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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/09/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 05 Settembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10317 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Pallade n. 7, ed elettivamente domiciliato in Randazzo, via Cairoli n. 29, presso lo studio dell'avv.
Antonella Anzalone, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per CP_1 mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento pensione e/o assegno d'inabilità ex Legge 222/84.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
04.11.2024, il ricorrente premetteva che in data 29.05.2023 aveva presentato alla competente CP_ Commissione Medica domanda amministrativa per il riconoscimento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento della pensione ovvero in subordine dell'assegno di inabilità ai sensi della CP_ Legge 222/84; che con provvedimento del 29.06.2023 l lo informava del rigetto della domanda, in quanto “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222)”; che in data 06.11.2023 avverso tale rigetto era stato proposto ricorso amministrativo al CP_ Comitato Provinciale , rimasto inevaso.
Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento della pensione e/o dell'assegno d'inabilità.
Il procedimento si chiudeva con il mancato riconoscimento di uno stato invalidante che determinasse una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 222/84, in occupazioni confacenti alle sue attitudini e quindi che non sussistevano i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di inabilità.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante che desse luogo alla corresponsione della pensione ovvero in subordine dell'assegno di inabilità ai sensi della Legge 222/84.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, l' il quale formulava eccezione di rito e di CP_1 merito, contestando la fondatezza del ricorso.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.03.2025
e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 17.03.2025, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., con ordinanza di pari data veniva conferito incarico peritale al C.T.U. nominato e la causa rinviata per la decisione all'udienza del
17.07.2025, secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c.
Differita come da provvedimenti in atti, all'udienza del 05.09.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott.ssa , elaborato che qui deve Persona_2 intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere che le patologie che affliggono parte ricorrente concorrono complessivamente a determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 Legge 12/06/1984 n. 222), con decorrenza dal CP_ mese di Settembre 2024, confermando integralmente la valutazione della Commissione Medica , prima, e del C.T.U. della fase di A.T.P., dopo.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda può trovare accoglimento nei termini di cui alle conclusioni del consulente tecnico.
3. Spese.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, avuto riguardo al riconoscimento dei requisiti richiesti per il godimento dell'assegno di inabilità da epoca di poco precente alla proposizione del ricorso CP_ in opposizione ad ATP, vanno compensate per ½ e poste per l'altro mezzo a carico dell .
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate. Va, inoltre, tenuto presente che il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13, comma 1,
c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015, n. 10454 e più di recente nella sua Ordinanza del 05.06.2020 n. 10791).
Ora, precisato che lo scaglione di riferimento va ritenuto compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 147/2022, comma 1, secondo periodo “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati, quanto alla fase di A.T.P., muovendo dalla Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva).
Quanto alla fase di opposizione ad A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 4 (cause di previdenza), essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
929,00), della fase introduttiva (€ 777,00) e della fase decisoria (€ 2.021,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.664,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase CP_2 introduttiva, € 499,20 per la fase istruttoria ed € 1.010,50 per la fase decisionale. In totale € 2.362,70, che vanno compensate in ragione della metà, quindi € 1.181,35.
Non può dirsi altrettanto quanto alle spese di lite della fase di ATP. Per quanto l sia stato CP_1 assistito in giudizio dal proprio funzionario, reputa il Tribunale che non trovi applicazione l'articolo 152 CP_ bis delle Disp. Att. c.p.c.., laddove la difesa affidata al funzionario dell' non riguarda controversie concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti della P.A.
La disposizione, infatti, riguarda le ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni siano state assistite in giudizio dai propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c. nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413.
Ne deriva che la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della P.A. potrebbe operare solo nei limiti delle spese vive concretamente affrontate nella causa ed effettivamente documentate (Cfr.
Cass. 2872/2007, 18066/2007, 11389/2011). Nella specie nessuna liquidazione può essere compiuta a CP_ titolo di rimborso di spese vive in favore dell' che non ha provveduto a documentarle in apposita nota.
Quanto alle spese di CTU della fase di ATP, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che è stata resa la dichiarazione, di cui all'articolo 152 delle Disp. Att. c.p.c., di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari a inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a
3 e 77 del DPR n. 115/2002. CP_ Ne consegue che le spese di CTU della fase di ATP devono essere poste a carico dell' ai sensi dell'art. 152 bis delle Disp. Att. c.p.c.
Viceversa, secondo la regola della soccombenza, le spese di CTU di questa fase di opposizione vanno CP_ poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.11.2024 da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di inabilità (art. 1 Legge 12/06/1984 n. 222) con decorrenza dal Settembre 2024. CP_
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione ad ATP nella misura di ½ che, per tale frazione ed al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 1.181,35, oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA come per legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Antonella Anzalone.
3. Nulla sulle spese di lite della fase di A.T.P. CP_
4. Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso di questo giudizio di opposizione, liquidate come separato decreto di pari data. CP_
5. Pone a carico dell' le spese di CTU relative alla fase di A.T.P. ai sensi dell'art. 152 bis delle
Disp. Att. c.p.c. (ciò nei rapporti tra le parti ma in solido tra loro nei rapporti tra queste ed il CTU), liquidate come separato decreto di pari data.
Così deciso in Catania, 05.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 05 Settembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10317 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Pallade n. 7, ed elettivamente domiciliato in Randazzo, via Cairoli n. 29, presso lo studio dell'avv.
Antonella Anzalone, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per CP_1 mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento pensione e/o assegno d'inabilità ex Legge 222/84.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
04.11.2024, il ricorrente premetteva che in data 29.05.2023 aveva presentato alla competente CP_ Commissione Medica domanda amministrativa per il riconoscimento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento della pensione ovvero in subordine dell'assegno di inabilità ai sensi della CP_ Legge 222/84; che con provvedimento del 29.06.2023 l lo informava del rigetto della domanda, in quanto “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222)”; che in data 06.11.2023 avverso tale rigetto era stato proposto ricorso amministrativo al CP_ Comitato Provinciale , rimasto inevaso.
Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento della pensione e/o dell'assegno d'inabilità.
Il procedimento si chiudeva con il mancato riconoscimento di uno stato invalidante che determinasse una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 222/84, in occupazioni confacenti alle sue attitudini e quindi che non sussistevano i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di inabilità.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante che desse luogo alla corresponsione della pensione ovvero in subordine dell'assegno di inabilità ai sensi della Legge 222/84.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, l' il quale formulava eccezione di rito e di CP_1 merito, contestando la fondatezza del ricorso.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.03.2025
e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 17.03.2025, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., con ordinanza di pari data veniva conferito incarico peritale al C.T.U. nominato e la causa rinviata per la decisione all'udienza del
17.07.2025, secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c.
Differita come da provvedimenti in atti, all'udienza del 05.09.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott.ssa , elaborato che qui deve Persona_2 intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere che le patologie che affliggono parte ricorrente concorrono complessivamente a determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 Legge 12/06/1984 n. 222), con decorrenza dal CP_ mese di Settembre 2024, confermando integralmente la valutazione della Commissione Medica , prima, e del C.T.U. della fase di A.T.P., dopo.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda può trovare accoglimento nei termini di cui alle conclusioni del consulente tecnico.
3. Spese.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, avuto riguardo al riconoscimento dei requisiti richiesti per il godimento dell'assegno di inabilità da epoca di poco precente alla proposizione del ricorso CP_ in opposizione ad ATP, vanno compensate per ½ e poste per l'altro mezzo a carico dell .
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate. Va, inoltre, tenuto presente che il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13, comma 1,
c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015, n. 10454 e più di recente nella sua Ordinanza del 05.06.2020 n. 10791).
Ora, precisato che lo scaglione di riferimento va ritenuto compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 147/2022, comma 1, secondo periodo “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati, quanto alla fase di A.T.P., muovendo dalla Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva).
Quanto alla fase di opposizione ad A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 4 (cause di previdenza), essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
929,00), della fase introduttiva (€ 777,00) e della fase decisoria (€ 2.021,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.664,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase CP_2 introduttiva, € 499,20 per la fase istruttoria ed € 1.010,50 per la fase decisionale. In totale € 2.362,70, che vanno compensate in ragione della metà, quindi € 1.181,35.
Non può dirsi altrettanto quanto alle spese di lite della fase di ATP. Per quanto l sia stato CP_1 assistito in giudizio dal proprio funzionario, reputa il Tribunale che non trovi applicazione l'articolo 152 CP_ bis delle Disp. Att. c.p.c.., laddove la difesa affidata al funzionario dell' non riguarda controversie concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti della P.A.
La disposizione, infatti, riguarda le ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni siano state assistite in giudizio dai propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c. nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413.
Ne deriva che la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della P.A. potrebbe operare solo nei limiti delle spese vive concretamente affrontate nella causa ed effettivamente documentate (Cfr.
Cass. 2872/2007, 18066/2007, 11389/2011). Nella specie nessuna liquidazione può essere compiuta a CP_ titolo di rimborso di spese vive in favore dell' che non ha provveduto a documentarle in apposita nota.
Quanto alle spese di CTU della fase di ATP, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che è stata resa la dichiarazione, di cui all'articolo 152 delle Disp. Att. c.p.c., di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari a inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a
3 e 77 del DPR n. 115/2002. CP_ Ne consegue che le spese di CTU della fase di ATP devono essere poste a carico dell' ai sensi dell'art. 152 bis delle Disp. Att. c.p.c.
Viceversa, secondo la regola della soccombenza, le spese di CTU di questa fase di opposizione vanno CP_ poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.11.2024 da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di inabilità (art. 1 Legge 12/06/1984 n. 222) con decorrenza dal Settembre 2024. CP_
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione ad ATP nella misura di ½ che, per tale frazione ed al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 1.181,35, oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA come per legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Antonella Anzalone.
3. Nulla sulle spese di lite della fase di A.T.P. CP_
4. Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso di questo giudizio di opposizione, liquidate come separato decreto di pari data. CP_
5. Pone a carico dell' le spese di CTU relative alla fase di A.T.P. ai sensi dell'art. 152 bis delle
Disp. Att. c.p.c. (ciò nei rapporti tra le parti ma in solido tra loro nei rapporti tra queste ed il CTU), liquidate come separato decreto di pari data.
Così deciso in Catania, 05.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales