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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 07 aprile 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2121/2019 R.G. avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” (codice 109999) promossa da:
(c.f. ), come rappresentato e difesodall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Giuseppe Sassi, del Foro di Como
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, come rappresentato
[...] P.IVA_1
e difeso dal Dott. Renzo Costa, Funzionario Delegato dal Direttore pro tempore della
Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da note difensive autorizzate depositate in data 24 marzo
2025 ed a verbale d'udienza 07 aprile 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<In via preliminare: Dichiarare la nullità del Decreto n. 697301 della
[...]
del 26.11.2018 notificato il 06.12.2018 per violazione dell'art. 18 L. Controparte_2
689/1981;
pagina 1 di 12 In via principale e nel merito: In accoglimento dell'opposizione proposta, annullare il
Decreto n. 697301 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato- Ragioneria Territoriale in data 26.11.2018 e notificato il 06.12.2018; CP_2
In via ulteriormente subordinata: Contenere le sanzioni nei minimi edittali di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA, come per legge>>.
Per parte resistente, come comparsa di costituzione e risposta:
<Voglia il Giudice adito: in via pregiuziale
- respingere la richiesta di sospensione del giudizio formulata dal ricorrente;
nel merito respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la piena legittimità e validità dell'ordinanza impugnata.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa (art. 152 bis dips. Att. c.p.c.)>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato innanzi il Tribunale di Como in data 31 dicembre 2018, era a proporre opposizione avverso i decreti: Parte_1
- Controparte_1 Controparte_2
di Milano, 11 dicembre 2018, notificati in data 12 dicembre 2018, n.° 716956, n.°
[...]
716967, n.° 716972, n.° 716973, n.° 716974, n.° 716976, n.° 716977, n.° 716978, n.° 716979,
n.° 716981 e n.° 716983;
- Controparte_1 Controparte_2
di Genova, 26 novembre 2018, notificati in data 06 dicembre 2018, n.° 697279, n.°
[...]
697299, n.° 697301, n.° 697315 e n.° 697318;
- Ragioneria Controparte_1 CP_2
Stato di Venezia, 22 novembre 2018, notificato in data 03 dicembre 2018, n.° 731747.
[...]
Tutti adottati avverso n.° 64 processi verbali di contestazione Guardia di Finanza,
Nucleo Polizia Tributaria di Como, 26 febbraio 2016, egli notificati la medesima data del 26 febbraio 2016, per la ritenuta violazione dell'art. 49, comma 1, D.L.vo n.° 231/2007 (per aver trasferito denaro contante senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
[...]
). CP_3
Si costituiva in giudizio il resistente Controparte_1
, eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Como a conoscere
[...]
del ricorso così proposto avverso tutti i decreti opposti, ad eccezione di quello adottato in data
11 dicembre 2018, e notificato all'interessato in data 12 dicembre 2018, n.° 716967.
pagina 2 di 12 Con ordinanza in causa rubricata a n.° 5936/2018 R.G., Tribunale di Como, 05 aprile
2019, l' così adito, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza da parte CP_4
resistente sollevata, pronunciava quindi, oltre il resto, la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Alessandria, a conoscere dell'opposizione avverso il decreto
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova, 26 novembre 2018, n.° 697301.
Con ricorso tempestivamente depositato innanzi questo Ufficio in data 21 giugno 2019, riassumeva per l'effetto il giudizio di opposizione in oggetto integralmente Parte_1
richiamando i motivi in fatto e diritto proposti con il ricorso già depositato innanzi il
Tribunale di Como e chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento fatto oggetto di gravame, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; quindi, nel merito, in via di principalità, declaratoria di nullità del provvedimento stesso e suo annullamento;
in subordine, la riduzione della sanzione ai minimi edittali;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il resistente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE, Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova, che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva, in via pregiudiziale, il respingimento della richiesta di sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito del procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente pendente innanzi il Tribunale di Padova e colà rubricato a n.° 3787/2019 R.G.N.R., 3662/2019 R.G.Gip, e, nel merito, l'integrale respingimento del ricorso;
con vittoria delle spese di lite ex art. 125 bis disp. att. c.p.c.
Con ordinanza in data 22 novembre 2019, questo Giudicante procedeva a sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto ed a sospendere altresì il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente pendente innanzi il
Tribunale di Padova e colà rubricato a n.° 3787/2019 R.G.N.R., 3662/2019 R.G.Gip.
Con ordinanza 13 luglio 2022, all'esito del rinvio a giudizio dell'imputato (unitamente ad altri) innanzi il Tribunale di Padova in composizione collegiale, era proposto tuttavia conflitto negativo di competenza, relativamente ai reati contestati al tra lo Parte_1 stesso Tribunale ed il Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Como;
conflitto che veniva dalla Corte di Cassazione risolto dichiarando la competenza a conoscere di detti reati in capo al Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Como, cui per gli effetti disponeva la trasmissione degli atti.
pagina 3 di 12 Con sentenza Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Como 27 giugno
2024, n.° 481, depositata in data 26 luglio 2024 ed irrevocabile il 30 settembre 2024, era quindi dichiarato non luogo a procedere nei confronti di, oltre gli altri, in Parte_1
ordine al reato lui ascritto sub n.° 1), in quanto lo stesso risultava estinto per intervenuta prescrizione, ed, in relazione agli ulteriori capi, perché gli elementi acquisiti non consentivano di formulare ragionevole previsione di condanna.
Con nuovo ricorso innanzi questo Ufficio tempestivamente depositato in data 18 dicembre 2024, era pertanto definitivamente a riassumere il presente Parte_1 giudizio insistendo nelle domande ed eccezioni già svolte con l'atto introduttivo dello stesso.
Il ricorso veniva nei termini egli demandati con decreto in data 24 dicembre 2024 notificato al resistente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ragioneria
Territoriale dello Stato di Genova, che non assumeva ulteriori difese.
All'udienza del 07 aprile 2025, concesso termine alle parti per il deposito di note difensive autorizzate, il processo perveniva quindi in decisione sulle conclusioni come dalle parti medesime in epigrafe rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Sulla competenza per territorio del procedente Tribunale di Alessandria.
Sussiste la competenza per territorio del procedente Tribunale di Alessandria a conoscere dell'opposizione da nella fattispecie svolta avverso il decreto Parte_1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova, 26 novembre 2018, n.° 697301.
Ed invero, dichiaratosi incompetente il Tribunale di Como con ordinanza 05 aprile
2019 in causa rubricata a n.° 5936/2018 R.G., la causa è stata riassunta innanzi questo Ufficio con ricorso tempestivamente depositato in data 21 giugno 2019.
La competenza dello stesso, per gli effetti, risulta incontestabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 44, 50, comma 1, c.p.c., 125 disp. att. c.p.c.
II
- Sull'eccezione da parte ricorrente sollevata di nullità del decreto opposto in ragione della mancata audizione dell'interessato ex art. 18, comma 1, L. n.° 689/1981.
Con un primo motivo di ricorso, eccepisce la nullità del decreto Parte_1
, Controparte_1 Controparte_2
di Genova, 26 novembre 2018, n.° 697301, per non avere l'Amministrazione resistente proceduto alla sua audizione, ex art. 18, comma 1, L. n.° 689/1981, nonostante richiesta pagina 4 di 12 inoltrata tramite deposito di deduzioni difensive in data 23 marzo 2016 innanzi la
[...]
, con derivata carenza di motivazione del Controparte_5
provvedimento impugnato medesimo.
L'eccezione è infondata e deve pertanto essere respinta.
In primo luogo, deve difatti osservarsi che, in linea generale, secondo i principi fatti propri da Cass. civ., Sez. VI, n.° 21146/2019, conformemente a Cass. civ., Sez. Un., n.°
1786/2010, <l'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza>> della
Suprema Corte stessa, <la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203 c.d.s. avverso il verbale di accertamento […] non determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa>>;
<in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale>>.
Ed ancora recentemente è stato affermato che <la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale>>
(Cass. Civ., Sez. II, n.° 24901/2022).
Nello specifico, tuttavia, l'eccezione è altresì infondata in quanto gli scritti difensivi, in tesi, non riscontrati dall'Amministrazione colà procedente, risultano essere stati inoltrati, anche per il decreto oggetto del presente giudizio, innanzi l'
[...]
, anziché innanzi l'Ufficio territorialmente Controparte_6 deputato all'adozione del decreto stesso che nella fattispecie era la Controparte_2
, innanzi la quale nulla è stato invece inviato.
[...]
III
pagina 5 di 12 - Sull'eccezione da parte ricorrente sollevata di nullità del decreto opposto in ragione dell'impossibilità di individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n.° 689/1981.
Con il terzo motivo di ricorso che, per priorità logico-giuridica deve essere ora scrutinato, eccepisce la nullità del decreto Parte_1 [...]
, 26 Controparte_1 Controparte_2
novembre 2018, n.° 697301, in ragione dell'impossibilità, nella fattispecie, di individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 14, comma 2, L. n.° 689/1981 per la notifica della violazione.
Anche tale eccezione è infondata e deve pertanto essere respinta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 14, comma 3, L. n.° 689/1981, quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Autorità competente con provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente (di novanta giorni) decorrono dalla data della ricezione. Nella specie, l'autorizzazione all'utilizzo ai fini fiscali dei documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di Polizia Giudiziaria nei confronti dell'odierno ricorrente risulta essere stata concessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Como in data 21 gennaio 2016, mentre il processo verbale di contestazione è stato notificato in data 26 febbraio 2016.
La violazione, pertanto, risulta essere stata, inequivocabilmente, contestata entro il termine di legge.
IV
- Sull'eccezione da parte ricorrente sollevata di nullità del decreto opposto per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e dell'art. 9, L. n.° 689/1981.
Con un ulteriore motivo di ricorso, che per analoghe, evidenti, ragioni di priorità logico-giuridica, deve essere scrutinato preventivamente al merito della vicenda per cui è causa, eccepisce la nullità del decreto Parte_1 Controparte_1
, di Genova, 26 novembre 2018, n.°
[...] Controparte_2
697301, allegando lo stesso essere stato adottato in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e dell'art. 9, L. n.° 689/1981, posto che, per le medesime condotte, esso ricorrente sarebbe stato sottoposto a indagine penale per il reato di riciclaggio.
In particolare, deduce la violazione del principio di specialità di cui all'art. 9, L. n.°
689/1981, assumendo come la condotta in contestazione sia consistita in ipotizzate consegne materiali di somme di denaro, in violazione dell'art. 49, D.L.vo n.° 231/2007, la cui finalità è quella di prevenire le condotte di riciclaggio (ex art. 648 bis c.p.) per cui vi era precipua pagina 6 di 12 indagine penale;
così che l'illecito amministrativo ne sarebbe rimasto assorbito, trattandosi di concorso apparente di norme, con conseguente prevalenza della previsione penale su quella amministrativa.
Anche tale eccezione è infondata e deve pertanto essere respinta.
In via generale deve difatti affermarsi che, secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, <in tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale – in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme>> (ex pluribus, Cass. Civ., Sez. II, n.° 10744/2019).
Nel caso di specie l'art. 49, comma 1, D.L.vo n.° 231/2007 configura una ipotesi di illecito a soglia di punibilità anticipata, essendo posto a presidio dell'interesse generale alla tracciabilità dei flussi finanziari, in un'ottica di prevenzione del riciclaggio e non di punizione della relativa condotta ormai consumata.
Il trasferimento di denaro contante è difatti preso in considerazione quale fattispecie sé stante, giuridicamente rilevante per il solo e sufficiente motivo della sua esecuzione in assenza di intermediari qualificati ed in eccedenza rispetto ai valori normativamente stabiliti,
a nulla rilevando la causale sottesa all'operazione, in quanto la ratio legis della norma deve, per l'appunto, essere individuata nell'esigenza di garantire la “trasparenza” e la
“tracciabilità” delle operazioni finanziarie stesse al fine di prevenire possibili illeciti, essendo viceversa irrilevante la natura, in sé, lecita dell'operazione di pagamento in contanti.
Al contrario, per integrare il delitto di riciclaggio è richiesto che il denaro, i beni ovvero le altre utilità siano frutto di un reato presupposto (delitto non colposo).
Tale delitto, inoltre, consta di fattispecie plurioffensiva, la cui condotta è più ampia ed articolata.
La Giurisprudenza di Legittimità, conformemente agli assunti che precedono, ha osservato d'altra parte, e precipuamente, come i passaggi di denaro in contanti vengano dalla norma di legge quivi in disamina presi in considerazione (data la loro probabile natura elusiva dei controlli) in quanto tali, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, il fine perseguito sia lecito (Cass. civ., Sez. VI, n.° 10147/2018).
Ne deriva che l'ambito di operatività dei più volte citati artt. 49, D.L.vo n.° 231/2007 e
648 bis (nonché ter) c.p., è del tutto distinto: la condotta rilevante ai fini penali è costituita pagina 7 di 12 dalla sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengano da delitto non colposo e in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
la condotta rilevante ai fini dell'applicazionedella sanzione amministrativa, invece, è quella del trasferimento di contanti al di fuori dei canali consentiti, indipendentemente della natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento stesso si riferisce ed alle finalità con esso perseguite.
Ne consegue che non vi è dunque alcun concorso apparente di norme, trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale sanzionata, sia le finalità perseguite dalle rispettive norme incriminatrici.
V
- Sulla sussistenza della condotta illecita contestata.
Con il secondo motivo di opposizione che, nel merito, può ora essere fatto oggetto di definitivo scrutinio, si duole dell'assenza di prova circa l'effettiva Parte_1 commissione dell'illecito con il decreto Controparte_1
, , 26 novembre 2018, n.° 697301,
[...] Controparte_2
egli contestato
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si vengono ad illustrare, aderendo questo
Ufficio all'orientamento espresso dalle numerose sentenze di merito per fattispecie identiche prodotte da parte ricorrente con l'atto di riassunzione del giudizio, alcune delle quali passate in giudicato.
A tal proposito si rileva che i decreti oggetto di causa sono stati emessi sulla base di un verbale di contestazione, redatto il 26 febbraio 2016, dal Nucleo di Polizia Tributaria di
Como, dal quale risulta che nelle date del 16 gennaio e del 22 aprile 2015, Parte_1
dopo essere stato sottoposto a pedinamento dal confine svizzero, è stato fermato al momento di fare ingresso in territorio Italiano, perquisito e trovato in possesso, rispettivamente, delle somme di € 233.400,00 ed € 102.500,00, in denaro contante.
In data 16 gennaio 2016 sono state quindi sequestrate presso l'abitazione dell'odierno ricorrente stesso, n.° 2 agende contenenti informazioni dettagliate in merito a nominativi ed importi riconducibili a movimentazioni di valuta;
in particolare a somme oggetto, di volta in volta, di ritiro o di consegna.
I dati indicati sulle predette agende sono stati ritenuti attendibili e sufficienti dall'Amministrazione resistente per emettere il decreto oggi contestato (unitamente ai numerosi altri), sia perché le operazioni riportate sotto la data del 16 gennaio 2015 coincidevano con la disponibilità di denaro rivenuta sull'opponente al momento della pagina 8 di 12 perquisizione;
sia perché i nominativi delle persone destinatarie delle somme trasferite sono risultati perfettamente coincidenti con quelli riportati sulle agende.
In proposito occorre tuttavia rilevare che, sebbene dette annotazioni possano costituire un indizio circa l'esistenza di una precisa programmazione di consegne di denaro contante eccedente i limiti quantitativi previsti dalla legge, ciò non è sufficiente per dedurre logicamente che tutte le consegne programmate ed appuntate in agenda (comprese quelle oggetto del decreto oggi impugnato) siano state effettivamente eseguite dal Parte_1
personalmente od in, cosciente e concertato, concorso con altro soggetto.
Si tratta, infatti, di elementi indiziari che non possono essere considerati gravi, precisi e concordanti e che, quindi, non sono in grado di provare l'effettiva realizzazione degli illeciti oggi contestati all'opponente medesimo.
Fra i trasferimenti di denaro contante indicati nel verbale del 26 febbraio 2016, i soli concretamente provati sono difatti quelli aventi ad oggetto gli importi di € 233.400,00 e di €
102.500,00, somme effettivamente rinvenute in possesso dell'opponente.
Nessun riscontro fattuale è stato, invece, fornito a sostegno delle contestazioni mosse nel decreto oggetto di causa, il quale deve pertanto essere considerato privo di un idoneo supporto probatorio.
All'uopo si rileva che <nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa>> (ex pluribus, ancora di recente, Cass. civ., Sez. II, n.° 28909/2022).
L'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume difatti la veste di attrice sostanziale e, conseguentemente, incombe sulla stessa l'onere di dimostrare la fondatezza della responsabilità dell'opponente e, quindi, della pretesa sanzionatoria.
La natura esclusivamente presuntiva del compendio probatorio è stata, per di più, palesata dall'opposta, la quale, in seno alla comparsa di costituzione, ha allegato come tutti gli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale costituiscano indizi dai quali è possibile dedurre in via presuntiva, secondo criterio di “probabilità relativa”, il trasferimento a terzi delle somme contestate dalla Guardia di Finanza.
E risulta, poi, irrilevante la circostanza che il verbale, essendo stato redatto dagli
Operanti della Guardia di Finanza, rientri nella categoria degli atti pubblici e sia dotato della prova fidefacente di cui all'art. 2700 cc.
pagina 9 di 12 Tale prerogativa, invero, è riferita alla descrizione dei fatti e delle dichiarazioni avvenute in presenza del Pubblico Ufficiale che l'atto redige, ma non può essere estesa alle valutazioni da quest'ultimo operate;
ed infatti, <la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche>> (Cass. civ., Sez. Lav., n.° 23800/2014;
Cass. civ., sez. II, n.° 25842/2008).
Gli approfondimenti nella fattispecie effettuati dalla Guardia di Finanza, inoltre, risultano solo riferiti, atteso come su di essi nulla sia documentato: essi sono genericamente richiamati non come dati di fatto, bensì come presupposto della valutazione complessiva operata dagli accertatori per derivare la prospettazione (anche) dell'illecito oggetto di controversia.
Attraverso il riferimento a tali approfondimenti contenuto nel verbale di contestazione in disamina, dunque, non è possibile enucleare specifici fatti indiziari, utilizzabili nell'ambito di un procedimento ex art. 2727 c.c., ulteriori rispetto alle emergenze presenti sulle agende sequestrate ed al riscontro a queste fornito dai, soli, fatti accertati del 16 gennaio e del 22 aprile 2015.
In definitiva, i contenuti dei fogli delle agende sequestrate sono elementi, da soli, insufficienti a dimostrare, con ragionevole certezza, la concretezza di tutti i fatti annotati.
In questo quadro probatorio, infine, la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Como che ha dichiarato il non luogo a procedere per alcuni dei fatti oggetto dei decreti impugnati nulla aggiunge, posto che detta pronuncia (che, come noto, non
è idonea a passare in giudicato, potendo essere revocata ex art. 434 c.p.p. in presenza di nuovi elementi di prova) ha sostanzialmente adombrato l'esistenza dell'associazione a delinquere di cui il ricorrente era parte (unica imputazione prescritta), mentre per le singole condotte di riciclaggio ha svolto mere argomentazioni di credibilità generale del quadro istruttorio, senza tuttavia entrare nel dettaglio delle singole contestazioni e della loro specifica attribuibilità individuale a ciascun membro dell'associazione, essendo siffatto dettaglio del tutto irrilevante per la decisione, dal momento che non vi erano, ad avviso dell'organo colà Giudicante, in ogni caso, elementi sufficienti per ritenere provato il reato presupposto che era alla base di ogni singola contestazione di riciclaggio.
Ne consegue come il supporto probatorio degli illeciti amministrativi contestati non sia sufficiente a dimostrare il concreto, materiale, accadimento dei fatti che ne sono oggetto secondo le modalità necessarie ad integrare gli illeciti stessi.
pagina 10 di 12 Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento del decreto in questa sede impugnato.
VI
- Sulle spese di lite.
Sussistono gli estremi per pronunciarsi la totale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, c.p.c. (C. Cost. n.° 77/2018).
Deve difatti ritenersi, alla luce della citata pronuncia del Giudice delle Leggi, come il
Giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, possa compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ampliandosi così il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal Legislatore nel
2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile.
Il D.L. n.° 132/2014, convertito con modificazioni in L. n.° 162/2014, aveva difatti sostituito la clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” (con cui il Giudice poteva derogare alla regola dell'apposizione delle spese di lite a carico della parte totalmente soccombente) con due ipotesi tassative (oltre, naturalmente, quella della soccombenza reciproca): “l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”. Una tassatività che ora la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto atta a trascurare le esigenze palesate da altre analoghe fattispecie pur tuttavia riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
Ed in effetti, il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, altro non implica che un mutamento del quadro di riferimento della causa, atto ad alterare i termini della lite, senza tuttavia possibilità di ascriverne le cause alla condotta processuale delle parti. Circostanza, ciononostante, che può verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che nulla possa, pur sempre, addebitarsi alle parti.
Nella fattispecie si ribadisce pertanto come sussistano tutti gli elementi giustificanti ex art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite tra le parti, non solo (e non tanto) consistenti in evidenti ragioni di opportunità per il contesto in cui i fatti di cui si discute si inquadrano, ma, soprattutto, per l'oggettiva ambiguità della situazione, evidenziata dalla provenienza delle agende sequestrate al che non permette di ritenere Parte_1 totalmente ingiustificata l'iniziativa della resiste Amministrazione (come dimostrano le stesse motivazioni dell'accoglimento della presente opposizione, fondato sostanzialmente sull'equivalente di una pronuncia assolutoria per insufficienza di prove).
pagina 11 di 12 A ciò si aggiunga la palese infondatezza di taluni motivi di opposizione ed un quadro giurisprudenziale contrastato, come emergente da due sentenze della Corte di Appello di
Brescia, citate in sentenza Tribunale di Torino, 21 febbraio 2025, resa in giudizio rubricato a n.° 11321/2019 e da parte ricorrente in atti versata, che hanno valutato in modo opposto l'assolvimento dell'onere della prova da parte della resistente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 e s., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 92, 413 e ss., 429 c.p.c. definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- annulla il decreto Controparte_1
di Genova, 26 novembre 2018, n.° 697301; Controparte_2
- compensa interamente tra le part le spese di lite.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 07 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 07 aprile 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2121/2019 R.G. avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” (codice 109999) promossa da:
(c.f. ), come rappresentato e difesodall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Giuseppe Sassi, del Foro di Como
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, come rappresentato
[...] P.IVA_1
e difeso dal Dott. Renzo Costa, Funzionario Delegato dal Direttore pro tempore della
Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da note difensive autorizzate depositate in data 24 marzo
2025 ed a verbale d'udienza 07 aprile 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<In via preliminare: Dichiarare la nullità del Decreto n. 697301 della
[...]
del 26.11.2018 notificato il 06.12.2018 per violazione dell'art. 18 L. Controparte_2
689/1981;
pagina 1 di 12 In via principale e nel merito: In accoglimento dell'opposizione proposta, annullare il
Decreto n. 697301 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato- Ragioneria Territoriale in data 26.11.2018 e notificato il 06.12.2018; CP_2
In via ulteriormente subordinata: Contenere le sanzioni nei minimi edittali di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA, come per legge>>.
Per parte resistente, come comparsa di costituzione e risposta:
<Voglia il Giudice adito: in via pregiuziale
- respingere la richiesta di sospensione del giudizio formulata dal ricorrente;
nel merito respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la piena legittimità e validità dell'ordinanza impugnata.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa (art. 152 bis dips. Att. c.p.c.)>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato innanzi il Tribunale di Como in data 31 dicembre 2018, era a proporre opposizione avverso i decreti: Parte_1
- Controparte_1 Controparte_2
di Milano, 11 dicembre 2018, notificati in data 12 dicembre 2018, n.° 716956, n.°
[...]
716967, n.° 716972, n.° 716973, n.° 716974, n.° 716976, n.° 716977, n.° 716978, n.° 716979,
n.° 716981 e n.° 716983;
- Controparte_1 Controparte_2
di Genova, 26 novembre 2018, notificati in data 06 dicembre 2018, n.° 697279, n.°
[...]
697299, n.° 697301, n.° 697315 e n.° 697318;
- Ragioneria Controparte_1 CP_2
Stato di Venezia, 22 novembre 2018, notificato in data 03 dicembre 2018, n.° 731747.
[...]
Tutti adottati avverso n.° 64 processi verbali di contestazione Guardia di Finanza,
Nucleo Polizia Tributaria di Como, 26 febbraio 2016, egli notificati la medesima data del 26 febbraio 2016, per la ritenuta violazione dell'art. 49, comma 1, D.L.vo n.° 231/2007 (per aver trasferito denaro contante senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
[...]
). CP_3
Si costituiva in giudizio il resistente Controparte_1
, eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Como a conoscere
[...]
del ricorso così proposto avverso tutti i decreti opposti, ad eccezione di quello adottato in data
11 dicembre 2018, e notificato all'interessato in data 12 dicembre 2018, n.° 716967.
pagina 2 di 12 Con ordinanza in causa rubricata a n.° 5936/2018 R.G., Tribunale di Como, 05 aprile
2019, l' così adito, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza da parte CP_4
resistente sollevata, pronunciava quindi, oltre il resto, la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Alessandria, a conoscere dell'opposizione avverso il decreto
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova, 26 novembre 2018, n.° 697301.
Con ricorso tempestivamente depositato innanzi questo Ufficio in data 21 giugno 2019, riassumeva per l'effetto il giudizio di opposizione in oggetto integralmente Parte_1
richiamando i motivi in fatto e diritto proposti con il ricorso già depositato innanzi il
Tribunale di Como e chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento fatto oggetto di gravame, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; quindi, nel merito, in via di principalità, declaratoria di nullità del provvedimento stesso e suo annullamento;
in subordine, la riduzione della sanzione ai minimi edittali;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il resistente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE, Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova, che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva, in via pregiudiziale, il respingimento della richiesta di sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito del procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente pendente innanzi il Tribunale di Padova e colà rubricato a n.° 3787/2019 R.G.N.R., 3662/2019 R.G.Gip, e, nel merito, l'integrale respingimento del ricorso;
con vittoria delle spese di lite ex art. 125 bis disp. att. c.p.c.
Con ordinanza in data 22 novembre 2019, questo Giudicante procedeva a sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto ed a sospendere altresì il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente pendente innanzi il
Tribunale di Padova e colà rubricato a n.° 3787/2019 R.G.N.R., 3662/2019 R.G.Gip.
Con ordinanza 13 luglio 2022, all'esito del rinvio a giudizio dell'imputato (unitamente ad altri) innanzi il Tribunale di Padova in composizione collegiale, era proposto tuttavia conflitto negativo di competenza, relativamente ai reati contestati al tra lo Parte_1 stesso Tribunale ed il Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Como;
conflitto che veniva dalla Corte di Cassazione risolto dichiarando la competenza a conoscere di detti reati in capo al Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Como, cui per gli effetti disponeva la trasmissione degli atti.
pagina 3 di 12 Con sentenza Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Como 27 giugno
2024, n.° 481, depositata in data 26 luglio 2024 ed irrevocabile il 30 settembre 2024, era quindi dichiarato non luogo a procedere nei confronti di, oltre gli altri, in Parte_1
ordine al reato lui ascritto sub n.° 1), in quanto lo stesso risultava estinto per intervenuta prescrizione, ed, in relazione agli ulteriori capi, perché gli elementi acquisiti non consentivano di formulare ragionevole previsione di condanna.
Con nuovo ricorso innanzi questo Ufficio tempestivamente depositato in data 18 dicembre 2024, era pertanto definitivamente a riassumere il presente Parte_1 giudizio insistendo nelle domande ed eccezioni già svolte con l'atto introduttivo dello stesso.
Il ricorso veniva nei termini egli demandati con decreto in data 24 dicembre 2024 notificato al resistente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ragioneria
Territoriale dello Stato di Genova, che non assumeva ulteriori difese.
All'udienza del 07 aprile 2025, concesso termine alle parti per il deposito di note difensive autorizzate, il processo perveniva quindi in decisione sulle conclusioni come dalle parti medesime in epigrafe rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Sulla competenza per territorio del procedente Tribunale di Alessandria.
Sussiste la competenza per territorio del procedente Tribunale di Alessandria a conoscere dell'opposizione da nella fattispecie svolta avverso il decreto Parte_1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova, 26 novembre 2018, n.° 697301.
Ed invero, dichiaratosi incompetente il Tribunale di Como con ordinanza 05 aprile
2019 in causa rubricata a n.° 5936/2018 R.G., la causa è stata riassunta innanzi questo Ufficio con ricorso tempestivamente depositato in data 21 giugno 2019.
La competenza dello stesso, per gli effetti, risulta incontestabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 44, 50, comma 1, c.p.c., 125 disp. att. c.p.c.
II
- Sull'eccezione da parte ricorrente sollevata di nullità del decreto opposto in ragione della mancata audizione dell'interessato ex art. 18, comma 1, L. n.° 689/1981.
Con un primo motivo di ricorso, eccepisce la nullità del decreto Parte_1
, Controparte_1 Controparte_2
di Genova, 26 novembre 2018, n.° 697301, per non avere l'Amministrazione resistente proceduto alla sua audizione, ex art. 18, comma 1, L. n.° 689/1981, nonostante richiesta pagina 4 di 12 inoltrata tramite deposito di deduzioni difensive in data 23 marzo 2016 innanzi la
[...]
, con derivata carenza di motivazione del Controparte_5
provvedimento impugnato medesimo.
L'eccezione è infondata e deve pertanto essere respinta.
In primo luogo, deve difatti osservarsi che, in linea generale, secondo i principi fatti propri da Cass. civ., Sez. VI, n.° 21146/2019, conformemente a Cass. civ., Sez. Un., n.°
1786/2010, <l'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza>> della
Suprema Corte stessa, <la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203 c.d.s. avverso il verbale di accertamento […] non determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa>>;
<in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale>>.
Ed ancora recentemente è stato affermato che <la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale>>
(Cass. Civ., Sez. II, n.° 24901/2022).
Nello specifico, tuttavia, l'eccezione è altresì infondata in quanto gli scritti difensivi, in tesi, non riscontrati dall'Amministrazione colà procedente, risultano essere stati inoltrati, anche per il decreto oggetto del presente giudizio, innanzi l'
[...]
, anziché innanzi l'Ufficio territorialmente Controparte_6 deputato all'adozione del decreto stesso che nella fattispecie era la Controparte_2
, innanzi la quale nulla è stato invece inviato.
[...]
III
pagina 5 di 12 - Sull'eccezione da parte ricorrente sollevata di nullità del decreto opposto in ragione dell'impossibilità di individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n.° 689/1981.
Con il terzo motivo di ricorso che, per priorità logico-giuridica deve essere ora scrutinato, eccepisce la nullità del decreto Parte_1 [...]
, 26 Controparte_1 Controparte_2
novembre 2018, n.° 697301, in ragione dell'impossibilità, nella fattispecie, di individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 14, comma 2, L. n.° 689/1981 per la notifica della violazione.
Anche tale eccezione è infondata e deve pertanto essere respinta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 14, comma 3, L. n.° 689/1981, quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Autorità competente con provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente (di novanta giorni) decorrono dalla data della ricezione. Nella specie, l'autorizzazione all'utilizzo ai fini fiscali dei documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di Polizia Giudiziaria nei confronti dell'odierno ricorrente risulta essere stata concessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Como in data 21 gennaio 2016, mentre il processo verbale di contestazione è stato notificato in data 26 febbraio 2016.
La violazione, pertanto, risulta essere stata, inequivocabilmente, contestata entro il termine di legge.
IV
- Sull'eccezione da parte ricorrente sollevata di nullità del decreto opposto per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e dell'art. 9, L. n.° 689/1981.
Con un ulteriore motivo di ricorso, che per analoghe, evidenti, ragioni di priorità logico-giuridica, deve essere scrutinato preventivamente al merito della vicenda per cui è causa, eccepisce la nullità del decreto Parte_1 Controparte_1
, di Genova, 26 novembre 2018, n.°
[...] Controparte_2
697301, allegando lo stesso essere stato adottato in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e dell'art. 9, L. n.° 689/1981, posto che, per le medesime condotte, esso ricorrente sarebbe stato sottoposto a indagine penale per il reato di riciclaggio.
In particolare, deduce la violazione del principio di specialità di cui all'art. 9, L. n.°
689/1981, assumendo come la condotta in contestazione sia consistita in ipotizzate consegne materiali di somme di denaro, in violazione dell'art. 49, D.L.vo n.° 231/2007, la cui finalità è quella di prevenire le condotte di riciclaggio (ex art. 648 bis c.p.) per cui vi era precipua pagina 6 di 12 indagine penale;
così che l'illecito amministrativo ne sarebbe rimasto assorbito, trattandosi di concorso apparente di norme, con conseguente prevalenza della previsione penale su quella amministrativa.
Anche tale eccezione è infondata e deve pertanto essere respinta.
In via generale deve difatti affermarsi che, secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, <in tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale – in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme>> (ex pluribus, Cass. Civ., Sez. II, n.° 10744/2019).
Nel caso di specie l'art. 49, comma 1, D.L.vo n.° 231/2007 configura una ipotesi di illecito a soglia di punibilità anticipata, essendo posto a presidio dell'interesse generale alla tracciabilità dei flussi finanziari, in un'ottica di prevenzione del riciclaggio e non di punizione della relativa condotta ormai consumata.
Il trasferimento di denaro contante è difatti preso in considerazione quale fattispecie sé stante, giuridicamente rilevante per il solo e sufficiente motivo della sua esecuzione in assenza di intermediari qualificati ed in eccedenza rispetto ai valori normativamente stabiliti,
a nulla rilevando la causale sottesa all'operazione, in quanto la ratio legis della norma deve, per l'appunto, essere individuata nell'esigenza di garantire la “trasparenza” e la
“tracciabilità” delle operazioni finanziarie stesse al fine di prevenire possibili illeciti, essendo viceversa irrilevante la natura, in sé, lecita dell'operazione di pagamento in contanti.
Al contrario, per integrare il delitto di riciclaggio è richiesto che il denaro, i beni ovvero le altre utilità siano frutto di un reato presupposto (delitto non colposo).
Tale delitto, inoltre, consta di fattispecie plurioffensiva, la cui condotta è più ampia ed articolata.
La Giurisprudenza di Legittimità, conformemente agli assunti che precedono, ha osservato d'altra parte, e precipuamente, come i passaggi di denaro in contanti vengano dalla norma di legge quivi in disamina presi in considerazione (data la loro probabile natura elusiva dei controlli) in quanto tali, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, il fine perseguito sia lecito (Cass. civ., Sez. VI, n.° 10147/2018).
Ne deriva che l'ambito di operatività dei più volte citati artt. 49, D.L.vo n.° 231/2007 e
648 bis (nonché ter) c.p., è del tutto distinto: la condotta rilevante ai fini penali è costituita pagina 7 di 12 dalla sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengano da delitto non colposo e in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
la condotta rilevante ai fini dell'applicazionedella sanzione amministrativa, invece, è quella del trasferimento di contanti al di fuori dei canali consentiti, indipendentemente della natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento stesso si riferisce ed alle finalità con esso perseguite.
Ne consegue che non vi è dunque alcun concorso apparente di norme, trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale sanzionata, sia le finalità perseguite dalle rispettive norme incriminatrici.
V
- Sulla sussistenza della condotta illecita contestata.
Con il secondo motivo di opposizione che, nel merito, può ora essere fatto oggetto di definitivo scrutinio, si duole dell'assenza di prova circa l'effettiva Parte_1 commissione dell'illecito con il decreto Controparte_1
, , 26 novembre 2018, n.° 697301,
[...] Controparte_2
egli contestato
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si vengono ad illustrare, aderendo questo
Ufficio all'orientamento espresso dalle numerose sentenze di merito per fattispecie identiche prodotte da parte ricorrente con l'atto di riassunzione del giudizio, alcune delle quali passate in giudicato.
A tal proposito si rileva che i decreti oggetto di causa sono stati emessi sulla base di un verbale di contestazione, redatto il 26 febbraio 2016, dal Nucleo di Polizia Tributaria di
Como, dal quale risulta che nelle date del 16 gennaio e del 22 aprile 2015, Parte_1
dopo essere stato sottoposto a pedinamento dal confine svizzero, è stato fermato al momento di fare ingresso in territorio Italiano, perquisito e trovato in possesso, rispettivamente, delle somme di € 233.400,00 ed € 102.500,00, in denaro contante.
In data 16 gennaio 2016 sono state quindi sequestrate presso l'abitazione dell'odierno ricorrente stesso, n.° 2 agende contenenti informazioni dettagliate in merito a nominativi ed importi riconducibili a movimentazioni di valuta;
in particolare a somme oggetto, di volta in volta, di ritiro o di consegna.
I dati indicati sulle predette agende sono stati ritenuti attendibili e sufficienti dall'Amministrazione resistente per emettere il decreto oggi contestato (unitamente ai numerosi altri), sia perché le operazioni riportate sotto la data del 16 gennaio 2015 coincidevano con la disponibilità di denaro rivenuta sull'opponente al momento della pagina 8 di 12 perquisizione;
sia perché i nominativi delle persone destinatarie delle somme trasferite sono risultati perfettamente coincidenti con quelli riportati sulle agende.
In proposito occorre tuttavia rilevare che, sebbene dette annotazioni possano costituire un indizio circa l'esistenza di una precisa programmazione di consegne di denaro contante eccedente i limiti quantitativi previsti dalla legge, ciò non è sufficiente per dedurre logicamente che tutte le consegne programmate ed appuntate in agenda (comprese quelle oggetto del decreto oggi impugnato) siano state effettivamente eseguite dal Parte_1
personalmente od in, cosciente e concertato, concorso con altro soggetto.
Si tratta, infatti, di elementi indiziari che non possono essere considerati gravi, precisi e concordanti e che, quindi, non sono in grado di provare l'effettiva realizzazione degli illeciti oggi contestati all'opponente medesimo.
Fra i trasferimenti di denaro contante indicati nel verbale del 26 febbraio 2016, i soli concretamente provati sono difatti quelli aventi ad oggetto gli importi di € 233.400,00 e di €
102.500,00, somme effettivamente rinvenute in possesso dell'opponente.
Nessun riscontro fattuale è stato, invece, fornito a sostegno delle contestazioni mosse nel decreto oggetto di causa, il quale deve pertanto essere considerato privo di un idoneo supporto probatorio.
All'uopo si rileva che <nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa>> (ex pluribus, ancora di recente, Cass. civ., Sez. II, n.° 28909/2022).
L'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume difatti la veste di attrice sostanziale e, conseguentemente, incombe sulla stessa l'onere di dimostrare la fondatezza della responsabilità dell'opponente e, quindi, della pretesa sanzionatoria.
La natura esclusivamente presuntiva del compendio probatorio è stata, per di più, palesata dall'opposta, la quale, in seno alla comparsa di costituzione, ha allegato come tutti gli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale costituiscano indizi dai quali è possibile dedurre in via presuntiva, secondo criterio di “probabilità relativa”, il trasferimento a terzi delle somme contestate dalla Guardia di Finanza.
E risulta, poi, irrilevante la circostanza che il verbale, essendo stato redatto dagli
Operanti della Guardia di Finanza, rientri nella categoria degli atti pubblici e sia dotato della prova fidefacente di cui all'art. 2700 cc.
pagina 9 di 12 Tale prerogativa, invero, è riferita alla descrizione dei fatti e delle dichiarazioni avvenute in presenza del Pubblico Ufficiale che l'atto redige, ma non può essere estesa alle valutazioni da quest'ultimo operate;
ed infatti, <la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche>> (Cass. civ., Sez. Lav., n.° 23800/2014;
Cass. civ., sez. II, n.° 25842/2008).
Gli approfondimenti nella fattispecie effettuati dalla Guardia di Finanza, inoltre, risultano solo riferiti, atteso come su di essi nulla sia documentato: essi sono genericamente richiamati non come dati di fatto, bensì come presupposto della valutazione complessiva operata dagli accertatori per derivare la prospettazione (anche) dell'illecito oggetto di controversia.
Attraverso il riferimento a tali approfondimenti contenuto nel verbale di contestazione in disamina, dunque, non è possibile enucleare specifici fatti indiziari, utilizzabili nell'ambito di un procedimento ex art. 2727 c.c., ulteriori rispetto alle emergenze presenti sulle agende sequestrate ed al riscontro a queste fornito dai, soli, fatti accertati del 16 gennaio e del 22 aprile 2015.
In definitiva, i contenuti dei fogli delle agende sequestrate sono elementi, da soli, insufficienti a dimostrare, con ragionevole certezza, la concretezza di tutti i fatti annotati.
In questo quadro probatorio, infine, la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Como che ha dichiarato il non luogo a procedere per alcuni dei fatti oggetto dei decreti impugnati nulla aggiunge, posto che detta pronuncia (che, come noto, non
è idonea a passare in giudicato, potendo essere revocata ex art. 434 c.p.p. in presenza di nuovi elementi di prova) ha sostanzialmente adombrato l'esistenza dell'associazione a delinquere di cui il ricorrente era parte (unica imputazione prescritta), mentre per le singole condotte di riciclaggio ha svolto mere argomentazioni di credibilità generale del quadro istruttorio, senza tuttavia entrare nel dettaglio delle singole contestazioni e della loro specifica attribuibilità individuale a ciascun membro dell'associazione, essendo siffatto dettaglio del tutto irrilevante per la decisione, dal momento che non vi erano, ad avviso dell'organo colà Giudicante, in ogni caso, elementi sufficienti per ritenere provato il reato presupposto che era alla base di ogni singola contestazione di riciclaggio.
Ne consegue come il supporto probatorio degli illeciti amministrativi contestati non sia sufficiente a dimostrare il concreto, materiale, accadimento dei fatti che ne sono oggetto secondo le modalità necessarie ad integrare gli illeciti stessi.
pagina 10 di 12 Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento del decreto in questa sede impugnato.
VI
- Sulle spese di lite.
Sussistono gli estremi per pronunciarsi la totale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, c.p.c. (C. Cost. n.° 77/2018).
Deve difatti ritenersi, alla luce della citata pronuncia del Giudice delle Leggi, come il
Giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, possa compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ampliandosi così il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal Legislatore nel
2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile.
Il D.L. n.° 132/2014, convertito con modificazioni in L. n.° 162/2014, aveva difatti sostituito la clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” (con cui il Giudice poteva derogare alla regola dell'apposizione delle spese di lite a carico della parte totalmente soccombente) con due ipotesi tassative (oltre, naturalmente, quella della soccombenza reciproca): “l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”. Una tassatività che ora la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto atta a trascurare le esigenze palesate da altre analoghe fattispecie pur tuttavia riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
Ed in effetti, il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, altro non implica che un mutamento del quadro di riferimento della causa, atto ad alterare i termini della lite, senza tuttavia possibilità di ascriverne le cause alla condotta processuale delle parti. Circostanza, ciononostante, che può verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che nulla possa, pur sempre, addebitarsi alle parti.
Nella fattispecie si ribadisce pertanto come sussistano tutti gli elementi giustificanti ex art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite tra le parti, non solo (e non tanto) consistenti in evidenti ragioni di opportunità per il contesto in cui i fatti di cui si discute si inquadrano, ma, soprattutto, per l'oggettiva ambiguità della situazione, evidenziata dalla provenienza delle agende sequestrate al che non permette di ritenere Parte_1 totalmente ingiustificata l'iniziativa della resiste Amministrazione (come dimostrano le stesse motivazioni dell'accoglimento della presente opposizione, fondato sostanzialmente sull'equivalente di una pronuncia assolutoria per insufficienza di prove).
pagina 11 di 12 A ciò si aggiunga la palese infondatezza di taluni motivi di opposizione ed un quadro giurisprudenziale contrastato, come emergente da due sentenze della Corte di Appello di
Brescia, citate in sentenza Tribunale di Torino, 21 febbraio 2025, resa in giudizio rubricato a n.° 11321/2019 e da parte ricorrente in atti versata, che hanno valutato in modo opposto l'assolvimento dell'onere della prova da parte della resistente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 e s., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 92, 413 e ss., 429 c.p.c. definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- annulla il decreto Controparte_1
di Genova, 26 novembre 2018, n.° 697301; Controparte_2
- compensa interamente tra le part le spese di lite.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 07 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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