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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/06/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5452/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della scadenza delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 12.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5452/2024 R.G.A.C.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Trentola Ducenta alla Via Piave,7, presso lo studio dell'Avv. CANTILE
ANNUNZIATA (c.f.: ) dalla quale è rappresentata e difesa C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._3
Casalnuovo di Napoli al Corso Umberto 564, presso lo studio dell'Avv. DE STEFANO
EMILIO (c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa C.F._4
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c..
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2024 la ricorrente , premesso che Parte_1 in data 18.6.2024 le era stato notificato dall'ufficiale giudiziario del Tribunale di Napoli
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Nord intimazione di rilascio della propria abitazione giusta provvedimento presidenziale emesso nel procedimento n. r.g. 13441/2022 di separazione giudiziale tra CP_1
e (figlio della ricorrente) con cui si intimava alla stessa
[...] Parte_2 [...]
il rilascio della propria abitazione, proponeva opposizione ex art.. 404 co.I Parte_1
c.p.c. avverso l'ordinanza presidenziale che assegnava l'immobile a CP_1 quale casa familiare. A sostegno dell'opposizione deduceva che: era Parte_1
“terzo”, rispetto al giudizio di separazione tra il e la R.G. n. Pt_1 CP_1
13441/2022 sicché l'atto di rilascio della casa, sita in Giugliano in Campania (NA) alla
Traversa prima di via Baraccano n. 5, risultava alla stessa non opponibile, e di fatto pregiudicava il proprio diritto di abitazione, autonomo ed incompatibile con quanto affermato nell'ordinanza presidenziale resa esecutiva;
non aveva, CP_1
invece, mai abitato in tale casa, che non costituiva pertanto residenza coniugale, né tantomeno vi era vissuta la figlia viveva in tale abitazione Pt_3 Parte_1
dal 30.07.2018, ove svolgeva tutta la propria vita ed i propri interessi primari;
tale abitazione (appartamento di proprietà del comune di Napoli) era stata assegnata alla madre di , giusto provvedimento in seguito alla legge Parte_1 CP_2
219/1981 il 6.04.1990 con op. n. 194/90 e poteva essere occupato senza soluzione di continuità solo dai discendenti diretti.
Chiedeva, pertanto, “In via principale ritenere, accertare e dichiarare certo e legittimo il diritto di abitazione di . Ritenere nullo nei confronti del “terzo” Parte_1
il provvedimento di rilascio della casa posta in Giugliano in Parte_1
Campania (NA) alla via Prima Traversa di via Barraccano n. 5 ; con vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo”.
Si costituiva che contestava integralmente l'atto di citazione e le CP_1
domande in esso contenute perché inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate e, comunque, formalmente rinunciate dall'attrice nel giudizio cautelare introdotto con ricorso ex art.669-bis c.p.c. e art.700
c.p.c. in corso di causa. Deduceva al riguardo che, malgrado non le fosse stato mai notificato il ricorso introduttivo del merito, si era costituita nel giudizio cautelare resistendovi con propria comparsa di costituzione e risposta, ove, tra l'altro, aveva spiegato alcune domande riconvenzionali concernenti, da un lato, la declaratoria della prosecuzione dell'esecuzione intrapresa da nei confronti di CP_1 Pt_2
(tesa a liberare da quest'ultimo la casa coniugale alla prima assegnata in quanto
[...]
con ella conviveva –e convive- la figlia -maggiorenne e non Persona_1
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economicamente autosufficiente) e, dall'altro, la declaratoria che gli atti esecutivi già compiuti dalla mantenessero validità ed efficacia anche nei confronti di CP_1
Rilevava che la ricorrente, aveva espresso nel procedimento Parte_1
cautelare la volontà di rinunciare al procedimento di merito r.g. n.5452/2024 e che con ordinanza n.19427/2024 del 14.9.2024, rep. n.4327/2024 del 16.9.2024, il Tribunale aveva statuito che la rinuncia della ricorrente andava interpretata quale rinuncia agli atti e che “ doveva ritenersi che la CH sia stata posta in grado di potere esplicare la sua difesa anche in ordine all'eventuale accettazione della rinuncia agli atti. Non essendoci una dichiarazione in tale ultimo senso da parte della resistente, deve ritenersi che l'istanza cautelare sia da considerare ancora proposta in corso di causa” ; rigettava poi il ricorso perché privo del necessario fumus dell'affermato diritto di abitazione per il quale la cautela veniva richiesta e rinviava la decisione sulle spese di lite al definitivo.
La resistente dichiarava nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di merito di accettare la rinuncia mediante il proprio difensore, a ciò abilitato in virtù della procura rilasciata, e conseguentemente, concludeva chiedendo: “1)- Accertare e dichiarare la validità e l'efficacia della rinuncia agli atti del presente giudizio formalmente resa dal difensore di , avv. Annunziata Cantile nei Parte_1
documenti richiamati infra. 2)- Accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'accettazione di detta rinuncia formulata, in atti, dalla convenuta/opposta,
[...]
e contenuta nella presente difesa. 3)- Dichiarare, per l'effetto, l'estinzione CP_1
del presente giudizio. 4)- Condannare, quindi, a rimborsare le spese Parte_1
e le competenze del giudizio che ci occupa in favore di , attribuendole al CP_1 difensore di quest'ultima il quale, all'uopo, dichiara di averne fatto anticipo, oltre accessori tutti di legge. 5)- Condannare, altresì, , al pagamento delle Parte_1
spese, delle competenze e degli accessori di legge riferite al giudizio cautelare R.G.
n.6693/2024, in favore di e in virtù dell'ordinanza di rigetto cron. CP_1
n.19427/2024 del 14.9.20234; il tutto, con attribuzione al medesimo difensore ivi costituito per averle anticipate (come già richiesto e dichiarato nella comparsa di costituzione depositata in detto giudizio”.
Con le note depositate in data 22.3.2025 la ricorrente ribadiva la rinuncia al presente giudizio, evidenziando di non aver provveduto conseguentemente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio alla resistente e chiedeva che la causa fosse cancellata e le spese di lite compensate tra le parti.
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Il Giudice , stante il contrasto tra le parti sulla pronuncia delle spese di lite e la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento cautelare in corso di causa riteneva di dover procedere alla pronuncia di sentenza .
Alla scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 12.6.2025 la causa
è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che, non avendo la parte resistente, CP_1 provveduto ad accettare la rinuncia all'azione di merito in sede di procedimento cautelare in corso di causa , correttamente il Tribunale ha deciso il ricorso cautelare nel merito ed ha emesso pronuncia di rigetto ritenendo l'insussistenza del necessario fumus dell'affermato diritto di abitazione di per il quale era stata richiesta Parte_1
tutela cautelare e rimettendo la statuizione sulle spese del procedimento cautelare al giudizio di merito.
Pur non avendo la ricorrente provveduto alla notifica del ricorso Parte_1
introduttivo del giudizio di merito unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la resistente si è costituita nell'odierno procedimento di merito CP_1
manifestando tuttavia la volontà di accettare la rinuncia della ricorrente e chiedendo la condanna della stessa alle spese di lite sia della fase cautelare che del presente procedimento.
Orbene prendendo atto della intervenuta accettazione della rinuncia va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Invero a norma dell'art. 306 co.2 c.p.c. le spese di lite sono a carico del rinunciante , salvo diversi accordi tra le parti non intervenuti nel caso di specie.
Nella quantificazione delle spese tuttavia si ritiene che la vicenda, articolata nella fase di merito e nel cautelare in corso di causa, vada considerata in modo unitario .Infatti non può non rilevarsi che la parte ricorrente, pur avendo depositato il ricorso introduttivo del giudizio di merito, non ha tuttavia mai provveduto alla relativa notifica e che la presente fase di merito si è resa necessaria solo per la quantificazione delle spese del giudizio cautelare. Infatti deve darsi atto che la stessa parte resistente ha provveduto all'accettazione della rinuncia nel presente giudizio, senza averla anticipata nella fase cautelare, determinando in tal modo la necessità dello svolgimento della fase di merito per la statuizione delle spese del cautelare ( rimesse al merito).
Le spese di lite dunque vanno liquidate unitariamente tenuto conto delle attività espletate nella fase cautelare, liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/14 aggiornati, con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminato di
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modesta entità e nei valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni affrontate e dell'effettività dell'opera prestata, stante l'assenza di istruttoria e la fase decisoria semplificata, per la somma complessiva di euro 2200,00 per compensi oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione all'Avv. Emilio De Stefano antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
- Dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna la ricorrente alle spese di lite, che liquida Parte_1
unitariamente e complessivamente in €. 2.200,00 per compensi oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali con attribuzione all'Avv. Emilio De Stefano antistatario.
Così deciso in Aversa, 29/06/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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