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28 marzo 1989
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1 gennaio 2014
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1 gennaio 2015
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Art. 56. (Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo). 1. Il controllo parlamentare sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere. 2. La Commissione vigila:
a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale;
b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;
c) sull'operativita' delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell'economia nazionale. 3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attivita' gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi. 4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327 , relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza. 5. La Commissione e costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 , come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 5, comma 9) che "Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall' articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all' articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale".
a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale;
b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;
c) sull'operativita' delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell'economia nazionale. 3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attivita' gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi. 4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327 , relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza. 5. La Commissione e costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 , come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 5, comma 9) che "Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall' articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all' articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale".
Commentari • 4
- 1. Conversione in legge, con modificazioni, del DL 9 febbraio 2012, n. 5Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 aprile 2012 · 1.3144444
Giurisprudenza • 40
- 1. Trib. Roma, sentenza 17/11/2022, n. 9628Provvedimento: […] b) tale ente ha assunto la personalità giuridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi di amministrazione (oggi più penetranti per effetto dell'art. 14 I. n. 111/2011) in aggiunta alla generale soggezione al controllo della Corte dei conti ed a quello politico da parte della Commissione parlamentare di cui all'art. 56 della legge n. 88/1989: dunque è rimasto immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente originario, […]Leggi di più...
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