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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 992 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Vitulano, in virtù di procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_4 C.F._5
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pasquale Striano e Vincenzo Persona_1
Vitale, in virtù di procura in atti
Appellati
FATTI DI CAUSA 1. , , e , nella CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 qualità di eredi di , convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Torre Persona_1
Annunziata, . Parte_1
Deducevano che:
-alle ore 8.00 del giorno 1.2.2007, mentre – coniuge di e Persona_1 CP_1 padre di , e – si trovava all'interno CP_2 Controparte_3 Controparte_4 del cortile del civico 85 (già 57) della via Castriota di Torre Annunziata, nel discutere con un operaio dell'impresa edile “Ferrara Carmine” di Pompei, veniva aggredito fisicamente dal fratello , il quale lo scaraventava al suolo e lo colpiva reiteratamente al Parte_1 corpo con calci e pugni;
-per la predetta aggressione ricevuta, , invalido civile al 70%, veniva Persona_1 soccorso da un operaio della predetta impresa edile e, poi, trasportato mediante autombulanza (giunta in loco alle successive ore 8.40, in quanto contattata dal figlio insieme alla nuora presso il nosocomio di Persona_2 CP_5
Castellammare di Stabia;
-i medici gli diagnosticavano “frattura pluriframmentaria 3° prossimale omero sx, frattura 4^ costa sx” e ne disponevano l'immediato ricovero, protrattosi fino al giorno 12.2.2007, essendo succeduto alla degenza un intervento chirurgico per riduzione e sintesi della frattura dell'omero sx mediante applicazione di fissatore esterno (desault) effettuato in data
10.2.2007;
-in fase di dimissioni, a veniva prescritta terapia medica e prognosi di Persona_1 trenta giorni;
-alla luce di quanto predetto, presentava denuncia-querela presso la Persona_1
Procura della Repubblica di Torre Annunziata;
- interveniva condanna per il reato di lesioni – con sentenza passata in giudicato – in danno di;
Parte_1
-dall'aggressione subita (quale generatrice di una grave sofferenza fisica e psichica nei confronti di e dei suoi prossimi congiunti) derivava al defunto – come Persona_1 da CTP del 15.9.2017 - un periodo di inabilità temporanea totale per gg. 30, parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile del tasso del 75% per gg. 90, parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile del tasso del 50% per gg.
60, nonché un danno biologico permanente pari all'8% e che a tali voci di danno (trasmesse iure hereditatis agli attori) andava aggiunto anche quello morale.
Ciò dedotto, gli attori così concludevano: “voglia l'Ecc.mo Tribunale, preso atto - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p. - della irrevocabilità della dichiarazione di penale responsabilità resa dal Tribunale di Torre
Annunziata con sentenza n° 1502/2001 nei confronti di per il reato p. e Persona_1
p. dagli artt. 582 c.p., 583 comma 1 nr. 1 c.p., 585 c.p. in relazione all'art, 577 comma 2 c.p., commesso in danno del fratello perché colpendo con calci e pugni il Persona_1 fratello cagionava allo stesso lesioni personali consistite in frattura Persona_1 pluriframmentaria III prossimale omero sinistro, frattura 4^ costa sinistra, e trauma contusivo destro, lesioni comportanti l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni], preso atto, altresì, della devoluzione al Giudice Civile della definitiva quantificazione della misura del risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili
[cfr. sentenza n° 1502/2011 del 13.12.2011 del Tribunale Penale di Torre Annunziata],
CONDANNARE il convenuto al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali (anche se qui non espressamente richiamati), patiti da parti attoree nella seguente misura:
(voci di danno trasmesse jure hereditatis)
1. danno biologico permanente (8% ---- anni 72) € 9.317,53
2. i.t.t. (gg. 30) € 1.406,40
3. i.t.p. al 75% (gg. 90) € 3.164,40
4. i.t.p. al 50% (gg. 60) € 1.406,40
5. danno morale € 5.097,73
6. totale parziale € 20.392,46
7. oltre spese mediche da liquidarsi equitativamente, nonché
1. danno morale iure proprio € 5.097,73
2. totale generale € 25.409,19,
3. oltre spese mediche da liquidarsi equitativamente.
Somma da riconoscersi previa decurtazione della somma di € 3.000,00 (tremila/00) corrisposta agli istanti da quale provvisionale riconosciuta nella sentenza Parte_1
n° 1502/11. Salva diversa determinazione del Tribunale adito nel riconoscere una maggiore
o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo nonché al ristoro delle spese mediche sostenute da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
2. Si costituiva in giudizio . Parte_1 Deduceva che:
-in via preliminare, era nullo l'atto di citazione, per violazione degli artt. 163,164,318 e 156, co.3, cpc, in combinato disposto con l'art. 24 Cost.;
-in merito alla quantificazione del danno, il consulente di parte era pervenuto alla stessa - in base alla sola documentazione medica esibitagli, ovvero comprensiva della sola cartella clinica n. 1424 del presidio ospedaliero San Leonardo – in data 15.9.2017, ossia periodo temporale di gran lunga successivo al decesso del avutosi in data 9.7.2008; Per_1
- in ordine ai dati numerici forniti dal CTP, gli attori quantificavano un'errata richiesta risarcitoria, dato l'inesatto calcolo di partenza. In particolare, il valore economico fornito in merito al danno biologico permanente risultava completamente errato, dal momento che - considerato l'evento lesivo verificatosi in data 1.2.2007 e il successivo decesso del Per_1 avutosi in data 9.7.2008 - esso andava calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva (come da richiamata massima giurisprudenziale), ovvero che nel caso di specie trattavasi di diciassette mesi;
così concludeva: Parte_1
“- In rito:
a) preliminarmente, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Per_2
, figlio del de cuius sig. ;
[...] Persona_1
b) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 с.p.c.;
c) rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile;
- Nel merito
d) rigettare ogni pretesa risarcitoria, a qualunque titolo formulata dagli at-tori, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
e) In ogni caso condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% ex art. 14 L.P., IVA e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
3. Con sentenza n. 106, pubblicata l'11.1.2021, il Tribunale di Torre Annunziata, così statuiva:
“
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento in favore degli attori della residua somma di €. 4.002,54, oltre interessi al tasso legale, come sopra specificati e computati, dalla data dell'aggressione (1.2.2007) e sino al soddisfo, a titolo risarcitorio per la causale specificata in parte motiva;
2. condanna il citato convenuto soccombente al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in complessivi €. 2.430,00 diritti ed onorario ed €. 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% sugli onorari liquidati, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Pasquale Striano per dichiarato anticipo;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u..”.
In motivazione deduceva che:
-l'eccezione concernente la presunta nullità dell'atto di citazione risultava infondata, in quanto la domanda attorea si riteneva ben determinata;
-atteso quanto disposto dall'art. 651 cpp, dall'accertata responsabilità penale del convenuto conseguiva l'obbligo di quest'ultimo nel risarcire gli attori per i danni patiti;
-in merito alla quantificazione dei danni (i quali andavano calcolati in base alla durata della vita media e non in base alla durata effettiva, come da riportata opinione minoritaria, espressa dalla stessa giurisprudenza di legittimità) si riteneva di condividere quanto rilevato in sede di CTU, ovvero l'avvenuto riconoscimento in capo a di un danno Parte_1 alla salute non soltanto temporaneo per la durata di gg. 75, ma anche permanente nella misura complessiva del 5,5%, con esclusione, poi, di qualsivoglia incidenza dello stesso sulla capacità lavorativa del defunto, considerata l'età di quest'ultimo. Ragion per cui: andava riconosciuta, in favore degli attori, la somma risarcitoria pari ad euro 7.002,54 (di cui euro 4.972,34 per l'invalidità permanente ed euro 2.030,20 per l'incapacità temporanea);
-alcun danno morale andava riconosciuto agli attori, data l'insussistenza di qualsivoglia elemento probatorio in materia;
-poi, considerato che a parte attrice era stata già riconosciuta con sentenza penale la somma pari ad euro 3.000,00 a titolo di provvisionale, alla stessa andava riconosciuta la restante somma risarcitoria (attualizzata) pari ad euro 4.002,54, oltre interessi legali.
4. propone appello. Parte_1
L'appellante asserisce che il giudice di prime cure abbia errato nel porre alla basa del calcolo del danno la pronuncia n. 8204 della Suprema Corte risalente al 2003, dal momento che trattasi di un orientamento giurisprudenziale minoritario e, oltretutto, non pertinente al caso de quo. Ragion per cui, dovendosi aderire all'ormai costante ed uniforme orientamento giurisprudenziale (secondo cui per tale tipologia di danni, ovvero per quelli non correlati all'evento morte - come nel caso di cui si tratta - necessita parametrare il relativo risarcimento alla durata della vita in concreto vissuta con i postumi e non alla durata della vita media), ne deriva un illogico, illegittimo e contraddittorio dispositivo emesso nella prima fase del giudizio. Inoltre, in merito alle tecniche di quantificazione del danno iure hereditatis – secondo l'appellante – il giudice avrebbe scorrettamente applicato il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona, dal momento che – atteso quanto accaduto - si ritengono applicabili le Tabelle di Milano previste in relazione al danno da premorienza, in base alle quali il danno non è una funzione costante nel tempo, ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente sino a stabilizzarsi. Pertanto, considerato che l'evento lesivo si era verificato in data
1.2.2007 e che il decesso di era avvenuto in data 9.7.2008, il danno - Persona_1 dovendosi applicare sulla durata effettiva della vita – deve essere calcolato sulla base di diciassette mesi.
Ha chiesto di:
“In via principale: in accoglimento dell'appello, per i motivi sopra esposti, riformare la sentenza n. 106/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata e per l'effetto quantificare il risarcimento iure hereditaris da attribuire ai signori , , CP_1 CP_2 [...]
e in qualità di eredi di , per effetto delle CP_3 Controparte_4 Persona_1 lesioni subite dal defunto in conseguenza dell'aggressione del Persona_1
01.02.2007 sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano che si occupano del cosiddetto
"danno da premorienza", tenuto conto dell'avvenuta corresponsione agli eredi di
[...]
da parte dell'odierno appellante della somma di € 3.000,00 a Per_1 Parte_1 titolo di provvisionale, con eventuale condanna degli appellati alla restituzione delle somme in eccesso percepite qualora codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, in applicazione di dette tabelle, dovesse pervenire a quantificare il danno da premorienza sofferto da
[...]
in misura inferiore a € 3.000,00 già corrisposti dall'odierno appellante;
Per_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge 388/1999 il contributo versato all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo è di € 147,00.
Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario del
15% ex Legge Professionale, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'Avv. Lucia Vitulano, dichiaratosi antistatario delle spese.”.
5. Si costituiscono , e CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi di . CP_4 Persona_1
In particolare, deducono che:
-l'avverso gravame risulta inammissibile ex art. 342 cpc dal momento che l'appellante si è limitato a censurare parte della sentenza di prime cure, ovvero unicamente un passo della tesi giurisprudenziale minoritaria menzionata dal giudice di prime cure, non riportando la motivazione e i passaggi argomentativi formulati da quest'ultimo. Inoltre, il presente gravame si dimostra non ammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis cpc, non rappresentando alcun progetto alternativo di sentenza. Ancora, in via subordinata, si sottolinea la non ammissibilità di quanto impugnato, dal momento che l'appellante – avendo contestato, in questa sede e per la prima volta, il criterio di calcolo adottato dal Tribunale (in base a quanto reso dal CTU dott. ) – ha tentato di ovviare al divieto previsto Persona_3 ex art. 345 cpc;
-nel merito, l'appello risulta infondato, in quanto il giudice di prime cure ha adottato un criterio appropriato, essendo stata consultata l'apposita tabella del Tribunale di Milano, mediante cui si applica come parametro il rapporto tra il risarcimento medio annuo corrispondente ad ogni percentuale invalidante e l'aspettativa di vita media. Ragion per cui, secondo gli appellati – ritendendosi condivisibile il calcolo (come riportato in atti) effettuato dal CTU dott.
– il giudice di prime cure avrebbe operato in maniera giusta. Persona_3
Qualora si ritenesse fondato quanto censurato, gli appellati rappresentano che, pur utilizzando le tabelle milanesi relative al danno da premorienza, la somma da risarcire risulterebbe più elevata.
Così dedotto e motivato, concludono:
“affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1. in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del gravame per i motivi di cui al capo I. e confermare la sentenza impugnata;
2. in via principale e nel merito, rigettare
l'appello per 1 motivi di cui al capo II, e confermare la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 106/2021; 3. condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio, ivi compresi rimborso spese generali, c.p.a. e
i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatarii”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 cpc, sollevata dagli appellati.
1.1.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
1.2. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
1.3. Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate. In particolare, ha evidenziato che il criterio di liquidazione del danno, adottato dal tribunale, è errato, in quanto non conforme alla giurisprudenza di legittimità maggioritaria.
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2.Gli appellati hanno contestato che il abbia sollevato, in grado di appello, Per_1 una nuova eccezione – in violazione del disposto dell'art. 345 cpc -, con il censurare il criterio di calcolo del danno, utilizzato dal tribunale sulla scorta delle emergenze della CTU.
L'eccezione è manifestamente infondata.
2.1. Le censure alla consulenza tecnica d'ufficio possono essere sollevate, per la prima volta, anche in grado di appello, ove non implichino la produzione di nuovi documenti (v.
Cass. 26525/2024).
Contestare, in grado di appello, le risultanze della consulenza tecnica – persino con la produzione di una consulenza tecnica di parte – non comporta la violazione delle preclusioni previste dall'art. 345 cpc (v. Cass. 25823/2022).
In particolare, la Corte di cassazione, a sezioni unite (sent. 5624), ha precisato che “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande
o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
2.2. Nella specie, dunque, il poteva legittimamente contestare, in grado di appello, Per_1 il criterio di calcolo del danno adottato dal CTU.
2.3. Per altro, il non ha contestato la stima delle lesioni operata dal CTU, ma ha Per_1 contestato la circostanza che il tribunale non abbia tenuto conto, nella liquidazione del danno, che la valutazione doveva essere parametrata non alla durata media ipotetica della vita del danneggiato, ma alla durata effettiva della stessa. Pertanto, il ha sollevato Per_1 una critica alla statuizione del tribunale: e tale critica non poteva che essere sollevata che con un motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado.
3. L'appello merita accoglimento ai sensi della motivazione che segue.
3.1. Il tribunale, aderendo ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità minoritario e datato, ha ritenuto di liquidare il danno biologico subito da - morto Persona_1 prima della liquidazione del danno per cause indipendenti rispetto al fatto illecito imputato a
– prendendo in considerazione la perduranza del danno per una durata Parte_1 pari alla vita media che ipoteticamente il sansone avrebbe potuto vivere, e non, invece, la durata effettiva della vita del danneggiato.
Questa Corte non concorda con la valutazione del tribunale.
3.2. La giurisprudenza di legittimità maggioritaria e consolidatasi da tempo – giurisprudenza alla quale questa Cort intende dare sequela – ha statuito che “in tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita, se questa è più breve - per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio - rispetto a quella attesa
o corrispondente alla vita media, assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita, nel rispetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all'effettivo pregiudizio arrecato” (v. Cass. 10897/2016; 679/2016; 23053/2009).
3.3. Nella specie, dunque, per liquidare il danno biologico jure hereditatis spettante agli appellati, deve tenersi conto che , dopo il verificarsi del fatto illecito ( il Persona_1
1.02.2007) è vissuto ancora fino al 9.7.2008 (data del decesso, avvenuto per causa indipendente dal fatto illecito – circostanza, questa, pacifica).
Pertanto, il danno biologico da liquidare deve essere parametrato sulla durata effettiva della vita di , pari a circa 17 mesi, e non sul lasso di vita (potenzialmente) Persona_1 intercorrente tra l'età del al momento del sinistro (71 anni, essendo il Per_1 [...]
nato il [...]) e l'età media del maschio (calcolabile in 83 anni, secondo gli Per_1 indici Istat).
3.4. Per calcolare il danno c.d. intermittente o da premorienza, la giurisprudenza di legittimità ha individuato dei criteri: “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (v. Cass. 41933/2021; 15112/2024).
In particolare, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 41933/2021, ha illustrato, puntualmente, un ragionevole – e condivisibile, a parere di questa Corte - criterio di calcolo, rispettoso del principio di equità: “Osserva la Corte che, ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità”.
3.5. Nella specie, il tribunale ha riconosciuto - sulla scorta delle emergenze della CTU –, in capo a , una invalidità permanente nella misura del 5,5%. Persona_1
Tale statuizione non è stata fatta oggetto di impugnazione;
pertanto, deve essere tenuta ferma.
Considerando l'età del al momento del sinistro (1.02.2007), come detto 71 anni, Per_1 facendo uso delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale nella versione più recente (anno 2024), emerge che la somma da liquidare, a titolo di danno biologico permanente, è di euro 6.565,50 (pari alla media tra euro 5.660,00, previsti per un danno pari al 5%, ed euro 7.417, previsti per un danno pari al 6%).
E' il caso di precisare che le somme prese in considerazione sono quelle che nella tabella di Milano sono indicate al fine di liquidare il solo danno dinamico/relazionale; non sono presi in considerazioni gli aumenti previsti per il danno morale, atteso che questo non è stato riconosciuto dalla sentenza del tribunale e in merito non è stato proposto alcun gravame.
3.6. La somma di euro 6.565,50 deve essere divisa per gli anni intercorrenti tra l'età di al momento del sinistro (anni 71) e l'età media statistica del maschio Persona_1
(anni 83), atteso che la somma liquidata è quella che spetterebbe ad un danneggiato dell'età di 71 anni che vivesse fino allo scadere dell'età media: in tale modo, si può sapere quale è la somma spettante al danneggiato di 71 anni per ciascun anno di potenziale sopravvivenza fino all'età media.
Atteso che è sopravvissuto 17 mesi, appare più comodo dividere la Persona_1 somma liquidata non per gli anni, bensì per i mesi compresi nell'intervallo tra 71 anni e 83 anni.
3.7. La vita potenzialmente residua, dunque, sarebbe stata di 12 anni (pari a 144 mesi).
3.8. Dividendo la somma di euro 6.565,50 per 144 mesi, emerge che per ciascun mese di sopravvivenza spetta la somma di euro 45,59.
3.9. Moltiplicando tale somma per i mesi che, a far data dal sinistro (1.02.2007) sono intercorsi fino al decesso di (9.7.2008), pari a 17, emerge che la somma Persona_1 spettante agli appellati ammonta – all'attualità - ad euro 775,03.
Questa è la somma dovuta agli appellati a titolo di risarcimento del danno biologico permanente subito da . Persona_1
3.10. Il tribunale ha anche quantificato in euro 2.030,20 il danno da inabilità temporanea, in ragione di quanto stimato dal CTU.
Tale statuizione non è stata fatta oggetto di alcuna impugnazione;
pertanto, deve essere tenuta ferma.
3.11. Nel complesso, la somma dovuta da agli appellati, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno biologico subito da , ammonta ad euro 2.805,23. Persona_1
3.12. Su tale somma, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, non sono dovuti gli interessi compensativi.
3.13. La Corte di cassazione ha chiarito che “nel caso di sentenza di condanna al pagamento di un debito di valore, il relativo capo è costituito da un unicum inscindibile, formato dalla liquidazione del capitale e dalla statuizione sulla decorrenza degli interessi;
pertanto, anche se il debitore si limita ad impugnare il quantum, la statuizione sulla predetta decorrenza non passa in giudicato” (v. Cass. 2873/1997) ed anche che “in tema di obbligazioni di valore, la regola per la quale capitale ed interessi compensativi formano un
"unicum" inscindibile, con la conseguenza che l'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione del primo rimette in discussione anche quello concernente i secondi e viceversa” (v. Cass. 33719/2019).
3.14. Nella specie, ha impugnato la sentenza di primo grado in relazione Parte_1 alla quantificazione del danno biologico permanente, senza gravare anche la statuizione in merito agli interessi.
Però, le censure sollevate avverso la quantificazione del danno, implicitamente investono questa Corte anche della valutazione della statuizione in ordine agli accessori.
3.15. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (v. Cass. 19063/2023; v. anche Cass. 36878/2021).
3.16. Nella specie, gli appellati nulla hanno allegato in ordine ad un ulteriore danno, non compensato dalla rivalutazione monetaria delle somme. Pertanto, non sono dovuti gli interessi compensativi sulle somme liquidate.
4. Va a questo punto osservato che il tribunale ha riconosciuto che agli appellati il ha corrisposto, a titolo di provvisionale per cui vi era stata condanna con Parte_1 la sentenza penale del tribunale di Torre Annunziata del 2.3.2012, la somma di euro
3.000,00.
Lo stesso con l'atto di appello, ha ribadito di avere corrisposto tale somma;
e Per_1 anche gli appellati hanno riconosciuto tale circostanza.
4.1. Avendo gli appellati già percepito una somma superiore a quella liquidata da questa
Corte a titolo di risarcimento del danno, null'altro il deve corrispondere. Per_1
5. Il nel precisare le conclusioni, ha chiesto la restituzione delle somme Per_1 eventualmente corrisposte agli appellati in eccedenza, rispetto alla somma di euro 3.000,00, già pagata.
Tale domanda merita accoglimento per quanto già esposto.
Pertanto, gli appellati devono essere condannati alla restituzione, in favore di Pt_1
, della somma di euro 194,77.
[...]
6. Con l'accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l'effetto, la domanda degli appellati deve essere rigettata.
7. In ragione dell'effetto espansivo interno della riforma della sentenza di primo grado
(art. 336 cpc), questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, ex art. 92 cpc, sussistendo eccezionali ragioni.
Gli appellati, infatti, hanno dovuto introdurre necessariamente il giudizio risarcitorio in sede civile, atteso che l'accertamento dell'esistenza concreta del danno e la definitiva liquidazione dello stesso erano stati rimessi, dal giudice penale, alla sede civile.
Inoltre, la somma per cui vi è stata condanna è di entità assai inferiore rispetto alla somma richiesta dagli appellati.
9. Il compenso del CTU deve gravare, in via definitiva, sugli appellati nella misura della metà e sul per l'altra metà. Per_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) accoglie l'appello promosso da , riforma la sentenza del tribunale di Parte_1
Torre Annunziata n.106, pubblicata il 11.1.2021 e, per l'effetto:
-rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da , CP_1 [...]
, e , quali eredi di;
CP_4 CP_2 Controparte_3 Persona_1 -condanna , , e CP_1 Controparte_4 CP_2 Controparte_3 al pagamento in favore di , a titolo di restituzione, della somma di euro Parte_1
194,77;
B) compensa le spese del doppio grado di giudizio;
C) pone, in via definitiva, il compenso del CTU per la metà a carico di , CP_1 [...]
, e , in solido, e per la metà a carico di CP_4 CP_2 Controparte_3 Pt_1
.
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 992 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Vitulano, in virtù di procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_4 C.F._5
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pasquale Striano e Vincenzo Persona_1
Vitale, in virtù di procura in atti
Appellati
FATTI DI CAUSA 1. , , e , nella CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 qualità di eredi di , convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Torre Persona_1
Annunziata, . Parte_1
Deducevano che:
-alle ore 8.00 del giorno 1.2.2007, mentre – coniuge di e Persona_1 CP_1 padre di , e – si trovava all'interno CP_2 Controparte_3 Controparte_4 del cortile del civico 85 (già 57) della via Castriota di Torre Annunziata, nel discutere con un operaio dell'impresa edile “Ferrara Carmine” di Pompei, veniva aggredito fisicamente dal fratello , il quale lo scaraventava al suolo e lo colpiva reiteratamente al Parte_1 corpo con calci e pugni;
-per la predetta aggressione ricevuta, , invalido civile al 70%, veniva Persona_1 soccorso da un operaio della predetta impresa edile e, poi, trasportato mediante autombulanza (giunta in loco alle successive ore 8.40, in quanto contattata dal figlio insieme alla nuora presso il nosocomio di Persona_2 CP_5
Castellammare di Stabia;
-i medici gli diagnosticavano “frattura pluriframmentaria 3° prossimale omero sx, frattura 4^ costa sx” e ne disponevano l'immediato ricovero, protrattosi fino al giorno 12.2.2007, essendo succeduto alla degenza un intervento chirurgico per riduzione e sintesi della frattura dell'omero sx mediante applicazione di fissatore esterno (desault) effettuato in data
10.2.2007;
-in fase di dimissioni, a veniva prescritta terapia medica e prognosi di Persona_1 trenta giorni;
-alla luce di quanto predetto, presentava denuncia-querela presso la Persona_1
Procura della Repubblica di Torre Annunziata;
- interveniva condanna per il reato di lesioni – con sentenza passata in giudicato – in danno di;
Parte_1
-dall'aggressione subita (quale generatrice di una grave sofferenza fisica e psichica nei confronti di e dei suoi prossimi congiunti) derivava al defunto – come Persona_1 da CTP del 15.9.2017 - un periodo di inabilità temporanea totale per gg. 30, parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile del tasso del 75% per gg. 90, parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile del tasso del 50% per gg.
60, nonché un danno biologico permanente pari all'8% e che a tali voci di danno (trasmesse iure hereditatis agli attori) andava aggiunto anche quello morale.
Ciò dedotto, gli attori così concludevano: “voglia l'Ecc.mo Tribunale, preso atto - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p. - della irrevocabilità della dichiarazione di penale responsabilità resa dal Tribunale di Torre
Annunziata con sentenza n° 1502/2001 nei confronti di per il reato p. e Persona_1
p. dagli artt. 582 c.p., 583 comma 1 nr. 1 c.p., 585 c.p. in relazione all'art, 577 comma 2 c.p., commesso in danno del fratello perché colpendo con calci e pugni il Persona_1 fratello cagionava allo stesso lesioni personali consistite in frattura Persona_1 pluriframmentaria III prossimale omero sinistro, frattura 4^ costa sinistra, e trauma contusivo destro, lesioni comportanti l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni], preso atto, altresì, della devoluzione al Giudice Civile della definitiva quantificazione della misura del risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili
[cfr. sentenza n° 1502/2011 del 13.12.2011 del Tribunale Penale di Torre Annunziata],
CONDANNARE il convenuto al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali (anche se qui non espressamente richiamati), patiti da parti attoree nella seguente misura:
(voci di danno trasmesse jure hereditatis)
1. danno biologico permanente (8% ---- anni 72) € 9.317,53
2. i.t.t. (gg. 30) € 1.406,40
3. i.t.p. al 75% (gg. 90) € 3.164,40
4. i.t.p. al 50% (gg. 60) € 1.406,40
5. danno morale € 5.097,73
6. totale parziale € 20.392,46
7. oltre spese mediche da liquidarsi equitativamente, nonché
1. danno morale iure proprio € 5.097,73
2. totale generale € 25.409,19,
3. oltre spese mediche da liquidarsi equitativamente.
Somma da riconoscersi previa decurtazione della somma di € 3.000,00 (tremila/00) corrisposta agli istanti da quale provvisionale riconosciuta nella sentenza Parte_1
n° 1502/11. Salva diversa determinazione del Tribunale adito nel riconoscere una maggiore
o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo nonché al ristoro delle spese mediche sostenute da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
2. Si costituiva in giudizio . Parte_1 Deduceva che:
-in via preliminare, era nullo l'atto di citazione, per violazione degli artt. 163,164,318 e 156, co.3, cpc, in combinato disposto con l'art. 24 Cost.;
-in merito alla quantificazione del danno, il consulente di parte era pervenuto alla stessa - in base alla sola documentazione medica esibitagli, ovvero comprensiva della sola cartella clinica n. 1424 del presidio ospedaliero San Leonardo – in data 15.9.2017, ossia periodo temporale di gran lunga successivo al decesso del avutosi in data 9.7.2008; Per_1
- in ordine ai dati numerici forniti dal CTP, gli attori quantificavano un'errata richiesta risarcitoria, dato l'inesatto calcolo di partenza. In particolare, il valore economico fornito in merito al danno biologico permanente risultava completamente errato, dal momento che - considerato l'evento lesivo verificatosi in data 1.2.2007 e il successivo decesso del Per_1 avutosi in data 9.7.2008 - esso andava calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva (come da richiamata massima giurisprudenziale), ovvero che nel caso di specie trattavasi di diciassette mesi;
così concludeva: Parte_1
“- In rito:
a) preliminarmente, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Per_2
, figlio del de cuius sig. ;
[...] Persona_1
b) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 с.p.c.;
c) rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile;
- Nel merito
d) rigettare ogni pretesa risarcitoria, a qualunque titolo formulata dagli at-tori, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
e) In ogni caso condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% ex art. 14 L.P., IVA e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
3. Con sentenza n. 106, pubblicata l'11.1.2021, il Tribunale di Torre Annunziata, così statuiva:
“
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento in favore degli attori della residua somma di €. 4.002,54, oltre interessi al tasso legale, come sopra specificati e computati, dalla data dell'aggressione (1.2.2007) e sino al soddisfo, a titolo risarcitorio per la causale specificata in parte motiva;
2. condanna il citato convenuto soccombente al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in complessivi €. 2.430,00 diritti ed onorario ed €. 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% sugli onorari liquidati, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Pasquale Striano per dichiarato anticipo;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u..”.
In motivazione deduceva che:
-l'eccezione concernente la presunta nullità dell'atto di citazione risultava infondata, in quanto la domanda attorea si riteneva ben determinata;
-atteso quanto disposto dall'art. 651 cpp, dall'accertata responsabilità penale del convenuto conseguiva l'obbligo di quest'ultimo nel risarcire gli attori per i danni patiti;
-in merito alla quantificazione dei danni (i quali andavano calcolati in base alla durata della vita media e non in base alla durata effettiva, come da riportata opinione minoritaria, espressa dalla stessa giurisprudenza di legittimità) si riteneva di condividere quanto rilevato in sede di CTU, ovvero l'avvenuto riconoscimento in capo a di un danno Parte_1 alla salute non soltanto temporaneo per la durata di gg. 75, ma anche permanente nella misura complessiva del 5,5%, con esclusione, poi, di qualsivoglia incidenza dello stesso sulla capacità lavorativa del defunto, considerata l'età di quest'ultimo. Ragion per cui: andava riconosciuta, in favore degli attori, la somma risarcitoria pari ad euro 7.002,54 (di cui euro 4.972,34 per l'invalidità permanente ed euro 2.030,20 per l'incapacità temporanea);
-alcun danno morale andava riconosciuto agli attori, data l'insussistenza di qualsivoglia elemento probatorio in materia;
-poi, considerato che a parte attrice era stata già riconosciuta con sentenza penale la somma pari ad euro 3.000,00 a titolo di provvisionale, alla stessa andava riconosciuta la restante somma risarcitoria (attualizzata) pari ad euro 4.002,54, oltre interessi legali.
4. propone appello. Parte_1
L'appellante asserisce che il giudice di prime cure abbia errato nel porre alla basa del calcolo del danno la pronuncia n. 8204 della Suprema Corte risalente al 2003, dal momento che trattasi di un orientamento giurisprudenziale minoritario e, oltretutto, non pertinente al caso de quo. Ragion per cui, dovendosi aderire all'ormai costante ed uniforme orientamento giurisprudenziale (secondo cui per tale tipologia di danni, ovvero per quelli non correlati all'evento morte - come nel caso di cui si tratta - necessita parametrare il relativo risarcimento alla durata della vita in concreto vissuta con i postumi e non alla durata della vita media), ne deriva un illogico, illegittimo e contraddittorio dispositivo emesso nella prima fase del giudizio. Inoltre, in merito alle tecniche di quantificazione del danno iure hereditatis – secondo l'appellante – il giudice avrebbe scorrettamente applicato il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona, dal momento che – atteso quanto accaduto - si ritengono applicabili le Tabelle di Milano previste in relazione al danno da premorienza, in base alle quali il danno non è una funzione costante nel tempo, ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente sino a stabilizzarsi. Pertanto, considerato che l'evento lesivo si era verificato in data
1.2.2007 e che il decesso di era avvenuto in data 9.7.2008, il danno - Persona_1 dovendosi applicare sulla durata effettiva della vita – deve essere calcolato sulla base di diciassette mesi.
Ha chiesto di:
“In via principale: in accoglimento dell'appello, per i motivi sopra esposti, riformare la sentenza n. 106/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata e per l'effetto quantificare il risarcimento iure hereditaris da attribuire ai signori , , CP_1 CP_2 [...]
e in qualità di eredi di , per effetto delle CP_3 Controparte_4 Persona_1 lesioni subite dal defunto in conseguenza dell'aggressione del Persona_1
01.02.2007 sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano che si occupano del cosiddetto
"danno da premorienza", tenuto conto dell'avvenuta corresponsione agli eredi di
[...]
da parte dell'odierno appellante della somma di € 3.000,00 a Per_1 Parte_1 titolo di provvisionale, con eventuale condanna degli appellati alla restituzione delle somme in eccesso percepite qualora codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, in applicazione di dette tabelle, dovesse pervenire a quantificare il danno da premorienza sofferto da
[...]
in misura inferiore a € 3.000,00 già corrisposti dall'odierno appellante;
Per_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge 388/1999 il contributo versato all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo è di € 147,00.
Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario del
15% ex Legge Professionale, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'Avv. Lucia Vitulano, dichiaratosi antistatario delle spese.”.
5. Si costituiscono , e CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi di . CP_4 Persona_1
In particolare, deducono che:
-l'avverso gravame risulta inammissibile ex art. 342 cpc dal momento che l'appellante si è limitato a censurare parte della sentenza di prime cure, ovvero unicamente un passo della tesi giurisprudenziale minoritaria menzionata dal giudice di prime cure, non riportando la motivazione e i passaggi argomentativi formulati da quest'ultimo. Inoltre, il presente gravame si dimostra non ammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis cpc, non rappresentando alcun progetto alternativo di sentenza. Ancora, in via subordinata, si sottolinea la non ammissibilità di quanto impugnato, dal momento che l'appellante – avendo contestato, in questa sede e per la prima volta, il criterio di calcolo adottato dal Tribunale (in base a quanto reso dal CTU dott. ) – ha tentato di ovviare al divieto previsto Persona_3 ex art. 345 cpc;
-nel merito, l'appello risulta infondato, in quanto il giudice di prime cure ha adottato un criterio appropriato, essendo stata consultata l'apposita tabella del Tribunale di Milano, mediante cui si applica come parametro il rapporto tra il risarcimento medio annuo corrispondente ad ogni percentuale invalidante e l'aspettativa di vita media. Ragion per cui, secondo gli appellati – ritendendosi condivisibile il calcolo (come riportato in atti) effettuato dal CTU dott.
– il giudice di prime cure avrebbe operato in maniera giusta. Persona_3
Qualora si ritenesse fondato quanto censurato, gli appellati rappresentano che, pur utilizzando le tabelle milanesi relative al danno da premorienza, la somma da risarcire risulterebbe più elevata.
Così dedotto e motivato, concludono:
“affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1. in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del gravame per i motivi di cui al capo I. e confermare la sentenza impugnata;
2. in via principale e nel merito, rigettare
l'appello per 1 motivi di cui al capo II, e confermare la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 106/2021; 3. condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio, ivi compresi rimborso spese generali, c.p.a. e
i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatarii”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 cpc, sollevata dagli appellati.
1.1.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
1.2. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
1.3. Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate. In particolare, ha evidenziato che il criterio di liquidazione del danno, adottato dal tribunale, è errato, in quanto non conforme alla giurisprudenza di legittimità maggioritaria.
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2.Gli appellati hanno contestato che il abbia sollevato, in grado di appello, Per_1 una nuova eccezione – in violazione del disposto dell'art. 345 cpc -, con il censurare il criterio di calcolo del danno, utilizzato dal tribunale sulla scorta delle emergenze della CTU.
L'eccezione è manifestamente infondata.
2.1. Le censure alla consulenza tecnica d'ufficio possono essere sollevate, per la prima volta, anche in grado di appello, ove non implichino la produzione di nuovi documenti (v.
Cass. 26525/2024).
Contestare, in grado di appello, le risultanze della consulenza tecnica – persino con la produzione di una consulenza tecnica di parte – non comporta la violazione delle preclusioni previste dall'art. 345 cpc (v. Cass. 25823/2022).
In particolare, la Corte di cassazione, a sezioni unite (sent. 5624), ha precisato che “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande
o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
2.2. Nella specie, dunque, il poteva legittimamente contestare, in grado di appello, Per_1 il criterio di calcolo del danno adottato dal CTU.
2.3. Per altro, il non ha contestato la stima delle lesioni operata dal CTU, ma ha Per_1 contestato la circostanza che il tribunale non abbia tenuto conto, nella liquidazione del danno, che la valutazione doveva essere parametrata non alla durata media ipotetica della vita del danneggiato, ma alla durata effettiva della stessa. Pertanto, il ha sollevato Per_1 una critica alla statuizione del tribunale: e tale critica non poteva che essere sollevata che con un motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado.
3. L'appello merita accoglimento ai sensi della motivazione che segue.
3.1. Il tribunale, aderendo ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità minoritario e datato, ha ritenuto di liquidare il danno biologico subito da - morto Persona_1 prima della liquidazione del danno per cause indipendenti rispetto al fatto illecito imputato a
– prendendo in considerazione la perduranza del danno per una durata Parte_1 pari alla vita media che ipoteticamente il sansone avrebbe potuto vivere, e non, invece, la durata effettiva della vita del danneggiato.
Questa Corte non concorda con la valutazione del tribunale.
3.2. La giurisprudenza di legittimità maggioritaria e consolidatasi da tempo – giurisprudenza alla quale questa Cort intende dare sequela – ha statuito che “in tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita, se questa è più breve - per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio - rispetto a quella attesa
o corrispondente alla vita media, assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita, nel rispetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all'effettivo pregiudizio arrecato” (v. Cass. 10897/2016; 679/2016; 23053/2009).
3.3. Nella specie, dunque, per liquidare il danno biologico jure hereditatis spettante agli appellati, deve tenersi conto che , dopo il verificarsi del fatto illecito ( il Persona_1
1.02.2007) è vissuto ancora fino al 9.7.2008 (data del decesso, avvenuto per causa indipendente dal fatto illecito – circostanza, questa, pacifica).
Pertanto, il danno biologico da liquidare deve essere parametrato sulla durata effettiva della vita di , pari a circa 17 mesi, e non sul lasso di vita (potenzialmente) Persona_1 intercorrente tra l'età del al momento del sinistro (71 anni, essendo il Per_1 [...]
nato il [...]) e l'età media del maschio (calcolabile in 83 anni, secondo gli Per_1 indici Istat).
3.4. Per calcolare il danno c.d. intermittente o da premorienza, la giurisprudenza di legittimità ha individuato dei criteri: “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (v. Cass. 41933/2021; 15112/2024).
In particolare, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 41933/2021, ha illustrato, puntualmente, un ragionevole – e condivisibile, a parere di questa Corte - criterio di calcolo, rispettoso del principio di equità: “Osserva la Corte che, ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità”.
3.5. Nella specie, il tribunale ha riconosciuto - sulla scorta delle emergenze della CTU –, in capo a , una invalidità permanente nella misura del 5,5%. Persona_1
Tale statuizione non è stata fatta oggetto di impugnazione;
pertanto, deve essere tenuta ferma.
Considerando l'età del al momento del sinistro (1.02.2007), come detto 71 anni, Per_1 facendo uso delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale nella versione più recente (anno 2024), emerge che la somma da liquidare, a titolo di danno biologico permanente, è di euro 6.565,50 (pari alla media tra euro 5.660,00, previsti per un danno pari al 5%, ed euro 7.417, previsti per un danno pari al 6%).
E' il caso di precisare che le somme prese in considerazione sono quelle che nella tabella di Milano sono indicate al fine di liquidare il solo danno dinamico/relazionale; non sono presi in considerazioni gli aumenti previsti per il danno morale, atteso che questo non è stato riconosciuto dalla sentenza del tribunale e in merito non è stato proposto alcun gravame.
3.6. La somma di euro 6.565,50 deve essere divisa per gli anni intercorrenti tra l'età di al momento del sinistro (anni 71) e l'età media statistica del maschio Persona_1
(anni 83), atteso che la somma liquidata è quella che spetterebbe ad un danneggiato dell'età di 71 anni che vivesse fino allo scadere dell'età media: in tale modo, si può sapere quale è la somma spettante al danneggiato di 71 anni per ciascun anno di potenziale sopravvivenza fino all'età media.
Atteso che è sopravvissuto 17 mesi, appare più comodo dividere la Persona_1 somma liquidata non per gli anni, bensì per i mesi compresi nell'intervallo tra 71 anni e 83 anni.
3.7. La vita potenzialmente residua, dunque, sarebbe stata di 12 anni (pari a 144 mesi).
3.8. Dividendo la somma di euro 6.565,50 per 144 mesi, emerge che per ciascun mese di sopravvivenza spetta la somma di euro 45,59.
3.9. Moltiplicando tale somma per i mesi che, a far data dal sinistro (1.02.2007) sono intercorsi fino al decesso di (9.7.2008), pari a 17, emerge che la somma Persona_1 spettante agli appellati ammonta – all'attualità - ad euro 775,03.
Questa è la somma dovuta agli appellati a titolo di risarcimento del danno biologico permanente subito da . Persona_1
3.10. Il tribunale ha anche quantificato in euro 2.030,20 il danno da inabilità temporanea, in ragione di quanto stimato dal CTU.
Tale statuizione non è stata fatta oggetto di alcuna impugnazione;
pertanto, deve essere tenuta ferma.
3.11. Nel complesso, la somma dovuta da agli appellati, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno biologico subito da , ammonta ad euro 2.805,23. Persona_1
3.12. Su tale somma, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, non sono dovuti gli interessi compensativi.
3.13. La Corte di cassazione ha chiarito che “nel caso di sentenza di condanna al pagamento di un debito di valore, il relativo capo è costituito da un unicum inscindibile, formato dalla liquidazione del capitale e dalla statuizione sulla decorrenza degli interessi;
pertanto, anche se il debitore si limita ad impugnare il quantum, la statuizione sulla predetta decorrenza non passa in giudicato” (v. Cass. 2873/1997) ed anche che “in tema di obbligazioni di valore, la regola per la quale capitale ed interessi compensativi formano un
"unicum" inscindibile, con la conseguenza che l'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione del primo rimette in discussione anche quello concernente i secondi e viceversa” (v. Cass. 33719/2019).
3.14. Nella specie, ha impugnato la sentenza di primo grado in relazione Parte_1 alla quantificazione del danno biologico permanente, senza gravare anche la statuizione in merito agli interessi.
Però, le censure sollevate avverso la quantificazione del danno, implicitamente investono questa Corte anche della valutazione della statuizione in ordine agli accessori.
3.15. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (v. Cass. 19063/2023; v. anche Cass. 36878/2021).
3.16. Nella specie, gli appellati nulla hanno allegato in ordine ad un ulteriore danno, non compensato dalla rivalutazione monetaria delle somme. Pertanto, non sono dovuti gli interessi compensativi sulle somme liquidate.
4. Va a questo punto osservato che il tribunale ha riconosciuto che agli appellati il ha corrisposto, a titolo di provvisionale per cui vi era stata condanna con Parte_1 la sentenza penale del tribunale di Torre Annunziata del 2.3.2012, la somma di euro
3.000,00.
Lo stesso con l'atto di appello, ha ribadito di avere corrisposto tale somma;
e Per_1 anche gli appellati hanno riconosciuto tale circostanza.
4.1. Avendo gli appellati già percepito una somma superiore a quella liquidata da questa
Corte a titolo di risarcimento del danno, null'altro il deve corrispondere. Per_1
5. Il nel precisare le conclusioni, ha chiesto la restituzione delle somme Per_1 eventualmente corrisposte agli appellati in eccedenza, rispetto alla somma di euro 3.000,00, già pagata.
Tale domanda merita accoglimento per quanto già esposto.
Pertanto, gli appellati devono essere condannati alla restituzione, in favore di Pt_1
, della somma di euro 194,77.
[...]
6. Con l'accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l'effetto, la domanda degli appellati deve essere rigettata.
7. In ragione dell'effetto espansivo interno della riforma della sentenza di primo grado
(art. 336 cpc), questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, ex art. 92 cpc, sussistendo eccezionali ragioni.
Gli appellati, infatti, hanno dovuto introdurre necessariamente il giudizio risarcitorio in sede civile, atteso che l'accertamento dell'esistenza concreta del danno e la definitiva liquidazione dello stesso erano stati rimessi, dal giudice penale, alla sede civile.
Inoltre, la somma per cui vi è stata condanna è di entità assai inferiore rispetto alla somma richiesta dagli appellati.
9. Il compenso del CTU deve gravare, in via definitiva, sugli appellati nella misura della metà e sul per l'altra metà. Per_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) accoglie l'appello promosso da , riforma la sentenza del tribunale di Parte_1
Torre Annunziata n.106, pubblicata il 11.1.2021 e, per l'effetto:
-rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da , CP_1 [...]
, e , quali eredi di;
CP_4 CP_2 Controparte_3 Persona_1 -condanna , , e CP_1 Controparte_4 CP_2 Controparte_3 al pagamento in favore di , a titolo di restituzione, della somma di euro Parte_1
194,77;
B) compensa le spese del doppio grado di giudizio;
C) pone, in via definitiva, il compenso del CTU per la metà a carico di , CP_1 [...]
, e , in solido, e per la metà a carico di CP_4 CP_2 Controparte_3 Pt_1
.
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini