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Articolo 2 della Legge 13 novembre 1947, n. 1622
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Legge 13 novembre 1947, n. 1622
Articolo 2 della Legge 13 novembre 1947, n. 1622
Versione
3 febbraio 1948
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1948
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