Sentenza 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00683/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01914/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1914 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN ND S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna e NI Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della transizione ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Silvana Tassone e Marina Cizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocata Vittoria Sitra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Crotone, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appenino meridionale, Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - Arpacal, Azienda sanitaria provinciale di Crotone, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail, istituto superiore di sanità, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- delle determinazioni e/o pareri resi ai sensi dell'art. 14, co. 3, della legge n. 241/1990 dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Crotone nell'ambito della Conferenza di servizi preliminare relativa al S.I.N. di “ Crotone – Cassano – Cerchiara ” e comunicate dal Ministero della transizione ecologica con nota prot. m_amte.MATTM n. 0101671 del 23 settembre 2021;
- di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EN ND S.p.A. il 21 luglio 2022:
per l'annullamento,
in aggiunta ai pareri già impugnati con il ricorso introduttivo,
- delle determinazioni e/o pareri resi ai sensi dell'art. 14, co. 3, della legge n. 241/1990 da IS, da RP e dalla ex Direzione generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica nell'ambito della Conferenza di servizi preliminare relativa al S.I.N. di “ Crotone – Cassano – Cerchiara ” e comunicate dal Ministero della transizione ecologica con nota prot. m_amte.MiTE n. 0046066 del 14 aprile 2022, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 22 aprile 2022;
- della deliberazione n. 156/2016 del Consiglio Regionale di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti – PRGR della Regione Calabria nella parte in cui impone una distanza minima degli impianti di discarica da centri abitati pari a 2 Km;
- della delibera di comitato istituzionale dell'11 aprile 2016 n. 4 della Autorità di Bacino regionale della Regione Calabria, recante « Adozione Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera », nella parte in cui non ammette la realizzazione di opere di pubblico interesse nelle aree individuate ad alta pericolosità di erosione costiera, quali sono le attrezzature e gli impianti necessari all'attuazione di un progetto operativo di bonifica;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della transizione ecologica, Regione Calabria, Provincia di Crotone, Comune di Crotone, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Crotone, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. NI TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La EN ND s.p.a. ha impugnato i pareri resi dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Crotone nell’ambito della conferenza di servizi preliminare ex art.14, co.3 legge 7 agosto 1990, n.241, relativa al Sito di interesse nazionale (SIN) di “Crotone – Cassano – Cerchiara”, deducendo, in diritto:
1.1. “ Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 101/2020. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto ”;
1.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, co. 3, della L. 241/1990. Mancata indicazione/esplicitazione da parte della Provincia di Crotone e del Comune di Crotone delle condizioni necessarie per ottenere l’assenso alle modifiche progettuali proposte da EN ND ”;
1.3. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 3, della L. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento dal fine tipico con indicazione di condizioni estranee alle finalità per le quali il potere è stato conferito. Contraddittorietà intrinseca della determinazione/parere negativo espresso dalla Regione Calabria ”;
1.4. “ Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Difetto d’istruttoria. Violazione e falsa applicazione del principio di precauzione e dell’art. 3 ter del D.Lsg. n. 152/2006. Insufficienza, illogicità, apparenza della motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta. Contraddittorietà rispetto alle indicazioni operative adottate in casi analoghi da Istituzioni di rango nazionale e internazionale competenti in materia di tutela della salute e dell’ambiente. Contraddittorietà rispetto al provvedimento del Prefetto del 12.11.2018, prot. n. 23492 ”;
1.5. “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti e erronea valutazione dei presupposti di fatto e diritto. Difetto di istruttoria. Insufficiente motivazione ”.
2. Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio ed i Ministeri intimati, nonché la Soprintendenza e la Prefettura di Crotone, resistendo al ricorso.
Si sono altresì costituite la Regione Calabria, la Provincia di Crotone ed il Comune di Crotone.
3. Con ricorso depositato il 21 luglio 2022, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con i quali ha altresì impugnato i pareri rispettivamente resi ai sensi dell’art.14, co.4, legge n.241/90 da IS, Arpacal e Direzione generale per l’economia circolare del Ministero della transizione ecologica, nonché, per le parti di interesse, la deliberazione n.156/2016 di approvazione del Piano regionale di gestione di rifiuti (PRGR) della Regione Calabria e la delibera dell’Autorità di bacino n.4 del 2016, recante “ Adozione dei piano di bacino stralcio di erosione costiera ”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
3.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 3, della L. n. 241/1990. Mancata indicazione/esplicitazione da parte di IS, di RP e della ex Direzione Generale per l’Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica delle condizioni necessarie per ottenere l’assenso alle modifiche progettuali proposte da EN ND. Violazione dei principi di buon andamento e di leale collaborazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 182-bis e 199, comma 3, lett. g), del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 16 della direttiva 2008/98/CE. Violazione e falsa applicazione dei principii in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti ”;
3.2. “ Sul parere rilasciato dall’ex Direzione Generale per l’Economia Circolare del MITE. Eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto d’istruttoria. Insufficienza, illogicità, apparenza della motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 ”;
3.3. “ Sul parere congiunto di IS e RP in relazione alla soluzione A. Illegittimità derivata per contrasto della Delibera di Comitato Istituzionale dell’11 aprile 2016 n. 4 della Autorità di Bacino Regionale della Regione Calabria con l’art. 8 del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo e le Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici, nonché per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e per violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e 252 del D.Lgs. n. 152/2006. In ogni caso, eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà ”;
3.4. “ Sul parere congiunto di IS e RP in relazione alla soluzione B. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Erronea interpretazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Calabria. In subordine, illegittimità derivata per contrasto del PRGR, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016 e s.m.i., con gli art. 182-bis e 199, comma 3, lett. g), del D.Lgs. n. 152/2006, nonché con l’art. 16 della direttiva 2008/98/CE e i principii in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti ”.
4. Con memorie rispettivamente depositate l’11 ed il 12 febbraio 2026, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e l’IS hanno eccepito la inammissibilità dell’impugnazione per la natura non provvedimentale degli atti gravati.
5. All’udienza di merito straordinaria del 20 marzo 2026, la causa è stata mandata in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, in accoglimento dell’eccezione formulata dal MASE e dall’IS.
Risulta infatti che l’impugnazione sia stata proposta avverso pareri resi dalle amministrazioni interessate nell’ambito di una conferenza di servizi preliminare, i quali non rivestono natura provvedimentale e non hanno portata autonomamente e soprattutto immediatamente lesiva.
Deve, al riguardo, osservarsi che sebbene i pareri resi dall’amministrazione nell’ambito di un procedimento amministrativo possono, in determinate ipotesi, avere portata lesiva e quindi essere autonomamente impugnati, nel caso di specie tale evenienza è certamente da escludere in considerazione del fatto che gli stessi sono stati adottati nel corso di una conferenza di servizi preliminare, ex art.14, co.3, legge n.241/90, la quale, come noto, non ha natura decisoria, non essendo le amministrazioni partecipanti chiamate a rendere una determinazione finale, bensì, come condivisibilmente rilevato dalla difesa del MASE, natura “pre-decisoria”. In tale tipologia di conferenza, le amministrazioni indicano se ed a quali condizioni potranno prestare il loro consenso in ordine al progetto definitivo e, se pure il parere da esse reso può costituire un autovincolo per il giudizio che esse dovranno esprimere nei confronti del progetto definitivo, in ogni caso, tale determinazione, proprio in quanto pre-decisoria, non ha carattere immediatamente lesivo, potendo le ragioni dell’interessato essere fatte valere in giudizio solo nei confronti della successiva, eventuale determinazione assunta sul progetto definitivo.
Né può condividersi la tesi della ricorrente, secondo cui i pareri gravati costituiscono un arresto procedimentale, giacché il parere che determina un arresto procedimentale è atto impugnabile solo laddove l’arresto sia definitivo.
Sebbene, infatti, può convenirsi sull’osservazione secondo cui gli atti gravati potranno condizionare la futura determinazione conclusiva del procedimento, tale evenienza, proprio in quanto astratta, ipotetica e, quindi non ancora inverata, esclude, in sé l’attualità della lesione.
7. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
8. La definizione in rito della controversia, unitamente alla peculiarità e complessità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Durante, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
NI TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TE | NI Durante |
IL SEGRETARIO