CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/09/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1695 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BOGONI Parte_1 C.F._1
PAOLA e CESTER ANGELO, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAGA Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 663/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
16/09/2024, nel procedimento di divorzio.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa fissazione dell'udienza di discussione in
Camera di Consiglio e assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo
decreto Presidenziale, voglia in accoglimento dei suesposti motivi, in riforma dell'appellata
sentenza n. 663/24 del Tribunale di Rovigo, accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
DICHIARARSI che ha diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile e Parte_1
conseguentemente a carico di un assegno divorzile pari a €. 250,00 o la Pt_2 Controparte_1
diversa o maggiore somma che sarà ritenuta dall'Ecc.ma Corte. Vittoria di spese di entrambi i
gradi di giudizio.”
Per parte reclamata:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra con ricorso datato 15.10.2024, Parte_1
notificato in data 30.10.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza n. 663/2024 emessa dal Tribunale di Rovigo in data 13.09.2024 e
conseguentemente disporre la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in
favore del Sig. .” Controparte_1
Per il P.G.: “Confermarsi il provvedimento di primo grado.”
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato il 28 marzo 2024 adiva il Tribunale di Rovigo, Controparte_1
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo: che in data 8 settembre
1996 aveva contratto matrimonio con da cui era nata la figlia (25 Parte_1 Persona_1
novembre 1998), maggiorenne e non del tutto economicamente autosufficiente e che con decreto del 15 giugno 2004 il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione dei coniugi,
disponendo l'obbligo del ricorrente al versamento di un assegno di mantenimento mensile per la figlia di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e per la moglie di euro 150,00.
Tenuto conto che rispetto all'epoca della separazione la condizione reddituale della moglie era migliorata e data l'assenza di ulteriori presupposti domandava che non venisse riconosciuto alcun assegno divorzile a favore della medesima. Infine, considerato che la situazione economica della figlia era ancora caratterizzata da una precarietà lavorativa, si dichiarava disposto a contribuire al mantenimento della stessa mediante il versamento di un assegno mensile di euro
300,00 sino al raggiungimento della piena indipendenza economica della figlia.
2. Con comparsa depositata il 4 luglio 2024 si costituiva in giudizio , nulla Parte_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 250,00 mensili e rilevando, quanto al contributo di mantenimento a carico del padre e a favore della figlia, che quest'ultima, pur non ancora pienamente autosufficiente, intendeva rinunciare all'assegno di mantenimento offertole del padre, essendo rimasta amareggiata dall'atteggiamento di scarsa stima manifestato dallo stesso nei suoi confronti.
3 3. Sentite le parti all'udienza del 10 settembre 2024, il Giudice, ritenuto di non dover emettere provvedimenti temporanei urgenti di cui all'art. 472 bis 22, comma 1, cpc, invitava le stesse alla discussione ed a precisare le rispettive conclusioni e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Con la sentenza n. 663/2024 il Tribunale di Rovigo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e stabiliva che, relativamente al riconoscimento di un contributo
Per_ di mantenimento mensile per la figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente,
nonostante la disponibilità manifestata da parte del padre al versamento di un assegno, non essendo stata formulata alcuna domanda da parte della madre ed essendo quest'ultima l'unica parte legittimata alla richiesta, in quanto genitore convivente con la ragazza, non poteva essere disposto alcun obbligo del ricorrente. Relativamente al riconoscimento di un assegno divorzile per la resistente, pur essendo evidente la disparità economica esistente tra le parti, non risultando provato che tale condizione fosse frutto delle scelte fatte in costanza di matrimonio dai coniugi e,
in particolare, del sacrificio professionale della a favore del lavoro domestico e Pt_1
familiare, riteneva il Tribunale che non potesse essere previsto alcun obbligo a carico dell'ex marito. In ragione di ciò, valorizzando la mancanza di opposizione dell'ex moglie alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ritenendo che non sussistesse una piena soccombenza dal punto di vista dei concreti interessi, compensava per metà le spese di lite tra le parti e condannava la resistente al pagamento della restante metà.
Il giudizio di appello
5. Avverso la sentenza proponeva appello sulla base dei seguenti motivi Parte_1
d'impugnazione.
4 5.1 Con il primo motivo la reclamante lamentava l'erroneità della pronuncia e la contraddittoria e carente motivazione della medesima, per non aver il Tribunale ritenuto provato il diritto della reclamante alla percezione di un assegno divorzile da parte dell'ex marito,
nonostante l'evidente inadeguatezza reddituale della ed il sacrificio professionale della Pt_1
stessa che, a seguito delle nozze, rinunciava alla possibilità di lavorare come insegnante per
Per_ occuparsi della vita familiare e domestica, crescendo in via del tutto prevalente la figlia e svolgendo attività di commessa part time, unica compatibile con l'accudimento della minore.
5.2 La reclamante chiedeva la riforma della sentenza anche in punto spese di lite, ritenendo che dovessero essere poste interamente a carico dell'odierno reclamato in ragione dell'auspicato accoglimento del gravame.
6. Con comparsa del 19 dicembre 2024 si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'impugnazione avversaria e la conferma della sentenza impugnata.
7. Gli atti venivano trasmessi al P.G. per il parere.
8. Sentite le parti alla prima udienza del 10 febbraio 2025 veniva richiesto l'aggiornamento della situazione lavorativa della reclamante, all'esito del quale questa Corte, all'udienza del 19
maggio 2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc depositate da entrambe le parti, tratteneva la causa in decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruite le posizioni delle parti può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
10. Il primo motivo di appello è fondato. Invero, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità sostiene che: “il giudice del merito deve accertare
5 l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la
necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla
formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno
squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente
matrimonio” (ex multis Cass. Civ. n. 9144/2023). Da ciò deriva che la valutazione del Giudice in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile deve riguardare, oltre alla verifica della sussistenza del presupposto assistenziale dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni oggettive di procurarseli, l'esistenza di quello perequativo-
compensativo, rappresentato dallo squilibrio economico delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi, riconducibile all'organizzazione familiare prevista dagli stessi in costanza di matrimonio, per scelte fatte e ruoli assunti, dovendo, in tal caso, compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato ad occasioni professionali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, dall'esame dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, è emerso chiaramente il divario economico esistente tra le stesse, in quanto, da un lato, il oltre CP_1
ad essere proprietario dell'immobile sito ad Adria, via Baldini n. 15 e di un'autovettura Cupra
Formentor, è intestatario di un conto-corrente bancario con saldo positivo e di un fondo investimenti del valore di circa euro 30.000,00 presso banca (cfr. docc. n. 8, 9, 6 e CP_2
verbale d'udienza del 10 settembre 2024) e percepiva, nel 2023, un reddito medio netto mensile di euro 2.431,07 (comprensivo di tredicesima;
cfr. doc. n. 7), mentre, dall'altro, la è Pt_1
comproprietaria con la sorella dell'immobile ove vive, ereditato dalla defunta madre nel 2015,
piena proprietaria di un'autovettura Fiat Panda acquistata con la somma datale dal marito
6 all'epoca della separazione, intestataria di un conto-corrente bancario presso banca Monte dei
Paschi di Siena con saldo minimo e di sei buoni postali ordinari del valore di euro 4.213,42, oltre a quattro buoni fruttiferi postali cointestati con la figlia del valore complessivo di euro 2.000,00
(cfr. docc. n. 8, 5, 4 e 7) e godeva, nel 2023, di un reddito netto lavorativo mensile di euro
1.351,00 ottenuto dal lavoro di insegnante (cfr. doc. n. 3).
Tuttavia, va considerato che tale occupazione della reclamante è del tutto precaria, trattandosi di contratti di supplenza scolastica a tempo determinato per brevi periodi (cfr. docc. n. 9, 10, 11, 12,
4 e 6, ove risulta un primo contratto di lavoro con durata dal 14 settembre 2022 al 12 novembre
2022, un secondo contatto con durata dal 17 novembre 2022 al 18 novembre 2022, un terzo contratto con durata dal 21 novembre 2022 al 30 giugno 2023, un quarto contratto con durata dal
5 settembre 2023 al 30 giugno 2024, un quinto contratto con durata dal 8 novembre 2024 al 30
novembre 2024, un sesto contratto con durata dal 1 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025 e un ultimo contratto con durata dal 7 aprile 2025 al 5 maggio 2025 e doc. n. 3 in cui risulta nel 2023
un'erogazione complessiva di euro 1.978,00, verosimilmente a titolo di indennità di CP_3
disoccupazione), ottenuti dalla stessa con la recente iscrizione alle graduatorie scolastiche a seguito del licenziamento subito per cessata attività nel 2019 dall'azienda ove lavorava come commessa part-time dopo la separazione.
Da tali risultanze non può che ritenersi esistente il requisito dell'inadeguatezza reddituale della reclamante, da cui il presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile a suo favore dal punto di vista assistenziale.
Per quanto attiene, invece, al profilo perequativo-compensativo dell'emolumento, si ritiene che,
nel corso del giudizio di primo grado, sia stato provato dalla il contributo familiare Pt_1
7 dato, dal momento che, a seguito del matrimonio, la reclamante, pur essendo munita del diploma magistrale per l'esercizio della professione di insegnante, rinunciava al lavoro per cui aveva studiato e investito risorse per potersi dedicare a tempo pieno alla vita domestica e, in
Per_ particolare, alla crescita della figlia , permettendo contemporaneamente così al marito di concentrarsi sul lavoro e sulla propria crescita professionale, con conseguente aumento di risorse patrimoniali.
Non va trascurato, poi, che in sede di separazione la reclamante, in quanto genitore collocatario della figlia (che all'epoca dei fatti aveva solo sei anni) risultava maggiormente onerata della gestione e cura quotidiana della minore, potendo reperire solo un lavoro part-time di poche ore settimanali come commessa, sacrificando, anche in questo caso, le proprie aspirazioni professionali, riuscendo ad iscriversi nelle graduatorie scolastiche come insegnante supplente solo a seguito della crescita della ragazza, risultando quindi attualmente vincolata a contratti di lavori precari e con stipendio ridotto.
Da tali circostanze non può che ritenersi provato il sacrificio professionale della reclamante ed il suo contributo familiare, oltre che patrimoniale, da cui il diritto della stessa alla corresponsione dell'assegno divorzile da parte del reclamato anche sotto il profilo perequativo-compensativo dell'emolumento.
Alla luce di quanto esposto, accertata la condizioni di disparità economico-patrimoniale esistente tra le parti, considerata la situazione di inadeguatezza reddituale della reclamante, caratterizzata da uno stato di precarietà lavorativa e tenuto conto del sacrificio professionale della si Pt_1
ritiene che debba essere riconosciuto il diritto dell'ex moglie alla percezione di un assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili da parte del reputando tale somma CP_1
8 correttamente parametrata alle risorse complessive delle parti e al contributo familiare dato e senza trascurare che tale somma risulta quale onere prededucibile per il con una CP_1
conseguente riduzione dell'impatto fiscale sulle sue entrate.
Pertanto, si ritiene che debba essere accolto il reclamo proposto, stabilendosi, in riforma dell'impugnata sentenza, il diritto della alla percezione di un assegno divorzile di euro Pt_1
200,00 mensili da parte dell'ex marito, con conseguente impatto sulla statuizione relativa alle spese di lite.
11. Alla riforma della sentenza, infatti, consegue una valutazione unitaria rispetto all'esito complessivo del giudizio in relazione alla ripartizione delle spese processuali, esito che determina la condanna di al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio, liquidate in dispositivo nei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi previsti per le controversie del valore del decisum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, trattandosi di spese di lite relative alla sola domanda per l'ottenimento dell'assegno e,
dunque, liquidabili sulla base dello scaglione relativo al valore dell'emolumento calcolato per 24
mesi (cfr Cass. Civ. n. 14365/2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
a) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese,
9 somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza della predetta quantificazione dalla data della sentenza di divorzio e decorrenza del primo aggiornamento ISTAT dall'anno successivo alla predetta pronuncia di divorzio.
