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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 29/12/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 97/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 97/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa da:
, cod. fisc. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, cod. fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_2
Gisella Piras,
- attori -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
P.IVA_1
- convenuta contumace - avente ad oggetto: altri contratti d'opera. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – e hanno agito nei confronti di Parte_1 Parte_2
per ottenere (a) la dichiarazione giudiziale di risoluzione per CP_1
inadempimento del contratto stipulato con la convenuta (avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico, completo di inverter e batteria di accumulo, colonnina di ricarica per veicoli elettrici, nonché pompe di calore e l'espletamento delle pratiche amministrative), e (b) la condanna della stessa al risarcimento dei danni o, comunque, alla restituzione di €
2.000,00 corrisposti a titolo di acconto.
La causa è stata trattata nella contumacia di per essere decisa CP_1
come segue.
2. – La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
2.1. – Gli attori hanno fornito prova, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., degli elementi costitutivi della pretesa, ossia della fonte dell'obbligazione (art. 1173 c.c.), mediante la produzione del contratto n. 809/C del 12 aprile 2021
(allegato 1 dell'atto di citazione) e della missiva del 21 luglio 2022, sottoscritta per conto di (cfr. allegato 15), che dimostra – sul piano logico e CP_1
giuridico – il perfezionamento del predetto accordo. La sottoscrizione in calce a tale atto si ha per riconosciuta ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 1, c.p.c., stante la contumacia della convenuta.
Tale documentazione consente di individuare non soltanto la prestazione dovuta, corrispondente a quella indicata da parte attrice, ma anche il termine di adempimento, fissato in otto mesi dalla sottoscrizione.
2.2. – omettendo di costituirsi in giudizio, non ha dato prova – CP_1
come sarebbe stato suo onere (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001,
n. 13533) – dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. 2.3. – La gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) si desume sia dall'oggetto della prestazione – di rilevante valore economico e funzionale, già nell'immediato, al conseguimento di risparmi di spesa sui consumi energetici dell'abitazione degli attori – sia dalla sua definitività, risultante dal contegno della convenuta che in data 21 luglio 2022 – a distanza di quindici mesi dalla conclusione dell'accordo – ha opposto ad essi l'impossibilità di eseguire le opere agevolate, adducendo giustificazioni generiche e indimostrate (come la
“sopravvenuta e generalizzata indisponibilità di molte materie prime”, l'asserito “aumento dei costi”), o comunque non eziologicamente correlabili, per difetto di prova, con l'inadempimento (come per le modifiche normative intervenute in tema di
Superbonus, il lockdown e il “conflitto bellico in corso tra l'Ucraina e la Russia”).
Tale comunicazione, intervenuta ben oltre il termine contrattuale e dopo ripetuti rinvii, contenente giustificazioni inconsistenti, rende palese la definitiva volontà di non adempiere, con conseguente frustrazione dell'interesse creditorio all'esecuzione tempestiva dei lavori.
3. – A prescindere dal fatto che alla perdita del beneficio previsto dall'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, non potrebbe comunque conseguire la liquidazione del danno nella misura indicata in citazione (posto che gli attori avrebbero potuto comunque beneficiare degli ulteriori incentivi fiscali), la domanda di risarcimento del danno è infondata.
Per effetto dell'inadempimento della convenuta, può ritenersi provato che e non abbiano ottenuto la fornitura e Parte_1 Parte_2
l'installazione di un impianto fotovoltaico, completo di inverter e batteria di accumulo, colonnina di ricarica per veicoli elettrici, nonché pompe di calore e l'espletamento delle pratiche amministrative, così come contrattualmente previsto. Non risulta, invece, provato che gli stessi avessero effettivamente diritto al beneficio del c.d. “sconto in fattura”, in assenza di elementi probatori idonei a documentare l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per poterne usufruire.
La perdita dei benefici fiscali non costituisce un danno in re ipsa o presunto.
Piuttosto, come qualsiasi altra voce di danno, essa va dimostrata in concreto, allegando in domanda tutti i presupposti all'uopo richiesti dalla legge e della disciplina secondaria, dimostrando o chiedendo di dimostrarne la sussistenza nel caso di specie.
L'atto di citazione, sul punto, non è esaustivo. Affronta la problematica genericamente e in astratto, attraverso la trascrizione degli articoli 119 e 121 del c.d. “decreto rilancio”. Dopodiché dà per presupposto ciò che invero avrebbe dovuto essere analiticamente allegato e dimostrato.
In particolare, preme rilevare l'assenza di prova in ordine all'effettivo miglioramento della classe energetica dell'edificio nella misura indicata dall'art. 119, commi 3 e 5. Al contempo, difetta l'allegazione e la dimostrazione dei requisiti tecnici di cui ai decreti previsti dall'art. 14, comma 3-ter del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, tenuto conto che nessuno dei documenti prodotti né le richieste di prova orale hanno direttamente ad oggetto tale specifico presupposto.
Gli unici documenti astrattamente rilevanti sono gli allegati 6, 6.1, 6.2 e 6.3.
Sono tuttavia privi di qualunque efficacia probatoria. Si tratta di files non firmati, di cui è incerta tanto la provenienza quanto l'integrità, dunque non positivamente apprezzabili ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura civile.
4. – e hanno invece diritto alla Parte_1 Parte_2
ripetizione di € 2.000,00.
Gli allegati 3 e 9 dell'atto di citazione costituiscono prova del pagamento di tale somma in virtù ed esecuzione del contratto risolto. Tale conclusione si radica sulla causale dei bonifici e sulla presunzione, grave e precisa (art. 2729, comma 1, c.c.) – in difetto di elementi di segno opposto – dell'effettivo accredito della somma sul conto corrente della convenuta (corrispondente a quello riportato nella fattura di cui all'allegato 2 dell'atto di citazione).
Su tale somma sono dovuti gli interessi che, in difetto di puntuale e analitica indicazione del loro ammontare e della loro decorrenza, vanno calcolati sull'importo di € 2.000,00, al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal 6 marzo 2024 al soddisfo.
5. – Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande, che soggiace alla regola di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali vanno compensate per un mezzo, ponendo la restante parte a carico della convenuta.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 52.000,00, tenuto conto della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), con esclusione della fase istruttoria (che, come espressamente previsto nel citato regolamento, rileva soltanto «quando effettivamente svolta»).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
97/2024 R.G.A.C., rigettata ogni altra domanda, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto n. 809/C del 12 aprile 2021 stipulato tra le parti;
condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
di € 2.000,00, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma Parte_2
4, c.c., dal 6 marzo 2024 al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore degli attori, delle spese CP_1
processuali che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 1.904,50 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 29/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 97/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa da:
, cod. fisc. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, cod. fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_2
Gisella Piras,
- attori -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
P.IVA_1
- convenuta contumace - avente ad oggetto: altri contratti d'opera. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – e hanno agito nei confronti di Parte_1 Parte_2
per ottenere (a) la dichiarazione giudiziale di risoluzione per CP_1
inadempimento del contratto stipulato con la convenuta (avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico, completo di inverter e batteria di accumulo, colonnina di ricarica per veicoli elettrici, nonché pompe di calore e l'espletamento delle pratiche amministrative), e (b) la condanna della stessa al risarcimento dei danni o, comunque, alla restituzione di €
2.000,00 corrisposti a titolo di acconto.
La causa è stata trattata nella contumacia di per essere decisa CP_1
come segue.
2. – La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
2.1. – Gli attori hanno fornito prova, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., degli elementi costitutivi della pretesa, ossia della fonte dell'obbligazione (art. 1173 c.c.), mediante la produzione del contratto n. 809/C del 12 aprile 2021
(allegato 1 dell'atto di citazione) e della missiva del 21 luglio 2022, sottoscritta per conto di (cfr. allegato 15), che dimostra – sul piano logico e CP_1
giuridico – il perfezionamento del predetto accordo. La sottoscrizione in calce a tale atto si ha per riconosciuta ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 1, c.p.c., stante la contumacia della convenuta.
Tale documentazione consente di individuare non soltanto la prestazione dovuta, corrispondente a quella indicata da parte attrice, ma anche il termine di adempimento, fissato in otto mesi dalla sottoscrizione.
2.2. – omettendo di costituirsi in giudizio, non ha dato prova – CP_1
come sarebbe stato suo onere (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001,
n. 13533) – dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. 2.3. – La gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) si desume sia dall'oggetto della prestazione – di rilevante valore economico e funzionale, già nell'immediato, al conseguimento di risparmi di spesa sui consumi energetici dell'abitazione degli attori – sia dalla sua definitività, risultante dal contegno della convenuta che in data 21 luglio 2022 – a distanza di quindici mesi dalla conclusione dell'accordo – ha opposto ad essi l'impossibilità di eseguire le opere agevolate, adducendo giustificazioni generiche e indimostrate (come la
“sopravvenuta e generalizzata indisponibilità di molte materie prime”, l'asserito “aumento dei costi”), o comunque non eziologicamente correlabili, per difetto di prova, con l'inadempimento (come per le modifiche normative intervenute in tema di
Superbonus, il lockdown e il “conflitto bellico in corso tra l'Ucraina e la Russia”).
Tale comunicazione, intervenuta ben oltre il termine contrattuale e dopo ripetuti rinvii, contenente giustificazioni inconsistenti, rende palese la definitiva volontà di non adempiere, con conseguente frustrazione dell'interesse creditorio all'esecuzione tempestiva dei lavori.
3. – A prescindere dal fatto che alla perdita del beneficio previsto dall'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, non potrebbe comunque conseguire la liquidazione del danno nella misura indicata in citazione (posto che gli attori avrebbero potuto comunque beneficiare degli ulteriori incentivi fiscali), la domanda di risarcimento del danno è infondata.
Per effetto dell'inadempimento della convenuta, può ritenersi provato che e non abbiano ottenuto la fornitura e Parte_1 Parte_2
l'installazione di un impianto fotovoltaico, completo di inverter e batteria di accumulo, colonnina di ricarica per veicoli elettrici, nonché pompe di calore e l'espletamento delle pratiche amministrative, così come contrattualmente previsto. Non risulta, invece, provato che gli stessi avessero effettivamente diritto al beneficio del c.d. “sconto in fattura”, in assenza di elementi probatori idonei a documentare l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per poterne usufruire.
La perdita dei benefici fiscali non costituisce un danno in re ipsa o presunto.
Piuttosto, come qualsiasi altra voce di danno, essa va dimostrata in concreto, allegando in domanda tutti i presupposti all'uopo richiesti dalla legge e della disciplina secondaria, dimostrando o chiedendo di dimostrarne la sussistenza nel caso di specie.
L'atto di citazione, sul punto, non è esaustivo. Affronta la problematica genericamente e in astratto, attraverso la trascrizione degli articoli 119 e 121 del c.d. “decreto rilancio”. Dopodiché dà per presupposto ciò che invero avrebbe dovuto essere analiticamente allegato e dimostrato.
In particolare, preme rilevare l'assenza di prova in ordine all'effettivo miglioramento della classe energetica dell'edificio nella misura indicata dall'art. 119, commi 3 e 5. Al contempo, difetta l'allegazione e la dimostrazione dei requisiti tecnici di cui ai decreti previsti dall'art. 14, comma 3-ter del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, tenuto conto che nessuno dei documenti prodotti né le richieste di prova orale hanno direttamente ad oggetto tale specifico presupposto.
Gli unici documenti astrattamente rilevanti sono gli allegati 6, 6.1, 6.2 e 6.3.
Sono tuttavia privi di qualunque efficacia probatoria. Si tratta di files non firmati, di cui è incerta tanto la provenienza quanto l'integrità, dunque non positivamente apprezzabili ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura civile.
4. – e hanno invece diritto alla Parte_1 Parte_2
ripetizione di € 2.000,00.
Gli allegati 3 e 9 dell'atto di citazione costituiscono prova del pagamento di tale somma in virtù ed esecuzione del contratto risolto. Tale conclusione si radica sulla causale dei bonifici e sulla presunzione, grave e precisa (art. 2729, comma 1, c.c.) – in difetto di elementi di segno opposto – dell'effettivo accredito della somma sul conto corrente della convenuta (corrispondente a quello riportato nella fattura di cui all'allegato 2 dell'atto di citazione).
Su tale somma sono dovuti gli interessi che, in difetto di puntuale e analitica indicazione del loro ammontare e della loro decorrenza, vanno calcolati sull'importo di € 2.000,00, al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal 6 marzo 2024 al soddisfo.
5. – Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande, che soggiace alla regola di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali vanno compensate per un mezzo, ponendo la restante parte a carico della convenuta.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 52.000,00, tenuto conto della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), con esclusione della fase istruttoria (che, come espressamente previsto nel citato regolamento, rileva soltanto «quando effettivamente svolta»).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
97/2024 R.G.A.C., rigettata ogni altra domanda, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto n. 809/C del 12 aprile 2021 stipulato tra le parti;
condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
di € 2.000,00, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma Parte_2
4, c.c., dal 6 marzo 2024 al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore degli attori, delle spese CP_1
processuali che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 1.904,50 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 29/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti