Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2024, n. 45644
CASS
Sentenza 7 novembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sequestro probatorio, ove sia disposta la restituzione di un supporto – sia esso informatico o cartaceo – contenente dati, non è ammessa la previa estrazione di copia, posto che tale operazione, privando il titolare dei dati della disponibilità esclusiva degli stessi, realizza un autonomo vincolo, non consentito senza differente atto ablatorio.

Commentario1

  • 1Sequestro annullato, non consentita copia supporto digitale o fisico(Cass. 45644/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2024

    In assenza di enunciazione della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti va annullato il sequestro probatorio di un'agenda: l'estrazione di copia delle informazioni di un supporto fisico o digitale dissequestrato non è consentita, realizzando un autonomo vincolo, a meno che non intervenga un differente atto ablatorio (non hanno senso i concetti di "copia" ed "originale" quando si prelevino da un supporto digitale i dati informatici in esso memorizzati, così non ha senso di parlare di riproduzione in copia quando l'informazione venga comunque acquisita attraverso una duplicazione del documento). Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 7 novembre …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2024, n. 45644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45644
Data del deposito : 7 novembre 2024

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