo sottoacromiale. Flogosi da attrito sul tendine del muscolo sovraspinato al passaggio miotendineo. Circoscritto edema intraspongioso a carico del trochite omerale…”. Alla RMN spalla destra effettuata presso Cecina Servizi Sanitari in data 03/07/2024 è stato evidenziato “La valutazione dei segmenti scheletrici dimostra alterazioni osteofitosiche in regione acromion claveare. Spazio sottoacromion omerale ridotto con incremento dimensionale capsulare. Alterazioni tendinosiche di cuffia senza segni di retrazione tendinea con trofismo dei ventri muscolari che risulta conservato. Geodi sottocorticali del trochite omerale con versamento periferico. In sede il capo lungo del bicipite omerale. Regolare la superficie articolare scapolare con aspetto assottigliato il cercine glenoideo, impegno degenerativo del labbro glenoideo anteriore ed aspetto deteso del sistema legamentoso gleno omerale”. Esiste un nesso di compatibilità fra la patologia presentata e la lavorazione svolta consistente in più di 20 anni di attività comportante il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. E' da ritenere presente e rilevante anche il fattore uso della forza. Inoltre molte operazioni comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti
(es sollevamento sacchi, di casse di ortaggi, ecc), i movimenti ripetitivi con gli arti superiori.
La patologia determina degli esiti permanenti e comporta una diminuzione dell'integrità psico-fisica
(danno biologico) del 5% (cinque per cento). Dall'analisi della documentazione è emerso che il Sig….presenta riconoscimenti del 13% per meniscopatia ginocchio destra: 3%; tenosinovite spalla sin: 4%; trauma contusivo lombare con frattura apofisi trasverse sin di L1-L2 e L3: 4%; STC bilaterale: sindrome canalicolare al polso destro di grado medio: 3%; sindrome canalicolare al polso sin di grado lieve: 1%.
Quindi, alla luce di questi precedenti riconoscimenti, ritengo equa la valutazione complessiva 17%
(diciassette per cento). La decorrenza è dalla presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale: 14/12/2020>>.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario (peraltro non contestate dalle parti), deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla rendita nella misura del 17% dalla domanda amministrativa del
14.12.2020, oltre accessori di legge.
6. L'accertamento di un grado invalidante inferiore a quello minimo di legge, consente di compensare per metà le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
7. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
2
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (Tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra) denunciate da in data 4.12.2020 con danno biologico pari 5% e per l'effetto, Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di della rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione CP_1 Parte_1 dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 17%, dalla domanda amministrativa del
4.12.2020, oltre accessori di legge;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 2320,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre
15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1047/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE Oggi 22 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell' avv.Bacci Claudia per il resistente l'avv. Bigazzi Giulia in sostituzione dell'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott.ssa Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1047/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente Contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1 Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore al
6% derivante dalla malattia professionale (tendinopatia spalla destra) denunciata in data 4.12.2020, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura del 13% per precedenti malattie professionali, per una percentuale complessiva non inferiore al 17%.
1.1 Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: lavora dal 2000 come coltivatore diretto e conduce un'azienda agricola dedita a coltivazioni varie ed all'allevamento di ovini;
l'impegno lavorativo è, in media, di 10-12 ore giornaliere;
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l'azienda si estende per 70 ha con coltivazioni di carciofi, cavolfiori, pomodori, finocchi, grano duro, olivi (n.2000), alberi da frutto ed altro a rotazione;
quanto all'allevamento esso è relativo in media a 20 capi di ovini;
le attività cui è dedito nel corso della giornata lavorativa sono la mungitura e tosatura dei capi di bestiame, la la sistemazione della paglia nella stalla con utilizzo della forca, la movimentazione di ballini contenenti mangimi, concime e sementi, nonché il carico e scarico da pianale di cassette da kg.25 contenenti gli ortaggi, frutta ed olive, la potatura dei rami degli alberi (sia olivi che da frutto) e raccolta di olive e frutta dai rami anche con abbacchiatore.
1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa istruita per documenti e prove testimoniali che hanno confermato le allegazioni di cui al ricorso, previa
CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
1 4. Il CTU ha accertato che << Il Signor è affetto da “Tendinopatia della cuffia dei rotatori della Parte_1 spalla destra” L'esame RMN della spalla destra effettuata presso UO Radiologia del PO di Cecina in data
20/11/2020 ha evidenziato: ”… tumefazione della articolazione acromion claveare con edema intraspongioso dell'estremo laterale della clavicola. Riduzione d'ampiezza dello spazio adiposo sottoacromiale. Flogosi da attrito sul tendine del muscolo sovraspinato al passaggio miotendineo. Circoscritto edema intraspongioso a carico del trochite omerale…”. Alla RMN spalla destra effettuata presso Cecina Servizi Sanitari in data 03/07/2024 è stato evidenziato “La valutazione dei segmenti scheletrici dimostra alterazioni osteofitosiche in regione acromion claveare. Spazio sottoacromion omerale ridotto con incremento dimensionale capsulare. Alterazioni tendinosiche di cuffia senza segni di retrazione tendinea con trofismo dei ventri muscolari che risulta conservato. Geodi sottocorticali del trochite omerale con versamento periferico. In sede il capo lungo del bicipite omerale. Regolare la superficie articolare scapolare con aspetto assottigliato il cercine glenoideo, impegno degenerativo del labbro glenoideo anteriore ed aspetto deteso del sistema legamentoso gleno omerale”. Esiste un nesso di compatibilità fra la patologia presentata e la lavorazione svolta consistente in più di 20 anni di attività comportante il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. E' da ritenere presente e rilevante anche il fattore uso della forza. Inoltre molte operazioni comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti
(es sollevamento sacchi, di casse di ortaggi, ecc), i movimenti ripetitivi con gli arti superiori.
La patologia determina degli esiti permanenti e comporta una diminuzione dell'integrità psico-fisica
(danno biologico) del 5% (cinque per cento). Dall'analisi della documentazione è emerso che il Sig….presenta riconoscimenti del 13% per meniscopatia ginocchio destra: 3%; tenosinovite spalla sin: 4%; trauma contusivo lombare con frattura apofisi trasverse sin di L1-L2 e L3: 4%; STC bilaterale: sindrome canalicolare al polso destro di grado medio: 3%; sindrome canalicolare al polso sin di grado lieve: 1%.
Quindi, alla luce di questi precedenti riconoscimenti, ritengo equa la valutazione complessiva 17%
(diciassette per cento). La decorrenza è dalla presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale: 14/12/2020>>.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario (peraltro non contestate dalle parti), deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla rendita nella misura del 17% dalla domanda amministrativa del
14.12.2020, oltre accessori di legge.
6. L'accertamento di un grado invalidante inferiore a quello minimo di legge, consente di compensare per metà le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
7. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
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PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (Tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra) denunciate da in data 4.12.2020 con danno biologico pari 5% e per l'effetto, Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di della rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione CP_1 Parte_1 dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 17%, dalla domanda amministrativa del
4.12.2020, oltre accessori di legge;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 2320,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre
15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
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Livorno, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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