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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 233 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, dall'avv. Duilio Piccione.
Appellante
CONTRO in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario
Nivola e Antonino Rizzo.
Appellato
All'udienza di discussione dell'8 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 29 marzo 2022 innanzi il Tribunale G.L. di Marsala, i coniugi e avevano impugnato il Parte_1 Parte_2 provvedimento notificato il 28/3/2021, con il quale l' aveva revocato il beneficio CP_1 relativo alla domanda di “Reddito di cittadinanza “ (avanzata dal il 10 Pt_1 maggio 2019) per mancanza del requisito della “permanenza in Italia in modo continuativo negli ultimi due anni rispetto alla data della domanda”; avevano dedotto che il beneficio in esame è riconosciuto al “nucleo familiare” e non anche al singolo componente dello stesso e che “nel nucleo familiare tale requisito era soddisfatto dalla moglie, anch'essa odierna ricorrente, in quanto residente in Italia, in modo continuativo dal lontano 2008”; avevano eccepito, quindi, l'illegittimità della 1 successiva richiesta, notificata con nota del 19/10/2021, di restituzione delle somme già erogate da giugno 2019 a settembre 2020, chiedendo il ripristino del beneficio e la condanna al pagamento dei ratei maturati.
Si era costituito l' il quale, nel contestare quanto dedotto da parte CP_1 ricorrente, aveva evidenziato che “con nota in data 20.10.2020, la Guardia di Finanza
– Compagnia di Marsala, secondo quanto di competenza (i controlli in materia sono demandati, oltre che all'Istituto, ai Comuni ed alla Guardia di Finanza), comunicava all' che dall'incrocio tra le dichiarazioni contenute nella predetta domanda di CP_1
RDC e nella correlata DSU del 4.5.2019 e quanto risultante dalla banca dati “Serpico
– A.T.”, nonché dagli accertamenti presso gli Uffici anagrafe del Comune di Marsala, era emerso che il non possedeva i requisiti previsti per l'accesso al beneficio Pt_1 di cui trattasi, in quanto iscritto alla popolazione residente solo a far data dal
18.10.2017, in violazione del disposto dell'art. 2, comma 1, lett. A del D.L. n. 4/2019.”
Con sentenza n. 866/2022, emessa in data 21.09.2022, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo circostanza non controversa quella che alla data di presentazione della domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, il
“risiedeva in Italia in modo continuativo da 19 mesi a fronte dei 24 mesi (2 Pt_1 anni) richiesti dalla” norma di riferimento (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo) e che fosse, dunque, palese l'insussistenza in capo al richiedente del requisito della residenza continuativa in Italia con conseguente legittimità del provvedimento di revoca del beneficio. Ha valutato, altresì, non condivisibile la interpretazione del dato normativo di riferimento fornita dalla parte ricorrente se non altro in quanto contraria al dato letterale, concludendo nel senso che, pur essendo quindi il beneficio de quo riconosciuto a favore del nucleo familiare evidente risulta la voluntas legis di espressamente porre in capo al soggetto richiedente il beneficio, il possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno e che la circostanza
..che la domanda per il riconoscimento del beneficio de quo possa essere inoltrata da un componente qualsiasi del nucleo familiare “beneficiario” a condizione (unica) che sia in possesso cumulativamente di tutti i requisiti di legge, appare elemento sufficiente a consentire di ritenere insussistenti i rilevati profili di illegittimità costituzionale.
Per la riforma di tale decisione hanno proposto appello e Parte_1
, con ricorso depositato il 20 marzo 2023. Parte_2
Con l'unico motivo di gravame la parte appellante ribadendo, in forma di doglianza, le deduzioni già svolte in prime cure a proposito della sussistenza del requisito di residenza biennale in capo alla coniuge e al figlio, conviventi Pt_2 nel medesimo nucleo familiare, avendo, a suo dire, errato il Tribunale nel non
2 interpretare estensivamente, oltre il dato letterale, l'art.2 del DL n.4/2019, ricercando
“l'intenzione del legislatore” onde evitare la incostituzionalità della norma. Censura, altresì, la statuizione di condanna alle spese per lite temeraria.
Ha resistito l' con memoria del 12 marzo 2025 – accettata dalla CP_1 cancelleria il 13.03.25 - reiterando le eccezioni e le difese già svolte in prime cure.
All'udienza del 13 marzo 2025, la causa era rinviata per consentire all'appellante di esaminare la memoria dell' tardivamente costituitosi;
indi CP_1 all'udienza dell'8 maggio 2025, è stata decisa come da dispositivo steso in calce sulle conclusioni già formulate.
II
L'appello è infondato. Dalla legge istitutiva del benefico in discussione (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) si ricava il carattere complesso della procedura volta al riconoscimento del reddito di cittadinanza, che costituisce un intervento contro la povertà, a carico del Ministero del Lavoro, che viene erogata utilizzando la piattaforma telematica per l'acquisizione delle CP_1 domande e la liquidazione delle prestazioni, ma che coinvolge sia gli Enti locali che la Guardia di Finanza, ognuno per quanto di competenza, in modo da creare una rete di controlli.
Prevedono, in particolare, per quel che qui rileva, l'art. 2 comma 1 lett. a, l'art.5 commi 4 e 5 e l'art. 7 comma 4 del d.l. 4/2019, nel testo vigente ratione temporis che: art.2: (beneficiari):
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
omissis ( tale requisito è stato ridotto a 5 anni di permeanza, per effetto della sentenza della Corte Cost.
n.31/2025);
3 Art.5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio): Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'esito delle verifiche e' comunicato all' per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al CP_1 coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.(comma 4)
I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.
Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.
Resta salva, in capo all' la verifica dei requisiti autocertificati in CP_1 domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (comma 5).art. 7 1° comma “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. […] art.7 comma 4. (Sanzioni) Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Nella specie il beneficio del RdC è stato revocato (v. doc. n.2) dall' (che ha CP_1 poi chiesto la restituzione dei ratei già erogati -v. doc. n.3) su segnalazione – tramite la piattaforma telematica condivisa di gestione della prestazione prevista dall'art.6 del D.L. n.4/2019 – della G.d.F, che ha riscontrato l'iscrizione del fra la Pt_1
4 popolazione residente in Italia solo dal 18.10.2017, in violazione dell'art.2 c.1 lett a)
n. 2 del DL n.4/2019 (v. doc. n.2 fasc. e doc. nn. 7,8,9 certificati di residenza CP_1 fasc. ricorrente).
Dunque, secondo il Tribunale, che ha avallato la tesi dell' non vi era prova CP_1 della permanenza continuativa dell'istante nel territorio italiano, nel biennio anteriore alla domanda e comunque per almeno 10 anni.
L'appellante non si confronta con gli argomenti sviluppato dal Tribunale che ha, correttamene, evidenziato la voluntas legis di porre espressamente in capo al soggetto richiedente il beneficio, il possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
In altri termini, l'asserto del secondo il quale dovrebbe ritenersi Pt_1 sufficiente che un solo membro del nucleo familiare per il quale viene richiesto il
RdC, non necessariamente il richiedente, debba essere in possesso del citato requisito, risulta palesemente privo di fondamento normativo;
né la norma in questione, afferente la concessione di provvidenze di natura pubblica, direttamente incidenti sul bilancio dello Stato, può essere suscettibile di interpretazione estensiva.
Neppure è fondata la richiamata interpretazione sistematica, atteso che il legislatore ha delineato l'istituto in esame prescrivendo requisiti per il suo ottenimento che devono far capo ora ad uno solo dei componenti del nucleo familiare, ora alla totalità di essi, imponendo, quindi, secondo criteri tendenzialmente restrittivi, che la maggior parte di essi debbano esistere con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare;
invece, in un'ottica eccezionale di maggior favore verso l'assistito, con il comma 1, lett. A cit. pretende il possesso della residenza solo per il componente richiedente la provvidenza.
La censura di incostituzionalità è stata già coerentemente disattesa dal
Tribunale che ha ravvisato la possibilità per ciascun componente il nucleo familiare di accedere al beneficio, ove in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Ne deriva la carenza in capo al richiedente , alla data della domanda Pt_1 inoltrata il 10.05.2019, dei requisiti diretti a ottenere il beneficio rivendicato avendo costui acquisito la residenza in Italia solo dal 18.10.2017.
Non va trascurato, altresì, che l'immediata revoca del beneficio consegue all'accertamento da parte dell'amministrazione erogante della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza e che la mendace dichiarazione del integra una violazione penalmente rilevante. Pt_1
È infondata, pertanto, anche la ragione di gravame diretta a censurare la statuizione sulle spese comminata dal Tribunale, in coerenza con il disposto dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della innegabile falsità delle dichiarazioni rese in sede amministrativa dal ricorrente che, a fronte del chiaro dettato normativo, ha
5 pervicacemente insistito per ottenere la provvidenza economica, non essendo neppure valorizzabile il riferito dato relativo alla ottenuta assoluzione in sede penale per particolare tenuità del fatto commesso che non esclude la sussistenza del reato.
In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza confermata. Nonostante la soccombenza le spese di questo grado possono essere dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.-
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.866/2022, emessa dal Tribunale GL di Marsala, il 21 settembre 2022.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, l'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria Giuseppa Di Marco
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