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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4098 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4098/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. IEVA ALESSANDRO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. FARETRA CP_1
ANNA Resistente
Oggetto: mansione superiori;
differenze retributive;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 03.04.2023, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell'
[...]
convenuta dal 16.03.2007, in servizio presso l'Unità Operativa Complessa SP (Servizio CP_2
Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord- sede di Bitonto - afferente al Dipartimento di Prevenzione della con mansioni di Infermiere Professionale, profilo professionale di Collaboratore Parte_2
Professionale Sanitario, inquadrata in categoria D del C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica, ha dedotto di svolgere dall'01/03/2020, in via prevalente, funzioni di coordinamento delle attività dei servizi assegnatile, nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo, con assunzione di responsabilità del proprio operato - in particolare “esercitando anche le funzioni di referente organizzativo e di coordinamento sia presso l'U.O.C di afferenza sia presso l'HUB vaccinale di Bitonto” (cfr. pag. 2 del ricorso) -, in sostituzione della precedente Coordinatrice Infermieristica, sig.ra collocata in quiescenza, corrispondenti al livello economico “D- Parte_3 Super”. Ha, perciò, rivendicato il diritto a percepire l'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001, con decorrenza dall'01/03/2020, nonché il diritto all'inquadramento nella categoria Ds, con la medesima decorrenza, e alla corresponsione delle relative differenze retributive maturate nel periodo suindicato rispetto al livello
“D” di appartenenza, con il favore di spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha contestato le avverse pretese, evidenziando la mancanza di un atto formale di incarico di coordinamento, nonché il difetto di prova dello svolgimento effettivo delle funzioni di coordinamento. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, le domande sono fondate nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre premettere che nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l'art. 2103 cod. civ. non trova applicazione, in quanto l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 29/1993 (oggi art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo, come avviene per l'aspetto delle mansioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 si rinviene una disciplina specifica.
Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 56 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (poi trasfuso nell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, disposizione applicabile ratione temporis al caso in scrutinio) ha una portata generale nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico privatizzati. Essa ha inoltre evidenziato che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 56 cit. (oggi, come detto, art. 52 d.lgs. 165/2001), nella formulazione introdotta dall'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 1998, le disposizioni del Testo unico sul pubblico impiego trovano applicazione nelle controversie che fanno riferimento a un periodo successivo alla data di decorrenza dell'efficacia del c.c.n.l. per il comparto sanità stipulato il 7.4.1999 (v. Cass. 20692/04, in motivazione).
Ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero
a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore
o dell'assegnazione di incarichi di direzione. […] 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione
2 dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore
a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. […]”
La richiamata disposizione di cui all'art. 52 d.lgs. 165/2001 distingue, in linea con la precedente, il problema del riconoscimento del diritto all'inquadramento nella superiore qualifica da quello del riconoscimento del diritto al trattamento economico. Con riguardo al primo problema la norma disciplina distintamente tre diverse ipotesi:
a) esercizio di mansioni superiori sulla base di una legittima assegnazione da parte del datore di lavoro;
b) esercizio di mansioni superiori sulla base di una assegnazione illegittima;
c) esercizio di mansioni superiori in mancanza di assegnazione (c.d. esercizio di fatto).
La prima ipotesi si verifica allorché l'assegnazione venga disposta per obiettive esigenze di servizio, abbia ad oggetto mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella propria del lavoratore, e trovi fondamento, alternativamente, nella necessità di sopperire a vacanze dei posti in organico (in tal caso nel termine massimo di novanta giorni dall'assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti medesimi) o nella necessità di sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie (art. art. 52, commi 2, 3, 4, d.lgs. n. 165/2001).
In tale ipotesi, la norma non riconosce il diritto alla promozione automatica, limitandosi a prevedere
(comma 4) che «per il periodo di effettiva prestazione il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore», ma consente all'autonomia collettiva di stabilire in modo difforme. È infatti previsto (comma 6) che «i contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4» e che, a partire dalla data da questi stabilita, lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del dipendente.
La seconda ipotesi (c.d. assegnazione illegittima) si verifica allorché, sebbene sia intervenuta un'assegnazione a mansioni superiori da parte del datore di lavoro, essa sia stata disposta al di fuori dei casi sopra richiamati. Questa ipotesi è regolata dal comma 5 dell'art. 52, a mente del quale «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore». In tale fattispecie, il diritto alla c.d. promozione automatica non solo non viene riconosciuto dalla norma predetta (che attribuisce il solo diritto alla corresponsione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore), ma non può neppure essere previsto dall'autonomia collettiva, la quale non è qui autorizzata a derogare alla diversa disciplina legislativa.
L'ipotesi dell'esercizio di fatto di mansioni superiori, infine, si verifica allorché manchi del tutto un provvedimento di assegnazione, e trova la sua regolamentazione nel comma 1 dell'art. 52 cit., (non derogabile da parte dell'autonomia collettiva), il quale esclude espressamente la c.d. promozione automatica, disponendo che «l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore». La tripartizione sopra
3 delineata, mentre è rilevante ai fini della c.d. promozione automatica, che però resta comunque esclusa in assenza di evidenza di specifica previsione da parte dell'autonomia collettiva, non lo è invece ai fini del diritto alle differenze retributive (v. negli stessi termini, ivi trasposti in virtù dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, n. 2025/2016).
L'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce infatti, in linea generale, al pubblico dipendente che svolga mansioni proprie di una qualifica superiore il diritto al corrispondente trattamento economico, e ciò sia nel caso in cui l'assegnazione sia stata legittima (comma 4), sia nel caso in cui sia stata illegittima (comma 5). Sebbene, poi, non sia espressamente previsto, questo diritto deve ritenersi riconosciuto anche nell'ipotesi di esercizio di mero fatto di mansioni superiori. La circostanza che la norma limiti l'irrilevanza dell'esercizio di fatto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (comma 1) consente infatti di ritenere, con interpretazione a contrario, che esso esercizio possa rilevare ai fini economici.
Ed invero, come chiaramente desumibile dal comma 5 della disposizione richiamata e, peraltro, come costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione.” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 14775 del 18/06/2010 e, da ultimo, Ordinanza n. 12193 del 06/06/2011).
Occorre, infine, aggiungere che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 165/2001, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori «soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni». Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedi-mento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche
Cass. 20284/09, Cass. 20272/10 e, da ultimo, Cass. sez. VI, L ord. n. 24360 dep. 14/11/2014).
Test Nel caso di specie, le due testimoni escusse all'udienza del 18.03.2025 (le sigg.re e Parte_4
entrambe dipendenti dell'azienda convenuta e colleghe della ricorrente, in Testimone_2 servizio presso il servizio SP di Bitonto) hanno confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso, asserendo che la parte ricorrente ha svolto nel periodo indicato in ricorso funzioni di coordinamento delle attività e dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo, con assunzione di responsabilità del proprio operato.
In particolare, la sig.ra ha dichiarato: Parte_5
“ADR: conosco la ricorrente in quanto lavoriamo insieme al SP di Bitonto;
Io dal 2021 mentre la ricorrente quando io ho iniziato già vi lavorava, non so dire da quando;
anche io sono infermiera;
ADR: sulla circostanza di cui al punto 1 del ricorso che mi viene letta, la confermo, la ricorrente è infermiera presso il SP di Bitonto, come ho già detto, so che vi lavora dal 2007 per averlo appreso dalla stessa ricorrente;
l'inquadramento è uguale per tutti gli infermieri;
4 … omissis … ADR: posso confermare la circostanza sub 2 del ricorso in quanto dal 2021 la ricorrente svolge le mansioni ivi indicate, per il periodo precedente (anno 2020) presumo che svolgesse le stesse mansioni;
anzi preciso che dal 2021 anno in cui ho iniziato io, la ricorrente svolgeva solo le ridette mansioni di cui alla stessa circostanza;
ADR: confermo la circostanza sub 3 del ricorso, quando io ho iniziato la ricorrente era referente e coordinatrice del reparto U.O.C. in quanto sostituiva la che era andata in Parte_3 pensione;
Testi
confermo le circostanze sub 4 e 5 del ricorso, in quanto ne ho conoscenza diretta;
tutto si occupa di tali mansioni per l'U.O.C.; ADR: confermo la circostanza sub 6 del ricorso in quanto la ricorrente organizza tutte le attività di servizio relative alla vaccinazione, anche per l'approvvigionamento dei vaccini;
ADR: vere le circostanza di cui ai punti 7 e 8 del ricorso, in quanto si occupava del controllo dei vari presidi tipo DAE o delle bombole dell'ossigeno o dell'approvvigionamento dei farmaci e vaccini;
ADR: vere le circostanze sub 9 e 10 del ricorso;
”.
Mette conto riportare il contenuto delle circostanze di prova orale articolate in ricorso, in quanto confermate dalla testimone escussa in giudizio:
“1) Vero che la sig.ra è dipendente, con contratto a tempo indeterminato, Parte_1 dell' dal 16/03/2007 e presta la sua attività lavorativa presso l'Unità Controparte_3
Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di Bitonto -, con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, categoria D - livello economico D4
-, di cui al CCNL comparto Sanità
2) Vero che la sig.ra oltre a svolgere le mansioni proprie della categoria e Parte_1 qualifica di appartenenza, dal mese di marzo 2020, per esigenze organizzative e operative, esercitava e tutt'ora esercita anche le funzioni di referente organizzativo e di coordinamento presso l'Unità Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di Bitonto – e presso l'HUB Vaccinale di Bitonto.
3) Vero che la sig.ra prestava le funzioni di referente organizzativo e di Parte_1 coordinamento, in sostituzione della precedente Coordinatrice Infermieristica, sig. Parte_3
, sopperendo così una carenza in dotazione organica della figura di referente organizzativo e
[...] di coordinamento del reparto U.O.C. di Farmacia. 4) Vero che la sig.ra si occupava della predisposizione, programmazione e Parte_1 redazione dei turni di servizio del personale impiegato nell'Unità Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di Bitonto – e nell'HUB Vaccinale di Bitonto.
5) Vero che la sig.ra gestiva e programmava le ferie, i permessi, i cambi turni Parte_1 ed il recupero ore del personale impiegato nell'Unità Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di Bitonto – e nell'HUB Vaccinale di Bitonto.
6) Vero che la sig.ra si occupava della riorganizzazione e dell'ottimizzazione Parte_1 delle attività di servizio in base alle comunicazioni di rotazione, trasferimento e giudizi di idoneità del personale.
7) Vero che la sig.ra gestiva la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Parte_1 attrezzature, strumentazione.
8) Vero che la sig.ra si occupava dell'approvvigionamento di materiale e/o Parte_1 attrezzature necessarie all' Unità Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di Bitonto – e all'HUB Vaccinale di Bitonto.
9) Vero che la sig.ra si occupava della rifornitura e controllo qualità dei prodotti Parte_1 farmaceutici.
10) Vero che la sig.ra gestiva ed organizzava il lavoro straordinario effettuato Parte_1 dal personale impiegato nell'Unità Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di Bitonto – e nell'HUB Vaccinale di Bitonto;
” (cfr. pagg. 11 e 12 del ricorso).
5 Dello stesso tenore è la deposizione resa dalla teste sig.ra , la quale ha premesso Testimone_2 quanto segue: “ADR conosco la ricorrente in quanto siamo state assunte all'incirca nello stesso periodo (2007) dalla ASLBA per il servizio SP di Bitonto;
sono stata trasferita a da agosto Pt_4
2007 a novembre 2020; da novembre 2020 sono tornata a Bitonto;
ADR: confermo la circostanza sub 1 del ricorso, in quanto io e la ricorrente avevamo lo stesso inquadramento;
”. In ordine alle mansioni effettivamente espletate dall'istante, la medesima teste ha riferito: “ADR: confermo le circostanze di cui al ricorso e ai punti da 1 a 10 in quanto ne ho contezza diretta, la ricorrente ha svolto e svolge tutte le attività di cui mi viene data lettura, anzi svolge solo le ridette attività, marginalmente e in misura residuale svolge anche mansioni di infermiera, se necessario ad esigenze di servizio;
”.
Come del resto emerge dalla documentazione versata in atti, tali attività sono state svolte dal lavoratore a decorrere dal mese di marzo 2020.
Tra le altre, eloquente è la nota prot. n. 44238/2022 del 30/06/2022 a firma del Dirigente Medico Referente SIPS Area Nord, con qui questi scriveva testualmente che: “Richiamando integralmente i contenuti della nota prot. N. 22470/2021 posta interna …, si comunica che la Dott.ssa Parte_1
, assegnata al SP Area Nord, sede di Bitonto, contestualmente con l'inizio
[...] Parte_6 della emergenza Covid_19, è subentrata senza atto formale di incarico da parte del allora Direttore Sisp Area Nord Dott. , da marzo 2020 a tutt'oggi, alla precedente Coordinatrice Persona_1
per messa in quiescenza, nelle mansioni di Controparte_4 Pt_3 Parte_3 coordinamento (gestione richieste vaccini Area Nord, gestione turni di servizio personale infermieristico SP Bitonto, gestione ambulatorio Vaccinale Bitonto” (cfr. all. sub 3 fascicolo ricorrente).
Ancora, nel senso dello svolgimento delle attività di coordinamento da parte dell'odierna parte ricorrente milita l'analisi della copiosa documentazione in atti a firma della parte ricorrente: turni di servizio Unità Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di
Bitonto; turni di servizio HUB Vaccinale di Bitonto;
verbale di riunione organizzazione servizio;
richieste di approvvigionamento farmaci per il reparto. Peraltro, in capo all'odierna istante si rileva il possesso dei titoli universitari e post-universitari, (cfr. all. fascicolo ricorrente).
Ciò posto in fatto, si passi alla verifica dello svolgimento di mansioni superiori.
Giova preliminarmente osservare che in base alle declaratorie allegate al c.c.n.l. del comparto Sanità del 20 settembre 2001:
- appartengono al livello “D” «i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale». In tale categoria rientra anche la figura di
“Collaboratore professionale sanitario”, così descritta: «…svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale – quali, ad esempio, la tenuta di registri nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collaborano all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi;
all'interno delle unità operative semplici possono coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo.»;
6 - appartengono al livello “DS” «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta». In questo livello rientra anche la figura professionale di “Collaboratore professionale sanitario esperto”, che viene descritta nei termini che seguono: «Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.».
Come può notarsi dal raffronto tra le riportate declaratorie, la differenza tra “Collaboratore professionale sanitario” e “Collaboratore professionale sanitario esperto” risiede principalmente nell'attività di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane, nonché nell'assunzione di responsabilità diretta per le attività professionali cui il dipendente è preposto, anche allo scopo di formulare iniziative di programmazione e proposte operative.
Le attività svolte dalla parte ricorrente - così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni, nonché dall'esame della documentazione in atti - appaiono evidentemente riconducibili proprio al profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario esperto” e non già a quello (inferiore) di mero “Collaboratore professionale sanitario”. Esse difatti sono consistite, tra l'altro, nello svolgimento di attività di coordinamento del personale, nonché nella formulazione di proposte operative per l'organizzazione del servizio.
Ne discende che le mansioni in oggetto sono senz'altro riconducibili al livello retributivo D-Super.
Vale, inoltre, la pena di rilevare come la convenuta abbia solo genericamente contestato lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso che risultano in ogni caso comprovate dalla documentazione prodotta. Peraltro, quanto ai titoli professionali postulati dalla L. n. 43/2206, deve rilevarsi che l'odierna ricorrente risulta in possesso di master di I e II livello.
Quanto al requisito della prevalenza, postulato dall'art. 52 cit., risulta dall'istruttoria espletata - attesa la pacifica circostanza dell'avvenuta sostituzione del dipendente con funzioni di coordinamento trasferito altrove - che le mansioni assegnate, per quantità e qualità, sarebbero state in sostanza, per la complessità intrinseca delle stesse, senz'altro assorbenti nell'ambito dell'attività complessivamente svolta dal ricorrente.
Pertanto, accertato che dal 01.03.2020 la parte ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello Cont economico D-Super del c.c.n.l. comparto Sanità del 20 settembre 2001, la convenuta dev'essere condannata al pagamento delle differenze retributive rispetto al livello d'inquadramento assegnatogli (“D”) maturate con la predetta decorrenza.
In assenza di specifiche contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, può prendersi a riferimento la quantificazione di cui al ricorso, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la
7 mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Ne discende la condanna della parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.678,77, oltre ad accessori come per legge sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive tra l'inquadramento DS e l'inquadramento D di appartenenza, con decorrenza dal 01.03.2020.
Sotto un ulteriore profilo, parte ricorrente ha lamentato di non aver mai ricevuto, nonostante l'attività svolta, l'indennità di funzione di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, chiedendo conseguentemente la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.205,04, a titolo di indennità di funzione di coordinamento ovvero a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, stante la condotta inadempiente della parte datoriale.
In proposito, si osserva preliminarmente che la disposizione contrattuale invocata dal ricorrente, art. 10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001, dispone testualmente che
“
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
[…]
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5”.
L'articolo 10 distingue, dunque, il regime della indennità in riferimento a due diversi momenti temporali:
-1. la prima applicazione
-2. il regime decorrente dall'1 settembre 2001.
In fase di prima applicazione il beneficio economico era riconosciuto in via permanente, limitatamente alla componente fissa, a tutti i collaboratori professionali sanitari di categoria D con profilo di caposala, purché esercitassero effettivamente le funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001. Per i collaboratori professionali sanitari di pari categoria D, ma appartenenti ad altro profilo o disciplina, era invece richiesto:
- il conferimento per atto formale alla data del 31 agosto 2001 dell'incarico di coordinamento ovvero
8 - il successivo riconoscimento formale dello svolgimento di fatto del coordinamento, sempre alla data del 31.8.2001.
I commi 2 e 3 della disposizione in esame rappresentano, quindi, due diverse modalità di riconoscimento dell'indennità di funzioni di coordinamento, da corrispondere a decorrere dal 1 settembre 2001, e precisamente: a) nell'ipotesi di cui al comma 2, l'indennità compete a tutti i collaboratori professionali sanitari -caposala- con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo-sala, non essendo necessario un accertamento formale;
b) nel caso di cui al comma 3 l'indennità
è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali -assistenti sociali- già appartenenti alla categoria D, ai quali l'azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale.
Le sentenze della Corte di Cassazione n. 10008 e n. 10009 del 27.04.2010 hanno rilevato che “il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si parla nell'art. 10, comma 3° del C.C.N.L. 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.” E, ancora, è stato osservato “In tema di personale sanitario, l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l' indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per
l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale” (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 18679 del 22/09/2015).
Come osservato, il formale conferimento è requisito indispensabile per il diritto alle connesse prerogative economiche, perché soltanto da esso derivano le relative responsabilità, con la sottoposizione a valutazione, come previsto anche dalla disposizione contrattuale dell'art. 10 CCNL 2000/2001. E deve ritenersi requisito necessario alla attribuzione della indennità il riconoscimento dell'incarico con atto formale da parte del soggetto a ciò legittimato.
Ora, nel caso di specie, per il periodo in cui la parte assume lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, vi è evidenza di atto di conferimento o, comunque, di formale riconoscimento che appare conforme ai canoni sopra richiamati.
Invero, lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, come già osservato più sopra, viene asseverato dal tenore della nota prot. n. 44238/2022 del 30/06/2022 a firma del Dirigente Medico Referente SIPS Area Nord, in seno alla quale è dato leggersi: “Richiamando integralmente i contenuti della nota prot. N. 22470/2021 posta interna …, si comunica che la Dott.ssa Parte_7
, assegnata al SP Area Nord, sede di Bitonto, contestualmente con l'inizio della
[...] emergenza Covid_19, è subentrata senza atto formale di incarico da parte del allora Direttore Sisp
Area Nord Dott. , da marzo 2020 a tutt'oggi, alla precedente Coordinatrice Persona_1
9 per messa in quiescenza, nelle mansioni di Parte_8 coordinamento (gestione richieste vaccini Area Nord, gestione turni di servizio personale infermieristico SP Bitonto, gestione ambulatorio Vaccinale Bitonto” (cfr. all. sub 3 fascicolo ricorrente).
Dunque, risulta nel caso di specie, un formale atto proveniente dal dirigente responsabile, ai fini della individuazione delle posizioni di coordinamento, e, pertanto, ricorrono i presupposti di cui al citato art. 10 per il riconoscimento dell'indennità in parola.
Non pare possa, quindi, dubitarsi che la parte ricorrente svolgesse funzioni di coordinamento sulla base di formale assegnazione da parte del Dirigente della propria Unità operativa, secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, del CCNL Comparto Sanità 2^ biennio economico 2000-2001, essendo documentato il riconoscimento previa verifica, da parte di coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente.
Cont Ne deriva la condanna l' convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL II biennio economico 2000-2001, a far data dal 01.03.2020, quantificata nell'importo di € 4.205,04, oltre ad accessori di legge, come da conteggi sufficientemente analitici di cui al ricorso, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.
Per il resto, per ciò che concerne il riconoscimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 cit. per conferimento di incarico di funzioni di coordinamento in epoca successiva al 31 agosto 2001 ed il superiore inquadramento odiernamente rivendicato, deve aggiungersi quanto segue.
L'art. 19 del CCNL del Comparto del Personale del S.S.N. parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003, rubricato “Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale”, così recita:
“
1. Con il presente articolo le parti intendono dare attuazione ai principi ed obiettivi dell'art. 17. A tal fine: a) l'art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001 è tuttora applicabile nei confronti del personale originariamente destinatario della norma esclusivamente presso le aziende ed enti che non abbiano provveduto a darne attuazione. Il finanziamento a suo tempo stabilito nella clausola contrattuale è confermato e lo sviluppo professionale - per quanto attiene la procedura - avviene secondo le precisazioni contenute nella lettera d).
b) per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio 2000 - 2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità. Al finanziamento della presente clausola si provvede con le risorse di cui all'art. 31, comma 5, lett. c), contribuendo a tale scopo anche il valore della fascia già attribuita ai dipendenti. In ogni caso l'inquadramento economico del personale interessato nella nuova posizione avviene nel rispetto dell'art. 31 comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 23, comma 6 del presente contratto.
c) Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma 5, lett. c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con
10 valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio. d) al personale appartenente ai ruoli tecnico ed amministrativo, al fine di consentirne i processi di sviluppo professionale orizzontale e verticale nonché il riconoscimento di posizioni organizzative, è destinata la quota di risorse di cui all'art. 31, comma 4, lettera a), secondo alinea. Nel caso in cui la contrattazione integrativa prescelga i passaggi verticali alla copertura degli oneri, oltre le risorse di cui al citato art. 31 contribuisce anche il valore delle fasce eventualmente già attribuite a ciascun dipendente interessato. Tale sviluppo verticale avviene, a seguito della trasformazione dei posti del relativo organico, mediante i passaggi di livello economico o di categoria nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del CCNL del 7 aprile 1999 nonché dei requisiti di accesso dall'interno previsti dalle declaratorie di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001. L'inquadramento economico nella posizione superiore è disposto, in ogni caso, ai sensi dell'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art 23, comma 6 del presente CCNL. Per le aziende destinatarie della lettera a), il finanziamento della presente clausola è aggiuntivo rispetto a quello previsto nell'art. 12 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico”.
Nell'ipotesi in esame, non risulta che la parte ricorrente abbia partecipato a procedure selettive menzionate dalla norma.
Ne discende l'infondatezza della pretesa di vedersi riconoscere il superiore inquadramento nella categoria Ds, non ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi di automatismo contrattuale di cui all'art. 19, lettera b), CCNL comparto Sanità 2002-2005.
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria e processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 03.04.2023, così CP_1 provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva, accerta e dichiara che la ricorrente ha svolto, a far data dal 01.03.2020, mansioni riconducibili al livello economico D-Super del c.c.n.l. comparto Sanità del 20 settembre 2001 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate con la decorrenza indicata, quantificate nella somma di € 4.678,77, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, a far tempo dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
Cont
- altresì, condanna l' convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL II biennio economico 2000-2001, quantificata nell'importo di € 4.205,04, a far data dal 01.03.2020, oltre ad accessori di legge;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la resistente al pagamento della residua parte in favore della ricorrente liquidata in € 2.700,00 per compensi, oltre a € 118,50 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, lì 24.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4098/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. IEVA ALESSANDRO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. FARETRA CP_1
ANNA Resistente
Oggetto: mansione superiori;
differenze retributive;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 03.04.2023, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell'
[...]
convenuta dal 16.03.2007, in servizio presso l'Unità Operativa Complessa SP (Servizio CP_2
Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord- sede di Bitonto - afferente al Dipartimento di Prevenzione della con mansioni di Infermiere Professionale, profilo professionale di Collaboratore Parte_2
Professionale Sanitario, inquadrata in categoria D del C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica, ha dedotto di svolgere dall'01/03/2020, in via prevalente, funzioni di coordinamento delle attività dei servizi assegnatile, nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo, con assunzione di responsabilità del proprio operato - in particolare “esercitando anche le funzioni di referente organizzativo e di coordinamento sia presso l'U.O.C di afferenza sia presso l'HUB vaccinale di Bitonto” (cfr. pag. 2 del ricorso) -, in sostituzione della precedente Coordinatrice Infermieristica, sig.ra collocata in quiescenza, corrispondenti al livello economico “D- Parte_3 Super”. Ha, perciò, rivendicato il diritto a percepire l'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001, con decorrenza dall'01/03/2020, nonché il diritto all'inquadramento nella categoria Ds, con la medesima decorrenza, e alla corresponsione delle relative differenze retributive maturate nel periodo suindicato rispetto al livello
“D” di appartenenza, con il favore di spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha contestato le avverse pretese, evidenziando la mancanza di un atto formale di incarico di coordinamento, nonché il difetto di prova dello svolgimento effettivo delle funzioni di coordinamento. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, le domande sono fondate nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre premettere che nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l'art. 2103 cod. civ. non trova applicazione, in quanto l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 29/1993 (oggi art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo, come avviene per l'aspetto delle mansioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 si rinviene una disciplina specifica.
Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 56 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (poi trasfuso nell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, disposizione applicabile ratione temporis al caso in scrutinio) ha una portata generale nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico privatizzati. Essa ha inoltre evidenziato che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 56 cit. (oggi, come detto, art. 52 d.lgs. 165/2001), nella formulazione introdotta dall'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 1998, le disposizioni del Testo unico sul pubblico impiego trovano applicazione nelle controversie che fanno riferimento a un periodo successivo alla data di decorrenza dell'efficacia del c.c.n.l. per il comparto sanità stipulato il 7.4.1999 (v. Cass. 20692/04, in motivazione).
Ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero
a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore
o dell'assegnazione di incarichi di direzione. […] 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione
2 dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore
a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. […]”
La richiamata disposizione di cui all'art. 52 d.lgs. 165/2001 distingue, in linea con la precedente, il problema del riconoscimento del diritto all'inquadramento nella superiore qualifica da quello del riconoscimento del diritto al trattamento economico. Con riguardo al primo problema la norma disciplina distintamente tre diverse ipotesi:
a) esercizio di mansioni superiori sulla base di una legittima assegnazione da parte del datore di lavoro;
b) esercizio di mansioni superiori sulla base di una assegnazione illegittima;
c) esercizio di mansioni superiori in mancanza di assegnazione (c.d. esercizio di fatto).
La prima ipotesi si verifica allorché l'assegnazione venga disposta per obiettive esigenze di servizio, abbia ad oggetto mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella propria del lavoratore, e trovi fondamento, alternativamente, nella necessità di sopperire a vacanze dei posti in organico (in tal caso nel termine massimo di novanta giorni dall'assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti medesimi) o nella necessità di sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie (art. art. 52, commi 2, 3, 4, d.lgs. n. 165/2001).
In tale ipotesi, la norma non riconosce il diritto alla promozione automatica, limitandosi a prevedere
(comma 4) che «per il periodo di effettiva prestazione il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore», ma consente all'autonomia collettiva di stabilire in modo difforme. È infatti previsto (comma 6) che «i contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4» e che, a partire dalla data da questi stabilita, lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del dipendente.
La seconda ipotesi (c.d. assegnazione illegittima) si verifica allorché, sebbene sia intervenuta un'assegnazione a mansioni superiori da parte del datore di lavoro, essa sia stata disposta al di fuori dei casi sopra richiamati. Questa ipotesi è regolata dal comma 5 dell'art. 52, a mente del quale «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore». In tale fattispecie, il diritto alla c.d. promozione automatica non solo non viene riconosciuto dalla norma predetta (che attribuisce il solo diritto alla corresponsione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore), ma non può neppure essere previsto dall'autonomia collettiva, la quale non è qui autorizzata a derogare alla diversa disciplina legislativa.
L'ipotesi dell'esercizio di fatto di mansioni superiori, infine, si verifica allorché manchi del tutto un provvedimento di assegnazione, e trova la sua regolamentazione nel comma 1 dell'art. 52 cit., (non derogabile da parte dell'autonomia collettiva), il quale esclude espressamente la c.d. promozione automatica, disponendo che «l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore». La tripartizione sopra
3 delineata, mentre è rilevante ai fini della c.d. promozione automatica, che però resta comunque esclusa in assenza di evidenza di specifica previsione da parte dell'autonomia collettiva, non lo è invece ai fini del diritto alle differenze retributive (v. negli stessi termini, ivi trasposti in virtù dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, n. 2025/2016).
L'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce infatti, in linea generale, al pubblico dipendente che svolga mansioni proprie di una qualifica superiore il diritto al corrispondente trattamento economico, e ciò sia nel caso in cui l'assegnazione sia stata legittima (comma 4), sia nel caso in cui sia stata illegittima (comma 5). Sebbene, poi, non sia espressamente previsto, questo diritto deve ritenersi riconosciuto anche nell'ipotesi di esercizio di mero fatto di mansioni superiori. La circostanza che la norma limiti l'irrilevanza dell'esercizio di fatto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (comma 1) consente infatti di ritenere, con interpretazione a contrario, che esso esercizio possa rilevare ai fini economici.
Ed invero, come chiaramente desumibile dal comma 5 della disposizione richiamata e, peraltro, come costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione.” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 14775 del 18/06/2010 e, da ultimo, Ordinanza n. 12193 del 06/06/2011).
Occorre, infine, aggiungere che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 165/2001, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori «soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni». Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedi-mento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche
Cass. 20284/09, Cass. 20272/10 e, da ultimo, Cass. sez. VI, L ord. n. 24360 dep. 14/11/2014).
Test Nel caso di specie, le due testimoni escusse all'udienza del 18.03.2025 (le sigg.re e Parte_4
entrambe dipendenti dell'azienda convenuta e colleghe della ricorrente, in Testimone_2 servizio presso il servizio SP di Bitonto) hanno confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso, asserendo che la parte ricorrente ha svolto nel periodo indicato in ricorso funzioni di coordinamento delle attività e dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo, con assunzione di responsabilità del proprio operato.
In particolare, la sig.ra ha dichiarato: Parte_5
“ADR: conosco la ricorrente in quanto lavoriamo insieme al SP di Bitonto;
Io dal 2021 mentre la ricorrente quando io ho iniziato già vi lavorava, non so dire da quando;
anche io sono infermiera;
ADR: sulla circostanza di cui al punto 1 del ricorso che mi viene letta, la confermo, la ricorrente è infermiera presso il SP di Bitonto, come ho già detto, so che vi lavora dal 2007 per averlo appreso dalla stessa ricorrente;
l'inquadramento è uguale per tutti gli infermieri;
4 … omissis … ADR: posso confermare la circostanza sub 2 del ricorso in quanto dal 2021 la ricorrente svolge le mansioni ivi indicate, per il periodo precedente (anno 2020) presumo che svolgesse le stesse mansioni;
anzi preciso che dal 2021 anno in cui ho iniziato io, la ricorrente svolgeva solo le ridette mansioni di cui alla stessa circostanza;
ADR: confermo la circostanza sub 3 del ricorso, quando io ho iniziato la ricorrente era referente e coordinatrice del reparto U.O.C. in quanto sostituiva la che era andata in Parte_3 pensione;
Testi
confermo le circostanze sub 4 e 5 del ricorso, in quanto ne ho conoscenza diretta;
tutto si occupa di tali mansioni per l'U.O.C.; ADR: confermo la circostanza sub 6 del ricorso in quanto la ricorrente organizza tutte le attività di servizio relative alla vaccinazione, anche per l'approvvigionamento dei vaccini;
ADR: vere le circostanza di cui ai punti 7 e 8 del ricorso, in quanto si occupava del controllo dei vari presidi tipo DAE o delle bombole dell'ossigeno o dell'approvvigionamento dei farmaci e vaccini;
ADR: vere le circostanze sub 9 e 10 del ricorso;
”.
Mette conto riportare il contenuto delle circostanze di prova orale articolate in ricorso, in quanto confermate dalla testimone escussa in giudizio:
“1) Vero che la sig.ra è dipendente, con contratto a tempo indeterminato, Parte_1 dell' dal 16/03/2007 e presta la sua attività lavorativa presso l'Unità Controparte_3
Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di Bitonto -, con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, categoria D - livello economico D4
-, di cui al CCNL comparto Sanità
2) Vero che la sig.ra oltre a svolgere le mansioni proprie della categoria e Parte_1 qualifica di appartenenza, dal mese di marzo 2020, per esigenze organizzative e operative, esercitava e tutt'ora esercita anche le funzioni di referente organizzativo e di coordinamento presso l'Unità Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di Bitonto – e presso l'HUB Vaccinale di Bitonto.
3) Vero che la sig.ra prestava le funzioni di referente organizzativo e di Parte_1 coordinamento, in sostituzione della precedente Coordinatrice Infermieristica, sig. Parte_3
, sopperendo così una carenza in dotazione organica della figura di referente organizzativo e
[...] di coordinamento del reparto U.O.C. di Farmacia. 4) Vero che la sig.ra si occupava della predisposizione, programmazione e Parte_1 redazione dei turni di servizio del personale impiegato nell'Unità Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di Bitonto – e nell'HUB Vaccinale di Bitonto.
5) Vero che la sig.ra gestiva e programmava le ferie, i permessi, i cambi turni Parte_1 ed il recupero ore del personale impiegato nell'Unità Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di Bitonto – e nell'HUB Vaccinale di Bitonto.
6) Vero che la sig.ra si occupava della riorganizzazione e dell'ottimizzazione Parte_1 delle attività di servizio in base alle comunicazioni di rotazione, trasferimento e giudizi di idoneità del personale.
7) Vero che la sig.ra gestiva la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Parte_1 attrezzature, strumentazione.
8) Vero che la sig.ra si occupava dell'approvvigionamento di materiale e/o Parte_1 attrezzature necessarie all' Unità Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di Bitonto – e all'HUB Vaccinale di Bitonto.
9) Vero che la sig.ra si occupava della rifornitura e controllo qualità dei prodotti Parte_1 farmaceutici.
10) Vero che la sig.ra gestiva ed organizzava il lavoro straordinario effettuato Parte_1 dal personale impiegato nell'Unità Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di Bitonto – e nell'HUB Vaccinale di Bitonto;
” (cfr. pagg. 11 e 12 del ricorso).
5 Dello stesso tenore è la deposizione resa dalla teste sig.ra , la quale ha premesso Testimone_2 quanto segue: “ADR conosco la ricorrente in quanto siamo state assunte all'incirca nello stesso periodo (2007) dalla ASLBA per il servizio SP di Bitonto;
sono stata trasferita a da agosto Pt_4
2007 a novembre 2020; da novembre 2020 sono tornata a Bitonto;
ADR: confermo la circostanza sub 1 del ricorso, in quanto io e la ricorrente avevamo lo stesso inquadramento;
”. In ordine alle mansioni effettivamente espletate dall'istante, la medesima teste ha riferito: “ADR: confermo le circostanze di cui al ricorso e ai punti da 1 a 10 in quanto ne ho contezza diretta, la ricorrente ha svolto e svolge tutte le attività di cui mi viene data lettura, anzi svolge solo le ridette attività, marginalmente e in misura residuale svolge anche mansioni di infermiera, se necessario ad esigenze di servizio;
”.
Come del resto emerge dalla documentazione versata in atti, tali attività sono state svolte dal lavoratore a decorrere dal mese di marzo 2020.
Tra le altre, eloquente è la nota prot. n. 44238/2022 del 30/06/2022 a firma del Dirigente Medico Referente SIPS Area Nord, con qui questi scriveva testualmente che: “Richiamando integralmente i contenuti della nota prot. N. 22470/2021 posta interna …, si comunica che la Dott.ssa Parte_1
, assegnata al SP Area Nord, sede di Bitonto, contestualmente con l'inizio
[...] Parte_6 della emergenza Covid_19, è subentrata senza atto formale di incarico da parte del allora Direttore Sisp Area Nord Dott. , da marzo 2020 a tutt'oggi, alla precedente Coordinatrice Persona_1
per messa in quiescenza, nelle mansioni di Controparte_4 Pt_3 Parte_3 coordinamento (gestione richieste vaccini Area Nord, gestione turni di servizio personale infermieristico SP Bitonto, gestione ambulatorio Vaccinale Bitonto” (cfr. all. sub 3 fascicolo ricorrente).
Ancora, nel senso dello svolgimento delle attività di coordinamento da parte dell'odierna parte ricorrente milita l'analisi della copiosa documentazione in atti a firma della parte ricorrente: turni di servizio Unità Operativa Complessa SP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) Area Nord – sede di
Bitonto; turni di servizio HUB Vaccinale di Bitonto;
verbale di riunione organizzazione servizio;
richieste di approvvigionamento farmaci per il reparto. Peraltro, in capo all'odierna istante si rileva il possesso dei titoli universitari e post-universitari, (cfr. all. fascicolo ricorrente).
Ciò posto in fatto, si passi alla verifica dello svolgimento di mansioni superiori.
Giova preliminarmente osservare che in base alle declaratorie allegate al c.c.n.l. del comparto Sanità del 20 settembre 2001:
- appartengono al livello “D” «i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale». In tale categoria rientra anche la figura di
“Collaboratore professionale sanitario”, così descritta: «…svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale – quali, ad esempio, la tenuta di registri nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collaborano all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi;
all'interno delle unità operative semplici possono coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo.»;
6 - appartengono al livello “DS” «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta». In questo livello rientra anche la figura professionale di “Collaboratore professionale sanitario esperto”, che viene descritta nei termini che seguono: «Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.».
Come può notarsi dal raffronto tra le riportate declaratorie, la differenza tra “Collaboratore professionale sanitario” e “Collaboratore professionale sanitario esperto” risiede principalmente nell'attività di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane, nonché nell'assunzione di responsabilità diretta per le attività professionali cui il dipendente è preposto, anche allo scopo di formulare iniziative di programmazione e proposte operative.
Le attività svolte dalla parte ricorrente - così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni, nonché dall'esame della documentazione in atti - appaiono evidentemente riconducibili proprio al profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario esperto” e non già a quello (inferiore) di mero “Collaboratore professionale sanitario”. Esse difatti sono consistite, tra l'altro, nello svolgimento di attività di coordinamento del personale, nonché nella formulazione di proposte operative per l'organizzazione del servizio.
Ne discende che le mansioni in oggetto sono senz'altro riconducibili al livello retributivo D-Super.
Vale, inoltre, la pena di rilevare come la convenuta abbia solo genericamente contestato lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso che risultano in ogni caso comprovate dalla documentazione prodotta. Peraltro, quanto ai titoli professionali postulati dalla L. n. 43/2206, deve rilevarsi che l'odierna ricorrente risulta in possesso di master di I e II livello.
Quanto al requisito della prevalenza, postulato dall'art. 52 cit., risulta dall'istruttoria espletata - attesa la pacifica circostanza dell'avvenuta sostituzione del dipendente con funzioni di coordinamento trasferito altrove - che le mansioni assegnate, per quantità e qualità, sarebbero state in sostanza, per la complessità intrinseca delle stesse, senz'altro assorbenti nell'ambito dell'attività complessivamente svolta dal ricorrente.
Pertanto, accertato che dal 01.03.2020 la parte ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello Cont economico D-Super del c.c.n.l. comparto Sanità del 20 settembre 2001, la convenuta dev'essere condannata al pagamento delle differenze retributive rispetto al livello d'inquadramento assegnatogli (“D”) maturate con la predetta decorrenza.
In assenza di specifiche contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, può prendersi a riferimento la quantificazione di cui al ricorso, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la
7 mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Ne discende la condanna della parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.678,77, oltre ad accessori come per legge sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive tra l'inquadramento DS e l'inquadramento D di appartenenza, con decorrenza dal 01.03.2020.
Sotto un ulteriore profilo, parte ricorrente ha lamentato di non aver mai ricevuto, nonostante l'attività svolta, l'indennità di funzione di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, chiedendo conseguentemente la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.205,04, a titolo di indennità di funzione di coordinamento ovvero a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, stante la condotta inadempiente della parte datoriale.
In proposito, si osserva preliminarmente che la disposizione contrattuale invocata dal ricorrente, art. 10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001, dispone testualmente che
“
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
[…]
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5”.
L'articolo 10 distingue, dunque, il regime della indennità in riferimento a due diversi momenti temporali:
-1. la prima applicazione
-2. il regime decorrente dall'1 settembre 2001.
In fase di prima applicazione il beneficio economico era riconosciuto in via permanente, limitatamente alla componente fissa, a tutti i collaboratori professionali sanitari di categoria D con profilo di caposala, purché esercitassero effettivamente le funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001. Per i collaboratori professionali sanitari di pari categoria D, ma appartenenti ad altro profilo o disciplina, era invece richiesto:
- il conferimento per atto formale alla data del 31 agosto 2001 dell'incarico di coordinamento ovvero
8 - il successivo riconoscimento formale dello svolgimento di fatto del coordinamento, sempre alla data del 31.8.2001.
I commi 2 e 3 della disposizione in esame rappresentano, quindi, due diverse modalità di riconoscimento dell'indennità di funzioni di coordinamento, da corrispondere a decorrere dal 1 settembre 2001, e precisamente: a) nell'ipotesi di cui al comma 2, l'indennità compete a tutti i collaboratori professionali sanitari -caposala- con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo-sala, non essendo necessario un accertamento formale;
b) nel caso di cui al comma 3 l'indennità
è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali -assistenti sociali- già appartenenti alla categoria D, ai quali l'azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale.
Le sentenze della Corte di Cassazione n. 10008 e n. 10009 del 27.04.2010 hanno rilevato che “il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si parla nell'art. 10, comma 3° del C.C.N.L. 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.” E, ancora, è stato osservato “In tema di personale sanitario, l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l' indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per
l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale” (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 18679 del 22/09/2015).
Come osservato, il formale conferimento è requisito indispensabile per il diritto alle connesse prerogative economiche, perché soltanto da esso derivano le relative responsabilità, con la sottoposizione a valutazione, come previsto anche dalla disposizione contrattuale dell'art. 10 CCNL 2000/2001. E deve ritenersi requisito necessario alla attribuzione della indennità il riconoscimento dell'incarico con atto formale da parte del soggetto a ciò legittimato.
Ora, nel caso di specie, per il periodo in cui la parte assume lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, vi è evidenza di atto di conferimento o, comunque, di formale riconoscimento che appare conforme ai canoni sopra richiamati.
Invero, lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, come già osservato più sopra, viene asseverato dal tenore della nota prot. n. 44238/2022 del 30/06/2022 a firma del Dirigente Medico Referente SIPS Area Nord, in seno alla quale è dato leggersi: “Richiamando integralmente i contenuti della nota prot. N. 22470/2021 posta interna …, si comunica che la Dott.ssa Parte_7
, assegnata al SP Area Nord, sede di Bitonto, contestualmente con l'inizio della
[...] emergenza Covid_19, è subentrata senza atto formale di incarico da parte del allora Direttore Sisp
Area Nord Dott. , da marzo 2020 a tutt'oggi, alla precedente Coordinatrice Persona_1
9 per messa in quiescenza, nelle mansioni di Parte_8 coordinamento (gestione richieste vaccini Area Nord, gestione turni di servizio personale infermieristico SP Bitonto, gestione ambulatorio Vaccinale Bitonto” (cfr. all. sub 3 fascicolo ricorrente).
Dunque, risulta nel caso di specie, un formale atto proveniente dal dirigente responsabile, ai fini della individuazione delle posizioni di coordinamento, e, pertanto, ricorrono i presupposti di cui al citato art. 10 per il riconoscimento dell'indennità in parola.
Non pare possa, quindi, dubitarsi che la parte ricorrente svolgesse funzioni di coordinamento sulla base di formale assegnazione da parte del Dirigente della propria Unità operativa, secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, del CCNL Comparto Sanità 2^ biennio economico 2000-2001, essendo documentato il riconoscimento previa verifica, da parte di coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente.
Cont Ne deriva la condanna l' convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL II biennio economico 2000-2001, a far data dal 01.03.2020, quantificata nell'importo di € 4.205,04, oltre ad accessori di legge, come da conteggi sufficientemente analitici di cui al ricorso, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.
Per il resto, per ciò che concerne il riconoscimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 cit. per conferimento di incarico di funzioni di coordinamento in epoca successiva al 31 agosto 2001 ed il superiore inquadramento odiernamente rivendicato, deve aggiungersi quanto segue.
L'art. 19 del CCNL del Comparto del Personale del S.S.N. parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003, rubricato “Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale”, così recita:
“
1. Con il presente articolo le parti intendono dare attuazione ai principi ed obiettivi dell'art. 17. A tal fine: a) l'art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001 è tuttora applicabile nei confronti del personale originariamente destinatario della norma esclusivamente presso le aziende ed enti che non abbiano provveduto a darne attuazione. Il finanziamento a suo tempo stabilito nella clausola contrattuale è confermato e lo sviluppo professionale - per quanto attiene la procedura - avviene secondo le precisazioni contenute nella lettera d).
b) per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio 2000 - 2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità. Al finanziamento della presente clausola si provvede con le risorse di cui all'art. 31, comma 5, lett. c), contribuendo a tale scopo anche il valore della fascia già attribuita ai dipendenti. In ogni caso l'inquadramento economico del personale interessato nella nuova posizione avviene nel rispetto dell'art. 31 comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 23, comma 6 del presente contratto.
c) Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma 5, lett. c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con
10 valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio. d) al personale appartenente ai ruoli tecnico ed amministrativo, al fine di consentirne i processi di sviluppo professionale orizzontale e verticale nonché il riconoscimento di posizioni organizzative, è destinata la quota di risorse di cui all'art. 31, comma 4, lettera a), secondo alinea. Nel caso in cui la contrattazione integrativa prescelga i passaggi verticali alla copertura degli oneri, oltre le risorse di cui al citato art. 31 contribuisce anche il valore delle fasce eventualmente già attribuite a ciascun dipendente interessato. Tale sviluppo verticale avviene, a seguito della trasformazione dei posti del relativo organico, mediante i passaggi di livello economico o di categoria nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del CCNL del 7 aprile 1999 nonché dei requisiti di accesso dall'interno previsti dalle declaratorie di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001. L'inquadramento economico nella posizione superiore è disposto, in ogni caso, ai sensi dell'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art 23, comma 6 del presente CCNL. Per le aziende destinatarie della lettera a), il finanziamento della presente clausola è aggiuntivo rispetto a quello previsto nell'art. 12 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico”.
Nell'ipotesi in esame, non risulta che la parte ricorrente abbia partecipato a procedure selettive menzionate dalla norma.
Ne discende l'infondatezza della pretesa di vedersi riconoscere il superiore inquadramento nella categoria Ds, non ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi di automatismo contrattuale di cui all'art. 19, lettera b), CCNL comparto Sanità 2002-2005.
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria e processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 03.04.2023, così CP_1 provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva, accerta e dichiara che la ricorrente ha svolto, a far data dal 01.03.2020, mansioni riconducibili al livello economico D-Super del c.c.n.l. comparto Sanità del 20 settembre 2001 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate con la decorrenza indicata, quantificate nella somma di € 4.678,77, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, a far tempo dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
Cont
- altresì, condanna l' convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL II biennio economico 2000-2001, quantificata nell'importo di € 4.205,04, a far data dal 01.03.2020, oltre ad accessori di legge;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la resistente al pagamento della residua parte in favore della ricorrente liquidata in € 2.700,00 per compensi, oltre a € 118,50 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, lì 24.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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