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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2192/ 2024
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CERVONE IVANA presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Opponente E
( ) rappresentato e difeso dall' avv.to CP_1 C.F._1
OS LL con il quale elettivamente domicilia in TRAVERSA M. PIETRAVALLE 20 NAPOLI Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sul ricorso dell'odierno opposto il Tribunale di Torre Annunziata, ingiungeva all'odierno opponente il pagamento delle somme di cui in atti, oltre accessori fino al soddisfo e spese processuali. Il decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato e l'odierno opponente depositava il proprio atto di opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per le motivazioni di cui in atti. In via preliminare questo giudicante deve dichiarare cessata la materia del contendere conformemente a quanto risulta dagli atti. Infatti la lite ha trovato una composizione conciliativa. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta 1 cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Quanto allora alla fattispecie per cui è causa, considerata la composizione avvenuta, e le reciproche concessioni assimilabili ad una reciproca soccombenza, in base ai criteri di cui sopra le spese del giudizio fra le parti devono essere compensate. Appare superfluo sottolineare che, per quanto premesso, si deve anche formalmente procedere alla revoca del D.I. a suo tempo emanato
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. 60/2024;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 12/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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