Art. 2.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidita', e' concesso l'assegno suppletivo nella misura e con le norme di cui all' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810 , e successive modificazioni. ((2)) ----------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 febbraio 1968, n. 85 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che con effetto dal 1 gennaio 1967, l'assegno suppletivo, di cui all' articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modificazioni, e' soppresso.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidita', e' concesso l'assegno suppletivo nella misura e con le norme di cui all' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810 , e successive modificazioni. ((2)) ----------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 febbraio 1968, n. 85 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che con effetto dal 1 gennaio 1967, l'assegno suppletivo, di cui all' articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modificazioni, e' soppresso.