Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00276/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato in pari data, con il quale la Prefettura di Teramo ha rigettato la domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Teramo;
Vista la nota del 9 dicembre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Lo Sportello Unico per l’immigrazione di Teramo rilasciava alla -OMISSIS- il nulla osta al lavoro subordinato in favore del signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, che entrava in Italia con regolare visto per lavoro subordinato in data -OMISSIS-.
In data-OMISSIS- la -OMISSIS- inoltrava alla Prefettura di Teramo la documentazione richiesta, tra cui asseverazione, modello IVA 2022, copia dei passaporti e dei visti dei lavoratori.
In data -OMISSIS-, non avendo il datore di lavoro provveduto all’assunzione a causa dell’apertura della procedura di liquidazione della -OMISSIS-, il difensore dell’odierno ricorrente chiedeva il trasferimento del fascicolo alla Prefettura di -OMISSIS-, ove nel frattempo il signor-OMISSIS- si era trasferito, senza ottenere riscontro.
In data -OMISSIS-veniva chiesto alla Prefettura di Teramo la convocazione per il rilascio di un permesso per attesa occupazione e, in merito, lo Sportello Unico rispondeva che l’istanza doveva essere inviata alla Prefettura di -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- il signor-OMISSIS- chiedeva la convocazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Prefettura di -OMISSIS- e alla Direzione del Lavoro di -OMISSIS-.
In data -OMISSIS-si chiedeva nuovamente la convocazione per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Prefettura di Teramo, radicandosi la competenza nella Prefettura che aveva rilasciato il nulla osta, essendo necessaria la dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione dalla quale risultava il venir meno della disponibilità del datore a formalizzare l’assunzione.
In data -OMISSIS- perveniva via pec al difensore dell’odierno ricorrente il provvedimento della Prefettura di Teramo Sportello Unico per l’Immigrazione n. -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui la predetta Prefettura respingeva la domanda di permesso di soggiorno affermando che “ In relazione a quanto emerso dall’istruttoria svolta, in particolare alla procedura di liquidazione giudiziale avviata in data -OMISSIS-nei confronti della società richiedente, il successivo -OMISSIS- lo Sportello Unico per l’Immigrazione di questa Prefettura ha disposto in modalità telematica la chiusura dell’istanza -OMISSIS- con provvedimento di revoca del nulla osta e del visto di ingresso, in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura semplificativa del D.L. 73/2022 (decreto flussi). Allo stato pertanto l’istanza prodotta non può avere alcun seguito favorevole per il rilascio del permesso per attesa occupazione in favore del sig.-OMISSIS- -OMISSIS-. Si fa comunque presente che in caso di richiesta di un nuovo visto da parte dell’interessato, quest’Ufficio potrà valutare la richiesta di attesa occupazione. ”.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 9 luglio 2024, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione falsa applicazione dell’art. 3 del DPR 394/99 e dell’art. 21 bis della legge 241/90, carenza di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere;
2) Violazione falsa applicazione dell’art. 22 del D.lgs. 286/98, dell’art. 42 del DL 73/2022, eccesso di potere per violazione della circolare n. 3836/2007.
Si sono costituiti in giudizio, in data 11 luglio 2024, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Teramo con memoria di stile e, poi, depositando, in data 27 agosto 2024, la documentazione relativa.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 4 settembre 2024 è stata emessa l’ordinanza n. 163/2024 con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare affermando che “ Nel caso di specie, la mancata stipulazione del contratto di lavoro subordinato è dipesa da una causa non imputabile al ricorrente e sopravvenuta al suo regolare ingresso nel territorio italiano, ossia dalla sottoposizione, in data -OMISSIS-, dell’impresa datrice di lavoro alla procedura di liquidazione giudiziale. Risulta dunque violata la circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007, la quale contempla la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in tutte quelle fattispecie in cui il contratto di lavoro non sia stato sottoscritto per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro. ”.
In data 9 dicembre 2024 parte ricorrente ha depositato propria nota di pari data con cui ha dato atto del fatto che “ successivamente all’ordinanza cautelare n. 163/2024 di questo TAR il sig. -OMISSIS- è stato convocato presso la Prefettura di Teramo per il rilascio di un permesso per attesa occupazione. In data 02.10.2024 gli è stato consegnato il modello 209 da inoltrare in posta per la richiesta di un permesso per attesa occupazione. Il sig.-OMISSIS-, avendo domicilio in provincia di -OMISSIS-, ha inoltrato il kit presso la Questura territorialmente competente, il foto-segnalamento per il rilascio del permesso per attesa occupazione è fissato per il 09.01.2026 ”.
Ciò premesso parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata nella presente vicenda la “ cessata materia del contendere, essendovi stata la piena realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione .”, insistendo per la condanna alle spese dell’Amministrazione.
Infine, all’udienza pubblica del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio rileva che, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2. - Risulta, difatti, acclarato che la pretesa sostanziale di parte ricorrente (nelle more del giudizio) è stata completamente soddisfatta, atteso che, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente, la Prefettura di Teramo ha convocato il signor-OMISSIS- per il giorno -OMISSIS- per la pratica di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e, in tale sede, gli è stato consegnato il modello 209 da inoltrare in posta per la richiesta di un permesso per attesa occupazione.
In ragione di quanto sopra esposto parte ricorrente ha chiesto che per la causa in essere sia dichiarata cessata la materia del contendere ed il Collegio ritiene che tale richiesta, corroborata dalla produzione documentale di parte ricorrente in giudizio, comporti la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nella presente vicenda.
Accertata, infatti, la piena satisfattività, per parte ricorrente, degli adempimenti posti in essere dalla Prefettura di Teramo relativamente al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Collegio ritiene doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere, alla stregua di quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza, secondo cui “ Sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., si registrano in giurisprudenza principi consolidati che meritano di essere richiamati:
a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);
c. è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343; sez. IV 28 marzo 2017, n. 1426);
d. qualora sia dichiarata in sede di impugnazione comporta la rimozione della sentenza impugnata in quanto priva di attualità con conseguente perdita di ogni effetto della stessa anche per ciò che attiene all’eventuale condanna al pagamento delle spese (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6338; sez. V, 5 marzo 2012, n. 1258, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541);
e. in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909). ” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4191/2018).
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, dunque, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. - Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio, anche in considerazione del sollecito adempimento da parte dell’Amministrazione in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.