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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3204/2024 RG. Prev., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Scolamiero;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Gaetano Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU rassegnate nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con cui aveva agito per vedersi riconoscere le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno ordinario di invalidità, a seguito di domanda amministrativa del 28.10.2022-, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Costituendosi in giudizio, l' convenuto ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospet- tate e, pertanto, l'ammissibilità dell'opposizione, in data 24.10.2024 si è proceduto alla nomina di un nuovo CTU ed in data odierna, atteso il deposito della Consulenza, la causa è stata decisa, con sentenza, sulle conclusioni di cui alle note scritte disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025. Il ricorso è infondato e va rigettato.
La nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio ha consentito di accertare che non sussistono, allo stato, le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento, in favore del ricorrente, dell'assegno ordinario di invalidità.
Il Ctu, nominato nel presente giudizio, vagliata la documentazione sanitaria agli atti, effettuata l'indagine anamnestica e preso atto delle risultanze emerse nel corso del nuovo esame obiettivo, ha dichiarato che l'istante è affetto da “ esiti di frattura L1 (2019) trattata con stabilizzazione vertebrale in percutanea di D12 – L2, ipertensione arteriosa e diabete mellito in trattamento insulinico”. Tale quadro patologico per il perito non è di entità tale da compromettere in modo evidente la capacità lavorativa del ricorrente;
a tale conclusione egli è giunto in quanto, in sede di visita medico – legale, ha rilevato un quadro motorio caratterizzato da masse muscolari normotoniche e normotrofiche in linea con l' età e la costituzione, assenza di limitazioni funzionali pur essendo stata riferita una elevazione dolorosa della spalla, autonomia nella deambulazione, nella assunzione della posizione eretta e nei cambi posturali, limitazione antalgica alla flesso estensione lombosacrale, ma assenza di segni della serie radicolare;
dal punto di vista neurologico, ha dichiarato che l'istante ha mostrato di essere in possesso di capacità intellettive superiori regolari, validi poteri mnesico – cognitivi, buona memoria sia di fissazione che di rievocazione, assenza di segni di fragilità emotiva ed irritabilità; inoltre, sottoposto a movimenti fisici, non ha mostrato segni di affaticamento.
Sulla base di tali evidenze cliniche, il CTU ha affermato che il quadro patologico appena descritto non consente di ritenere che la capacità lavorativa dell'istante si sia ridotta a meno di un terzo come richiesto dalla L. 222/84 e, pertanto, non risulta perfezionato il requisito sanitario necessario per accedere all'assegno ordinario di invalidità.
La relazione peritale, non oggetto di specifiche contestazioni, risulta congruamente motivata ed immune da vizi, per cui va condivisa.
Va, pertanto, dichiarato che non sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il diritto di parte ricorrente a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità.
Le spese di lite sono irripetibili stante la dichiarazione del ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vengono conseguentemente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Salerno, addì 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3204/2024 RG. Prev., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Scolamiero;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Gaetano Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU rassegnate nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con cui aveva agito per vedersi riconoscere le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno ordinario di invalidità, a seguito di domanda amministrativa del 28.10.2022-, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Costituendosi in giudizio, l' convenuto ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso.
Ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospet- tate e, pertanto, l'ammissibilità dell'opposizione, in data 24.10.2024 si è proceduto alla nomina di un nuovo CTU ed in data odierna, atteso il deposito della Consulenza, la causa è stata decisa, con sentenza, sulle conclusioni di cui alle note scritte disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025. Il ricorso è infondato e va rigettato.
La nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio ha consentito di accertare che non sussistono, allo stato, le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento, in favore del ricorrente, dell'assegno ordinario di invalidità.
Il Ctu, nominato nel presente giudizio, vagliata la documentazione sanitaria agli atti, effettuata l'indagine anamnestica e preso atto delle risultanze emerse nel corso del nuovo esame obiettivo, ha dichiarato che l'istante è affetto da “ esiti di frattura L1 (2019) trattata con stabilizzazione vertebrale in percutanea di D12 – L2, ipertensione arteriosa e diabete mellito in trattamento insulinico”. Tale quadro patologico per il perito non è di entità tale da compromettere in modo evidente la capacità lavorativa del ricorrente;
a tale conclusione egli è giunto in quanto, in sede di visita medico – legale, ha rilevato un quadro motorio caratterizzato da masse muscolari normotoniche e normotrofiche in linea con l' età e la costituzione, assenza di limitazioni funzionali pur essendo stata riferita una elevazione dolorosa della spalla, autonomia nella deambulazione, nella assunzione della posizione eretta e nei cambi posturali, limitazione antalgica alla flesso estensione lombosacrale, ma assenza di segni della serie radicolare;
dal punto di vista neurologico, ha dichiarato che l'istante ha mostrato di essere in possesso di capacità intellettive superiori regolari, validi poteri mnesico – cognitivi, buona memoria sia di fissazione che di rievocazione, assenza di segni di fragilità emotiva ed irritabilità; inoltre, sottoposto a movimenti fisici, non ha mostrato segni di affaticamento.
Sulla base di tali evidenze cliniche, il CTU ha affermato che il quadro patologico appena descritto non consente di ritenere che la capacità lavorativa dell'istante si sia ridotta a meno di un terzo come richiesto dalla L. 222/84 e, pertanto, non risulta perfezionato il requisito sanitario necessario per accedere all'assegno ordinario di invalidità.
La relazione peritale, non oggetto di specifiche contestazioni, risulta congruamente motivata ed immune da vizi, per cui va condivisa.
Va, pertanto, dichiarato che non sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il diritto di parte ricorrente a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità.
Le spese di lite sono irripetibili stante la dichiarazione del ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vengono conseguentemente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Salerno, addì 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio