Art. 11. (Revisione delle pensioni liquidate)
In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione gia' liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, e' liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione.
In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione gia' liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, e' liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione.