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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1166/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/04/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. STECKHOLZER OGGETTO: Parte_1
Responsabilità ex artt. e dall'avv. MORESCHI FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA L. Pt_2
EINAUDI 6 46100 MANTOVA presso lo studio di quest'ultimo 2049 - 2051 - 2052 c.c.
APPELLANTE
c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. MIRIZZI GIUSEPPE CP_1
ANTONIO e dall'avv. SILVESTRI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA
ROMA 12/A 46020 PIEVE DI CORIANO presso lo studio di quest'ultima
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 358/2023 del Tribunale di Mantova sezione civile in pagina 1 di 11 data 17/05/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: nel merito:
1. per i motivi esposti, rigettare le domande di CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
2. per i motivi esposti, condannare
[...]
a restituire a parte appellante la somma complessiva di € 2.716,46 a CP_1
titolo di risarcimento del danno e per spese legali, oltre agli interessi dovuti ai sensi
dell'art. 1284, co. 4, c.c., pagati in esecuzione della sentenza di primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i
gradi di giudizio, con il relativo aumento nel grado di appello ex art. 4, co.
1-bis,
D.M. 10/03/2014, n. 55
In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie formulate nel procedimento di
primo grado e non ancora ammesse, in particolare nella propria memoria ai sensi
dell'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. dd. 12.03.2021, come altresì nell'istanza di esibizione
ex art. 210 c.p.c. nei confronti delle Cancellerie Civile del Tribunale di Mantova se
erano ovvero siano iscritti a ruolo ulteriori procedimenti aventi ad oggetto richieste
risarcitorie da parte di per il sinistro asseritamente occorso presso CP_1
l'Hotel Quelle in data 29.02.2020 verso aggiuntive assicurazioni private, formulata
nelle proprie note di trattazione scritta per l'udienza dd. 29.11.2022.
Dell'appellato: Rigettarsi l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato in fatto e diritto con conseguente integrale conferma della sentenza n.
358/2023 del Tribunale di Mantova.
In ogni caso: spese e compensi del giudizio interamente rifusi.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.08.2020 conveniva in giudizio CP_1 [...]
per sentirlo condannare, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c, al pagamento della Parte_1
somma di € 153.983,36 a titolo di risarcimento dei danni a lui occorsi.
Esponeva che;
in data 29.02.2020 durante il suo soggiorno nella camera n. 172 dell' , Parte_1
uscendo dalla stanza da bagno, a causa della presenza di uno zoccolo tra il bagno e la stanza da letto cadeva rovinosamente a terra;
il dislivello/gradino di 2/3 cm tra il pavimento in marmo del bagno e quello in parquet della stanza costituiva un'insidia non visibile e non segnalata;
trasportato all'ospedale gli veniva refertata frattura della tibia dx in dislocazione e frattura peroneale della parte prossimale, per il quale all'esito residuava un danno biologico permanete del 24 %.
Si costituiva il convenuto che insisteva per il rigetto delle avverse domande,
eccependo la responsabilità esclusiva e/o concorrente del danneggiato nella causazione del sinistro..
Deduceva:
la totale mancanza del nesso di causalità tra il dislivello dello zoccoletto e la caduta;
la condotta colposa del danneggiato integrante il caso fortuito, data la conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attore che aveva eseguito il chech-in 10 ore prima,
l'esiguo dislivello di appena 1 cm otticamente distinguibile per via dei colori e dei materiali diversi delle due pavimentazioni e la capillare presenza di fonti di pagina 3 di 11 illuminazione in entrambi i locali.
La causa era istruita con l'assunzione di prove orali ed espletamento di ctu medico-
legale.
Con la sentenza gravata il tribunale accoglieva parzialmente le domande dell'attore,
accertava la responsabilità concorrente dell nella misura del 60% Pt_1 Parte_1
condannandola al pagamento in favore di della sola somma di € CP_1
1.946,50, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, compensava per l'80% le spese di lite ponendo il restante 20% a carico della convenuta, e spese di ctu al 50% a carico di entrambe le parti.
Riteneva il giudice che:
l'attore aveva documentalmente e attraverso l'assunzione dei testi provato, ex art.2051 c.c. il nesso causale e la dinamica dell'evento;
l'accertamento delle circostanze di illuminazione degli ambienti e la differente colorazione dei due pavimenti, nonché l'orario del chech-in facevano ritenere provata una condotta colposa concorrente del danneggiato che tuttavia non poteva considerarsi causa esclusiva dell'evento, posto che il dislivello rappresentava un gradino, non protetto da alcun profilo, la cui esigua altezza lo rendeva particolarmente insidioso e poco percepibile.
Il ctu riconosceva il nesso causale tra caduta e esiti delle fratture riscontrate, negando che (pagg, 10-11) il pregresso stato morboso di (sindrome di ) CP_1 Persona_1
avesse inciso sulla lesione patita o potesse esserne stata una concausa e nello stesso tempo che la condizione preesistente fosse stata aggravata dall'evento.
pagina 4 di 11 Il danno biologico permanente veniva poi quantificato nella misura dell'8 % e monetizzato complessivamente in € 20.657, 75, oltre € 3.152 per spese mediche documentate e pertanto pro quota (60%) in € 12.757 e € 1.946,50.
Tuttavia il danno biologico, come sopra individuato, era risultato già ampiamente indennizzato dalle somme corrisposte all'attore dalle compagnie e CP_2 [...]
in forza di polizze infortuni da lui azionate, residuava invece pro quota il CP_3
danno patrimoniale (€ 1.946,50) a carico dell'Hotel convenuto.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
All'udienza collegiale del 16/04/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta erronea valutazione delle risultanze istruttorie in base alle quali il giudice considerava provato il nesso causale tra la cosa in custodia ex art. 2051 c.c e caduta.
Evidenzia che i due testi e , moglie e cognata di Testimone_1 Testimone_2
pur presenti nella stanza non avevano assistito al momento della caduta, ed CP_1
anche il teste (barman della struttura), chiamato a soccorrere Testimone_3
l'infortunato, dichiarava solo di averlo trovato “all'uscita del bagno padronale per terra”.
pagina 5 di 11 Lamenta che il giudice, nella valutazione della causa “più probabile” dell'asserito incidente, non ha tenuto in considerazione la grave malattia di cui soffre e che CP_1
lo induce a camminare con necessità di appoggio.
Tra l'altro la foto prodotta da lo mostra in una posizione di traverso alla porta CP_1
tra sala da bagno e camera da letto, perciò incompatibile con la presunta caduta causata dallo zoccoletto.
Con il secondo motivo censura la sentenza ove il giudice non ha ritenuto provato il caso fortuito per il fatto del danneggiato, considerando il dislivello di 1 cm quale insidia.
Richiama ancora una volta la grave patologia di cui è affetto considerando CP_1
che costituisca circostanza imprevedibile ed inevitabile che un ospite non alzi il proprio piede di 1 cm da terra per compiere un passo ,tantopiù che come confermato dai testi addetta alle pulizie delle stanze dell'albergo, e Testimone_4 Tes_3
un tale incidente non si era mai verificato prima.
[...]
Le circostanze non contestate della sufficiente illuminazione, della differente colorazione delle due pavimentazioni, dell'orario del (precedente di diverse Pt_3
ore l'evento) e del rispetto delle normative dimostrerebbero che l'infortunio causato dallo zoccolo di 1 cm deve ricondursi necessariamente alle particolari condizioni fisiche ed alla condotta negligente ed imprudente di nel varcare la soglia della CP_1
stanza da letto.
Il giudice non avrebbe poi tenuto conto che il piccolo dislivello sarebbe necessario per potere chiudere la porta tra camera da letto e sala da bagno e gli accorgimenti pagina 6 di 11 suggeriti in sentenza (soglia, scivolo o rampa) non avrebbero comunque impedito un'eventuale caduta in mancanza di sollevamento del piede.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per erronea interpretazione del principio della compensatio lucri cum damno, laddove, nonostante il danneggiato abbia già percepito € 31.200,00 da assicurazioni private per infortuni, non ritiene estinto anche il diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito.
Senza poi considerare che disattendeva l'ordine di esibizione giudiziale ex CP_1
art. 210 cpc della documentazione relativa al ristoro patrimoniale e/o non patrimoniale già ottenuto per i fatti di causa da parte delle assicurazioni.
L'importo corrisposto, già a titolo di acconto, da e da Controparte_4
di complessivi € 31.200, (rinvenibile negli atti di citazione Controparte_3
prodotti- docc. 3v, 3W) copre l'intero danno asseritamente patito dal danneggiato comprese le spese mediche sostenute per lo stesso infortunio, considerato altresì che la mancata produzione delle fatture di spese in originale fa presumere che queste gli siano state comunque ugualmente rimborsate integralmente.
Con il quarto motivo infine critica la sentenza ove il giudice non ha ritenuto provata la responsabilità aggravata ex art. 96 3, c.p.c., rilevabile d'ufficio.
L'utilizzo abusivo del processo deve considerarsi provato tenuto conto dell'esorbitante richiesta (€ 153.983,36), considerata altresì la preesistente sindrome di , e l'omissione iniziale di elementi fattuali essenziali, quali Persona_2
l'avvenuta corresponsione di acconti (€ 31.200,00) ben superiori al danno come accertato dal CTU, nonché il mancato ed ingiustificato adempimento all'ordine di pagina 7 di 11 esibizione giudiziale ex art. 210 c.p.c..
***
Nel caso in esame, può preliminarmente valutarsi il terzo motivo “in applicazione del
principio della ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla
base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente
subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a
tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio
interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il
profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c”. (ex plurimis Cass. 11458/2018; 363/2019; 9309/2020).
Con il terzo motivo l'appellante lamenta un'errata applicazione del principio della
compensatio lucri cum damno, dal momento che risultava incontestato il fatto che per effetto delle polizze private da lui sottoscritte, percepiva un CP_1
indennità di complessivi € 31.200, ben superiore al danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciutogli in sentenza, in relazione all'evento occorsogli.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in numerose occasioni (Cass SU
12565/2018) che: “Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve
essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo
dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel
fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio
subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa
soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale pagina 8 di 11 ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto
illecito”.
In applicazione di tale principio il giudice di primo grado dichiarava già estinto, nei confronti di il diritto risarcitorio per il danno non patrimoniale, dal Parte_1
momento che le somme percepite a titolo di indennizzo da erano ben CP_1
superiori al danno biologico patito, tuttavia condannava l'appellato al pagamento (€
1.950) del danno patrimoniale, per spese mediche, ritenendo che le stesse non fossero al contrario state indennizzate al danneggiato.
Tale assunto tuttavia non può dirsi provato.
Il giudice infatti evidenziava in sentenza che non aveva ottemperato CP_1
all'ordine da lui emesso di esibizione ex art. 210 cpc delle polizze contratte con le compagnie assicurative e degli indennizzi effettivamente percepiti, dando atto che questi si limitava a riferire che non aveva ottenuto alcun risarcimento per danno biologico e che le polizze infortuni in questione prevedevano solo un ristoro parziale di IP e senza riconoscimento di spese mediche.
Ma dagli atti di citazione rivolti ad e a (prodotti in giudizio CP_2 CP_3
dall'appellato-docc. 3v e 3w) si rinveniva che aveva già percepito acconti da CP_1
entrambe le compagnie in relazione all'infortunio in oggetto.
Leggendo in particolare l'atto (doc. 3v) notificato ad nella quantificazione CP_2
delle richieste il danneggiato calcolava l'indennizzo in una percentuale (24%) del massimale di polizza, al quale aggiungeva una richiesta generica di € 10.000,
sottraendo poi l'acconto (18.500) già ricevuto.
pagina 9 di 11 Non è stato dimostrato quindi a quali poste gli indennizzi ricevuti si riferissero, né
tantomeno che cosa effettivamente le assicurazioni coprissero ed era certamente onere del richiedente dimostrare che le somme ricevute non fossero satisfattive delle voci di danno pretese, tanto più che ciò era stato oggetto di un preciso ordine di esibizione da parte del giudice dalla cui inottemperanza, ai sensi dell'art. 116,
comma 2, c.p.c, può, in assenza di prove contrarie, ragionevolmente ritenersi che anche il ristoro delle spese mediche fosse stato ivi calcolato.
Alla luce di quanto sopra il terzo motivo va accolto e conseguentemente va ritenuto estinto anche il diritto risarcitorio per il danno patrimoniale in quanto ugualmente ristorato dalle somme percepite da a titolo di indennizzo percepito dalle sue CP_1
assicurazioni private.
Conseguentemente condanna a restituire all'appellante la somma di € CP_1
1.946,50, oltre interessi legali, ricevuta a titolo di spese mediche, su tale somma andranno conteggiati gli interessi legali dal versamento al saldo.
L'accoglimento del terzo motivo fa ritenere assorbiti gli altri.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna di a rimborsare alla parte CP_1
appellante le spese del presente grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22
(valore dichiarato da euro € 2.716,46). Nulla sulle spese di primo grado che non sono state oggetto di apposito motivo di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 10 di 11 pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 358/2023 del Tribunale di
Mantova sezione civile in data 17/05/2023 così dispone:
accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti gli altri;
condanna a restituire all'appellante la somma di € 1.946,50, oltre CP_1
interessi legali ricevuta a titolo di rimborso spese mediche;
su tale somma andranno conteggiati gli interessi legali dal versamento al saldo condanna a rimborsare all'appellante le spese del grado, che liquida CP_1
in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911
per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1166/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/04/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. STECKHOLZER OGGETTO: Parte_1
Responsabilità ex artt. e dall'avv. MORESCHI FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA L. Pt_2
EINAUDI 6 46100 MANTOVA presso lo studio di quest'ultimo 2049 - 2051 - 2052 c.c.
APPELLANTE
c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. MIRIZZI GIUSEPPE CP_1
ANTONIO e dall'avv. SILVESTRI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA
ROMA 12/A 46020 PIEVE DI CORIANO presso lo studio di quest'ultima
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 358/2023 del Tribunale di Mantova sezione civile in pagina 1 di 11 data 17/05/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: nel merito:
1. per i motivi esposti, rigettare le domande di CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
2. per i motivi esposti, condannare
[...]
a restituire a parte appellante la somma complessiva di € 2.716,46 a CP_1
titolo di risarcimento del danno e per spese legali, oltre agli interessi dovuti ai sensi
dell'art. 1284, co. 4, c.c., pagati in esecuzione della sentenza di primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i
gradi di giudizio, con il relativo aumento nel grado di appello ex art. 4, co.
1-bis,
D.M. 10/03/2014, n. 55
In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie formulate nel procedimento di
primo grado e non ancora ammesse, in particolare nella propria memoria ai sensi
dell'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. dd. 12.03.2021, come altresì nell'istanza di esibizione
ex art. 210 c.p.c. nei confronti delle Cancellerie Civile del Tribunale di Mantova se
erano ovvero siano iscritti a ruolo ulteriori procedimenti aventi ad oggetto richieste
risarcitorie da parte di per il sinistro asseritamente occorso presso CP_1
l'Hotel Quelle in data 29.02.2020 verso aggiuntive assicurazioni private, formulata
nelle proprie note di trattazione scritta per l'udienza dd. 29.11.2022.
Dell'appellato: Rigettarsi l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato in fatto e diritto con conseguente integrale conferma della sentenza n.
358/2023 del Tribunale di Mantova.
In ogni caso: spese e compensi del giudizio interamente rifusi.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.08.2020 conveniva in giudizio CP_1 [...]
per sentirlo condannare, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c, al pagamento della Parte_1
somma di € 153.983,36 a titolo di risarcimento dei danni a lui occorsi.
Esponeva che;
in data 29.02.2020 durante il suo soggiorno nella camera n. 172 dell' , Parte_1
uscendo dalla stanza da bagno, a causa della presenza di uno zoccolo tra il bagno e la stanza da letto cadeva rovinosamente a terra;
il dislivello/gradino di 2/3 cm tra il pavimento in marmo del bagno e quello in parquet della stanza costituiva un'insidia non visibile e non segnalata;
trasportato all'ospedale gli veniva refertata frattura della tibia dx in dislocazione e frattura peroneale della parte prossimale, per il quale all'esito residuava un danno biologico permanete del 24 %.
Si costituiva il convenuto che insisteva per il rigetto delle avverse domande,
eccependo la responsabilità esclusiva e/o concorrente del danneggiato nella causazione del sinistro..
Deduceva:
la totale mancanza del nesso di causalità tra il dislivello dello zoccoletto e la caduta;
la condotta colposa del danneggiato integrante il caso fortuito, data la conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attore che aveva eseguito il chech-in 10 ore prima,
l'esiguo dislivello di appena 1 cm otticamente distinguibile per via dei colori e dei materiali diversi delle due pavimentazioni e la capillare presenza di fonti di pagina 3 di 11 illuminazione in entrambi i locali.
La causa era istruita con l'assunzione di prove orali ed espletamento di ctu medico-
legale.
Con la sentenza gravata il tribunale accoglieva parzialmente le domande dell'attore,
accertava la responsabilità concorrente dell nella misura del 60% Pt_1 Parte_1
condannandola al pagamento in favore di della sola somma di € CP_1
1.946,50, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, compensava per l'80% le spese di lite ponendo il restante 20% a carico della convenuta, e spese di ctu al 50% a carico di entrambe le parti.
Riteneva il giudice che:
l'attore aveva documentalmente e attraverso l'assunzione dei testi provato, ex art.2051 c.c. il nesso causale e la dinamica dell'evento;
l'accertamento delle circostanze di illuminazione degli ambienti e la differente colorazione dei due pavimenti, nonché l'orario del chech-in facevano ritenere provata una condotta colposa concorrente del danneggiato che tuttavia non poteva considerarsi causa esclusiva dell'evento, posto che il dislivello rappresentava un gradino, non protetto da alcun profilo, la cui esigua altezza lo rendeva particolarmente insidioso e poco percepibile.
Il ctu riconosceva il nesso causale tra caduta e esiti delle fratture riscontrate, negando che (pagg, 10-11) il pregresso stato morboso di (sindrome di ) CP_1 Persona_1
avesse inciso sulla lesione patita o potesse esserne stata una concausa e nello stesso tempo che la condizione preesistente fosse stata aggravata dall'evento.
pagina 4 di 11 Il danno biologico permanente veniva poi quantificato nella misura dell'8 % e monetizzato complessivamente in € 20.657, 75, oltre € 3.152 per spese mediche documentate e pertanto pro quota (60%) in € 12.757 e € 1.946,50.
Tuttavia il danno biologico, come sopra individuato, era risultato già ampiamente indennizzato dalle somme corrisposte all'attore dalle compagnie e CP_2 [...]
in forza di polizze infortuni da lui azionate, residuava invece pro quota il CP_3
danno patrimoniale (€ 1.946,50) a carico dell'Hotel convenuto.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
All'udienza collegiale del 16/04/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta erronea valutazione delle risultanze istruttorie in base alle quali il giudice considerava provato il nesso causale tra la cosa in custodia ex art. 2051 c.c e caduta.
Evidenzia che i due testi e , moglie e cognata di Testimone_1 Testimone_2
pur presenti nella stanza non avevano assistito al momento della caduta, ed CP_1
anche il teste (barman della struttura), chiamato a soccorrere Testimone_3
l'infortunato, dichiarava solo di averlo trovato “all'uscita del bagno padronale per terra”.
pagina 5 di 11 Lamenta che il giudice, nella valutazione della causa “più probabile” dell'asserito incidente, non ha tenuto in considerazione la grave malattia di cui soffre e che CP_1
lo induce a camminare con necessità di appoggio.
Tra l'altro la foto prodotta da lo mostra in una posizione di traverso alla porta CP_1
tra sala da bagno e camera da letto, perciò incompatibile con la presunta caduta causata dallo zoccoletto.
Con il secondo motivo censura la sentenza ove il giudice non ha ritenuto provato il caso fortuito per il fatto del danneggiato, considerando il dislivello di 1 cm quale insidia.
Richiama ancora una volta la grave patologia di cui è affetto considerando CP_1
che costituisca circostanza imprevedibile ed inevitabile che un ospite non alzi il proprio piede di 1 cm da terra per compiere un passo ,tantopiù che come confermato dai testi addetta alle pulizie delle stanze dell'albergo, e Testimone_4 Tes_3
un tale incidente non si era mai verificato prima.
[...]
Le circostanze non contestate della sufficiente illuminazione, della differente colorazione delle due pavimentazioni, dell'orario del (precedente di diverse Pt_3
ore l'evento) e del rispetto delle normative dimostrerebbero che l'infortunio causato dallo zoccolo di 1 cm deve ricondursi necessariamente alle particolari condizioni fisiche ed alla condotta negligente ed imprudente di nel varcare la soglia della CP_1
stanza da letto.
Il giudice non avrebbe poi tenuto conto che il piccolo dislivello sarebbe necessario per potere chiudere la porta tra camera da letto e sala da bagno e gli accorgimenti pagina 6 di 11 suggeriti in sentenza (soglia, scivolo o rampa) non avrebbero comunque impedito un'eventuale caduta in mancanza di sollevamento del piede.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per erronea interpretazione del principio della compensatio lucri cum damno, laddove, nonostante il danneggiato abbia già percepito € 31.200,00 da assicurazioni private per infortuni, non ritiene estinto anche il diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito.
Senza poi considerare che disattendeva l'ordine di esibizione giudiziale ex CP_1
art. 210 cpc della documentazione relativa al ristoro patrimoniale e/o non patrimoniale già ottenuto per i fatti di causa da parte delle assicurazioni.
L'importo corrisposto, già a titolo di acconto, da e da Controparte_4
di complessivi € 31.200, (rinvenibile negli atti di citazione Controparte_3
prodotti- docc. 3v, 3W) copre l'intero danno asseritamente patito dal danneggiato comprese le spese mediche sostenute per lo stesso infortunio, considerato altresì che la mancata produzione delle fatture di spese in originale fa presumere che queste gli siano state comunque ugualmente rimborsate integralmente.
Con il quarto motivo infine critica la sentenza ove il giudice non ha ritenuto provata la responsabilità aggravata ex art. 96 3, c.p.c., rilevabile d'ufficio.
L'utilizzo abusivo del processo deve considerarsi provato tenuto conto dell'esorbitante richiesta (€ 153.983,36), considerata altresì la preesistente sindrome di , e l'omissione iniziale di elementi fattuali essenziali, quali Persona_2
l'avvenuta corresponsione di acconti (€ 31.200,00) ben superiori al danno come accertato dal CTU, nonché il mancato ed ingiustificato adempimento all'ordine di pagina 7 di 11 esibizione giudiziale ex art. 210 c.p.c..
***
Nel caso in esame, può preliminarmente valutarsi il terzo motivo “in applicazione del
principio della ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla
base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente
subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a
tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio
interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il
profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c”. (ex plurimis Cass. 11458/2018; 363/2019; 9309/2020).
Con il terzo motivo l'appellante lamenta un'errata applicazione del principio della
compensatio lucri cum damno, dal momento che risultava incontestato il fatto che per effetto delle polizze private da lui sottoscritte, percepiva un CP_1
indennità di complessivi € 31.200, ben superiore al danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciutogli in sentenza, in relazione all'evento occorsogli.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in numerose occasioni (Cass SU
12565/2018) che: “Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve
essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo
dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel
fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio
subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa
soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale pagina 8 di 11 ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto
illecito”.
In applicazione di tale principio il giudice di primo grado dichiarava già estinto, nei confronti di il diritto risarcitorio per il danno non patrimoniale, dal Parte_1
momento che le somme percepite a titolo di indennizzo da erano ben CP_1
superiori al danno biologico patito, tuttavia condannava l'appellato al pagamento (€
1.950) del danno patrimoniale, per spese mediche, ritenendo che le stesse non fossero al contrario state indennizzate al danneggiato.
Tale assunto tuttavia non può dirsi provato.
Il giudice infatti evidenziava in sentenza che non aveva ottemperato CP_1
all'ordine da lui emesso di esibizione ex art. 210 cpc delle polizze contratte con le compagnie assicurative e degli indennizzi effettivamente percepiti, dando atto che questi si limitava a riferire che non aveva ottenuto alcun risarcimento per danno biologico e che le polizze infortuni in questione prevedevano solo un ristoro parziale di IP e senza riconoscimento di spese mediche.
Ma dagli atti di citazione rivolti ad e a (prodotti in giudizio CP_2 CP_3
dall'appellato-docc. 3v e 3w) si rinveniva che aveva già percepito acconti da CP_1
entrambe le compagnie in relazione all'infortunio in oggetto.
Leggendo in particolare l'atto (doc. 3v) notificato ad nella quantificazione CP_2
delle richieste il danneggiato calcolava l'indennizzo in una percentuale (24%) del massimale di polizza, al quale aggiungeva una richiesta generica di € 10.000,
sottraendo poi l'acconto (18.500) già ricevuto.
pagina 9 di 11 Non è stato dimostrato quindi a quali poste gli indennizzi ricevuti si riferissero, né
tantomeno che cosa effettivamente le assicurazioni coprissero ed era certamente onere del richiedente dimostrare che le somme ricevute non fossero satisfattive delle voci di danno pretese, tanto più che ciò era stato oggetto di un preciso ordine di esibizione da parte del giudice dalla cui inottemperanza, ai sensi dell'art. 116,
comma 2, c.p.c, può, in assenza di prove contrarie, ragionevolmente ritenersi che anche il ristoro delle spese mediche fosse stato ivi calcolato.
Alla luce di quanto sopra il terzo motivo va accolto e conseguentemente va ritenuto estinto anche il diritto risarcitorio per il danno patrimoniale in quanto ugualmente ristorato dalle somme percepite da a titolo di indennizzo percepito dalle sue CP_1
assicurazioni private.
Conseguentemente condanna a restituire all'appellante la somma di € CP_1
1.946,50, oltre interessi legali, ricevuta a titolo di spese mediche, su tale somma andranno conteggiati gli interessi legali dal versamento al saldo.
L'accoglimento del terzo motivo fa ritenere assorbiti gli altri.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna di a rimborsare alla parte CP_1
appellante le spese del presente grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22
(valore dichiarato da euro € 2.716,46). Nulla sulle spese di primo grado che non sono state oggetto di apposito motivo di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 10 di 11 pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 358/2023 del Tribunale di
Mantova sezione civile in data 17/05/2023 così dispone:
accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti gli altri;
condanna a restituire all'appellante la somma di € 1.946,50, oltre CP_1
interessi legali ricevuta a titolo di rimborso spese mediche;
su tale somma andranno conteggiati gli interessi legali dal versamento al saldo condanna a rimborsare all'appellante le spese del grado, che liquida CP_1
in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911
per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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