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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/09/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4983/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 4983/2023 promosso da:
in qualità di titolate dell'omonima impresa individuale (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. STILO FRANCESCO e dall'Avv. CALESSO C.F._1
FABRIZIO
ATTORE contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. CASETTA MICHELE e dell'Avv. _1 P.IVA_1
GRITTI ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ai sensi dell'art. 189, co. 1, n. 1 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio Parte_1 _1
Il giudizio veniva iscritto in data 13.10.2023 al n. R.G. 4983/2023.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che aveva sottoscritto con (società operante nel settore della certificazione Parte_1 _1 agroalimentare e Organismo di Controllo accreditato per il controllo e la certificazione di prodotti da agricoltura biologica) un “Contratto per il controllo e la certificazione delle produzioni agroalimentari ottenute con metodo di produzione biologico” (d'ora in avanti, il Contratto: doc. 2 attore);
- che in data 17.11.2020 aveva inviato all'attore una “prescrizione”, rilevando che “a seguito della _1
CP_ valutazione della situazione aziendale” e “come da Regolamento per la certificazione della
pagina 1 di 19 veniva richiesta all'operatore la “Revisione della Relazione tecnica Art. 63 Reg. CE 889/20081” (doc. 3 attore);
- che in data 23.11.2020 (non avendo ricevuto dal l'aggiornamento della Relazione tecnica) _1 Pt_1 aveva inviato all'attore un “Rapporto di non conformità”, segnalando per l'appunto il mancato aggiornamento della Relazione tecnica (indicato come dovuto in ragione del fatto che “il programma annuale di reperimento degli alimenti (M241) e la razione giornaliera (M242)” non erano “aggiornate alla realtà aziendale”, avendo “tutte le superfici aziendali terminato il periodo di conversione”) e per l'effetto inoltrando all'attore formale “Diffida” per la correzione dell'inosservanza e per l'adozione di azioni correttive (doc. 4 attore);
- che, non avendo nuovamente ricevuto alcun riscontro da in data 25.01.2021 aveva inviato Pt_1 _1 all'attore una “Diffida ultimativa” per la correzione dell'inosservanza e l'adozione delle misure correttive (doc. 5 attore);
- che in data 29.03.2021 preso atto del mancato riscontro del aveva disposto la _1 Pt_1
“Soppressione dei riferimenti all'agricoltura biologica per l'intera produzione aziendale fino al superamento della non conformità” (doc. 6 attore);
- che in data 20.04.2021, dato atto della mancata ottemperanza ai precedenti provvedimenti, Bios aveva disposto la “Sospensione della certificazione dal 20/04/2021 al 20/07/2021” (doc. 7 attore);
- che in data 11.05.2021 aveva alfine disposto l'esclusione del dal sistema di controllo (doc. _1 Pt_1
B attore);
- che l'attore aveva impugnato il provvedimento di esclusione dal sistema di controllo ed i “precedenti atti presupposti” mediante ricorso al Comitato Gestione Ricorsi di promuovendo così un arbitrato _1 in ossequio a quanto stabilito dall'art. IX del Contratto, recante una clausola compromissoria (atto di citazione, pag. 5, con rinvio al ricorso, sub doc. C - I); 1 Regolamento all'epoca vigente e recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli”. A norma dell'art. 27 del Reg. CE n. 834/2007, relativo “alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici”, gli Stati membri “istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento (…)”, con facoltà di delega dei compiti di controllo “a uno o più organismi di controllo”, sottoposti ad autorizzazione e vigilanza. A norma dell'art. 28 del medesimo Reg. CE n. 834/2007, “prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato: a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;
b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27”. A norma dell'art. 63 del Reg. CE n. 889/2008, “alla prima applicazione del regime di controllo” l'operatore era tenuto a redigere e successivamente ad aggiornare “a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività; b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore”. L'art. 64 prevedeva, poi, l'obbligo, per l'operatore, di notificare “tempestivamente all'autorità o all'organismo di controllo qualsiasi modifica della descrizione o delle misure di cui all'articolo 63 (…)”. pagina 2 di 19 - che la domanda dell'attore era stata rigettata con lodo arbitrale del 10.08.2021 (qui prodotto dall'attore sub doc. C - VII).
1.2. Tanto premesso, l'attore lamentava la nullità, l'invalidità e l'inefficacia del lodo (per i motivi che saranno ora passati in rassegna) e chiedeva dunque la declaratoria della nullità del lodo o il suo annullamento e, al contempo, la declaratoria di nullità o l'annullamento o la revoca del provvedimento di esclusione dal sistema di controllo, nonché di “tutti i provvedimenti come … richiamati nella determinazione di esclusione” e di “ogni altro preparatorio, preordinato, coordinato
e, comunque, connesso e consequenziale atto e provvedimento” (atto di citazione, pag. 32).
L'attore lamentava, poi, che “l'attività valutativa e certificativa” svolta da e il _1 provvedimento di esclusione dal sistema di controllo gli avevano arrecato danni, patrimoniali e non patrimoniali, e spiegava a tal riguardo una domanda di condanna generica di al risarcimento dei _1 danni medesimi, “da liquidarsi in separato giudizio” (atto di citazione, pag. 32).
2. si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. _1
2.1. Gli argomenti difensivi spiegati dalla convenuta in relazione ai motivi di impugnazione del lodo articolati dall'attore verranno presi in esame nel prosieguo.
Ciò detto, quel che va qui rilevato è che in comparsa di costituzione passava nuovamente _1 in rassegna i fatti di causa (sostanzialmente: l'emissione dei vari atti e provvedimenti già menzionati dall'attore, il giudizio arbitrale e la pronuncia del lodo) chiarendo, in particolare:
- che il Comitato Gestione Ricorsi (d'ora in avanti, anche solo CGR), in seno al sistema di controllo, era tenuto ad operare nel rispetto della “Procedura del Comitato Gestione dei Ricorsi D056” (doc. 14 convenuta), che l'operatore aveva dichiarato di accettare quando aveva aderito al sistema di Pt_1 controllo per il tramite della sottoscrizione del Contratto menzionato in atto di citazione (Contratto, art.
IX);
- che aderendo al sistema di controllo e sottoscrivendo il relativo contratto (Contratto, art. I) il Pt_1 aveva dichiarato di accettare integralmente anche la “Procedura per il controllo e la certificazione”
D080” (doc. 14 convenuta), che disciplinava, tra l'altro, le modalità di svolgimento da parte di _1 dell'attività di controllo (di per sé comprensiva anche del rilievo, a carico dell'operatore, di
“infrazioni”, “irregolarità” ed “inosservanze” e dell'adozione delle “corrispondenti misure” a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 20/20182);
- che la Procedura D080 e con essa la normativa di settore erano state applicate nel caso di specie, nel quale: 2 Recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica” e vigente all'epoca dei fatti di causa. pagina 3 di 19 i) aveva dapprima rilevato che “taluni appezzamenti di superficie in conversione” dell'azienda del _1
“erano ormai divenuti definitivamente biologici” ed aveva quindi richiesto con il provvedimento Pt_1 del 17.11.2020 l'aggiornamento del “programma annuale di reperimento degli alimenti (M241) e la razione giornaliera (M242)” (comparsa, pag. 17);
ii) il mancato aggiornamento della Relazione tecnica aveva condotto in data 23.11.2020 al rilievo di una non conformità, con conseguente diffida a correggere l'inosservanza (Procedura D080, art. 9.0) nel termine di 60 giorni;
iii) la mancata ottemperanza alla diffida aveva condotto in data 25.01.2021 all'invio di un'ulteriore diffida c.d. ultimativa (Procedura D080, art. 9.3.2) per la correzione dell'inosservanza, sempre entro il termine di 60 giorni: iv) il mancato rispetto della diffida ultimativa aveva quindi condotto in data 29.03.20213 all'adozione della misura della soppressione dei riferimenti all'agricoltura biologica per l'intera produzione aziendale fino al superamento della non conformità (Procedura D080, artt.
9.3.2 e 9.3.3), con assegnazione di un ulteriore termine di 20 giorni per l'adozione di misure correttive;
v) in data 20.04.2021 (e sempre nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato I del DM n. 15962/2013) era stata quindi disposta la sospensione della certificazione per mesi tre dal 20.04.2021 al 20.07.2021, per il mancato rispetto della soppressione delle indicazioni biologiche e per la mancata adozione delle misure correttive;
vi) alla predetta misura della sospensione aveva infine fatto seguito l'esclusione del dal sistema Pt_1 di controllo, sempre in ossequio all'Allegato I del DM n. 15962/2013; vii) in tutti i provvedimenti via via adottati era stata precisata la facoltà, per il di presentare Pt_1 ricorso al CGR entro il termine di decadenza di 30 giorni (giusta quanto previsto dalla Procedura D056, all'art. 6).
3. All'esito dell'udienza di comparizione del 28.05.2024 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione.
3.1. In vista dell'udienza le parti precisavano le conclusioni nelle note depositate ai sensi dell'art. 189, co. 1, n. 1 c.p.c.
L'attore precisava le conclusioni come segue: “ogni contraria istanza ed Parte_1 eccezione disattesa, Voglia il Tribunale adito: — annullare e/o dichiarare nullo il lodo arbitrale irrituale del 10.08.2021 reso in AR (VI) a definizione del procedimento n. 10/2021 fra l'attore e 3 Anche a norma dell'Allegato I del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 15962/2013 (recante disposizioni in materia di non conformità e di conseguenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori), per il quale il mancato rispetto di un termine supplementare concesso dall'Organismo di Controllo per la risoluzione di una inosservanza determina l'applicazione della misura della soppressione. pagina 4 di 19 la sottoscritto dai componenti del collegio Dott. Agr. , Avv. Luca Cavinato e _1 Parte_2
Avv. Teobaldo Tassotti con ogni altra conseguenza di legge, per i motivi in atti dedotti;
— annullare
e/o dichiarare nullo e/o revocare il provvedimento di esclusione dal sistema di controllo, emesso dalla
in data 11.05.2021 nei confronti di (doc. B), per mancato rispetto dei _1 Parte_1 provvedimenti emessi dal medesimo Organismo di Controllo (di seguito, anche “ od “OdC”) e, _1 segnatamente, per “(01) Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche
Provvedimento del 20/04/2021 (L03) – Mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC; (01) – Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche;
Provvedimento del 29/03/2021 (L02) –
Mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC; (01) – Mancato adempimento del termine
“supplementare” concesso;
Provvedimento del 25/01/2021 (L1) – Mancato rispetto dei provvedimento dell'OdC(01) – mancato rispetto di una diffida – Il programma annuale di reperimento degli alimenti
(M241) e la razione giornaliera (M242) non sono aggiornate alla realità aziendale. Tutte le superfici aziendali hanno terminato il periodo di conversione.NC generata dalla precedente DIFFIDA del
23/11/2020, protocollo nr. 227/2021, protocollo nr. 679/2021, protocollo nr.: 853/2021”, nonché, conseguentemente, avverso tutti i provvedimenti come sopra richiamati nella determinazione di esclusione, e avverso ogni altro preparatorio, preordinato, coordinato e, comunque, connesso e consequenziale atto o provvedimento, con ogni altra conseguenza di legge, per i motivi in atti dedotti;
— condannare la convenuta per i fatti, le causali e i titoli tutti dedotti, anche in via _1 cumulativa e/o subordinata e/o alternativa, a risarcire all'attore tutti i danni patiti e patiendi, danni da liquidarsi in separato giudizio (riservata la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale ex art. 278 c.p.c.); — in ogni caso, con vittoria delle spese di lite. 3 In via istruttoria: come da memoria di parte attrice ex art. 171-ter c.p.c. n. 2 del 6.05.2024; ci si oppone all'accoglimento dell'istanza ex adverso formulata all'udienza del 28.05.2024 di autorizzazione al deposito delle copie informatiche dei files di cui ai docc. dal 22 a 35, anche ai sensi dell'art. 2719 c.c. ribadendo l'eccepita tardività/decadenza”.
La convenuta concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, _1 respinta ogni contraria eccezione, anche di rito, ed istanza: In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 comma 3 e 164 comma 4 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, come da difese svolte in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta, adottando
i provvedimenti conseguenti di cui all'art. 164 comma 5 c.p.c.; Nel merito, in via principale: 1 – Contr respingere la domanda di annullamento/nullità del lodo arbitrale irrituale del reso a AR
(VI) il 10/8/2021 a definizione del procedimento n. 10/2021 fra l'attore e perché infondata in _1 fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta, pagina 5 di 19 con conseguente conferma della validità, legittimità ed efficacia del lodo impugnato;
– respingere perché infondate in fatto ed in diritto le domande di annullamento/nullità e/o di revoca in relazione al provvedimento di ESCLUSIONE dal Metodo di Produzione Biologico emesso da nei confronti _1 dell'attore, per come impugnato, come pure in relazione a tutti i provvedimenti pregressi di _1
(diffida, diffida ultimativa e sospensione), e ciò per tutti i motivi esposti in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta da – rigettare la domanda di condanna di al _1 _1 risarcimento dei danni asseritamente patiti per effetto dell'ESCLUSIONE dal Metodo di Produzione biologico (anche nella forma di cui all'art. 278 c.p.c. ed anche con riferimento ad eventuali provvisionali), perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in parte narrativa. In ogni caso, spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi. Con condanna di parte attrice anche a' sensi dell'art. 96 c.p.c. alle spese del giudizio ed al risarcimento dei danni a favore di in persona _1 del l.r.p.t., nella misura che sarà ritenuta e liquidata dall'adito giudice in relazione alla gravità della malafede e/o colpa grave che emerge ictu oculi dalla citazione in commento”.
Su tali conclusioni, all'udienza del 13.05.2025 il giudizio veniva rimesso in decisione.
* * *
4. L'attore ha eccepito la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. IX del Contratto.
Secondo la sua prospettazione, la nullità della clausola avrebbe impedito la “valida costituzione del collegio arbitrale” i cui componenti, d'altro canto, non avrebbero “ricevuto il conferimento del potere giurisdizionale in forza di atto valido e legittimo” – sì che dovrebbe concludersi, oggi, che essi sono stati ab origine privi di una “potestas iudicandi” (atto di citazione, pagg. 8 e 9).
Si tratta di prospettazione alla quale non va dato seguito.
4.1. L'art. IX del Contratto stabilisce quanto segue: “Le parti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 824 bis codice di procedura civile italiano, convengono che tutte le controversie di natura tecnica e giuridica (con esclusione delle questioni relative al recupero del credito e al pagamento delle spettanze di sorte sia durante l'esecuzione che successivamente alla scadenza del presente _1 contratto ed afferenti al contratto stesso ed alla relativa procedura per la certificazione (comprese le questioni relative ai provvedimenti ed alle procedure per inosservanze, irregolarità, infrazioni), saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato irrituale disciplinato dalla “Procedura del Comitato
Gestione dei Ricorsi” (CGR), come disposto dall'allegato 2 al Decreto Legislativo 23 febbraio 2018 n.
20, e per quanto eventualmente non previsto dalle norme di cui al Titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile italiano. Il Collegio Arbitrale a cui è deferita la decisione sulle predette controversie
è il Comitato Gestione dei Ricorsi (CGR) istituito da ai sensi dell'allegato 2 al decreto _1
Legislativo 20/2018. Il CGR è un organo indipendente dalla struttura gerarchica dell'Organismo di pagina 6 di 19 Controllo che opera con caratteristiche di terzietà, imparzialità, autonomia ed indipendenza in applicazione delle Normative di riferimento per la certificazione da parte degli operatori di Il _1
CGR avrà sede a AR (VI) in via Montello n. 6, presso gli Uffici amministrativi di e sarà _1 composto da tre membri aventi le caratteristiche personali e professionali di cui al D.Lgs. 20/2018. Il funzionamento del CGR e le regole della procedura dell'arbitrato saranno quelle contenute nella
“Procedura del Comitato Gestione dei Ricorsi”D056 adottato da consegnato alla controllata _1 al momento della sottoscrizione del presente contratto e sottoscritto senza riserve dalla stessa controllata per accettazione;
nonché le medesime norme riportate all'art. 13 della Procedura per la
Certificazione D080. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare la predetta “Procedura del
Comitato Gestione dei Ricorsi” D056 anche con particolare riferimento, ma non limitatamente, alla modalità di designazione dei membri del CGR (arbitri). Il CGR (arbitri) deciderà in via irrituale secondo diritto, regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale secondo quanto stabilito dalla
“Procedura del Comitato Gestione dei Ricorsi” D056 o, comunque, nei modi che riterrà più opportuni. Il lodo arbitrale sarà inappellabile. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione del CGR che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale. Il CGR deciderà anche sulla attribuzione e sulla ripartizione delle spese. Le parti dichiarano sin d'ora di confermare e ratificare la nomina del CGR quale arbitro collegiale della procedura”.
4.2. A dire dell'attore la clausola compromissoria di cui all'art. IX predetto sarebbe nulla poiché essa demanda la cognizione delle controversie ad un collegio arbitrale (il CGR) composto da arbitri nominati non dalle parti, ma dalla sola in asserita violazione degli articoli 809 e 810 c.p.c. _1
La censura non ha fondamento.
Il D. Lgs. n. 20/2018 (come già rilevato, vigente all'epoca dei fatti per cui è causa) stabiliva nell'Allegato 2 che gli Organismi di Controllo (e, dunque, dovevano dotarsi di un “organo _1 collegiale” investito della decisione “su reclami e ricorsi” (Allegato 2, punto C, sub 6). L'allegato 2 prevedeva, in particolare, che “l'organo collegiale dei ricorsi”, avente un numero dispari di componenti, doveva essere “indipendente della struttura gerarchica dell'organismo di controllo”
(allegato 2, punto C, sub 8) e composto da soggetti “in possesso dei seguenti requisiti minimi:
1. Titolo professionale: professionisti del settore agroalimentare, avvocati e commercialisti;
2. Esperienza professionale di almeno 2 anni nella certificazione agroalimentare” (Allegato 2, punto B.II).
Questo essendo il quadro normativo di riferimento, si è dotata di un organo collegiale dei _1 ricorsi non sua sponte, ma in ossequio a quanto stabilito dall'Allegato 2 del D. Lgs. n. 20/2018. E tanto
è stato specificamente precisato da nell'art. 1 della Procedura D056 (adottata proprio per la _1
pagina 7 di 19 regolamentazione dei ricorsi), ove è stato previsto quanto segue: “Il Comitato Gestione dei Ricorsi
(CGR) è istituito da ai sensi dell'allegato 2 al decreto Legislativo 20/2018. Il CGR è quindi _1
l'organo previsto dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2018 n. 20 quale ente arbitrale per la risoluzione in unica istanza di tutte le controversie insorte tra OdC e operatore assoggettato a controllo. Il CGR è un organo indipendente dalla struttura gerarchica della che opera con caratteristiche di _1 terzietà, imparzialità, autonomia ed indipendenza in applicazione delle Normative di riferimento per la certificazione da parte degli operatori di Il CGR avrà sede a AR (VI) in via Montello n. _1
6, presso gli Uffici amministrativi di e sarà composto da tre membri aventi le caratteristiche _1 personali e professionali di cui al D.Lgs. 20/2018”.
Ne discende che nella clausola compromissoria di cui all'art. IX del Contratto ha _1 semplicemente stabilito quel che era tenuta a stabilire a norma del D. Lgs. n. 20/2018 (e della
Procedura D056 adottata alla stregua di esso) - cioè a dire che le controversie tra l'Organismo di
Controllo e l'operatore sarebbero state decise dal CGR, istituito a norma dell'Allegato 2 del D. Pt_1
Lgs. n. 20/2018, “indipendente” dalla struttura gerarchica di operante “con caratteristiche di _1 terzietà, imparzialità, autonomia ed indipendenza” e composto da “tre membri aventi le caratteristiche personali e professionali di cui al D. Lgs. 20/2018”.
L'attore, d'altro canto, non ha né allegato, né offerto di provare che il CGR sarebbe stato invero non indipendente o che i suoi membri sarebbero stati invero non autonomi o non imparziali o, ancora, che i componenti del CGR sarebbero stati privi dei requisiti posti dal D. Lgs. n. 20/2018.
La censura in esame va dunque rigettata.
4.3. L'attore ha poi dedotto che la clausola compromissoria di cui all'art. IX del Contratto sarebbe nulla perché essa determinerebbe la compromissione in arbitri anche di controversie “aventi ad oggetto diritti indisponibili e interessi legittimi” e, in particolare, controversie relative alla “esclusione dal sistema di controllo” che, “stanti le evidenti ricadute pubblico/amministrative”, sarebbe “sottratta alla disponibilità negoziale delle parti” (atto di citazione, pag. 10).
La doglianza non ha fondamento.
Come rammentato proprio dall'attore alla pag. 17 dell'atto di citazione, la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite ha da tempo chiarito che “in tema di certificazione biologica dei prodotti agricoli, disciplinata dal reg. n. 2092/1991/Cee, sostituito dal reg. n. 834/2007/Ce e succ. modif., gli organismi privati autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 1995, ad effettuare i controlli ed a rilasciare la certificazione, non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all'esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un'attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi), sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica, che pagina 8 di 19 si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria” (Cass. civ. Sez. Un. n. 9678/2019).
Non ha dunque ragion d'essere il richiamo operato dall'attore agli “interessi legittimi”.
E' del resto perplessa l'ulteriore notazione dell'attore, a dire del quale l'esclusione di un operatore (nel caso di specie: del dal sistema di controllo (nel caso di specie: di sarebbe Pt_1 _1 materia “sottratta alla disponibilità negoziale delle parti”, avendo essa rilevanti ricadute
“pubblico/amministrative”.
L'adesione del al Sistema di controllo di Bios è avvenuta in effetti sulla scorta del Pt_1
Contratto, sottoscritto dal nell'esercizio della sua autonomia negoziale e nel quale all'art. III è Pt_1 stata espressamente prevista la facoltà di Bios di disporre l'esclusione del dal sistema di Pt_1 controllo.
E' allora evidente che il ha autonomamente deciso di aderire al sistema di controllo di Pt_1
Bios e che egli, aderendo al sistema di controllo per il tramite della sottoscrizione del Contratto, ne ha accettato la regolamentazione e ha accettato di osservarla a pena di esclusione dal sistema di controllo medesimo. La controversia sull'esclusione del dal sistema di controllo di Bios non verte affatto, Pt_1 dunque, su diritti indisponibili: non esiste alcuna norma, nell'ordinamento, che renda “indisponibile”
l'adesione, o meno, del ad un sistema di controllo. E, al contempo, va rammentato che per Pt_1 stabilire se una controversia possa essere, o meno, rimessa alla cognizione di arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c. è “necessario distinguere la natura inderogabile delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, rispetto alla indisponibilità del diritto controverso” (Cass. civ.
n. 10433/2022).
4.4. L'attore ha lamentato, ancora, che la clausola compromissoria sarebbe nulla poiché non garantirebbe “l'osservanza del contraddittorio”, imponendo al ricorrente “preclusioni, termini e decadenze che impediscono l'esercizio del diritto incluso quello di replica alle eventuali difese della società e rimettendo all' “insindacabile giudizio” del Collegio arbitrale la concessione di _1 termini per integrare “le difese e allegazioni” (atto di citazione, pag. 11. La censura è stata in parte riproposta dall'attore alle pagg. 12/13 dell'atto di citazione).
La censura non è fondata.
La clausola compromissoria disciplina l'arbitrato facendo rinvio alla Procedura D056.
La Procedura, negli articoli 6.4 / 6.11, disciplina la promozione del ricorso avverso le determinazioni di il ricorso ed il procedimento arbitrale. _1
pagina 9 di 19 Per quanto qui d'interesse, tali disposizioni stabiliscono che il ricorso avverso le determinazioni di Bios deve essere proposto entro il termine (perentorio e posto a pena di decadenza) di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento contestato;
descrivono, analiticamente, il contenuto del ricorso, stabilendo che in esso deve esplicarsi tutta l'attività assertiva ed asseverativa del ricorrente e precisando che le allegazioni e produzioni del ricorrente sono passibili di integrazione soltanto a fronte della dimostrazione della “impossibilità ad allegare la documentazione sopravvenuta dopo la data di scadenza del termine di presentazione” del ricorso;
disciplinano le modalità di fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso, prevedendo per la costituzione di un termine (di 10 giorni) _1 computato a ritroso rispetto all'udienza e ponendo anche a carico di l'onere di svolgere tutta _1
l'attività assertiva ed asseverativa nella comparsa di costituzione, “a pena di decadenza e inammissibilità”; prevedono la comunicazione, al ricorrente, della comparsa di Bios, “almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”; disciplinano l'udienza di trattazione, precisando che l'attività svolta nel corso di essa deve essere oggetto di verbalizzazione;
che nel corso dell'udienza vi può essere l'interrogatorio liberto delle parti “che compaiono e vi acconsentono”; che nel corso dell'udienza il Collegio deve invitare le parti alla discussione e sottoporre loro le questioni
“che meritano maggiore approfondimento”; che nel corso dell'udienza il Collegio ha facoltà di
“richiedere a ciascuna delle parti la produzione di documentazione necessaria a dirimere la questione devoluta”.
E' allora agevole rilevare che la Procedura detta una disciplina che non può essere in alcun modo ritenuta lesiva del contraddittorio, dal momento che essa detta regole chiare e, laddove prevede termini, ne precisa espressamente la natura perentoria;
sottopone ad identiche preclusioni sia l'attività difensiva del ricorrente, sia l'attività difensiva di in termini di perfetta parità e senza differenziare _1 in alcun modo la loro posizione entro l'arbitrato; si limita, quanto al resto, a disciplinare un procedimento sottoposto a termine di decadenza (al pari di quanto avviene per una molteplicità di procedimenti, anche a cognizione ordinaria, disciplinati dal codice di procedura civile), nel quale l'attività assertiva e asseverativa delle parti deve svolgersi, a pena di decadenza, negli scritti difensivi iniziali (anche qui, al pari di quanto avviene per taluni procedimenti a cognizione ordinaria disciplinati dal codice di procedura civile) e nel quale il governo dell'udienza di trattazione e della eventuale fase istruttoria è rimesso al Collegio, che può decidere se assumere la propria decisione allo stato degli atti o previamente dando corso ad un supplemento di attività istruttoria o al deposito di scritti difensivi conclusivi (come, nuovamente, usualmente accade in una pluralità di procedimenti disciplinati dal codice di rito).
Ciò detto, va altresì rilevato che l'attore sottoscrivendo il Contratto (e con esso la clausola pagina 10 di 19 compromissoria) ha dichiarato di accettare interamente e senza riserve la Procedura D056 e che egli in atto di citazione non ha allegato, né offerto di provare, che gli arbitri nel corso dell'arbitrato che qui ci occupa avrebbero violato la Procedura: e anche per tale ragione la doglianza che egli ha avanzato in atto di citazione si appalesa priva di fondamento.
4.5. Non ha parimenti fondamento l'ulteriore argomento dell'attore, a dire del quale la clausola compromissoria sarebbe nulla perché ha istituito un arbitrato irrituale “anziché rituale, così come previsto dal D. Lgs. n. 20/2018”.
A tal riguardo, sarà sufficiente rilevare che l'Allegato 2 del D. Lgs. n. 20/2018 non prescriveva affatto un arbitrato rituale, dal momento che esso si limitava a stabilire che “i pronunciamenti” dell'organo collegiale dei ricorsi avrebbero dovuto avere “natura di lodo arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del titolo
VIII del libro quarto del Codice di procedura civile”.
4.6. Alla pag. 13 dell'atto di citazione l'attore ha poi dedotto che la clausola compromissoria sarebbe nulla poiché essa non specificherebbe quali sarebbero le controversie devolute alla cognizione del CGR e sarebbe dunque indeterminata - per altro non prevedendo espressamente le controversie inerenti all'esclusione dal sistema di controllo.
Ebbene, la clausola non è affatto indeterminata.
La clausola, in effetti, prevede (espressamente ed in ossequio a quanto stabilito nella Procedura
D056) la devoluzione al CGR di “tutte le controversie di natura tecnica e giuridica (con esclusione delle questioni relative al recupero del credito e al pagamento delle spettanze di sorte sia _1 durante l'esecuzione che successivamente alla scadenza del … contratto ed afferenti al contratto stesso ed alla relativa procedura per la certificazione”, in tali controversie includendo, segnatamente, le controversie relative “ai provvedimenti ed alle procedure per inosservanze, irregolarità, infrazioni”.
Posto, dunque, che la clausola identifica con chiarezza le controversie cui essa fa riferimento, è al contempo evidente (perché tanto risulta dal tenore letterale della clausola) che la controversia afferente a provvedimenti e procedure per inosservanze, irregolarità e infrazioni (qual è quella che qui ci occupa) è stata devoluta alla cognizione del CGR.
4.7. Secondo un ulteriore argomento attoreo, la clausola compromissoria sarebbe nulla poiché essa stabilisce la inappellabilità del lodo.
L'argomento non ha fondamento. Il regime di impugnazione di un lodo è quello stabilito ex lege
(principio, questo, ribadito per altro nell'art.
6.12 della Procedura D056). E ciò è tanto vero che il Pt_1 ha promosso avverso il lodo il giudizio in scrutinio.
4.8. L'attore ha infine lamentato che la clausola compromissoria sarebbe nulla poiché essa pagina 11 di 19 prevede in capo a “il potere indiscriminato e discrezionale di modificare unilateralmente il _1 procedimento arbitrale” (atto di citazione, pag. 14).
La censura non merita, nuovamente, accoglimento. Posto che la clausola compromissoria sul punto nulla prevede (l'attore, invero, ha fatto riferimento ad una previsione posta non dalla clausola compromissoria, ma dall'art. 9 della Procedura D056), nel caso di specie non v'è stata l'adozione unilaterale di alcuna modifica, vuoi della clausola compromissoria, vuoi della Procedura D056: e tanto appalesa la totale inconferenza della doglianza attorea.
*
5. Sulla scorta di quanto sopra rilevato, va dichiarata la validità della clausola compromissoria di cui all'art. IX del Contratto.
Ciò detto, vanno prese in esame le ulteriori censure che l'attore ha indirizzato non alla clausola compromissoria (al fine di far venir meno la devoluzione stessa al CGR della controversia che ci occupa), ma al lodo emesso dal CGR in data 10.08.2021 (doc. C - VII attore e doc. 17 convenuta).
5.1. Posto che nel caso di specie si fa questione di un lodo irrituale, va fatto qui rinvio all'art. 808 ter c.p.c., a norma del quale il lodo irrituale può essere impugnato (e annullato dal Giudice):
1) se la convenzione d'arbitrato è invalida o se gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione d'arbitrato;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812 c.p.c.;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
Nessuna delle predette fattispecie è integrata nel caso di specie nel quale, come sopra accertato,
l'arbitrato irrituale si è svolto sulla scorta di una valida clausola compromissoria e nel rispetto delle regole da essa poste: regole la cui applicazione (da parte di arbitri nominati in ossequio a quanto previsto dalla clausola compromissoria) ha garantito il rispetto del contraddittorio, nella decisione di una controversia certamente compresa nel novero delle controversie che la clausola ha devoluto al
CGR.
5.2. Va allora verificato se le censure mosse dall'attore al lodo possano essere qui valorizzate alla stregua del consolidato principio per il quale il lodo arbitrale può essere impugnato anche “per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio)”, con la conseguenza che pagina 12 di 19 “il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'articolo 829 del Cpc, quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri”; che “il lodo irrituale (…) non è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante”; che “il lodo irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o la incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso” (così, ex multis, Cass. civ. n. 13522/2021).
6. Ebbene, alla pag. 16 dell'atto di citazione, nel Paragrafo III, l'attore ha lamentato che gli arbitri sarebbero incorsi in “violazione di legge in punto decadenze e omessa pronuncia”, per aver ritenuto non più sindacabili in seno all'arbitrato (promosso dal avverso il provvedimento di Pt_1 esclusione dal sistema di controllo assunto da in data 11.05.2021: doc. B attore) i provvedimenti _1 in precedenza emessi da qui elencati in premesse: l'invito all'aggiornamento della Relazione _1 tecnica;
la segnalazione della non conformità, con diffida all'adozione di azioni correttive;
la diffida ultimativa;
la soppressione dei riferimenti all'agricoltura biologica;
al sospensione per mesi tre della certificazione (docc. 3/7 attore).
6.1. Si tratta, è evidente, di una censura con la quale il ha inteso contestare per una volta Pt_1 ancora la Procedura D056 che, come già rilevato, stabiliva un termine di decadenza di trenta giorni per la presentazione al CGR dei ricorsi avverso i provvedimenti emessi da _1
Ebbene, posto che la validità di tale previsione è stata già sopra accertata, non è chiaro quale
“violazione di legge” l'attore abbia voluto addebitare al Collegio arbitrale, dal momento che il Collegio ha applicato correttamente la previsione, dopo aver correttamente ricostruito i fatti di causa senza incorrere in alcun errore o travisamento – essendo pacificamente rispondente al vero il fatto che il ha impugnato il solo provvedimento di esclusione dal sistema di controllo, senza aver impugnato Pt_1
i provvedimenti previamente emessi da Bios.
Diversamente da quanto opinato dall'attore, dunque, il Collegio non è incorso in alcuna violazione di legge per omissione di pronuncia, essendosi esso limitato ad applicare (correttamente, come detto) la previsione dell'art.
6.4 della Procedura D056 e dunque a rilevare la inammissibilità, per tardività, della impugnazione proposta dal avverso i provvedimenti emessi da prima Pt_1 _1 dell'emissione del provvedimento di esclusione dal sistema di controllo.
7. Alle pag. 19 e ss. dell'atto di citazione, nel Paragrafo IV, l'attore ha lamentato la “invalidità del lodo” per “violazione e/o erronea applicazione dell'art. 63 del Reg CE 889/2008 e dell'art. 9” della pagina 13 di 19 Procedura D080 di Bios.
L'attore, in sintesi, ha dedotto che l'esclusione dal sistema di controllo di è stata _1 determinata, per così dire a monte, dal rilievo di una non conformità (il mancato adeguamento della
Relazione tecnica ex art. 63 Reg. CE n. 889/2008) invero insussistente, sì che l'esclusione dal sistema di controllo sarebbe stata determinata da mere ragioni formali e, dunque, non dalla effettiva esistenza di una non conformità, ma dalla mancata ottemperanza ad una scorretta diffida di che avrebbe via _1 via determinato l'aggravamento della posizione del sino a giungere alla sua esclusione dal Pt_1 sistema di controllo.
L'argomento non coglie nel segno, per una pluralità di concorrenti ragioni.
7.1. Con la censura in esame l'attore, innanzitutto, contesta a ben vedere non il provvedimento di esclusione, ma i provvedimenti che ha assunto in precedenza: provvedimenti tutti che il _1 Pt_1 non ha impugnato e che il Collegio arbitrale ha dunque ritenuto non più contestabili, assumendo sul punto una determinazione che va qui mantenuta ferma, come già accertato.
7.2. Ciò detto, la censura in esame (se valutata guardando, esclusivamente, al provvedimento di esclusione tempestivamente impugnato dal omette di considerare, da un lato, che il Pt_1 provvedimento di esclusione dal sistema di controllo è stato assunto da dopo aver contestato al _1 una “infrazione” che era consistita nella mancata ottemperanza a tre provvedimenti Pt_1 dell'Organismo di Controllo (diffida e diffida ultimativa;
soppressione dei riferimenti all'agricoltura biologica;
sospensione della certificazione); dall'altro lato, che l'emissione da parte di di _1 provvedimenti via via ingravescenti, in ragione del silenzio serbato dal è avvenuta alla stregua Pt_1 del DM n. 15962/2013 menzionato in premesse e, segnatamente, alla stregua dell'Allegato I del DM n.
15962/2013, a norma del quale il mancato rispetto, da parte di un operatore, di una diffida dell'Organismo di Controllo compendia una inosservanza, alla quale deve far seguito l'emissione di ulteriore diffida;
il mancato rispetto di una diffida ultimativa compendia una irregolarità, sanzionata con la soppressione;
il mancato rispetto di una soppressione compendia una infrazione, sanzionata con la sospensione;
il mancato rispetto di una sospensione compendia una infrazione, sanzionata con l'esclusione dal sistema di controllo (così l'Allegato I, sub Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC, L1, L2, L3 e L4).
Il tentativo del di far apparire, qui, come illegittimo il provvedimento di esclusione dal Pt_1 sistema di controllo, siccome in tesi assunto da in ragione di meri inadempimenti formali, non _1 coglie allora nel segno, poiché non considera che la permanenza di un operatore entro un sistema di controllo (cui egli ha aderito liberamente, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale) discende anche dal rispetto da parte dell'operatore delle regole di funzionamento del sistema di controllo. pagina 14 di 19 Il rinvio operato dal alla violazione, ad opera del Collegio arbitrale, dell'art. 63 del Reg. Pt_1
CE n. 889/2008 è dunque inconferente nel caso di specie: vuoi perché veicola una censura di violazione di legge, inammissibile in questa sede ove si fa questione di un arbitrato irrituale4; vuoi perché valorizza un dato normativo non dirimente, dal momento che ha sanzionato il con _1 Pt_1
l'esclusione dal sistema di controllo (non per la violazione dell'art. 63, ma) in ragione del suo reiterato, mancato rispetto dei provvedimenti dell'Organismo di Controllo.
Nessuna censura può dunque essere mossa alla determinazione assunta dagli arbitri che, facendo buon governo delle risultanze a loro disposizione e senza incorrere in alcun errore di fatto o travisamento, si sono limitati a constatare la oggettiva sussistenza del presupposto del provvedimento di esclusione: la mancata risposta del ai provvedimenti di Bios, non tempestivamente impugnati Pt_1 dal medesimo. Pt_1
7.3. Ciò detto, quand'anche si volesse prendere in esame nel merito la censura avanzata dal l'esame condurrebbe a confermare la correttezza della statuizione assunta dal Collegio arbitrale. Pt_1
Secondo la prospettazione attorea, l'originario rilievo della non conformità da parte di _1
(che, come detto a più riprese, con provvedimento del 17.11.2020 ha segnalato al la necessità di Pt_1 aggiornamento della Relazione tecnica ex art. 63 Reg. CE n. 889/2008) avrebbe preso le mosse da presupposti erronei. Secondo l'attore, in particolare, la segnalazione sarebbe stata del tutto infondata e ciò troverebbe oggettiva conferma nel fatto che in data 29.07.2020 il Tecnico Ispettore di aveva _1 proceduto alla effettuazione di una verifica ispettiva presso la sua azienda e tale verifica si era conclusa con la redazione di un verbale ove era stato dato atto della coerenza tra la realtà aziendale del e la Pt_1
Relazione tecnica ex art. 63 che egli aveva già stilato (doc. 8 attore).
L'argomento non coglie nel segno.
Come rilevato dalla convenuta, il verbale di ispezione rilasciato al nel luglio del 2020 Pt_1 segnala, in calce, che la relazione d'ispezione sarebbe stata valutata da e che all'esito di tale _1 valutazione avrebbe proceduto all'invio di “comunicazione in merito all'azienda ispezionata” _1
(sempre doc. 8 attore).
Diversamente da quanto opinato dall'attore, dunque, il verbale d'ispezione è stato non l'atto di definitivo riscontro della conformità dell'azienda del ma uno degli atti istruttori posti in essere Pt_1 da nell'ambito della valutazione dell'azienda medesima: valutazione che ha condotto al rilievo _1 della necessità di aggiornamento della Relazione tecnica ex art. 63 segnalata nel provvedimento del 4 L'attore in atto di citazione, alle pagg. 23 e ss., nel Paragrafo V, dopo aver ribadito che l'esclusione da un sistema di controllo non potrebbe mai essere disposta per ragioni formali, ha lamentato che il Collegio arbitrale avrebbe dovuto disapplicare “i provvedimenti ministeriali in contrasto con la normativa europea e rifarsi a questa sostituendo al regolamento contrattuale, procedura di controllo inclusa, le disposizioni europee”. Si tratta di una censura di violazione di legge, inammissibile nell'economia del presente giudizio di impugnazione di un lodo irrituale. pagina 15 di 19 17.11.2020 (doc. 3 attore), cui ha fatto seguito il formale rilievo della non conformità nel provvedimento del 23.11.2020 (doc. 4 attore).
Quanto ora rilevato è stato correttamente segnalato anche dal Collegio arbitrale che, per quanto qui d'interesse, non è dunque incorso sul punto in alcun errore di fatto o travisamento – avendo anzi rettamente inteso e valorizzato sia l'argomento difensivo spiegato dal ricorrente sia il documento Pt_1
(il verbale d'ispezione) che egli aveva versato in giudizio a sostegno dell'argomento medesimo.
Merita rilevare, d'altro canto, che l'attore ha qui segnalato di aver al fine proceduto (in data
24.05.2021 e, dunque, dopo l'adozione del provvedimento di esclusione dal sistema di controllo) all'aggiornamento della Relazione tecnica ex art. 63, proprio con riguardo ai parametri M241
(programma di reperimento degli alimenti) e M242 (razione giornaliera) ritenuti non conformi da _1 nel provvedimento del 23.11.2020 (atto di citazione, pag. 28, con rinvio al doc. 9).
Della effettuazione di tale aggiornamento non v'è traccia documentale. Come segnalato da _1 in effetti, la relazione depositata dall'attore sub doc. 9 non è sottoscritta. d'altro canto, ha _1 eccepito in comparsa di costituzione, alla pag. 16, che la Relazione tecnica aggiornata al 24.05.2021 non sarebbe mai stata consegnata a e su tale eccezione nulla ha replicato il che non ha _1 Pt_1 offerto di provare di aver consegnato all'Organismo di Controllo la Relazione aggiornata.
Ciò detto (e in disparte, dunque, ogni accertamento sull'effettivo aggiornamento della Relazione tecnica), quel che qui rileva è il contegno del che, assumendo di aver aggiornato la Relazione Pt_1 tecnica, ha qui confermato che la Relazione andava aggiornata, secondo quanto originariamente richiesto da e anche questa conclusione conferma che il Collegio arbitrale non è incorso in alcun _1 errore di fatto nella valutazione delle risultanze di causa, che mostravano (tutte) la infondatezza delle doglianze del Pt_1
8. Resta da rilevare che l'attore, alle pagg. 26 e ss. dell'atto di citazione, nel Paragrafo intitolato
“Fase rescissoria e domanda risarcitoria”, ha lamentato, tra l'altro, di esser venuto a conoscenza dei provvedimenti emessi da “soltanto successivamente al cristallizzarsi della contestata e infondata _1 difformità” e comunque non in tempo utile per impugnarli tempestivamente - e ciò per via di una
“interruzione di operatività da novembre 2020 sino al 10 maggio 2021” di tutti gli strumenti tecnici in uso all'azienda e, con essi, di tutti i “dispositivi informatici personali” (atto di citazione, pag. 27).
8.1. Ebbene, si tratta di doglianza che il ha sollevato anche in sede di arbitrato, ove il Pt_1
Collegio ha (correttamente) rilevato che la asserita, prolungata “interruzione di operatività” tratteggiata dal era rimasta del tutto indimostrata. Pt_1
Tale conclusione va confermata nella presente sede, ove il non ha né compiutamente Pt_1 allegato in che cosa si sarebbe compendiata la lamentata “interruzione di operatività” di qualsivoglia pagina 16 di 19 suo dispositivo elettronico, né offerto il benché minimo mezzo di prova per dimostrare la rispondenza al vero della propria allegazione.
Il ha allora lamentato, in atto di citazione, alla pag. 21 dell'atto di citazione, che le sue Pt_1 difese in punto di impossibilità di tempestiva conoscenza dei provvedimenti di e di tempestivo _1 adeguamento alle prescrizioni a essi recate, cagionata da problemi di connessione, sarebbero state immotivatamente rigettate dal Collegio arbitrale. La doglianza, tuttavia, non può cogliere nel segno, dal momento che il Collegio, per una volta ancora, ha rigettato tali difese non in ragione di un malgoverno delle risultanze a sua disposizione o di un travisamento dei fatti sottoposti alla sua cognizione, ma prendendo atto del fatto che tali difese erano prive di qualsivoglia oggettivo riscontro.
8.2. Ciò detto, va rilevato che l'attore nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha invero mutato la propria prospettazione dei fatti di causa, lamentando che “la prima non conformità da cui è nato tutto fu inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (…) e non fu utilizzata la posta elettronica certificata ovvero non fu utilizzato un sistema che garantisse l'avvenuta ricezione”
(memoria, pag. 3).
La deduzione è inconferente, per due concorrenti ragioni.
La prima ragione. Nel ricorso per arbitrato il non ha affatto lamentato l'utilizzo della Pt_1 posta elettronica ordinaria in luogo della posta elettronica certificata: per avvedersene è sufficiente leggere il ricorso introduttivo del procedimento arbitrale, depositato dall'attore sub doc. C- I. La doglianza in esame è dunque inammissibile nel presente giudizio, che è un giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale e nel quale, dunque, la correttezza del lodo va verificata guardando all'attività assertiva ed asseverativa svolta dalle parti in seno al procedimento arbitrale e ivi sottoposta alla cognizione degli arbitri.
Quanto alla seconda ragione, valga considerare quanto segue. Il “innovando” come detto Pt_1 la propria difesa, ha portato in giudizio la questione dell'utilizzo della posta elettronica ordinaria in luogo della posta elettronica certificata, al fine di introdurre in causa un tema esso stesso nuovo: il dubbio, cioè, che “i termini concessi con la diffida si siano consumati nei tempi calcolati dalla convenuta” – a tal riguardo ipotizzando che “ben potrebbe esser successo che la seconda diffida sia stata invita ancor prima della scadenza del termine dilatorio della prima diffida” (memoria ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c., pag. 3).
Ebbene, anche tale “ipotesi” non è stata sottoposta alla cognizione degli arbitri ed è per ciò stesso irrilevante ai fini che qui ci occupano.
Non solo. Il ha qui dedotto che la posta elettronica ordinaria sarebbe stata utilizzata Pt_1 soltanto per la prima diffida (se ben si comprende: la diffida del 23.11.2020). Se deve inferire pagina 17 di 19 (chiaramente: sulla scorta della prospettazione attorea) che la diffida ultimativa, la soppressione e la sospensione sono state inviate a mezzo pec. E va da sé, allora, che il ricevuta via pec la diffida Pt_1 ultimativa (non v'è prova, come detto, dei problemi di connessione che si sarebbero verificati a carico di tutti i suoi dispositivi elettronici) avrebbe dovuto impugnarla, dando conto della mancata ricezione della prima diffida o del fatto che la diffida ultimativa era stata emessa ancor prima della scadenza del termine concesso con la prima diffida e così via dicendo. Tale impugnazione non è stata proposta dal come rilevato a più riprese: e tanto appalesa la totale inconferenza, ai fini che qui ci occupano, Pt_1 del tema dell'utilizzo della posta elettronica ordinaria che l'attore ha ritenuto di introdurre ex novo nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. - tema sul quale, dunque, non è stato necessario svolgere in corso di causa alcun approfondimento istruttorio5.
8.3. La domanda di annullamento del lodo va dunque rigettata.
Ne consegue il rigetto delle domande di annullamento dei provvedimenti di e della _1 domanda di condanna generica di al risarcimento del danno. _1
*
9. In conclusione, tutte le domande attoree vanno rigettate.
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannato a rifondere a le spese di lite che, in applicazione Parte_1 _1 del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva e di decisione e dei compensi minimi per la fase istruttoria, quanto a giudizi di valore indeterminato e di media complessità), vanno liquidate in € 8.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
10.1. La domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va rigettata, non avendo la convenuta allegato, né offerto di provare il danno in tesi patito in ragione della promozione del presente giudizio e non essendovi evidenza del fatto che l'attore, promuovendo il giudizio, sia incorso in abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 4983/2023:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 8.991,00 per Parte_1 _1 compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 5 Va segalato che l'attore, nuovamente innovando la sua stessa prospettazione dei fatti di causa, nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. è giunto ad allegare “di non aver mai ricevuto i provvedimenti della convenuta qui impugnati, fatta eccezione per l'ultimo” (memoria, pag. 4), revocando in dubbio il fatto che la convenuta li abbia effettivamente spediti. Si tratta di deduzione inammissibile, siccome nuova e tardivamente introdotta – sia nell'economia del presente giudizio, sia in quanto non dedotta in seno al procedimento arbitrale. pagina 18 di 19 Vicenza, 09/09/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 4983/2023 promosso da:
in qualità di titolate dell'omonima impresa individuale (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. STILO FRANCESCO e dall'Avv. CALESSO C.F._1
FABRIZIO
ATTORE contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. CASETTA MICHELE e dell'Avv. _1 P.IVA_1
GRITTI ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ai sensi dell'art. 189, co. 1, n. 1 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio Parte_1 _1
Il giudizio veniva iscritto in data 13.10.2023 al n. R.G. 4983/2023.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che aveva sottoscritto con (società operante nel settore della certificazione Parte_1 _1 agroalimentare e Organismo di Controllo accreditato per il controllo e la certificazione di prodotti da agricoltura biologica) un “Contratto per il controllo e la certificazione delle produzioni agroalimentari ottenute con metodo di produzione biologico” (d'ora in avanti, il Contratto: doc. 2 attore);
- che in data 17.11.2020 aveva inviato all'attore una “prescrizione”, rilevando che “a seguito della _1
CP_ valutazione della situazione aziendale” e “come da Regolamento per la certificazione della
pagina 1 di 19 veniva richiesta all'operatore la “Revisione della Relazione tecnica Art. 63 Reg. CE 889/20081” (doc. 3 attore);
- che in data 23.11.2020 (non avendo ricevuto dal l'aggiornamento della Relazione tecnica) _1 Pt_1 aveva inviato all'attore un “Rapporto di non conformità”, segnalando per l'appunto il mancato aggiornamento della Relazione tecnica (indicato come dovuto in ragione del fatto che “il programma annuale di reperimento degli alimenti (M241) e la razione giornaliera (M242)” non erano “aggiornate alla realtà aziendale”, avendo “tutte le superfici aziendali terminato il periodo di conversione”) e per l'effetto inoltrando all'attore formale “Diffida” per la correzione dell'inosservanza e per l'adozione di azioni correttive (doc. 4 attore);
- che, non avendo nuovamente ricevuto alcun riscontro da in data 25.01.2021 aveva inviato Pt_1 _1 all'attore una “Diffida ultimativa” per la correzione dell'inosservanza e l'adozione delle misure correttive (doc. 5 attore);
- che in data 29.03.2021 preso atto del mancato riscontro del aveva disposto la _1 Pt_1
“Soppressione dei riferimenti all'agricoltura biologica per l'intera produzione aziendale fino al superamento della non conformità” (doc. 6 attore);
- che in data 20.04.2021, dato atto della mancata ottemperanza ai precedenti provvedimenti, Bios aveva disposto la “Sospensione della certificazione dal 20/04/2021 al 20/07/2021” (doc. 7 attore);
- che in data 11.05.2021 aveva alfine disposto l'esclusione del dal sistema di controllo (doc. _1 Pt_1
B attore);
- che l'attore aveva impugnato il provvedimento di esclusione dal sistema di controllo ed i “precedenti atti presupposti” mediante ricorso al Comitato Gestione Ricorsi di promuovendo così un arbitrato _1 in ossequio a quanto stabilito dall'art. IX del Contratto, recante una clausola compromissoria (atto di citazione, pag. 5, con rinvio al ricorso, sub doc. C - I); 1 Regolamento all'epoca vigente e recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli”. A norma dell'art. 27 del Reg. CE n. 834/2007, relativo “alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici”, gli Stati membri “istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento (…)”, con facoltà di delega dei compiti di controllo “a uno o più organismi di controllo”, sottoposti ad autorizzazione e vigilanza. A norma dell'art. 28 del medesimo Reg. CE n. 834/2007, “prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato: a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;
b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27”. A norma dell'art. 63 del Reg. CE n. 889/2008, “alla prima applicazione del regime di controllo” l'operatore era tenuto a redigere e successivamente ad aggiornare “a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività; b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore”. L'art. 64 prevedeva, poi, l'obbligo, per l'operatore, di notificare “tempestivamente all'autorità o all'organismo di controllo qualsiasi modifica della descrizione o delle misure di cui all'articolo 63 (…)”. pagina 2 di 19 - che la domanda dell'attore era stata rigettata con lodo arbitrale del 10.08.2021 (qui prodotto dall'attore sub doc. C - VII).
1.2. Tanto premesso, l'attore lamentava la nullità, l'invalidità e l'inefficacia del lodo (per i motivi che saranno ora passati in rassegna) e chiedeva dunque la declaratoria della nullità del lodo o il suo annullamento e, al contempo, la declaratoria di nullità o l'annullamento o la revoca del provvedimento di esclusione dal sistema di controllo, nonché di “tutti i provvedimenti come … richiamati nella determinazione di esclusione” e di “ogni altro preparatorio, preordinato, coordinato
e, comunque, connesso e consequenziale atto e provvedimento” (atto di citazione, pag. 32).
L'attore lamentava, poi, che “l'attività valutativa e certificativa” svolta da e il _1 provvedimento di esclusione dal sistema di controllo gli avevano arrecato danni, patrimoniali e non patrimoniali, e spiegava a tal riguardo una domanda di condanna generica di al risarcimento dei _1 danni medesimi, “da liquidarsi in separato giudizio” (atto di citazione, pag. 32).
2. si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. _1
2.1. Gli argomenti difensivi spiegati dalla convenuta in relazione ai motivi di impugnazione del lodo articolati dall'attore verranno presi in esame nel prosieguo.
Ciò detto, quel che va qui rilevato è che in comparsa di costituzione passava nuovamente _1 in rassegna i fatti di causa (sostanzialmente: l'emissione dei vari atti e provvedimenti già menzionati dall'attore, il giudizio arbitrale e la pronuncia del lodo) chiarendo, in particolare:
- che il Comitato Gestione Ricorsi (d'ora in avanti, anche solo CGR), in seno al sistema di controllo, era tenuto ad operare nel rispetto della “Procedura del Comitato Gestione dei Ricorsi D056” (doc. 14 convenuta), che l'operatore aveva dichiarato di accettare quando aveva aderito al sistema di Pt_1 controllo per il tramite della sottoscrizione del Contratto menzionato in atto di citazione (Contratto, art.
IX);
- che aderendo al sistema di controllo e sottoscrivendo il relativo contratto (Contratto, art. I) il Pt_1 aveva dichiarato di accettare integralmente anche la “Procedura per il controllo e la certificazione”
D080” (doc. 14 convenuta), che disciplinava, tra l'altro, le modalità di svolgimento da parte di _1 dell'attività di controllo (di per sé comprensiva anche del rilievo, a carico dell'operatore, di
“infrazioni”, “irregolarità” ed “inosservanze” e dell'adozione delle “corrispondenti misure” a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 20/20182);
- che la Procedura D080 e con essa la normativa di settore erano state applicate nel caso di specie, nel quale: 2 Recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica” e vigente all'epoca dei fatti di causa. pagina 3 di 19 i) aveva dapprima rilevato che “taluni appezzamenti di superficie in conversione” dell'azienda del _1
“erano ormai divenuti definitivamente biologici” ed aveva quindi richiesto con il provvedimento Pt_1 del 17.11.2020 l'aggiornamento del “programma annuale di reperimento degli alimenti (M241) e la razione giornaliera (M242)” (comparsa, pag. 17);
ii) il mancato aggiornamento della Relazione tecnica aveva condotto in data 23.11.2020 al rilievo di una non conformità, con conseguente diffida a correggere l'inosservanza (Procedura D080, art. 9.0) nel termine di 60 giorni;
iii) la mancata ottemperanza alla diffida aveva condotto in data 25.01.2021 all'invio di un'ulteriore diffida c.d. ultimativa (Procedura D080, art. 9.3.2) per la correzione dell'inosservanza, sempre entro il termine di 60 giorni: iv) il mancato rispetto della diffida ultimativa aveva quindi condotto in data 29.03.20213 all'adozione della misura della soppressione dei riferimenti all'agricoltura biologica per l'intera produzione aziendale fino al superamento della non conformità (Procedura D080, artt.
9.3.2 e 9.3.3), con assegnazione di un ulteriore termine di 20 giorni per l'adozione di misure correttive;
v) in data 20.04.2021 (e sempre nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato I del DM n. 15962/2013) era stata quindi disposta la sospensione della certificazione per mesi tre dal 20.04.2021 al 20.07.2021, per il mancato rispetto della soppressione delle indicazioni biologiche e per la mancata adozione delle misure correttive;
vi) alla predetta misura della sospensione aveva infine fatto seguito l'esclusione del dal sistema Pt_1 di controllo, sempre in ossequio all'Allegato I del DM n. 15962/2013; vii) in tutti i provvedimenti via via adottati era stata precisata la facoltà, per il di presentare Pt_1 ricorso al CGR entro il termine di decadenza di 30 giorni (giusta quanto previsto dalla Procedura D056, all'art. 6).
3. All'esito dell'udienza di comparizione del 28.05.2024 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione.
3.1. In vista dell'udienza le parti precisavano le conclusioni nelle note depositate ai sensi dell'art. 189, co. 1, n. 1 c.p.c.
L'attore precisava le conclusioni come segue: “ogni contraria istanza ed Parte_1 eccezione disattesa, Voglia il Tribunale adito: — annullare e/o dichiarare nullo il lodo arbitrale irrituale del 10.08.2021 reso in AR (VI) a definizione del procedimento n. 10/2021 fra l'attore e 3 Anche a norma dell'Allegato I del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 15962/2013 (recante disposizioni in materia di non conformità e di conseguenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori), per il quale il mancato rispetto di un termine supplementare concesso dall'Organismo di Controllo per la risoluzione di una inosservanza determina l'applicazione della misura della soppressione. pagina 4 di 19 la sottoscritto dai componenti del collegio Dott. Agr. , Avv. Luca Cavinato e _1 Parte_2
Avv. Teobaldo Tassotti con ogni altra conseguenza di legge, per i motivi in atti dedotti;
— annullare
e/o dichiarare nullo e/o revocare il provvedimento di esclusione dal sistema di controllo, emesso dalla
in data 11.05.2021 nei confronti di (doc. B), per mancato rispetto dei _1 Parte_1 provvedimenti emessi dal medesimo Organismo di Controllo (di seguito, anche “ od “OdC”) e, _1 segnatamente, per “(01) Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche
Provvedimento del 20/04/2021 (L03) – Mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC; (01) – Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche;
Provvedimento del 29/03/2021 (L02) –
Mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC; (01) – Mancato adempimento del termine
“supplementare” concesso;
Provvedimento del 25/01/2021 (L1) – Mancato rispetto dei provvedimento dell'OdC(01) – mancato rispetto di una diffida – Il programma annuale di reperimento degli alimenti
(M241) e la razione giornaliera (M242) non sono aggiornate alla realità aziendale. Tutte le superfici aziendali hanno terminato il periodo di conversione.NC generata dalla precedente DIFFIDA del
23/11/2020, protocollo nr. 227/2021, protocollo nr. 679/2021, protocollo nr.: 853/2021”, nonché, conseguentemente, avverso tutti i provvedimenti come sopra richiamati nella determinazione di esclusione, e avverso ogni altro preparatorio, preordinato, coordinato e, comunque, connesso e consequenziale atto o provvedimento, con ogni altra conseguenza di legge, per i motivi in atti dedotti;
— condannare la convenuta per i fatti, le causali e i titoli tutti dedotti, anche in via _1 cumulativa e/o subordinata e/o alternativa, a risarcire all'attore tutti i danni patiti e patiendi, danni da liquidarsi in separato giudizio (riservata la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale ex art. 278 c.p.c.); — in ogni caso, con vittoria delle spese di lite. 3 In via istruttoria: come da memoria di parte attrice ex art. 171-ter c.p.c. n. 2 del 6.05.2024; ci si oppone all'accoglimento dell'istanza ex adverso formulata all'udienza del 28.05.2024 di autorizzazione al deposito delle copie informatiche dei files di cui ai docc. dal 22 a 35, anche ai sensi dell'art. 2719 c.c. ribadendo l'eccepita tardività/decadenza”.
La convenuta concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, _1 respinta ogni contraria eccezione, anche di rito, ed istanza: In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 comma 3 e 164 comma 4 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, come da difese svolte in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta, adottando
i provvedimenti conseguenti di cui all'art. 164 comma 5 c.p.c.; Nel merito, in via principale: 1 – Contr respingere la domanda di annullamento/nullità del lodo arbitrale irrituale del reso a AR
(VI) il 10/8/2021 a definizione del procedimento n. 10/2021 fra l'attore e perché infondata in _1 fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta, pagina 5 di 19 con conseguente conferma della validità, legittimità ed efficacia del lodo impugnato;
– respingere perché infondate in fatto ed in diritto le domande di annullamento/nullità e/o di revoca in relazione al provvedimento di ESCLUSIONE dal Metodo di Produzione Biologico emesso da nei confronti _1 dell'attore, per come impugnato, come pure in relazione a tutti i provvedimenti pregressi di _1
(diffida, diffida ultimativa e sospensione), e ciò per tutti i motivi esposti in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta da – rigettare la domanda di condanna di al _1 _1 risarcimento dei danni asseritamente patiti per effetto dell'ESCLUSIONE dal Metodo di Produzione biologico (anche nella forma di cui all'art. 278 c.p.c. ed anche con riferimento ad eventuali provvisionali), perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in parte narrativa. In ogni caso, spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi. Con condanna di parte attrice anche a' sensi dell'art. 96 c.p.c. alle spese del giudizio ed al risarcimento dei danni a favore di in persona _1 del l.r.p.t., nella misura che sarà ritenuta e liquidata dall'adito giudice in relazione alla gravità della malafede e/o colpa grave che emerge ictu oculi dalla citazione in commento”.
Su tali conclusioni, all'udienza del 13.05.2025 il giudizio veniva rimesso in decisione.
* * *
4. L'attore ha eccepito la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. IX del Contratto.
Secondo la sua prospettazione, la nullità della clausola avrebbe impedito la “valida costituzione del collegio arbitrale” i cui componenti, d'altro canto, non avrebbero “ricevuto il conferimento del potere giurisdizionale in forza di atto valido e legittimo” – sì che dovrebbe concludersi, oggi, che essi sono stati ab origine privi di una “potestas iudicandi” (atto di citazione, pagg. 8 e 9).
Si tratta di prospettazione alla quale non va dato seguito.
4.1. L'art. IX del Contratto stabilisce quanto segue: “Le parti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 824 bis codice di procedura civile italiano, convengono che tutte le controversie di natura tecnica e giuridica (con esclusione delle questioni relative al recupero del credito e al pagamento delle spettanze di sorte sia durante l'esecuzione che successivamente alla scadenza del presente _1 contratto ed afferenti al contratto stesso ed alla relativa procedura per la certificazione (comprese le questioni relative ai provvedimenti ed alle procedure per inosservanze, irregolarità, infrazioni), saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato irrituale disciplinato dalla “Procedura del Comitato
Gestione dei Ricorsi” (CGR), come disposto dall'allegato 2 al Decreto Legislativo 23 febbraio 2018 n.
20, e per quanto eventualmente non previsto dalle norme di cui al Titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile italiano. Il Collegio Arbitrale a cui è deferita la decisione sulle predette controversie
è il Comitato Gestione dei Ricorsi (CGR) istituito da ai sensi dell'allegato 2 al decreto _1
Legislativo 20/2018. Il CGR è un organo indipendente dalla struttura gerarchica dell'Organismo di pagina 6 di 19 Controllo che opera con caratteristiche di terzietà, imparzialità, autonomia ed indipendenza in applicazione delle Normative di riferimento per la certificazione da parte degli operatori di Il _1
CGR avrà sede a AR (VI) in via Montello n. 6, presso gli Uffici amministrativi di e sarà _1 composto da tre membri aventi le caratteristiche personali e professionali di cui al D.Lgs. 20/2018. Il funzionamento del CGR e le regole della procedura dell'arbitrato saranno quelle contenute nella
“Procedura del Comitato Gestione dei Ricorsi”D056 adottato da consegnato alla controllata _1 al momento della sottoscrizione del presente contratto e sottoscritto senza riserve dalla stessa controllata per accettazione;
nonché le medesime norme riportate all'art. 13 della Procedura per la
Certificazione D080. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare la predetta “Procedura del
Comitato Gestione dei Ricorsi” D056 anche con particolare riferimento, ma non limitatamente, alla modalità di designazione dei membri del CGR (arbitri). Il CGR (arbitri) deciderà in via irrituale secondo diritto, regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale secondo quanto stabilito dalla
“Procedura del Comitato Gestione dei Ricorsi” D056 o, comunque, nei modi che riterrà più opportuni. Il lodo arbitrale sarà inappellabile. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione del CGR che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale. Il CGR deciderà anche sulla attribuzione e sulla ripartizione delle spese. Le parti dichiarano sin d'ora di confermare e ratificare la nomina del CGR quale arbitro collegiale della procedura”.
4.2. A dire dell'attore la clausola compromissoria di cui all'art. IX predetto sarebbe nulla poiché essa demanda la cognizione delle controversie ad un collegio arbitrale (il CGR) composto da arbitri nominati non dalle parti, ma dalla sola in asserita violazione degli articoli 809 e 810 c.p.c. _1
La censura non ha fondamento.
Il D. Lgs. n. 20/2018 (come già rilevato, vigente all'epoca dei fatti per cui è causa) stabiliva nell'Allegato 2 che gli Organismi di Controllo (e, dunque, dovevano dotarsi di un “organo _1 collegiale” investito della decisione “su reclami e ricorsi” (Allegato 2, punto C, sub 6). L'allegato 2 prevedeva, in particolare, che “l'organo collegiale dei ricorsi”, avente un numero dispari di componenti, doveva essere “indipendente della struttura gerarchica dell'organismo di controllo”
(allegato 2, punto C, sub 8) e composto da soggetti “in possesso dei seguenti requisiti minimi:
1. Titolo professionale: professionisti del settore agroalimentare, avvocati e commercialisti;
2. Esperienza professionale di almeno 2 anni nella certificazione agroalimentare” (Allegato 2, punto B.II).
Questo essendo il quadro normativo di riferimento, si è dotata di un organo collegiale dei _1 ricorsi non sua sponte, ma in ossequio a quanto stabilito dall'Allegato 2 del D. Lgs. n. 20/2018. E tanto
è stato specificamente precisato da nell'art. 1 della Procedura D056 (adottata proprio per la _1
pagina 7 di 19 regolamentazione dei ricorsi), ove è stato previsto quanto segue: “Il Comitato Gestione dei Ricorsi
(CGR) è istituito da ai sensi dell'allegato 2 al decreto Legislativo 20/2018. Il CGR è quindi _1
l'organo previsto dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2018 n. 20 quale ente arbitrale per la risoluzione in unica istanza di tutte le controversie insorte tra OdC e operatore assoggettato a controllo. Il CGR è un organo indipendente dalla struttura gerarchica della che opera con caratteristiche di _1 terzietà, imparzialità, autonomia ed indipendenza in applicazione delle Normative di riferimento per la certificazione da parte degli operatori di Il CGR avrà sede a AR (VI) in via Montello n. _1
6, presso gli Uffici amministrativi di e sarà composto da tre membri aventi le caratteristiche _1 personali e professionali di cui al D.Lgs. 20/2018”.
Ne discende che nella clausola compromissoria di cui all'art. IX del Contratto ha _1 semplicemente stabilito quel che era tenuta a stabilire a norma del D. Lgs. n. 20/2018 (e della
Procedura D056 adottata alla stregua di esso) - cioè a dire che le controversie tra l'Organismo di
Controllo e l'operatore sarebbero state decise dal CGR, istituito a norma dell'Allegato 2 del D. Pt_1
Lgs. n. 20/2018, “indipendente” dalla struttura gerarchica di operante “con caratteristiche di _1 terzietà, imparzialità, autonomia ed indipendenza” e composto da “tre membri aventi le caratteristiche personali e professionali di cui al D. Lgs. 20/2018”.
L'attore, d'altro canto, non ha né allegato, né offerto di provare che il CGR sarebbe stato invero non indipendente o che i suoi membri sarebbero stati invero non autonomi o non imparziali o, ancora, che i componenti del CGR sarebbero stati privi dei requisiti posti dal D. Lgs. n. 20/2018.
La censura in esame va dunque rigettata.
4.3. L'attore ha poi dedotto che la clausola compromissoria di cui all'art. IX del Contratto sarebbe nulla perché essa determinerebbe la compromissione in arbitri anche di controversie “aventi ad oggetto diritti indisponibili e interessi legittimi” e, in particolare, controversie relative alla “esclusione dal sistema di controllo” che, “stanti le evidenti ricadute pubblico/amministrative”, sarebbe “sottratta alla disponibilità negoziale delle parti” (atto di citazione, pag. 10).
La doglianza non ha fondamento.
Come rammentato proprio dall'attore alla pag. 17 dell'atto di citazione, la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite ha da tempo chiarito che “in tema di certificazione biologica dei prodotti agricoli, disciplinata dal reg. n. 2092/1991/Cee, sostituito dal reg. n. 834/2007/Ce e succ. modif., gli organismi privati autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 1995, ad effettuare i controlli ed a rilasciare la certificazione, non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all'esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un'attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi), sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica, che pagina 8 di 19 si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria” (Cass. civ. Sez. Un. n. 9678/2019).
Non ha dunque ragion d'essere il richiamo operato dall'attore agli “interessi legittimi”.
E' del resto perplessa l'ulteriore notazione dell'attore, a dire del quale l'esclusione di un operatore (nel caso di specie: del dal sistema di controllo (nel caso di specie: di sarebbe Pt_1 _1 materia “sottratta alla disponibilità negoziale delle parti”, avendo essa rilevanti ricadute
“pubblico/amministrative”.
L'adesione del al Sistema di controllo di Bios è avvenuta in effetti sulla scorta del Pt_1
Contratto, sottoscritto dal nell'esercizio della sua autonomia negoziale e nel quale all'art. III è Pt_1 stata espressamente prevista la facoltà di Bios di disporre l'esclusione del dal sistema di Pt_1 controllo.
E' allora evidente che il ha autonomamente deciso di aderire al sistema di controllo di Pt_1
Bios e che egli, aderendo al sistema di controllo per il tramite della sottoscrizione del Contratto, ne ha accettato la regolamentazione e ha accettato di osservarla a pena di esclusione dal sistema di controllo medesimo. La controversia sull'esclusione del dal sistema di controllo di Bios non verte affatto, Pt_1 dunque, su diritti indisponibili: non esiste alcuna norma, nell'ordinamento, che renda “indisponibile”
l'adesione, o meno, del ad un sistema di controllo. E, al contempo, va rammentato che per Pt_1 stabilire se una controversia possa essere, o meno, rimessa alla cognizione di arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c. è “necessario distinguere la natura inderogabile delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, rispetto alla indisponibilità del diritto controverso” (Cass. civ.
n. 10433/2022).
4.4. L'attore ha lamentato, ancora, che la clausola compromissoria sarebbe nulla poiché non garantirebbe “l'osservanza del contraddittorio”, imponendo al ricorrente “preclusioni, termini e decadenze che impediscono l'esercizio del diritto incluso quello di replica alle eventuali difese della società e rimettendo all' “insindacabile giudizio” del Collegio arbitrale la concessione di _1 termini per integrare “le difese e allegazioni” (atto di citazione, pag. 11. La censura è stata in parte riproposta dall'attore alle pagg. 12/13 dell'atto di citazione).
La censura non è fondata.
La clausola compromissoria disciplina l'arbitrato facendo rinvio alla Procedura D056.
La Procedura, negli articoli 6.4 / 6.11, disciplina la promozione del ricorso avverso le determinazioni di il ricorso ed il procedimento arbitrale. _1
pagina 9 di 19 Per quanto qui d'interesse, tali disposizioni stabiliscono che il ricorso avverso le determinazioni di Bios deve essere proposto entro il termine (perentorio e posto a pena di decadenza) di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento contestato;
descrivono, analiticamente, il contenuto del ricorso, stabilendo che in esso deve esplicarsi tutta l'attività assertiva ed asseverativa del ricorrente e precisando che le allegazioni e produzioni del ricorrente sono passibili di integrazione soltanto a fronte della dimostrazione della “impossibilità ad allegare la documentazione sopravvenuta dopo la data di scadenza del termine di presentazione” del ricorso;
disciplinano le modalità di fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso, prevedendo per la costituzione di un termine (di 10 giorni) _1 computato a ritroso rispetto all'udienza e ponendo anche a carico di l'onere di svolgere tutta _1
l'attività assertiva ed asseverativa nella comparsa di costituzione, “a pena di decadenza e inammissibilità”; prevedono la comunicazione, al ricorrente, della comparsa di Bios, “almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”; disciplinano l'udienza di trattazione, precisando che l'attività svolta nel corso di essa deve essere oggetto di verbalizzazione;
che nel corso dell'udienza vi può essere l'interrogatorio liberto delle parti “che compaiono e vi acconsentono”; che nel corso dell'udienza il Collegio deve invitare le parti alla discussione e sottoporre loro le questioni
“che meritano maggiore approfondimento”; che nel corso dell'udienza il Collegio ha facoltà di
“richiedere a ciascuna delle parti la produzione di documentazione necessaria a dirimere la questione devoluta”.
E' allora agevole rilevare che la Procedura detta una disciplina che non può essere in alcun modo ritenuta lesiva del contraddittorio, dal momento che essa detta regole chiare e, laddove prevede termini, ne precisa espressamente la natura perentoria;
sottopone ad identiche preclusioni sia l'attività difensiva del ricorrente, sia l'attività difensiva di in termini di perfetta parità e senza differenziare _1 in alcun modo la loro posizione entro l'arbitrato; si limita, quanto al resto, a disciplinare un procedimento sottoposto a termine di decadenza (al pari di quanto avviene per una molteplicità di procedimenti, anche a cognizione ordinaria, disciplinati dal codice di procedura civile), nel quale l'attività assertiva e asseverativa delle parti deve svolgersi, a pena di decadenza, negli scritti difensivi iniziali (anche qui, al pari di quanto avviene per taluni procedimenti a cognizione ordinaria disciplinati dal codice di procedura civile) e nel quale il governo dell'udienza di trattazione e della eventuale fase istruttoria è rimesso al Collegio, che può decidere se assumere la propria decisione allo stato degli atti o previamente dando corso ad un supplemento di attività istruttoria o al deposito di scritti difensivi conclusivi (come, nuovamente, usualmente accade in una pluralità di procedimenti disciplinati dal codice di rito).
Ciò detto, va altresì rilevato che l'attore sottoscrivendo il Contratto (e con esso la clausola pagina 10 di 19 compromissoria) ha dichiarato di accettare interamente e senza riserve la Procedura D056 e che egli in atto di citazione non ha allegato, né offerto di provare, che gli arbitri nel corso dell'arbitrato che qui ci occupa avrebbero violato la Procedura: e anche per tale ragione la doglianza che egli ha avanzato in atto di citazione si appalesa priva di fondamento.
4.5. Non ha parimenti fondamento l'ulteriore argomento dell'attore, a dire del quale la clausola compromissoria sarebbe nulla perché ha istituito un arbitrato irrituale “anziché rituale, così come previsto dal D. Lgs. n. 20/2018”.
A tal riguardo, sarà sufficiente rilevare che l'Allegato 2 del D. Lgs. n. 20/2018 non prescriveva affatto un arbitrato rituale, dal momento che esso si limitava a stabilire che “i pronunciamenti” dell'organo collegiale dei ricorsi avrebbero dovuto avere “natura di lodo arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del titolo
VIII del libro quarto del Codice di procedura civile”.
4.6. Alla pag. 13 dell'atto di citazione l'attore ha poi dedotto che la clausola compromissoria sarebbe nulla poiché essa non specificherebbe quali sarebbero le controversie devolute alla cognizione del CGR e sarebbe dunque indeterminata - per altro non prevedendo espressamente le controversie inerenti all'esclusione dal sistema di controllo.
Ebbene, la clausola non è affatto indeterminata.
La clausola, in effetti, prevede (espressamente ed in ossequio a quanto stabilito nella Procedura
D056) la devoluzione al CGR di “tutte le controversie di natura tecnica e giuridica (con esclusione delle questioni relative al recupero del credito e al pagamento delle spettanze di sorte sia _1 durante l'esecuzione che successivamente alla scadenza del … contratto ed afferenti al contratto stesso ed alla relativa procedura per la certificazione”, in tali controversie includendo, segnatamente, le controversie relative “ai provvedimenti ed alle procedure per inosservanze, irregolarità, infrazioni”.
Posto, dunque, che la clausola identifica con chiarezza le controversie cui essa fa riferimento, è al contempo evidente (perché tanto risulta dal tenore letterale della clausola) che la controversia afferente a provvedimenti e procedure per inosservanze, irregolarità e infrazioni (qual è quella che qui ci occupa) è stata devoluta alla cognizione del CGR.
4.7. Secondo un ulteriore argomento attoreo, la clausola compromissoria sarebbe nulla poiché essa stabilisce la inappellabilità del lodo.
L'argomento non ha fondamento. Il regime di impugnazione di un lodo è quello stabilito ex lege
(principio, questo, ribadito per altro nell'art.
6.12 della Procedura D056). E ciò è tanto vero che il Pt_1 ha promosso avverso il lodo il giudizio in scrutinio.
4.8. L'attore ha infine lamentato che la clausola compromissoria sarebbe nulla poiché essa pagina 11 di 19 prevede in capo a “il potere indiscriminato e discrezionale di modificare unilateralmente il _1 procedimento arbitrale” (atto di citazione, pag. 14).
La censura non merita, nuovamente, accoglimento. Posto che la clausola compromissoria sul punto nulla prevede (l'attore, invero, ha fatto riferimento ad una previsione posta non dalla clausola compromissoria, ma dall'art. 9 della Procedura D056), nel caso di specie non v'è stata l'adozione unilaterale di alcuna modifica, vuoi della clausola compromissoria, vuoi della Procedura D056: e tanto appalesa la totale inconferenza della doglianza attorea.
*
5. Sulla scorta di quanto sopra rilevato, va dichiarata la validità della clausola compromissoria di cui all'art. IX del Contratto.
Ciò detto, vanno prese in esame le ulteriori censure che l'attore ha indirizzato non alla clausola compromissoria (al fine di far venir meno la devoluzione stessa al CGR della controversia che ci occupa), ma al lodo emesso dal CGR in data 10.08.2021 (doc. C - VII attore e doc. 17 convenuta).
5.1. Posto che nel caso di specie si fa questione di un lodo irrituale, va fatto qui rinvio all'art. 808 ter c.p.c., a norma del quale il lodo irrituale può essere impugnato (e annullato dal Giudice):
1) se la convenzione d'arbitrato è invalida o se gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione d'arbitrato;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812 c.p.c.;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
Nessuna delle predette fattispecie è integrata nel caso di specie nel quale, come sopra accertato,
l'arbitrato irrituale si è svolto sulla scorta di una valida clausola compromissoria e nel rispetto delle regole da essa poste: regole la cui applicazione (da parte di arbitri nominati in ossequio a quanto previsto dalla clausola compromissoria) ha garantito il rispetto del contraddittorio, nella decisione di una controversia certamente compresa nel novero delle controversie che la clausola ha devoluto al
CGR.
5.2. Va allora verificato se le censure mosse dall'attore al lodo possano essere qui valorizzate alla stregua del consolidato principio per il quale il lodo arbitrale può essere impugnato anche “per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio)”, con la conseguenza che pagina 12 di 19 “il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'articolo 829 del Cpc, quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri”; che “il lodo irrituale (…) non è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante”; che “il lodo irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o la incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso” (così, ex multis, Cass. civ. n. 13522/2021).
6. Ebbene, alla pag. 16 dell'atto di citazione, nel Paragrafo III, l'attore ha lamentato che gli arbitri sarebbero incorsi in “violazione di legge in punto decadenze e omessa pronuncia”, per aver ritenuto non più sindacabili in seno all'arbitrato (promosso dal avverso il provvedimento di Pt_1 esclusione dal sistema di controllo assunto da in data 11.05.2021: doc. B attore) i provvedimenti _1 in precedenza emessi da qui elencati in premesse: l'invito all'aggiornamento della Relazione _1 tecnica;
la segnalazione della non conformità, con diffida all'adozione di azioni correttive;
la diffida ultimativa;
la soppressione dei riferimenti all'agricoltura biologica;
al sospensione per mesi tre della certificazione (docc. 3/7 attore).
6.1. Si tratta, è evidente, di una censura con la quale il ha inteso contestare per una volta Pt_1 ancora la Procedura D056 che, come già rilevato, stabiliva un termine di decadenza di trenta giorni per la presentazione al CGR dei ricorsi avverso i provvedimenti emessi da _1
Ebbene, posto che la validità di tale previsione è stata già sopra accertata, non è chiaro quale
“violazione di legge” l'attore abbia voluto addebitare al Collegio arbitrale, dal momento che il Collegio ha applicato correttamente la previsione, dopo aver correttamente ricostruito i fatti di causa senza incorrere in alcun errore o travisamento – essendo pacificamente rispondente al vero il fatto che il ha impugnato il solo provvedimento di esclusione dal sistema di controllo, senza aver impugnato Pt_1
i provvedimenti previamente emessi da Bios.
Diversamente da quanto opinato dall'attore, dunque, il Collegio non è incorso in alcuna violazione di legge per omissione di pronuncia, essendosi esso limitato ad applicare (correttamente, come detto) la previsione dell'art.
6.4 della Procedura D056 e dunque a rilevare la inammissibilità, per tardività, della impugnazione proposta dal avverso i provvedimenti emessi da prima Pt_1 _1 dell'emissione del provvedimento di esclusione dal sistema di controllo.
7. Alle pag. 19 e ss. dell'atto di citazione, nel Paragrafo IV, l'attore ha lamentato la “invalidità del lodo” per “violazione e/o erronea applicazione dell'art. 63 del Reg CE 889/2008 e dell'art. 9” della pagina 13 di 19 Procedura D080 di Bios.
L'attore, in sintesi, ha dedotto che l'esclusione dal sistema di controllo di è stata _1 determinata, per così dire a monte, dal rilievo di una non conformità (il mancato adeguamento della
Relazione tecnica ex art. 63 Reg. CE n. 889/2008) invero insussistente, sì che l'esclusione dal sistema di controllo sarebbe stata determinata da mere ragioni formali e, dunque, non dalla effettiva esistenza di una non conformità, ma dalla mancata ottemperanza ad una scorretta diffida di che avrebbe via _1 via determinato l'aggravamento della posizione del sino a giungere alla sua esclusione dal Pt_1 sistema di controllo.
L'argomento non coglie nel segno, per una pluralità di concorrenti ragioni.
7.1. Con la censura in esame l'attore, innanzitutto, contesta a ben vedere non il provvedimento di esclusione, ma i provvedimenti che ha assunto in precedenza: provvedimenti tutti che il _1 Pt_1 non ha impugnato e che il Collegio arbitrale ha dunque ritenuto non più contestabili, assumendo sul punto una determinazione che va qui mantenuta ferma, come già accertato.
7.2. Ciò detto, la censura in esame (se valutata guardando, esclusivamente, al provvedimento di esclusione tempestivamente impugnato dal omette di considerare, da un lato, che il Pt_1 provvedimento di esclusione dal sistema di controllo è stato assunto da dopo aver contestato al _1 una “infrazione” che era consistita nella mancata ottemperanza a tre provvedimenti Pt_1 dell'Organismo di Controllo (diffida e diffida ultimativa;
soppressione dei riferimenti all'agricoltura biologica;
sospensione della certificazione); dall'altro lato, che l'emissione da parte di di _1 provvedimenti via via ingravescenti, in ragione del silenzio serbato dal è avvenuta alla stregua Pt_1 del DM n. 15962/2013 menzionato in premesse e, segnatamente, alla stregua dell'Allegato I del DM n.
15962/2013, a norma del quale il mancato rispetto, da parte di un operatore, di una diffida dell'Organismo di Controllo compendia una inosservanza, alla quale deve far seguito l'emissione di ulteriore diffida;
il mancato rispetto di una diffida ultimativa compendia una irregolarità, sanzionata con la soppressione;
il mancato rispetto di una soppressione compendia una infrazione, sanzionata con la sospensione;
il mancato rispetto di una sospensione compendia una infrazione, sanzionata con l'esclusione dal sistema di controllo (così l'Allegato I, sub Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC, L1, L2, L3 e L4).
Il tentativo del di far apparire, qui, come illegittimo il provvedimento di esclusione dal Pt_1 sistema di controllo, siccome in tesi assunto da in ragione di meri inadempimenti formali, non _1 coglie allora nel segno, poiché non considera che la permanenza di un operatore entro un sistema di controllo (cui egli ha aderito liberamente, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale) discende anche dal rispetto da parte dell'operatore delle regole di funzionamento del sistema di controllo. pagina 14 di 19 Il rinvio operato dal alla violazione, ad opera del Collegio arbitrale, dell'art. 63 del Reg. Pt_1
CE n. 889/2008 è dunque inconferente nel caso di specie: vuoi perché veicola una censura di violazione di legge, inammissibile in questa sede ove si fa questione di un arbitrato irrituale4; vuoi perché valorizza un dato normativo non dirimente, dal momento che ha sanzionato il con _1 Pt_1
l'esclusione dal sistema di controllo (non per la violazione dell'art. 63, ma) in ragione del suo reiterato, mancato rispetto dei provvedimenti dell'Organismo di Controllo.
Nessuna censura può dunque essere mossa alla determinazione assunta dagli arbitri che, facendo buon governo delle risultanze a loro disposizione e senza incorrere in alcun errore di fatto o travisamento, si sono limitati a constatare la oggettiva sussistenza del presupposto del provvedimento di esclusione: la mancata risposta del ai provvedimenti di Bios, non tempestivamente impugnati Pt_1 dal medesimo. Pt_1
7.3. Ciò detto, quand'anche si volesse prendere in esame nel merito la censura avanzata dal l'esame condurrebbe a confermare la correttezza della statuizione assunta dal Collegio arbitrale. Pt_1
Secondo la prospettazione attorea, l'originario rilievo della non conformità da parte di _1
(che, come detto a più riprese, con provvedimento del 17.11.2020 ha segnalato al la necessità di Pt_1 aggiornamento della Relazione tecnica ex art. 63 Reg. CE n. 889/2008) avrebbe preso le mosse da presupposti erronei. Secondo l'attore, in particolare, la segnalazione sarebbe stata del tutto infondata e ciò troverebbe oggettiva conferma nel fatto che in data 29.07.2020 il Tecnico Ispettore di aveva _1 proceduto alla effettuazione di una verifica ispettiva presso la sua azienda e tale verifica si era conclusa con la redazione di un verbale ove era stato dato atto della coerenza tra la realtà aziendale del e la Pt_1
Relazione tecnica ex art. 63 che egli aveva già stilato (doc. 8 attore).
L'argomento non coglie nel segno.
Come rilevato dalla convenuta, il verbale di ispezione rilasciato al nel luglio del 2020 Pt_1 segnala, in calce, che la relazione d'ispezione sarebbe stata valutata da e che all'esito di tale _1 valutazione avrebbe proceduto all'invio di “comunicazione in merito all'azienda ispezionata” _1
(sempre doc. 8 attore).
Diversamente da quanto opinato dall'attore, dunque, il verbale d'ispezione è stato non l'atto di definitivo riscontro della conformità dell'azienda del ma uno degli atti istruttori posti in essere Pt_1 da nell'ambito della valutazione dell'azienda medesima: valutazione che ha condotto al rilievo _1 della necessità di aggiornamento della Relazione tecnica ex art. 63 segnalata nel provvedimento del 4 L'attore in atto di citazione, alle pagg. 23 e ss., nel Paragrafo V, dopo aver ribadito che l'esclusione da un sistema di controllo non potrebbe mai essere disposta per ragioni formali, ha lamentato che il Collegio arbitrale avrebbe dovuto disapplicare “i provvedimenti ministeriali in contrasto con la normativa europea e rifarsi a questa sostituendo al regolamento contrattuale, procedura di controllo inclusa, le disposizioni europee”. Si tratta di una censura di violazione di legge, inammissibile nell'economia del presente giudizio di impugnazione di un lodo irrituale. pagina 15 di 19 17.11.2020 (doc. 3 attore), cui ha fatto seguito il formale rilievo della non conformità nel provvedimento del 23.11.2020 (doc. 4 attore).
Quanto ora rilevato è stato correttamente segnalato anche dal Collegio arbitrale che, per quanto qui d'interesse, non è dunque incorso sul punto in alcun errore di fatto o travisamento – avendo anzi rettamente inteso e valorizzato sia l'argomento difensivo spiegato dal ricorrente sia il documento Pt_1
(il verbale d'ispezione) che egli aveva versato in giudizio a sostegno dell'argomento medesimo.
Merita rilevare, d'altro canto, che l'attore ha qui segnalato di aver al fine proceduto (in data
24.05.2021 e, dunque, dopo l'adozione del provvedimento di esclusione dal sistema di controllo) all'aggiornamento della Relazione tecnica ex art. 63, proprio con riguardo ai parametri M241
(programma di reperimento degli alimenti) e M242 (razione giornaliera) ritenuti non conformi da _1 nel provvedimento del 23.11.2020 (atto di citazione, pag. 28, con rinvio al doc. 9).
Della effettuazione di tale aggiornamento non v'è traccia documentale. Come segnalato da _1 in effetti, la relazione depositata dall'attore sub doc. 9 non è sottoscritta. d'altro canto, ha _1 eccepito in comparsa di costituzione, alla pag. 16, che la Relazione tecnica aggiornata al 24.05.2021 non sarebbe mai stata consegnata a e su tale eccezione nulla ha replicato il che non ha _1 Pt_1 offerto di provare di aver consegnato all'Organismo di Controllo la Relazione aggiornata.
Ciò detto (e in disparte, dunque, ogni accertamento sull'effettivo aggiornamento della Relazione tecnica), quel che qui rileva è il contegno del che, assumendo di aver aggiornato la Relazione Pt_1 tecnica, ha qui confermato che la Relazione andava aggiornata, secondo quanto originariamente richiesto da e anche questa conclusione conferma che il Collegio arbitrale non è incorso in alcun _1 errore di fatto nella valutazione delle risultanze di causa, che mostravano (tutte) la infondatezza delle doglianze del Pt_1
8. Resta da rilevare che l'attore, alle pagg. 26 e ss. dell'atto di citazione, nel Paragrafo intitolato
“Fase rescissoria e domanda risarcitoria”, ha lamentato, tra l'altro, di esser venuto a conoscenza dei provvedimenti emessi da “soltanto successivamente al cristallizzarsi della contestata e infondata _1 difformità” e comunque non in tempo utile per impugnarli tempestivamente - e ciò per via di una
“interruzione di operatività da novembre 2020 sino al 10 maggio 2021” di tutti gli strumenti tecnici in uso all'azienda e, con essi, di tutti i “dispositivi informatici personali” (atto di citazione, pag. 27).
8.1. Ebbene, si tratta di doglianza che il ha sollevato anche in sede di arbitrato, ove il Pt_1
Collegio ha (correttamente) rilevato che la asserita, prolungata “interruzione di operatività” tratteggiata dal era rimasta del tutto indimostrata. Pt_1
Tale conclusione va confermata nella presente sede, ove il non ha né compiutamente Pt_1 allegato in che cosa si sarebbe compendiata la lamentata “interruzione di operatività” di qualsivoglia pagina 16 di 19 suo dispositivo elettronico, né offerto il benché minimo mezzo di prova per dimostrare la rispondenza al vero della propria allegazione.
Il ha allora lamentato, in atto di citazione, alla pag. 21 dell'atto di citazione, che le sue Pt_1 difese in punto di impossibilità di tempestiva conoscenza dei provvedimenti di e di tempestivo _1 adeguamento alle prescrizioni a essi recate, cagionata da problemi di connessione, sarebbero state immotivatamente rigettate dal Collegio arbitrale. La doglianza, tuttavia, non può cogliere nel segno, dal momento che il Collegio, per una volta ancora, ha rigettato tali difese non in ragione di un malgoverno delle risultanze a sua disposizione o di un travisamento dei fatti sottoposti alla sua cognizione, ma prendendo atto del fatto che tali difese erano prive di qualsivoglia oggettivo riscontro.
8.2. Ciò detto, va rilevato che l'attore nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha invero mutato la propria prospettazione dei fatti di causa, lamentando che “la prima non conformità da cui è nato tutto fu inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (…) e non fu utilizzata la posta elettronica certificata ovvero non fu utilizzato un sistema che garantisse l'avvenuta ricezione”
(memoria, pag. 3).
La deduzione è inconferente, per due concorrenti ragioni.
La prima ragione. Nel ricorso per arbitrato il non ha affatto lamentato l'utilizzo della Pt_1 posta elettronica ordinaria in luogo della posta elettronica certificata: per avvedersene è sufficiente leggere il ricorso introduttivo del procedimento arbitrale, depositato dall'attore sub doc. C- I. La doglianza in esame è dunque inammissibile nel presente giudizio, che è un giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale e nel quale, dunque, la correttezza del lodo va verificata guardando all'attività assertiva ed asseverativa svolta dalle parti in seno al procedimento arbitrale e ivi sottoposta alla cognizione degli arbitri.
Quanto alla seconda ragione, valga considerare quanto segue. Il “innovando” come detto Pt_1 la propria difesa, ha portato in giudizio la questione dell'utilizzo della posta elettronica ordinaria in luogo della posta elettronica certificata, al fine di introdurre in causa un tema esso stesso nuovo: il dubbio, cioè, che “i termini concessi con la diffida si siano consumati nei tempi calcolati dalla convenuta” – a tal riguardo ipotizzando che “ben potrebbe esser successo che la seconda diffida sia stata invita ancor prima della scadenza del termine dilatorio della prima diffida” (memoria ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c., pag. 3).
Ebbene, anche tale “ipotesi” non è stata sottoposta alla cognizione degli arbitri ed è per ciò stesso irrilevante ai fini che qui ci occupano.
Non solo. Il ha qui dedotto che la posta elettronica ordinaria sarebbe stata utilizzata Pt_1 soltanto per la prima diffida (se ben si comprende: la diffida del 23.11.2020). Se deve inferire pagina 17 di 19 (chiaramente: sulla scorta della prospettazione attorea) che la diffida ultimativa, la soppressione e la sospensione sono state inviate a mezzo pec. E va da sé, allora, che il ricevuta via pec la diffida Pt_1 ultimativa (non v'è prova, come detto, dei problemi di connessione che si sarebbero verificati a carico di tutti i suoi dispositivi elettronici) avrebbe dovuto impugnarla, dando conto della mancata ricezione della prima diffida o del fatto che la diffida ultimativa era stata emessa ancor prima della scadenza del termine concesso con la prima diffida e così via dicendo. Tale impugnazione non è stata proposta dal come rilevato a più riprese: e tanto appalesa la totale inconferenza, ai fini che qui ci occupano, Pt_1 del tema dell'utilizzo della posta elettronica ordinaria che l'attore ha ritenuto di introdurre ex novo nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. - tema sul quale, dunque, non è stato necessario svolgere in corso di causa alcun approfondimento istruttorio5.
8.3. La domanda di annullamento del lodo va dunque rigettata.
Ne consegue il rigetto delle domande di annullamento dei provvedimenti di e della _1 domanda di condanna generica di al risarcimento del danno. _1
*
9. In conclusione, tutte le domande attoree vanno rigettate.
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannato a rifondere a le spese di lite che, in applicazione Parte_1 _1 del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva e di decisione e dei compensi minimi per la fase istruttoria, quanto a giudizi di valore indeterminato e di media complessità), vanno liquidate in € 8.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
10.1. La domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va rigettata, non avendo la convenuta allegato, né offerto di provare il danno in tesi patito in ragione della promozione del presente giudizio e non essendovi evidenza del fatto che l'attore, promuovendo il giudizio, sia incorso in abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 4983/2023:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 8.991,00 per Parte_1 _1 compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 5 Va segalato che l'attore, nuovamente innovando la sua stessa prospettazione dei fatti di causa, nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. è giunto ad allegare “di non aver mai ricevuto i provvedimenti della convenuta qui impugnati, fatta eccezione per l'ultimo” (memoria, pag. 4), revocando in dubbio il fatto che la convenuta li abbia effettivamente spediti. Si tratta di deduzione inammissibile, siccome nuova e tardivamente introdotta – sia nell'economia del presente giudizio, sia in quanto non dedotta in seno al procedimento arbitrale. pagina 18 di 19 Vicenza, 09/09/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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