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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/08/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 2/2/2024
DA
Parte_1
Con l'AVVOCATURA DELLO STATO SEDE Parte_2
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'Avv. DALLA TORRE CRISTIANO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 15/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., Sospendersi, se nel caso anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi già illustrati;
Nel merito, previa revoca del decreto opposto meglio indicato in epigrafe, accertare e dichiarare che il nulla deve alla controparte opposta in ragione della causale Parte_1 azionata nel ricorso per ingiunzione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
PER LA RESISTENTE
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente l'opposizione, siccome infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.210/2023 del 21.12.2023;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Accertato e dichiarato che il tardivo pagamento da parte del Parte_1 delle differenze retributive spettanti alla signora condannare parte attrice–opponente CP_1
CP_ al pagamento in favore della signora delle somme illegittimamente trattenute a titolo di ritenute previdenziali a carico del lavoratore, quantificate in €283,01, ovvero nella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia,
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e di quello monitorio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2/2/2024 il spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto N. 210/2023 emesso il 21/12/2023 con cui veniva ad esso ingiunto il pagamento a favore della propria dipendente della somma di € 283,01 maggiorata di CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria ritenendo legittima l'operata addebitabilità delle ritenute previdenziali a carico della lavoratrice per l'importo corrispondente.
Sosteneva in particolare che “alcuna parte o punto del verbale di conciliazione stabilisce l'impegno del ministero alla corresponsione, oltre alle differenze stipendiali, anche dei relativi contributi previdenziali” rimarcando che “con la sottoscrizione del verbale di conciliazione menzionato la parte opposta ha rinunciato al diritto, agli atti e all'azione esercitati così dichiarando di non avere più alcuna ragione di credito ad alcun titolo causale e/o ragione per il titolo azionato nella presente controversia”.
In buona sostanza secondo l'assunto dell'Amministrazione scolastica odierna ricorrente la quota di contributi a carico della dipendente costituirebbe un aliud rispetto alle vantate differenze retributive e che pertanto, sancendo l'accordo conciliativo il solo diritto alla percezione delle differenze CP_ retributive, la convenuta signora avrebbe rinunciato al diritto, riconosciuto per legge, a percepire anche la quota di contributi gravante sulla lavoratrice per l'eventualità di pagamento tempestivo.
Ciò premesso osserva l'adito Tribunale:
A) che risulta in tutta evidenza dalla lettura del verbale di conciliazione giudiziale della causa N.
93/2021 RG dichiarato esecutivo all'udienza del 7/1/2022 come le parti, nel disciplinare in punto quantum le differenze retributive conseguenti alla rideterminazione della ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale di tutti i servizi pre-ruolo effettivamente prestati, abbiano inteso INTRODURRE QUALE UNICO LIMITE QUELLO DERIVANTE
DALL'APPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DA CALCOLARSI A
RITROSO DALLA DATA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO;
B) che in altri termini con l'accordo conciliativo l'odierna opposta ha rinunciato sì al diritto, agli atti e all'azione esercitati MA NON ALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI LEGGE
CHE REGOLA LA LIQUIDAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE IN CASO DI
PAGAMENTO TARDIVO, VENENDO UNICAMENTE STATUITO IL DIRITTO DELLA
SIGNORA A PERCEPIRE GLI ARRETRATI DOVUTI;
CP_1 C) come costituisca un dato incontrovertibile che gli emolumenti in questione siano stati corrisposti in ritardo rispetto al termine (richiamato anche al punto 6 dell'accordo, ovvero entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del medesimo) normativamente previsto dall'art. 14 del d.l.
31/12/1996 N. 669 convertito nella legge 28/2/1997 N. 30 secondo cui “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro ENTRO IL TERMINE DI 120 GIORNI DALLA
NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO.”;
D) che in particolare nel caso oggetto di disamina il verbale, munito di formula esecutiva in data
17/01/2022, veniva notificato all'Amministrazione scolastica in data 25/01/2022 (all. 4 fascicolo convenuta) sicché quest'ultima, anziché dare esecuzione (anche a voler prescindere da quanto espressamente statuito al punto 6) all'accordo di cui trattasi entro il 25/5/2022, provvedeva in realtà al pagamento delle differenze retributive solo con lo stipendio di dicembre 2022, ovvero con un ritardo di 7 mesi rispetto al termine massimo fissato (prospetto di liquidazione di cui all'allegato 5 inerente differenze retributive Gira).
Risulta pertanto che non essendosi l'opponente attivato nei termini di legge, lo stesso sia Parte_1 tenuto in via esclusiva al pagamento dei contributi anche per la quota a carico della lavoratrice.
Ed invero va rammentato che a mente della L. N. 218/1952 artt. 19 e 23 il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora invece il pagamento avvenga in ritardo rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita perché in tal caso IL
CREDITO RETRIBUTIVO SI ESTENDE AUTOMATICAMENTE ALLA QUOTA
CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE, CHE DIVIENE PERCIÒ PARTE DELLA
RETRIBUZIONE A LUI SPETTANTE.
(Cass. N. 18897/2019; Cass. N. 25956/2017; Cass. N. 23426/2016; Cass. N. 18044/2015 e Cass. N.
19790/2011).
Il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità è peraltro pienamente condiviso dalla giurisprudenza di merito (sentenza Trib. Vicenza N. 303/2022 e N. 155/2023) precisando da ultimo l'allegata sentenza Tribunale di Venezia N. 105/2025, in conformità con la pronuncia della
Suprema Corte 18/8/2021 N. 23071, che AI FINI DELLA TEMPESTIVITÀ DEL VERSAMENTO
NON RILEVA LA DATA DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE CHE ACCERTA IL DIRITTO
ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, BENSÌ QUELLA IN CUI IL DIRITTO STESSO È
MATURATO.
L'inadempimento infatti sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta evidenziandosi in proposito che LA DIRETTIVA EUROPEA 1999/70/CE, la quale sancisce il divieto di discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e dipendenti assunti a tempo indeterminato, È ENTRATA IN VIGORE IL 10/7/2001 RAGION PER CUI IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE A DECORRERE DA DATA, AVREBBE DOVUTO ASSICURARE Pt_3
L'ASSENZA DI OGNI TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO.
In definitiva l'importo per cui l'odierna convenuta opposta ha inteso agire in via monitoria NON
COSTITUISCE UNA VOCE DIVERSA O ULTERIORE RISPETTO ALLE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE alle quali la lavoratrice in questione ha diritto in forza dell'accordo conciliativo,
MA È INVECE UNA PARTE DI QUEGLI STESSI EMOLUMENTI CHE
L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA ILLEGITTIMAMENTE NON HA PROVVEDUTO A
VERSARE COSÌ COME NORMATIVAMENTE PREVISTO.
Destituito di fondamento si rivela altresì l'assunto del secondo cui parte resistente, Parte_1 anziché attivare il procedimento monitorio, avrebbe dovuto agire in sede di ottemperanza alla sentenza, atteso che – come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale di Venezia con pronuncia N.
105/2025 – IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NON PUÒ ESSERE AZIONATO CON
RIFERIMENTO A SENTENZE (O A VERBALI DI CONCILIAZIONE) CHE RECHINO UNA
CONDANNA . CP_2
Alla luce delle considerazioni che precedono la proposta opposizione si rivela pertanto infondata con conseguente integrale conferma del provvedimento monitorio emesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge la promossa opposizione confermandosi integralmente il decreto ingiuntivo n°
210/2023 d.d. 21/12/2023 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ogni conseguente statuizione di condanna al pagamento di quanto in esso indicato per capitale, interessi e spese alla convenuta . CP_1
2) Condanna altresì la ricorrente Amministrazione scolastica, in persona del Ministro pro-tempore,
a rifondere al procuratore antistatario di parte resistente le spese di lite, equitativamente liquidate in
€ 600,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 15/05/2025 IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 2/2/2024
DA
Parte_1
Con l'AVVOCATURA DELLO STATO SEDE Parte_2
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'Avv. DALLA TORRE CRISTIANO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 15/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., Sospendersi, se nel caso anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi già illustrati;
Nel merito, previa revoca del decreto opposto meglio indicato in epigrafe, accertare e dichiarare che il nulla deve alla controparte opposta in ragione della causale Parte_1 azionata nel ricorso per ingiunzione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
PER LA RESISTENTE
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente l'opposizione, siccome infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.210/2023 del 21.12.2023;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Accertato e dichiarato che il tardivo pagamento da parte del Parte_1 delle differenze retributive spettanti alla signora condannare parte attrice–opponente CP_1
CP_ al pagamento in favore della signora delle somme illegittimamente trattenute a titolo di ritenute previdenziali a carico del lavoratore, quantificate in €283,01, ovvero nella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia,
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e di quello monitorio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2/2/2024 il spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto N. 210/2023 emesso il 21/12/2023 con cui veniva ad esso ingiunto il pagamento a favore della propria dipendente della somma di € 283,01 maggiorata di CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria ritenendo legittima l'operata addebitabilità delle ritenute previdenziali a carico della lavoratrice per l'importo corrispondente.
Sosteneva in particolare che “alcuna parte o punto del verbale di conciliazione stabilisce l'impegno del ministero alla corresponsione, oltre alle differenze stipendiali, anche dei relativi contributi previdenziali” rimarcando che “con la sottoscrizione del verbale di conciliazione menzionato la parte opposta ha rinunciato al diritto, agli atti e all'azione esercitati così dichiarando di non avere più alcuna ragione di credito ad alcun titolo causale e/o ragione per il titolo azionato nella presente controversia”.
In buona sostanza secondo l'assunto dell'Amministrazione scolastica odierna ricorrente la quota di contributi a carico della dipendente costituirebbe un aliud rispetto alle vantate differenze retributive e che pertanto, sancendo l'accordo conciliativo il solo diritto alla percezione delle differenze CP_ retributive, la convenuta signora avrebbe rinunciato al diritto, riconosciuto per legge, a percepire anche la quota di contributi gravante sulla lavoratrice per l'eventualità di pagamento tempestivo.
Ciò premesso osserva l'adito Tribunale:
A) che risulta in tutta evidenza dalla lettura del verbale di conciliazione giudiziale della causa N.
93/2021 RG dichiarato esecutivo all'udienza del 7/1/2022 come le parti, nel disciplinare in punto quantum le differenze retributive conseguenti alla rideterminazione della ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale di tutti i servizi pre-ruolo effettivamente prestati, abbiano inteso INTRODURRE QUALE UNICO LIMITE QUELLO DERIVANTE
DALL'APPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DA CALCOLARSI A
RITROSO DALLA DATA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO;
B) che in altri termini con l'accordo conciliativo l'odierna opposta ha rinunciato sì al diritto, agli atti e all'azione esercitati MA NON ALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI LEGGE
CHE REGOLA LA LIQUIDAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE IN CASO DI
PAGAMENTO TARDIVO, VENENDO UNICAMENTE STATUITO IL DIRITTO DELLA
SIGNORA A PERCEPIRE GLI ARRETRATI DOVUTI;
CP_1 C) come costituisca un dato incontrovertibile che gli emolumenti in questione siano stati corrisposti in ritardo rispetto al termine (richiamato anche al punto 6 dell'accordo, ovvero entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del medesimo) normativamente previsto dall'art. 14 del d.l.
31/12/1996 N. 669 convertito nella legge 28/2/1997 N. 30 secondo cui “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro ENTRO IL TERMINE DI 120 GIORNI DALLA
NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO.”;
D) che in particolare nel caso oggetto di disamina il verbale, munito di formula esecutiva in data
17/01/2022, veniva notificato all'Amministrazione scolastica in data 25/01/2022 (all. 4 fascicolo convenuta) sicché quest'ultima, anziché dare esecuzione (anche a voler prescindere da quanto espressamente statuito al punto 6) all'accordo di cui trattasi entro il 25/5/2022, provvedeva in realtà al pagamento delle differenze retributive solo con lo stipendio di dicembre 2022, ovvero con un ritardo di 7 mesi rispetto al termine massimo fissato (prospetto di liquidazione di cui all'allegato 5 inerente differenze retributive Gira).
Risulta pertanto che non essendosi l'opponente attivato nei termini di legge, lo stesso sia Parte_1 tenuto in via esclusiva al pagamento dei contributi anche per la quota a carico della lavoratrice.
Ed invero va rammentato che a mente della L. N. 218/1952 artt. 19 e 23 il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora invece il pagamento avvenga in ritardo rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita perché in tal caso IL
CREDITO RETRIBUTIVO SI ESTENDE AUTOMATICAMENTE ALLA QUOTA
CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE, CHE DIVIENE PERCIÒ PARTE DELLA
RETRIBUZIONE A LUI SPETTANTE.
(Cass. N. 18897/2019; Cass. N. 25956/2017; Cass. N. 23426/2016; Cass. N. 18044/2015 e Cass. N.
19790/2011).
Il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità è peraltro pienamente condiviso dalla giurisprudenza di merito (sentenza Trib. Vicenza N. 303/2022 e N. 155/2023) precisando da ultimo l'allegata sentenza Tribunale di Venezia N. 105/2025, in conformità con la pronuncia della
Suprema Corte 18/8/2021 N. 23071, che AI FINI DELLA TEMPESTIVITÀ DEL VERSAMENTO
NON RILEVA LA DATA DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE CHE ACCERTA IL DIRITTO
ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, BENSÌ QUELLA IN CUI IL DIRITTO STESSO È
MATURATO.
L'inadempimento infatti sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta evidenziandosi in proposito che LA DIRETTIVA EUROPEA 1999/70/CE, la quale sancisce il divieto di discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e dipendenti assunti a tempo indeterminato, È ENTRATA IN VIGORE IL 10/7/2001 RAGION PER CUI IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE A DECORRERE DA DATA, AVREBBE DOVUTO ASSICURARE Pt_3
L'ASSENZA DI OGNI TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO.
In definitiva l'importo per cui l'odierna convenuta opposta ha inteso agire in via monitoria NON
COSTITUISCE UNA VOCE DIVERSA O ULTERIORE RISPETTO ALLE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE alle quali la lavoratrice in questione ha diritto in forza dell'accordo conciliativo,
MA È INVECE UNA PARTE DI QUEGLI STESSI EMOLUMENTI CHE
L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA ILLEGITTIMAMENTE NON HA PROVVEDUTO A
VERSARE COSÌ COME NORMATIVAMENTE PREVISTO.
Destituito di fondamento si rivela altresì l'assunto del secondo cui parte resistente, Parte_1 anziché attivare il procedimento monitorio, avrebbe dovuto agire in sede di ottemperanza alla sentenza, atteso che – come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale di Venezia con pronuncia N.
105/2025 – IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NON PUÒ ESSERE AZIONATO CON
RIFERIMENTO A SENTENZE (O A VERBALI DI CONCILIAZIONE) CHE RECHINO UNA
CONDANNA . CP_2
Alla luce delle considerazioni che precedono la proposta opposizione si rivela pertanto infondata con conseguente integrale conferma del provvedimento monitorio emesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge la promossa opposizione confermandosi integralmente il decreto ingiuntivo n°
210/2023 d.d. 21/12/2023 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ogni conseguente statuizione di condanna al pagamento di quanto in esso indicato per capitale, interessi e spese alla convenuta . CP_1
2) Condanna altresì la ricorrente Amministrazione scolastica, in persona del Ministro pro-tempore,
a rifondere al procuratore antistatario di parte resistente le spese di lite, equitativamente liquidate in
€ 600,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 15/05/2025 IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci