Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15578/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Piazzale Ungheria 58 Palermo, presso lo studio dell'Avv.
CARDULLO FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in Via Doria 7 Caltavuturo, presso lo studio dell'Avv.
LO RE ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che successivamente le parti hanno raggiunto Parte_1
e sottoscritto un accordo depositato telematicamente il 3 aprile 2025 e 8 aprile
2025, con cui hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il 09/09/2013 alle condizioni ivi indicate.
1
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. Sentenza n. 2612/2024 del 08/05/2024, passata in giudicato;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“i figli minori della coppia rimarranno affidati a entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. I minori manterranno la domiciliazione prevalente presso la madre con facoltà per il padre di incontrarli e tenerli con sé, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche, e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, oltre che alternativamente i fine settimana, anche il mercoledi dall'orario di fine delle lezioni alle ore 8 dell'indomani con onere del ricorrente di prelevarli da scuola e riaccompagnarli;
i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori alternativamente le feste calendate dalle 16 della vigilia sino alle 22 del successivo giorno festivo;
i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori alternativamente durante i mesi di luglio e di agosto periodi continuativi di giorni 15 e durante le feste natalizie periodi continuativi di giorni 7; i minori trascorreranno con ciascuno dei
2 genitori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello del Lunedi dell'Angelo;
SULL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
- ciascuno dei genitori provvederà alle spese di vitto, alloggio e svago dei minori durante il periodo di rispettiva permanenza ed entrambi provvederanno in parti eguali, alle spese di vestiario, sportive, scolastiche e mediche non coperte dal SSN necessarie ai minori stessi;
- il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento dei due figli la complessiva somma di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Palermo;
- la SI.ra continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno Parte_2 unico in favore dei figli.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
09/09/2013, da , nato a [...] in data [...] Parte_1
e da , nata a [...] in data [...], iscritto Parte_2 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 22, parte I, dell'anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3