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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 5265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5265 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 18721/2022 promossa da:
, con l'avv. ALICE COMETTO, che lo rappresenta e difende giusta Parte_1 delega in atti
ATTORE OPPONENTE
contro e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
con gli avv.ti MARCO PESENTI e FRANCESCO CONCIO, che la rappresentano e
[...] difendono giusta delega in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
CONCLUSIONI
Per l'attore Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito:
1. Dichiarare NULLO per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 TUB il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge. Ciò in conseguenza del fatto che mancano, come analizzato, i presupposti di cui agli artt. 1956-
1957 c.c. per agire esecutivamente nei confronti del fideiussore, il quale difetta, quindi, di ogni pagina 1 di 8 forma di legittimazione passiva;
2. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1418 e 1346
c.c. dell'art. 5 delle Condizioni generali di contratto, relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
3. Accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di CP_3 correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso contratto di conto corrente impugnato e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi ultralegali e delle CIV disposte in caso di concessioni di extra-fido;
4. Accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile sia dei rapporti attualmente in essere sia di quelli medio tempore estinti, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;
5. Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'intero rapporto bancario, superando le considerazioni svolte dal CTU circa la non sussistenza dei tassi usurai;
6. Accertare e dichiarare, in conseguenza di quanto sopra, l'inefficacia e la risoluzione della fideiussione rilasciata a favore della presunta debitrice principale;
7. Condannare la Convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; CP_3
In ogni caso:
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”
Per la convenuta Controparte_1
“Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 opposta, dell'importo di Euro 60.000,00, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal
15/11/2016 sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del pagina 2 di 8 presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione promossa dal sig. Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 5730/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 31.7.2022
[...] su istanza di per conto di relativo al pagamento di € CP_4 Controparte_1
60.000,00 oltre interessi e spese, derivante da rapporti bancari intercorsi con la Banca Monte dei Paschi di Siena e dalla fideiussione prestata dall'opponente a garanzia delle obbligazioni della società T.E.M. s.r.l.
Il sig. ha in particolare riferito: che il decreto ingiuntivo opposto è ingiusto e Pt_1 illegittimo per violazione dell'art. 1956 c.c., avendo la Banca concesso credito alla società garantita nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche, senza informare il fideiussore;
che sono state applicate commissioni di istruttoria veloce (CIV) in contrasto con la normativa e le buone prassi, rappresentando una fonte di profitto non consentita;
che il contratto prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, clausola nulla per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; che la ha agito in violazione dei CP_3 principi di correttezza e buona fede, aggravando la posizione del fideiussore.
Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali illegittime, la rideterminazione del saldo, la liberazione dalla fideiussione e il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
1.2. Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
contestando le prospettazioni avversarie e chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande attoree.
In particolare, ha evidenziato: che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di documentazione completa e certificazioni ex art. 50 TUB, idonee a costituire prova del scritta del credito azionato;
che l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. è infondata, gravando sull'opponente l'onere di provare la consapevolezza della Banca circa il Con peggioramento delle condizioni del debitore;
che la e la capitalizzazione trimestrale degli interessi erano espressamente pattuite e conformi alla normativa vigente e alla delibera
CICR.
Ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. pagina 3 di 8 Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 9.7.2025 la causa è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
2.1. L'opponente, in qualità di fideiussore della T.E.M. S.r.l., ha in primo luogo invocato la liberazione dalla garanzia, evidenziando come la Banca avesse concesso credito alla debitrice principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche, senza informarlo.
La doglianza attorea è infondata.
L'art. 1956 c.c. prevede che il fideiussore per obbligazioni future è liberato se il creditore, senza sua autorizzazione, fa credito al terzo pur conoscendo il deterioramento patrimoniale di quest'ultimo.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che
“il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”
(Cass. n. 8040/2003; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 34101/2019), specificando che “ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. devono concorrere due requisiti: a) il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia;
b) il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. Il fideiussore che invoca la liberazione ha l'onere di provare entrambi gli elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.”
(Cass. n. 6685/2024).
L'opponente ha lamentato come la pur conoscendo il deterioramento patrimoniale CP_3 della debitrice principale, abbia concesso ulteriore credito e autorizzato sconfinamenti, richiamando il contratto di credito del 21/05/2014 (doc.1 opponente), nel quale si prevedeva una linea di affidamento di € 50.000,00 e la possibilità di sconfinamenti extra-fido con applicazione di CIV.
Nel caso in esame, dagli atti emerge che la ha autorizzato sconfinamenti e concesso CP_3 una linea di credito nel 2014, ma non vi è prova che ciò sia avvenuto dopo il peggioramento pagina 4 di 8 delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, né che la ne fosse consapevole. CP_3
La clausola di auto informazione del garante, pur non esonerando la dagli obblighi di CP_3 buona fede, incide sull'onere probatorio, che resta in capo all'opponente.
Nella fattispecie non si rileva alcun elemento che dimostri che la fosse consapevole CP_3 del peggioramento patrimoniale della debitrice al momento della concessione del credito o degli sconfinamenti successivi;
non risultano agli atti comunicazioni interne, report di Centrale
Rischi o altri documenti che attestino tale consapevolezza.
Pertanto, manca la prova del requisito soggettivo richiesto dall'art. 1956 c.c., come ribadito dalla giurisprudenza sopra richiamata.
2.2. Con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 3.7.2025 l'opponente ha invocato, per la prima volta, la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
Tale eccezione deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile.
Essa, infatti, integra un'eccezione in senso stretto, attinente al merito, che deve essere proposta nel primo atto difensivo utile;
la Suprema Corte ha chiarito che l'estinzione della garanzia per inerzia del creditore, prevista dall'art. 1957 c.c., non è rilevabile d'ufficio, ma costituisce difesa riservata alla parte che intende avvalersene, la quale deve sollevarla tempestivamente (Cass. n. 8023/2024; Cass. n. 30774/2024).
2.3. Il sig. ha poi eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. Pt_1
633 e 634 c.p.c. e dell'art. 50 TUB.
Sebbene il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso, ai sensi degli artt. 633 e 634
c.p.c., sulla base della documentazione prodotta dalla creditrice, tra cui l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, che costituisce prova scritta idonea per l'emissione del provvedimento monitorio, nel giudizio di opposizione la prova del credito deve essere piena.
Al riguardo, va osservato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si applicano le regole di ripartizione dell'onere probatorio, con la conseguenza che spetta all'istituto bancario
(opposto) fornire la prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sul cliente
(opponente) l'onere di fornire la prova dell'avvenuto pagamento o di eccepire la non debenza delle somme ingiunte provandone il carattere illegittimo.
In particolare, nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla per ottenere il pagamento CP_3 del saldo passivo di un conto corrente (come nel caso che ci occupa), è onere dell'istituto bancario produrre il contratto, l'eventuale apertura di credito e gli estratti conto completi, spettando al cliente l'onere di indicare quali siano gli addebiti non dovuti e/o illegittimi.
pagina 5 di 8 Ciò premesso, nella fattispecie in esame il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che non è presente in atti un contratto di conto corrente sottoscritto dal correntista, né un contratto di apertura di credito, ma solo un documento incompleto e una bozza ricostruita priva di sottoscrizione (cfr. pag. 25 CTU).
Tale circostanza incide sulla determinazione delle condizioni economiche applicabili;
pertanto, in assenza di prova scritta (che non può essere ravvisata né nel contratto integrale, prodotto sub doc.
5.2. nel fascicolo monitorio, in quanto privo delle sottoscrizioni del correntista, né nel contratto incompleto prodotto sub doc. 5.1) gli interessi devono essere calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c., come correttamente operato dal CTU.
Ne consegue che, pur essendo provata l'esistenza del rapporto e del saldo negativo, il quantum del credito originariamente azionato non corrisponde a quello effettivamente dovuto
(e di cui infra).
2.4. L'opponente ha eccepito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto.
Ebbene, il consulente tecnico ha verificato la sussistenza della capitalizzazione trimestrale applicata dalla Banca;
in assenza di prova circa una pattuizione scritta, ha pertanto correttamente espunto ogni effetto anatocistico, riducendo il saldo, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni unite della Suprema Corte, che hanno statuito che “la capitalizzazione degli interessi è legittima solo se prevista da una pattuizione scritta conforme alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata ai sensi dell'art. 120 TUB, e alle successive modifiche normative” (Cass. SS.UU. n. 24418/2010).
2.5. L'attore ha poi lamentato il superamento del tasso soglia ex L. n.108/1996, chiedendo di considerare anche le spese di tenuta conto e la capitalizzazione come costi del credito.
Il CTU, applicando le istruzioni della Banca d'Italia, ha escluso tali voci dal calcolo del TEG, ritenendole estranee al finanziamento.
Ha inoltre verificato che, considerando interessi e oneri rilevanti, non si sono registrati superamenti del tasso soglia nei trimestri esaminati.
Come correttamente chiarito dal CTU, in risposta alle osservazioni formulate sul punto dal consulente tecnico di parte attrice, “dette poste non sono state considerate in quanto specificatamente escluse dalla Banca d'Italia nel paragrafo C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG lettera c): “Sono esclusi:… c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e pagina 6 di 8 gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento…” (pag. 35 CTU).
Il richiamo effettuato dall'opponente alla pronuncia della Suprema Corte n. 8806/2017 non è conferente, riguardando tale sentenza la diversa ipotesi dell'inclusione, ai fini del calcolo del
TEG, dei costi di assicurazione sostenuti dal cliente per ottenere il credito, questione diversa da quella in esame.
2.6. L'opponente ha infine dedotto l'illegittimità della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV).
Con riferimento a tale punto, il CTU ha correttamente espunto dal conteggio le CIV e le spese non pattuite, evidenziando la carenza di prova circa una pattuizione scritta (pag. 38 CTU); come affermato dalla Suprema Corte, infatti, nei contratti di conto corrente bancario le commissioni e gli oneri diversi dagli interessi – comprese le commissioni di istruttoria veloce – sono dovuti solo se espressamente pattuiti e determinati nel contratto, in conformità all'art. 117 TUB;
in difetto, devono essere espunti dai conteggi.
In conclusione, il CTU ha rideterminato il saldo, negativo, del conto corrente al 15.11.2016 in -
47.070,13 euro (pag. 38 CTU).
Dal momento che il credito accertato è inferiore a quello oggetto di ingiunzione, consegue la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna del sig. al pagamento in favore della Pt_1 convenuta opposta della somma di € 47.070,13, oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. dal
15.11.2016 (data cui si riferisce il ricalcolo del saldo conto) al 7.10.2022 (data di notifica dell'atto di citazione) ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dall'8.10.2022 al saldo.
2.7. L'accoglimento solo parziale dell'opposizione esclude la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., richiesta dall'opponente.
3. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico dell'opponente sulla base del decisum.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano, compresa la fase monitoria, nella complessiva somma di € 8.000,00, con applicazione dei parametri prossimi ai valori medi previsti dal D.M.
n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, ridotta la fase decisionale, in considerazione dell'attività svolta.
Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico dell'opponente nella misura di quattro quinti e della convenuta opposta nella misura di un quinto, in applicazione del principio di causalità e tenuto conto dell'esito degli accertamenti
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
5730/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 31.7.2022; condanna a corrispondere a e per essa la Parte_1 Controparte_1 mandataria la somma di € 47.070,13, oltre interessi ex art. Controparte_2
1284, I comma, c.c. dal 15.11.2016 al 7.10.2022 ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dall'8.10.2022 al saldo. condanna a rimborsare a e per essa la mandataria Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 Controparte_2 per compenso, oltre 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, per
4/5 a carico di e per 1/5 a carico di e per essa la Parte_1 Controparte_1 mandataria nei soli rapporti interni tra le parti. Controparte_2
Così deciso in Torino, in data 2.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 18721/2022 promossa da:
, con l'avv. ALICE COMETTO, che lo rappresenta e difende giusta Parte_1 delega in atti
ATTORE OPPONENTE
contro e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
con gli avv.ti MARCO PESENTI e FRANCESCO CONCIO, che la rappresentano e
[...] difendono giusta delega in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
CONCLUSIONI
Per l'attore Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito:
1. Dichiarare NULLO per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 TUB il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge. Ciò in conseguenza del fatto che mancano, come analizzato, i presupposti di cui agli artt. 1956-
1957 c.c. per agire esecutivamente nei confronti del fideiussore, il quale difetta, quindi, di ogni pagina 1 di 8 forma di legittimazione passiva;
2. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1418 e 1346
c.c. dell'art. 5 delle Condizioni generali di contratto, relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
3. Accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di CP_3 correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso contratto di conto corrente impugnato e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi ultralegali e delle CIV disposte in caso di concessioni di extra-fido;
4. Accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile sia dei rapporti attualmente in essere sia di quelli medio tempore estinti, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;
5. Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'intero rapporto bancario, superando le considerazioni svolte dal CTU circa la non sussistenza dei tassi usurai;
6. Accertare e dichiarare, in conseguenza di quanto sopra, l'inefficacia e la risoluzione della fideiussione rilasciata a favore della presunta debitrice principale;
7. Condannare la Convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; CP_3
In ogni caso:
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”
Per la convenuta Controparte_1
“Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 opposta, dell'importo di Euro 60.000,00, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal
15/11/2016 sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del pagina 2 di 8 presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione promossa dal sig. Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 5730/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 31.7.2022
[...] su istanza di per conto di relativo al pagamento di € CP_4 Controparte_1
60.000,00 oltre interessi e spese, derivante da rapporti bancari intercorsi con la Banca Monte dei Paschi di Siena e dalla fideiussione prestata dall'opponente a garanzia delle obbligazioni della società T.E.M. s.r.l.
Il sig. ha in particolare riferito: che il decreto ingiuntivo opposto è ingiusto e Pt_1 illegittimo per violazione dell'art. 1956 c.c., avendo la Banca concesso credito alla società garantita nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche, senza informare il fideiussore;
che sono state applicate commissioni di istruttoria veloce (CIV) in contrasto con la normativa e le buone prassi, rappresentando una fonte di profitto non consentita;
che il contratto prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, clausola nulla per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; che la ha agito in violazione dei CP_3 principi di correttezza e buona fede, aggravando la posizione del fideiussore.
Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali illegittime, la rideterminazione del saldo, la liberazione dalla fideiussione e il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
1.2. Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
contestando le prospettazioni avversarie e chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande attoree.
In particolare, ha evidenziato: che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di documentazione completa e certificazioni ex art. 50 TUB, idonee a costituire prova del scritta del credito azionato;
che l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. è infondata, gravando sull'opponente l'onere di provare la consapevolezza della Banca circa il Con peggioramento delle condizioni del debitore;
che la e la capitalizzazione trimestrale degli interessi erano espressamente pattuite e conformi alla normativa vigente e alla delibera
CICR.
Ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. pagina 3 di 8 Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 9.7.2025 la causa è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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2.1. L'opponente, in qualità di fideiussore della T.E.M. S.r.l., ha in primo luogo invocato la liberazione dalla garanzia, evidenziando come la Banca avesse concesso credito alla debitrice principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche, senza informarlo.
La doglianza attorea è infondata.
L'art. 1956 c.c. prevede che il fideiussore per obbligazioni future è liberato se il creditore, senza sua autorizzazione, fa credito al terzo pur conoscendo il deterioramento patrimoniale di quest'ultimo.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che
“il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”
(Cass. n. 8040/2003; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 34101/2019), specificando che “ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. devono concorrere due requisiti: a) il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia;
b) il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. Il fideiussore che invoca la liberazione ha l'onere di provare entrambi gli elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.”
(Cass. n. 6685/2024).
L'opponente ha lamentato come la pur conoscendo il deterioramento patrimoniale CP_3 della debitrice principale, abbia concesso ulteriore credito e autorizzato sconfinamenti, richiamando il contratto di credito del 21/05/2014 (doc.1 opponente), nel quale si prevedeva una linea di affidamento di € 50.000,00 e la possibilità di sconfinamenti extra-fido con applicazione di CIV.
Nel caso in esame, dagli atti emerge che la ha autorizzato sconfinamenti e concesso CP_3 una linea di credito nel 2014, ma non vi è prova che ciò sia avvenuto dopo il peggioramento pagina 4 di 8 delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, né che la ne fosse consapevole. CP_3
La clausola di auto informazione del garante, pur non esonerando la dagli obblighi di CP_3 buona fede, incide sull'onere probatorio, che resta in capo all'opponente.
Nella fattispecie non si rileva alcun elemento che dimostri che la fosse consapevole CP_3 del peggioramento patrimoniale della debitrice al momento della concessione del credito o degli sconfinamenti successivi;
non risultano agli atti comunicazioni interne, report di Centrale
Rischi o altri documenti che attestino tale consapevolezza.
Pertanto, manca la prova del requisito soggettivo richiesto dall'art. 1956 c.c., come ribadito dalla giurisprudenza sopra richiamata.
2.2. Con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 3.7.2025 l'opponente ha invocato, per la prima volta, la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
Tale eccezione deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile.
Essa, infatti, integra un'eccezione in senso stretto, attinente al merito, che deve essere proposta nel primo atto difensivo utile;
la Suprema Corte ha chiarito che l'estinzione della garanzia per inerzia del creditore, prevista dall'art. 1957 c.c., non è rilevabile d'ufficio, ma costituisce difesa riservata alla parte che intende avvalersene, la quale deve sollevarla tempestivamente (Cass. n. 8023/2024; Cass. n. 30774/2024).
2.3. Il sig. ha poi eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. Pt_1
633 e 634 c.p.c. e dell'art. 50 TUB.
Sebbene il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso, ai sensi degli artt. 633 e 634
c.p.c., sulla base della documentazione prodotta dalla creditrice, tra cui l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, che costituisce prova scritta idonea per l'emissione del provvedimento monitorio, nel giudizio di opposizione la prova del credito deve essere piena.
Al riguardo, va osservato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si applicano le regole di ripartizione dell'onere probatorio, con la conseguenza che spetta all'istituto bancario
(opposto) fornire la prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sul cliente
(opponente) l'onere di fornire la prova dell'avvenuto pagamento o di eccepire la non debenza delle somme ingiunte provandone il carattere illegittimo.
In particolare, nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla per ottenere il pagamento CP_3 del saldo passivo di un conto corrente (come nel caso che ci occupa), è onere dell'istituto bancario produrre il contratto, l'eventuale apertura di credito e gli estratti conto completi, spettando al cliente l'onere di indicare quali siano gli addebiti non dovuti e/o illegittimi.
pagina 5 di 8 Ciò premesso, nella fattispecie in esame il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che non è presente in atti un contratto di conto corrente sottoscritto dal correntista, né un contratto di apertura di credito, ma solo un documento incompleto e una bozza ricostruita priva di sottoscrizione (cfr. pag. 25 CTU).
Tale circostanza incide sulla determinazione delle condizioni economiche applicabili;
pertanto, in assenza di prova scritta (che non può essere ravvisata né nel contratto integrale, prodotto sub doc.
5.2. nel fascicolo monitorio, in quanto privo delle sottoscrizioni del correntista, né nel contratto incompleto prodotto sub doc. 5.1) gli interessi devono essere calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c., come correttamente operato dal CTU.
Ne consegue che, pur essendo provata l'esistenza del rapporto e del saldo negativo, il quantum del credito originariamente azionato non corrisponde a quello effettivamente dovuto
(e di cui infra).
2.4. L'opponente ha eccepito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto.
Ebbene, il consulente tecnico ha verificato la sussistenza della capitalizzazione trimestrale applicata dalla Banca;
in assenza di prova circa una pattuizione scritta, ha pertanto correttamente espunto ogni effetto anatocistico, riducendo il saldo, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni unite della Suprema Corte, che hanno statuito che “la capitalizzazione degli interessi è legittima solo se prevista da una pattuizione scritta conforme alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata ai sensi dell'art. 120 TUB, e alle successive modifiche normative” (Cass. SS.UU. n. 24418/2010).
2.5. L'attore ha poi lamentato il superamento del tasso soglia ex L. n.108/1996, chiedendo di considerare anche le spese di tenuta conto e la capitalizzazione come costi del credito.
Il CTU, applicando le istruzioni della Banca d'Italia, ha escluso tali voci dal calcolo del TEG, ritenendole estranee al finanziamento.
Ha inoltre verificato che, considerando interessi e oneri rilevanti, non si sono registrati superamenti del tasso soglia nei trimestri esaminati.
Come correttamente chiarito dal CTU, in risposta alle osservazioni formulate sul punto dal consulente tecnico di parte attrice, “dette poste non sono state considerate in quanto specificatamente escluse dalla Banca d'Italia nel paragrafo C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG lettera c): “Sono esclusi:… c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e pagina 6 di 8 gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento…” (pag. 35 CTU).
Il richiamo effettuato dall'opponente alla pronuncia della Suprema Corte n. 8806/2017 non è conferente, riguardando tale sentenza la diversa ipotesi dell'inclusione, ai fini del calcolo del
TEG, dei costi di assicurazione sostenuti dal cliente per ottenere il credito, questione diversa da quella in esame.
2.6. L'opponente ha infine dedotto l'illegittimità della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV).
Con riferimento a tale punto, il CTU ha correttamente espunto dal conteggio le CIV e le spese non pattuite, evidenziando la carenza di prova circa una pattuizione scritta (pag. 38 CTU); come affermato dalla Suprema Corte, infatti, nei contratti di conto corrente bancario le commissioni e gli oneri diversi dagli interessi – comprese le commissioni di istruttoria veloce – sono dovuti solo se espressamente pattuiti e determinati nel contratto, in conformità all'art. 117 TUB;
in difetto, devono essere espunti dai conteggi.
In conclusione, il CTU ha rideterminato il saldo, negativo, del conto corrente al 15.11.2016 in -
47.070,13 euro (pag. 38 CTU).
Dal momento che il credito accertato è inferiore a quello oggetto di ingiunzione, consegue la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna del sig. al pagamento in favore della Pt_1 convenuta opposta della somma di € 47.070,13, oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. dal
15.11.2016 (data cui si riferisce il ricalcolo del saldo conto) al 7.10.2022 (data di notifica dell'atto di citazione) ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dall'8.10.2022 al saldo.
2.7. L'accoglimento solo parziale dell'opposizione esclude la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., richiesta dall'opponente.
3. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico dell'opponente sulla base del decisum.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano, compresa la fase monitoria, nella complessiva somma di € 8.000,00, con applicazione dei parametri prossimi ai valori medi previsti dal D.M.
n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, ridotta la fase decisionale, in considerazione dell'attività svolta.
Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico dell'opponente nella misura di quattro quinti e della convenuta opposta nella misura di un quinto, in applicazione del principio di causalità e tenuto conto dell'esito degli accertamenti
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
5730/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 31.7.2022; condanna a corrispondere a e per essa la Parte_1 Controparte_1 mandataria la somma di € 47.070,13, oltre interessi ex art. Controparte_2
1284, I comma, c.c. dal 15.11.2016 al 7.10.2022 ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dall'8.10.2022 al saldo. condanna a rimborsare a e per essa la mandataria Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 Controparte_2 per compenso, oltre 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, per
4/5 a carico di e per 1/5 a carico di e per essa la Parte_1 Controparte_1 mandataria nei soli rapporti interni tra le parti. Controparte_2
Così deciso in Torino, in data 2.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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