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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/07/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2085/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GAVEZZOLI MARCO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'AVOSSA ROBERTO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.11.2022, ha citato in giudizio per esporre che: Parte_1 CP_1 con comunicazione 25.6.2014 gli ha comunicato la costituzione della rendita per inabilità CP_1 permanente, avendogli riconosciuto un grado di menomazione all'integrità psicofisica derivante da infortunio sul lavoro del 18% in conseguenza di “...arto inf. Dx: ipotrofia e gonalgia in esiti di frattura rotula;
limitazione funzionale ginocchio DX in esiti di frattura rotula, complicata da artrite settica recidivante”;
è stato convocato a visita di revisione presso in data 1.9.2021 e, su indicazione dell'Istituto, ha CP_1 proceduto ad effettuare “RX ginocchio DX in esiti di lussazione rotula successivamente trattata con lisi aderenziale”; in data 14.1.2022 ha ricevuto provvedimento con cui è stata comunicata l'avvenuta revisione ai CP_1 sensi dell'art 83 DPR 1124/1965 dei postumi indennizzabili, ridotti dal 18% al 9% e contestualmente è stata comunicata l'avvenuta cessazione, a decorrere dal 1.11.2021, dell'erogazione in rendita dell'indennizzo e la corresponsione dell'indennizzo una tantum in capitale;
pagina 1 di 6 ha proposto ricorso in sede amministrativa, con esito negativo.
Tutto ciò esposto il ricorrente ha contestato la valutazione dei postumi invalidanti adottata da in CP_1 sede di revisione della rendita ed ha chiesto che sia accertato che la percentuale di inabilità permanente residuata è pari al 20%, con la condanna di a ripristinare la rendita a decorrere dal 1.11.2022, CP_1 conteggiata utilizzando la maggiore percentuale di inabilità permanente.
Si è costituito per contestare la fondatezza della domanda alla luce dei motivi di ordine medico CP_1 legale esposti nella relazione medica datata 5.12.2022 a firma del dott. che Persona_1 aveva evidenziato il miglioramento del quadro clinico del ginocchio destro a seguito dell'intervento chirurgico di lisi articolare artroscopica, da cui era derivata la rivalutazione dei postumi dal 18%, già riconosciuto al 9%.
La causa è stata istruita a mezzo CTU affidata alla dott.ssa che, a seguito del deposito Persona_2 dell'elaborato peritale, è stata sentita a chiarimenti all'udienza del 31.10.2023.
Assegnati i termini per trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
Con provvedimento 25.6.2014, – in relazione all'infortunio sul lavoro occorso a il CP_1 Parte_1
7.11.2012 - ha costituito in favore del ricorrente una rendita, con decorrenza 24.5.2014 avendo accertato la seguente menomazione: ARTO INF. DX: IPOTROFIA E GONALGIA IN ESITI
FRATTURA ROTULA;
LIMITAZIONE FUNZIONALE IN DX IN ESITI FRATTURA
ROTULA, COMPLICATA DA ARTRITE SETTICA RECIDIVANTE;
Grado : 018% (…) coefficiente (…) 0,4. (doc. 1 ric.)
All'esito della revisione per disposizione di – sulla base di accertamento medico legale CP_1 conclusosi il 7.9.2021 - è stata accertato ARTO INF. DX: IN ESITI DI FRATTURA CP_2
DELLA ROTULA COMPLICA DA ARTRITE SETTICA;
LIMITAZIONE DEL CP_3
Con IN;
Grado: 009% (…) La rendita sarà quindi cessata a decorrere dal 01/01/2021.
La valutazione operata da in sede di revisione è stata contestata dal ricorrente il quale, alla luce CP_1 del parere medico legale del dott. , ha dedotto che gli esisti invalidanti si sono Persona_3 aggravati in quanto la percentuale di inabilità permanente residuata è del 18-20%.
Alla luce della esperita CTU il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Esaminata la vicenda clinica riportata nell'elaborato peritale, la CTU ha riscontrato che il ricorrente risulta affetto da esiti anatomico-funzionali di frattura di rotula destra complicata da artrite settica recidivante, secondaria ad infortunio lavorativo del 07/11/2012, indennizzato in rendita con
pagina 2 di 6 percentuale di danno biologico pari al 18%.
Dalla documentazione sanitaria, ed in particolare dalla relazione di visita medica del 07/09/21 CP_1 si evince che il signor , in occasione di visita di revisione del 01/09/2021, presentava un Pt_1 miglioramento dei già accertati esiti funzionali a carico del ginocchio destro, ed in particolare:
“ARTO INFERIORE DX: in asse. normotrofico (prima ipotrofico con deficit di 3 cm al 3° medio di coscia ed 1 cm alla sura). IN: fresco, stabile con eccedenza perimetrale di 1 cm (prima 1,5 cm). Ipomobile. Articolarità da 180° a 60° (prima possibile solo per 40°, controlaterale da 180 a 30°).
Deambulazione libera con lieve risparmio a dx per riferito dolore. Accosciamento cautelato ed incompleto a dx con carico sull'arto inferiore sx”.
La documentazione sanitaria disponibile dell'epoca si accorda e non contrasta con l'obiettività accertata in tale occasione.
Quindi la CTU ha osservato che per quanto possibile valutare sulla scorta della documentazione sanitaria a disposizione, il suddetto quadro clinico configurava una condizione menomativa che risulta adeguatamente inquadrabile nella misura del 9% (nove%) in termini di danno biologico ex D. Lgs.
38/2000. Si conferma pertanto la valutazione formulata con provvedimento del 23.09.21. CP_1
La CTU ha poi preso in considerazione la relazione del prof. , datata 22.2.2022 ove si rilevano Per_3 esiti al ginocchio destro con caratteristiche anatomico funzionali peggiorate rispetto alla valutazione medica del 01/09/21: “Netto aumento delle dimensioni perimetrali rispetto al controlaterale (…) Netta ipomiotonia-ipomiotrofia quadricipitale dx (…) Ballottamento femoro rotuleo scarsamente eseguibile per rigidità articolare e dolore alla palpazione (…) Dolenzia alla palpazione delle superfici articolari dei condili femorali e del piatto tibiale. Articolarità del ginocchio con limitata flessione passiva a 90°.
Non articolarità in intra ed extra rotazione”.
La CTU ha ritenuto la documentazione sanitaria disponibile dell'epoca non contrastante con l'obiettività accertata e, diversamente da quanto valutato nella relazione del prof. , ha rilevato Per_3 che, per quanto possibile valutare sulla scorta della documentazione sanitaria a disposizione, tale quadro clinico configurava una condizione menomativa che risulta adeguatamente inquadrabile nella misura del 13% (tredici%) in termini di danno biologico ex D. Lgs. 38/2000.
La stessa percentuale di invalidità la CTU ha valutato alla visita medico legale di consulenza tecnica del 19.5.2023, avendo riscontrato che il signor presentava una obiettività clinica caratterizzata Pt_1 da plus perimetrico di 3 cm al ginocchio destro rispetto al controlaterale, esiti cicatriziali chirurgici al comparto mediale, ipomobilità rotulea con dolenzia alla palpazione, limitazione funzionale in flessione
pagina 3 di 6 limitata a circa 90 gradi con difficoltà al carico.
Orbene, l'attuale quadro clinico configura una condizione menomativa che appare sovrapponibile a quanto accertato in data 22.02.22, e quindi valutabile nella misura del 13% (tredici%) in termini di danno biologico ex D.Lgs. 38/2000 da tale data.
Come risulta da quanto precede, vi è una differenza tra la valutazione in sede di visita di revisione – settembre 2021, allorchè i postumi sono stati valutati nella misura del 9% - e quella effettuata dalla
CTU sula base della visita medico legale del 19.5.2023, allorchè la CTU ha riscontrato un quadro clinico sovrapponibile a quanto accertato in data 22.2.2022, valutato nella misura del 13% in termini di danno biologico ex D. Lgs. 38/2000.
All'udienza del 31.10.2023 la CTU è stata sentita per chiarire gli elementi di valutazione posti alla base delle diverse percentuale di inabilità.
La CTU ha ribadito di avere valutato la visita del settembre 2021 e la visita ortopedica di parte CP_1 del febbraio 2022, precisando di non avere elementi per mettere in dubbio che l'obiettività rilevata, possa essere non conforme a quanto effettivamente il soggetto dimostrava.
La CTU ha ulteriormente chiarito: Non ho elementi per contestare queste due obiettività, quindi fino a prova contraria queste due obiettività sono vere. Sulla base di quanto è stato rilevato nel settembre
2021 io avevo un arto che aveva recuperato la muscolatura, dunque un arto che era in uso.
La deambulazione veniva descritta come libera con un lieve risparmio funzionale a destra, ma comunque il soggetto camminava ed aveva anche recuperato rispetto a prima una certa articolarità sul ginocchio. Invece, successivamente, nell'esame obiettivo di febbraio, questa articolarità viene persa. Si
è assistito ad una nuova perdita di tono muscolare;
quindi, l'arto di fatto era un po' in sofferenza dal punto di vista funzionale, non veniva più utilizzato e la deambulazione era tornata ad essere non più libera, ma con ausili. C'era una difficoltà a quella gamba, per cui questo giustifica il peggioramento.
La causa del peggioramento è riconducibile ad una stabilizzazione. Io ipotizzo una stabilizzazione del quadro. Siamo partiti da un quadro in cui, nel 2014 l'articolarità del ginocchio era limitata a 40. Poi probabilmente c'è stato un recupero funzionale e probabilmente una certa attività da parte del soggetto, che ha portato al miglioramento.
Di fatto l'esame obiettivo del febbraio 2022 mi dimostra che questo miglioramento non c'è più. Questo
è quello che io ho verificato alla mia visita, io posso dire che quello che io ho visto alla visita, corrisponde al quadro descritto a febbraio 2022. Probabilmente si è un po' assestato. Anche la persona ha trovato un suo equilibrio e questo ci può stare.
pagina 4 di 6 Il ricorrente ha censurato la CTU osservando che, al fine di ritenere corretta la percentuale di menomazione del settembre 2021, ha preso in considerazione l'anamnesi compiuta dal medico CP_1 oggetto della contestazione del ricorrente stesso.
Considerato che la CTU e con essa la visita medica del periziando è stata svolta nel maggio 2023, a distanza di tempo rispetto a quella del settembre 2021, la CTU non poteva che prendere le mosse dalla obiettività riscontrata in sede di visita . CP_1
E comunque la CTU non si è limitata a dare conto di quanto riscontrato in quell'occasione da , CP_1 ma ha chiarito le ragioni per cui è possibile che, dopo un miglioramento delle condizioni del ricorrente, vi sia stato un peggioramento (Dal quadro rinvenuto sembrerebbe essersi verificato un aggravamento.
Dalla documentazione che abbiamo avuto a disposizione l'obiettività che viene descritta, prima è migliorativa ed in seguito peggiorativa. Questo si è verificato a distanza di sei mesi, che non è un grande intervallo temporale però, considerato anche il tipo di lesione che ha avuto, cioè una frattura che si è complicata con un'artrite settica, un po' tutti i tessuti hanno sofferto.
Può essere effettivamente che in un primo periodo con un po' di riabilitazione il soggetto era diventato un po' più performante e poi anche nel breve termine, smettendo la riabilitazione si possa essere poi stabilizzato in una situazione intermedia tra i due quadri.
…..
La causa del peggioramento è riconducibile ad una stabilizzazione. Io ipotizzo una stabilizzazione del quadro. Siamo partiti da un quadro in cui, nel 2014 l'articolarità del ginocchio era limitata a 40. Poi probabilmente c'è stato un recupero funzionale e probabilmente una certa attività da parte del soggetto, che ha portato al miglioramento).
Né coglie nel segno il rilievo della parte ricorrente secondo cui la valutazione compiuta in sede di revisione sarebbe smentita dalla Rm 15.2.2022 alla luce della seguente precisazione effettuata dalla
CTU: La radiografia mi evidenzia un quadro anatomico, ma io devo valutare non la lesione bensì la menomazione. La radiografia non contrasta con l'obiettività che è stata rilevata in pari periodo temporale.
Io valuto la persona ma il grado di menomazione della persona, per cui la stessa lesione può portare menomazioni diverse in una persona diversa. Io valuto principalmente sulla base dell'obiettività
Detto ciò, resta che la CTU, allorchè ha valutato essa stessa il quadro clinico del ricorrente - considerando la documentazione sanitaria del febbraio 2022 ed effettuando visita medico legale del periziando – lo ha ritenuto sovrapponibile a quanto accertato il 22.2.2022 dal medico legale del ricorrente stesso, ma ha valutato il danno biologico ex D. Lgs. 38/2000 nella misura del 13%.
pagina 5 di 6 Il grado di menomazione dell'integrità psico fisica, valutato dalla CTU alla luce del quadro clinico da essa verificato, non è stato oggetto di contestazioni;
non solo da parte di , che nelle note di CP_1 trattazione scritta ha espressamente dedotto di non contestarlo, ma neppure da parte del ricorrente che non ha svolto alcuna specifica osservazione critica sulla quantificazione operata dalla CTU in sede di operazioni peritali, allorchè ha diversamente quantificato la condizione menomativa del ricorrente sulla base del quadro clinico sovrapponibile a quanto accertato in data 22.2.2022.
Tenuto conto che si tratta di menomazione compresa nel 15%, ne consegue in ogni caso che, neppure alla luce dell'esito della CTU, può accogliersi la domanda del ricorrente, volta a sentire accertato che la percentuale di inabilità permanente residuata è pari al 20% al fine di ottenere la condanna di alla CP_1 ricostituzione della rendita.
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili stante la dichiarazione ex art.152 disp. attt. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio e pone in via definitiva la spese di CTU a carico della parte convenuta
Brescia, 14 luglio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GAVEZZOLI MARCO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'AVOSSA ROBERTO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.11.2022, ha citato in giudizio per esporre che: Parte_1 CP_1 con comunicazione 25.6.2014 gli ha comunicato la costituzione della rendita per inabilità CP_1 permanente, avendogli riconosciuto un grado di menomazione all'integrità psicofisica derivante da infortunio sul lavoro del 18% in conseguenza di “...arto inf. Dx: ipotrofia e gonalgia in esiti di frattura rotula;
limitazione funzionale ginocchio DX in esiti di frattura rotula, complicata da artrite settica recidivante”;
è stato convocato a visita di revisione presso in data 1.9.2021 e, su indicazione dell'Istituto, ha CP_1 proceduto ad effettuare “RX ginocchio DX in esiti di lussazione rotula successivamente trattata con lisi aderenziale”; in data 14.1.2022 ha ricevuto provvedimento con cui è stata comunicata l'avvenuta revisione ai CP_1 sensi dell'art 83 DPR 1124/1965 dei postumi indennizzabili, ridotti dal 18% al 9% e contestualmente è stata comunicata l'avvenuta cessazione, a decorrere dal 1.11.2021, dell'erogazione in rendita dell'indennizzo e la corresponsione dell'indennizzo una tantum in capitale;
pagina 1 di 6 ha proposto ricorso in sede amministrativa, con esito negativo.
Tutto ciò esposto il ricorrente ha contestato la valutazione dei postumi invalidanti adottata da in CP_1 sede di revisione della rendita ed ha chiesto che sia accertato che la percentuale di inabilità permanente residuata è pari al 20%, con la condanna di a ripristinare la rendita a decorrere dal 1.11.2022, CP_1 conteggiata utilizzando la maggiore percentuale di inabilità permanente.
Si è costituito per contestare la fondatezza della domanda alla luce dei motivi di ordine medico CP_1 legale esposti nella relazione medica datata 5.12.2022 a firma del dott. che Persona_1 aveva evidenziato il miglioramento del quadro clinico del ginocchio destro a seguito dell'intervento chirurgico di lisi articolare artroscopica, da cui era derivata la rivalutazione dei postumi dal 18%, già riconosciuto al 9%.
La causa è stata istruita a mezzo CTU affidata alla dott.ssa che, a seguito del deposito Persona_2 dell'elaborato peritale, è stata sentita a chiarimenti all'udienza del 31.10.2023.
Assegnati i termini per trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
Con provvedimento 25.6.2014, – in relazione all'infortunio sul lavoro occorso a il CP_1 Parte_1
7.11.2012 - ha costituito in favore del ricorrente una rendita, con decorrenza 24.5.2014 avendo accertato la seguente menomazione: ARTO INF. DX: IPOTROFIA E GONALGIA IN ESITI
FRATTURA ROTULA;
LIMITAZIONE FUNZIONALE IN DX IN ESITI FRATTURA
ROTULA, COMPLICATA DA ARTRITE SETTICA RECIDIVANTE;
Grado : 018% (…) coefficiente (…) 0,4. (doc. 1 ric.)
All'esito della revisione per disposizione di – sulla base di accertamento medico legale CP_1 conclusosi il 7.9.2021 - è stata accertato ARTO INF. DX: IN ESITI DI FRATTURA CP_2
DELLA ROTULA COMPLICA DA ARTRITE SETTICA;
LIMITAZIONE DEL CP_3
Con IN;
Grado: 009% (…) La rendita sarà quindi cessata a decorrere dal 01/01/2021.
La valutazione operata da in sede di revisione è stata contestata dal ricorrente il quale, alla luce CP_1 del parere medico legale del dott. , ha dedotto che gli esisti invalidanti si sono Persona_3 aggravati in quanto la percentuale di inabilità permanente residuata è del 18-20%.
Alla luce della esperita CTU il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Esaminata la vicenda clinica riportata nell'elaborato peritale, la CTU ha riscontrato che il ricorrente risulta affetto da esiti anatomico-funzionali di frattura di rotula destra complicata da artrite settica recidivante, secondaria ad infortunio lavorativo del 07/11/2012, indennizzato in rendita con
pagina 2 di 6 percentuale di danno biologico pari al 18%.
Dalla documentazione sanitaria, ed in particolare dalla relazione di visita medica del 07/09/21 CP_1 si evince che il signor , in occasione di visita di revisione del 01/09/2021, presentava un Pt_1 miglioramento dei già accertati esiti funzionali a carico del ginocchio destro, ed in particolare:
“ARTO INFERIORE DX: in asse. normotrofico (prima ipotrofico con deficit di 3 cm al 3° medio di coscia ed 1 cm alla sura). IN: fresco, stabile con eccedenza perimetrale di 1 cm (prima 1,5 cm). Ipomobile. Articolarità da 180° a 60° (prima possibile solo per 40°, controlaterale da 180 a 30°).
Deambulazione libera con lieve risparmio a dx per riferito dolore. Accosciamento cautelato ed incompleto a dx con carico sull'arto inferiore sx”.
La documentazione sanitaria disponibile dell'epoca si accorda e non contrasta con l'obiettività accertata in tale occasione.
Quindi la CTU ha osservato che per quanto possibile valutare sulla scorta della documentazione sanitaria a disposizione, il suddetto quadro clinico configurava una condizione menomativa che risulta adeguatamente inquadrabile nella misura del 9% (nove%) in termini di danno biologico ex D. Lgs.
38/2000. Si conferma pertanto la valutazione formulata con provvedimento del 23.09.21. CP_1
La CTU ha poi preso in considerazione la relazione del prof. , datata 22.2.2022 ove si rilevano Per_3 esiti al ginocchio destro con caratteristiche anatomico funzionali peggiorate rispetto alla valutazione medica del 01/09/21: “Netto aumento delle dimensioni perimetrali rispetto al controlaterale (…) Netta ipomiotonia-ipomiotrofia quadricipitale dx (…) Ballottamento femoro rotuleo scarsamente eseguibile per rigidità articolare e dolore alla palpazione (…) Dolenzia alla palpazione delle superfici articolari dei condili femorali e del piatto tibiale. Articolarità del ginocchio con limitata flessione passiva a 90°.
Non articolarità in intra ed extra rotazione”.
La CTU ha ritenuto la documentazione sanitaria disponibile dell'epoca non contrastante con l'obiettività accertata e, diversamente da quanto valutato nella relazione del prof. , ha rilevato Per_3 che, per quanto possibile valutare sulla scorta della documentazione sanitaria a disposizione, tale quadro clinico configurava una condizione menomativa che risulta adeguatamente inquadrabile nella misura del 13% (tredici%) in termini di danno biologico ex D. Lgs. 38/2000.
La stessa percentuale di invalidità la CTU ha valutato alla visita medico legale di consulenza tecnica del 19.5.2023, avendo riscontrato che il signor presentava una obiettività clinica caratterizzata Pt_1 da plus perimetrico di 3 cm al ginocchio destro rispetto al controlaterale, esiti cicatriziali chirurgici al comparto mediale, ipomobilità rotulea con dolenzia alla palpazione, limitazione funzionale in flessione
pagina 3 di 6 limitata a circa 90 gradi con difficoltà al carico.
Orbene, l'attuale quadro clinico configura una condizione menomativa che appare sovrapponibile a quanto accertato in data 22.02.22, e quindi valutabile nella misura del 13% (tredici%) in termini di danno biologico ex D.Lgs. 38/2000 da tale data.
Come risulta da quanto precede, vi è una differenza tra la valutazione in sede di visita di revisione – settembre 2021, allorchè i postumi sono stati valutati nella misura del 9% - e quella effettuata dalla
CTU sula base della visita medico legale del 19.5.2023, allorchè la CTU ha riscontrato un quadro clinico sovrapponibile a quanto accertato in data 22.2.2022, valutato nella misura del 13% in termini di danno biologico ex D. Lgs. 38/2000.
All'udienza del 31.10.2023 la CTU è stata sentita per chiarire gli elementi di valutazione posti alla base delle diverse percentuale di inabilità.
La CTU ha ribadito di avere valutato la visita del settembre 2021 e la visita ortopedica di parte CP_1 del febbraio 2022, precisando di non avere elementi per mettere in dubbio che l'obiettività rilevata, possa essere non conforme a quanto effettivamente il soggetto dimostrava.
La CTU ha ulteriormente chiarito: Non ho elementi per contestare queste due obiettività, quindi fino a prova contraria queste due obiettività sono vere. Sulla base di quanto è stato rilevato nel settembre
2021 io avevo un arto che aveva recuperato la muscolatura, dunque un arto che era in uso.
La deambulazione veniva descritta come libera con un lieve risparmio funzionale a destra, ma comunque il soggetto camminava ed aveva anche recuperato rispetto a prima una certa articolarità sul ginocchio. Invece, successivamente, nell'esame obiettivo di febbraio, questa articolarità viene persa. Si
è assistito ad una nuova perdita di tono muscolare;
quindi, l'arto di fatto era un po' in sofferenza dal punto di vista funzionale, non veniva più utilizzato e la deambulazione era tornata ad essere non più libera, ma con ausili. C'era una difficoltà a quella gamba, per cui questo giustifica il peggioramento.
La causa del peggioramento è riconducibile ad una stabilizzazione. Io ipotizzo una stabilizzazione del quadro. Siamo partiti da un quadro in cui, nel 2014 l'articolarità del ginocchio era limitata a 40. Poi probabilmente c'è stato un recupero funzionale e probabilmente una certa attività da parte del soggetto, che ha portato al miglioramento.
Di fatto l'esame obiettivo del febbraio 2022 mi dimostra che questo miglioramento non c'è più. Questo
è quello che io ho verificato alla mia visita, io posso dire che quello che io ho visto alla visita, corrisponde al quadro descritto a febbraio 2022. Probabilmente si è un po' assestato. Anche la persona ha trovato un suo equilibrio e questo ci può stare.
pagina 4 di 6 Il ricorrente ha censurato la CTU osservando che, al fine di ritenere corretta la percentuale di menomazione del settembre 2021, ha preso in considerazione l'anamnesi compiuta dal medico CP_1 oggetto della contestazione del ricorrente stesso.
Considerato che la CTU e con essa la visita medica del periziando è stata svolta nel maggio 2023, a distanza di tempo rispetto a quella del settembre 2021, la CTU non poteva che prendere le mosse dalla obiettività riscontrata in sede di visita . CP_1
E comunque la CTU non si è limitata a dare conto di quanto riscontrato in quell'occasione da , CP_1 ma ha chiarito le ragioni per cui è possibile che, dopo un miglioramento delle condizioni del ricorrente, vi sia stato un peggioramento (Dal quadro rinvenuto sembrerebbe essersi verificato un aggravamento.
Dalla documentazione che abbiamo avuto a disposizione l'obiettività che viene descritta, prima è migliorativa ed in seguito peggiorativa. Questo si è verificato a distanza di sei mesi, che non è un grande intervallo temporale però, considerato anche il tipo di lesione che ha avuto, cioè una frattura che si è complicata con un'artrite settica, un po' tutti i tessuti hanno sofferto.
Può essere effettivamente che in un primo periodo con un po' di riabilitazione il soggetto era diventato un po' più performante e poi anche nel breve termine, smettendo la riabilitazione si possa essere poi stabilizzato in una situazione intermedia tra i due quadri.
…..
La causa del peggioramento è riconducibile ad una stabilizzazione. Io ipotizzo una stabilizzazione del quadro. Siamo partiti da un quadro in cui, nel 2014 l'articolarità del ginocchio era limitata a 40. Poi probabilmente c'è stato un recupero funzionale e probabilmente una certa attività da parte del soggetto, che ha portato al miglioramento).
Né coglie nel segno il rilievo della parte ricorrente secondo cui la valutazione compiuta in sede di revisione sarebbe smentita dalla Rm 15.2.2022 alla luce della seguente precisazione effettuata dalla
CTU: La radiografia mi evidenzia un quadro anatomico, ma io devo valutare non la lesione bensì la menomazione. La radiografia non contrasta con l'obiettività che è stata rilevata in pari periodo temporale.
Io valuto la persona ma il grado di menomazione della persona, per cui la stessa lesione può portare menomazioni diverse in una persona diversa. Io valuto principalmente sulla base dell'obiettività
Detto ciò, resta che la CTU, allorchè ha valutato essa stessa il quadro clinico del ricorrente - considerando la documentazione sanitaria del febbraio 2022 ed effettuando visita medico legale del periziando – lo ha ritenuto sovrapponibile a quanto accertato il 22.2.2022 dal medico legale del ricorrente stesso, ma ha valutato il danno biologico ex D. Lgs. 38/2000 nella misura del 13%.
pagina 5 di 6 Il grado di menomazione dell'integrità psico fisica, valutato dalla CTU alla luce del quadro clinico da essa verificato, non è stato oggetto di contestazioni;
non solo da parte di , che nelle note di CP_1 trattazione scritta ha espressamente dedotto di non contestarlo, ma neppure da parte del ricorrente che non ha svolto alcuna specifica osservazione critica sulla quantificazione operata dalla CTU in sede di operazioni peritali, allorchè ha diversamente quantificato la condizione menomativa del ricorrente sulla base del quadro clinico sovrapponibile a quanto accertato in data 22.2.2022.
Tenuto conto che si tratta di menomazione compresa nel 15%, ne consegue in ogni caso che, neppure alla luce dell'esito della CTU, può accogliersi la domanda del ricorrente, volta a sentire accertato che la percentuale di inabilità permanente residuata è pari al 20% al fine di ottenere la condanna di alla CP_1 ricostituzione della rendita.
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili stante la dichiarazione ex art.152 disp. attt. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio e pone in via definitiva la spese di CTU a carico della parte convenuta
Brescia, 14 luglio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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