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, per il primo grado in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge e per il secondo grado in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1695 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BOGONI Parte_1 C.F._1
PAOLA e CESTER ANGELO, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAGA Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 663/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
16/09/2024, nel procedimento di divorzio.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa fissazione dell'udienza di discussione in
Camera di Consiglio e assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo
decreto Presidenziale, voglia in accoglimento dei suesposti motivi, in riforma dell'appellata
sentenza n. 663/24 del Tribunale di Rovigo, accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
DICHIARARSI che ha diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile e Parte_1
conseguentemente a carico di un assegno divorzile pari a €. 250,00 o la Pt_2 Controparte_1
diversa o maggiore somma che sarà ritenuta dall'Ecc.ma Corte. Vittoria di spese di entrambi i
gradi di giudizio.”
Per parte reclamata:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra con ricorso datato 15.10.2024, Parte_1
notificato in data 30.10.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza n. 663/2024 emessa dal Tribunale di Rovigo in data 13.09.2024 e
conseguentemente disporre la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in
favore del Sig. .” Controparte_1
Per il P.G.: “Confermarsi il provvedimento di primo grado.”
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato il 28 marzo 2024 adiva il Tribunale di Rovigo, Controparte_1
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo: che in data 8 settembre
1996 aveva contratto matrimonio con da cui era nata la figlia (25 Parte_1 Persona_1
novembre 1998), maggiorenne e non del tutto economicamente autosufficiente e che con decreto del 15 giugno 2004 il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione dei coniugi,
disponendo l'obbligo del ricorrente al versamento di un assegno di mantenimento mensile per la figlia di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e per la moglie di euro 150,00.
Tenuto conto che rispetto all'epoca della separazione la condizione reddituale della moglie era migliorata e data l'assenza di ulteriori presupposti domandava che non venisse riconosciuto alcun assegno divorzile a favore della medesima. Infine, considerato che la situazione economica della figlia era ancora caratterizzata da una precarietà lavorativa, si dichiarava disposto a contribuire al mantenimento della stessa mediante il versamento di un assegno mensile di euro
300,00 sino al raggiungimento della piena indipendenza economica della figlia.
2. Con comparsa depositata il 4 luglio 2024 si costituiva in giudizio , nulla Parte_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 250,00 mensili e rilevando, quanto al contributo di mantenimento a carico del padre e a favore della figlia, che quest'ultima, pur non ancora pienamente autosufficiente, intendeva rinunciare all'assegno di mantenimento offertole del padre, essendo rimasta amareggiata dall'atteggiamento di scarsa stima manifestato dallo stesso nei suoi confronti.
3 3. Sentite le parti all'udienza del 10 settembre 2024, il Giudice, ritenuto di non dover emettere provvedimenti temporanei urgenti di cui all'art. 472 bis 22, comma 1, cpc, invitava le stesse alla discussione ed a precisare le rispettive conclusioni e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Con la sentenza n. 663/2024 il Tribunale di Rovigo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e stabiliva che, relativamente al riconoscimento di un contributo
Per_ di mantenimento mensile per la figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente,
nonostante la disponibilità manifestata da parte del padre al versamento di un assegno, non essendo stata formulata alcuna domanda da parte della madre ed essendo quest'ultima l'unica parte legittimata alla richiesta, in quanto genitore convivente con la ragazza, non poteva essere disposto alcun obbligo del ricorrente. Relativamente al riconoscimento di un assegno divorzile per la resistente, pur essendo evidente la disparità economica esistente tra le parti, non risultando provato che tale condizione fosse frutto delle scelte fatte in costanza di matrimonio dai coniugi e,
in particolare, del sacrificio professionale della a favore del lavoro domestico e Pt_1
familiare, riteneva il Tribunale che non potesse essere previsto alcun obbligo a carico dell'ex marito. In ragione di ciò, valorizzando la mancanza di opposizione dell'ex moglie alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ritenendo che non sussistesse una piena soccombenza dal punto di vista dei concreti interessi, compensava per metà le spese di lite tra le parti e condannava la resistente al pagamento della restante metà.
Il giudizio di appello
5. Avverso la sentenza proponeva appello sulla base dei seguenti motivi Parte_1
d'impugnazione.
4 5.1 Con il primo motivo la reclamante lamentava l'erroneità della pronuncia e la contraddittoria e carente motivazione della medesima, per non aver il Tribunale ritenuto provato il diritto della reclamante alla percezione di un assegno divorzile da parte dell'ex marito,
nonostante l'evidente inadeguatezza reddituale della ed il sacrificio professionale della Pt_1
stessa che, a seguito delle nozze, rinunciava alla possibilità di lavorare come insegnante per
Per_ occuparsi della vita familiare e domestica, crescendo in via del tutto prevalente la figlia e svolgendo attività di commessa part time, unica compatibile con l'accudimento della minore.
5.2 La reclamante chiedeva la riforma della sentenza anche in punto spese di lite, ritenendo che dovessero essere poste interamente a carico dell'odierno reclamato in ragione dell'auspicato accoglimento del gravame.
6. Con comparsa del 19 dicembre 2024 si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'impugnazione avversaria e la conferma della sentenza impugnata.
7. Gli atti venivano trasmessi al P.G. per il parere.
8. Sentite le parti alla prima udienza del 10 febbraio 2025 veniva richiesto l'aggiornamento della situazione lavorativa della reclamante, all'esito del quale questa Corte, all'udienza del 19
maggio 2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc depositate da entrambe le parti, tratteneva la causa in decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruite le posizioni delle parti può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
10. Il primo motivo di appello è fondato. Invero, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità sostiene che: “il giudice del merito deve accertare
5 l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la
necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla
formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno
squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente
matrimonio” (ex multis Cass. Civ. n. 9144/2023). Da ciò deriva che la valutazione del Giudice in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile deve riguardare, oltre alla verifica della sussistenza del presupposto assistenziale dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni oggettive di procurarseli, l'esistenza di quello perequativo-
compensativo, rappresentato dallo squilibrio economico delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi, riconducibile all'organizzazione familiare prevista dagli stessi in costanza di matrimonio, per scelte fatte e ruoli assunti, dovendo, in tal caso, compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato ad occasioni professionali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, dall'esame dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, è emerso chiaramente il divario economico esistente tra le stesse, in quanto, da un lato, il oltre CP_1
ad essere proprietario dell'immobile sito ad Adria, via Baldini n. 15 e di un'autovettura Cupra
Formentor, è intestatario di un conto-corrente bancario con saldo positivo e di un fondo investimenti del valore di circa euro 30.000,00 presso banca (cfr. docc. n. 8, 9, 6 e CP_2
verbale d'udienza del 10 settembre 2024) e percepiva, nel 2023, un reddito medio netto mensile di euro 2.431,07 (comprensivo di tredicesima;
cfr. doc. n. 7), mentre, dall'altro, la è Pt_1
comproprietaria con la sorella dell'immobile ove vive, ereditato dalla defunta madre nel 2015,
piena proprietaria di un'autovettura Fiat Panda acquistata con la somma datale dal marito
6 all'epoca della separazione, intestataria di un conto-corrente bancario presso banca Monte dei
Paschi di Siena con saldo minimo e di sei buoni postali ordinari del valore di euro 4.213,42, oltre a quattro buoni fruttiferi postali cointestati con la figlia del valore complessivo di euro 2.000,00
(cfr. docc. n. 8, 5, 4 e 7) e godeva, nel 2023, di un reddito netto lavorativo mensile di euro
1.351,00 ottenuto dal lavoro di insegnante (cfr. doc. n. 3).
Tuttavia, va considerato che tale occupazione della reclamante è del tutto precaria, trattandosi di contratti di supplenza scolastica a tempo determinato per brevi periodi (cfr. docc. n. 9, 10, 11, 12,
4 e 6, ove risulta un primo contratto di lavoro con durata dal 14 settembre 2022 al 12 novembre
2022, un secondo contatto con durata dal 17 novembre 2022 al 18 novembre 2022, un terzo contratto con durata dal 21 novembre 2022 al 30 giugno 2023, un quarto contratto con durata dal
5 settembre 2023 al 30 giugno 2024, un quinto contratto con durata dal 8 novembre 2024 al 30
novembre 2024, un sesto contratto con durata dal 1 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025 e un ultimo contratto con durata dal 7 aprile 2025 al 5 maggio 2025 e doc. n. 3 in cui risulta nel 2023
un'erogazione complessiva di euro 1.978,00, verosimilmente a titolo di indennità di CP_3
disoccupazione), ottenuti dalla stessa con la recente iscrizione alle graduatorie scolastiche a seguito del licenziamento subito per cessata attività nel 2019 dall'azienda ove lavorava come commessa part-time dopo la separazione.
Da tali risultanze non può che ritenersi esistente il requisito dell'inadeguatezza reddituale della reclamante, da cui il presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile a suo favore dal punto di vista assistenziale.
Per quanto attiene, invece, al profilo perequativo-compensativo dell'emolumento, si ritiene che,
nel corso del giudizio di primo grado, sia stato provato dalla il contributo familiare Pt_1
7 dato, dal momento che, a seguito del matrimonio, la reclamante, pur essendo munita del diploma magistrale per l'esercizio della professione di insegnante, rinunciava al lavoro per cui aveva studiato e investito risorse per potersi dedicare a tempo pieno alla vita domestica e, in
Per_ particolare, alla crescita della figlia , permettendo contemporaneamente così al marito di concentrarsi sul lavoro e sulla propria crescita professionale, con conseguente aumento di risorse patrimoniali.
Non va trascurato, poi, che in sede di separazione la reclamante, in quanto genitore collocatario della figlia (che all'epoca dei fatti aveva solo sei anni) risultava maggiormente onerata della gestione e cura quotidiana della minore, potendo reperire solo un lavoro part-time di poche ore settimanali come commessa, sacrificando, anche in questo caso, le proprie aspirazioni professionali, riuscendo ad iscriversi nelle graduatorie scolastiche come insegnante supplente solo a seguito della crescita della ragazza, risultando quindi attualmente vincolata a contratti di lavori precari e con stipendio ridotto.
Da tali circostanze non può che ritenersi provato il sacrificio professionale della reclamante ed il suo contributo familiare, oltre che patrimoniale, da cui il diritto della stessa alla corresponsione dell'assegno divorzile da parte del reclamato anche sotto il profilo perequativo-compensativo dell'emolumento.
Alla luce di quanto esposto, accertata la condizioni di disparità economico-patrimoniale esistente tra le parti, considerata la situazione di inadeguatezza reddituale della reclamante, caratterizzata da uno stato di precarietà lavorativa e tenuto conto del sacrificio professionale della si Pt_1
ritiene che debba essere riconosciuto il diritto dell'ex moglie alla percezione di un assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili da parte del reputando tale somma CP_1
8 correttamente parametrata alle risorse complessive delle parti e al contributo familiare dato e senza trascurare che tale somma risulta quale onere prededucibile per il con una CP_1
conseguente riduzione dell'impatto fiscale sulle sue entrate.
Pertanto, si ritiene che debba essere accolto il reclamo proposto, stabilendosi, in riforma dell'impugnata sentenza, il diritto della alla percezione di un assegno divorzile di euro Pt_1
200,00 mensili da parte dell'ex marito, con conseguente impatto sulla statuizione relativa alle spese di lite.
11. Alla riforma della sentenza, infatti, consegue una valutazione unitaria rispetto all'esito complessivo del giudizio in relazione alla ripartizione delle spese processuali, esito che determina la condanna di al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio, liquidate in dispositivo nei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi previsti per le controversie del valore del decisum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, trattandosi di spese di lite relative alla sola domanda per l'ottenimento dell'assegno e,
dunque, liquidabili sulla base dello scaglione relativo al valore dell'emolumento calcolato per 24
mesi (cfr Cass. Civ. n. 14365/2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
a) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese,
9 somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza della predetta quantificazione dalla data della sentenza di divorzio e decorrenza del primo aggiornamento ISTAT dall'anno successivo alla predetta pronuncia di divorzio.
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, per il primo grado in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge e per il secondo grado in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
10