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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 6401/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA in persona del dott. ST LI, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ANEDDA STEFANIA attore e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. PIRAS GIAN LUCA convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: pag. 2/9 per parte convenuta: “Si conclude perché l'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta Voglia - Disporre lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Iglesias via Crocifisso
n. 67/C, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Iglesias al F 2
Mapp. 206 sub 2 e degli arredi ivi presenti di proprietà comune;
-
Assegnare alla signora la proprietà esclusiva dell'immobile sopra CP_1
descritto, con attribuzione della quota spettante al per equivalente Pt_1
con determinazione dei conguagli dovuti per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva Parte_1
di essersi sposato, in regime di comunione legale, con Controparte_1
e di aver con essa acquistato, giusta atto del 26.6.2008, rep. 34.700, racc.
13.835, per notar , un immobile sito in Iglesias, via CP_2
Crocifisso n. 67/C, distinto nel locale catasto fabbricati al foglio 2, mappale
206, sub 2, categoria A/4, sez. G, composta da ingresso, soggiorno, ripostiglio, cucina, bagno, disimpegno, due camere e cortile, al prezzo di €
80.000. Con contestuale atto a rogito del medesimo notaio, rep. 34.701, racc. 13.836, concedeva ai predetti coniugi mutuo per la somma CP_3
di € 50.000, della durata di 20 anni, finalizzato all'acquisto dell'immobile suindicato, da estinguersi mediante 240 rate mensili di € 351,70 cadauna.
Detto cespite veniva poi ristrutturato e arredato, con ulteriore spesa di €
14.900.
Con sentenza n. 81/2019 il Tribunale di Cagliari pronunciava la separazione personale dei predetti coniugi – assegnando Pt_1 CP_1
alla seconda la casa coniugale e fissando il domicilio della figlia Per_1
presso la madre e del figlio presso il padre. Con successiva Per_2
pag. 3/9 sentenza n. 275/2020 il medesimo Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le statuizioni sull'assegnazione della casa ex-familiare e il domicilio dei figli già fissate in sede di separazione.
L'attore esponeva poi di aver personalmente onorato le rate del mutuo, anche dopo la separazione, mediante addebito sul proprio conto corrente personale, versando, dal febbraio 2019, la somma di € 11.283,20 la cui metà sarebbe a carico della CP_1
Con decreto del 13.7.2021 il Tribunale di Cagliari stabiliva la collocazione presso il padre anche della figlia rigettando la domanda di Per_1
assegnazione, proposta dall'attore, della casa ex-familiare.
L'attore ha quindi chiesto lo scioglimento della comunione con la ex- moglie, relativa alla ex-casa familiare, chiedendo il riconoscimento, oltre alla quota di sua spettanza, anche delle spese sostenute in via esclusiva, dopo la separazione, per il pagamento del mutuo insistente sul predetto bene e della quota pari al 50% dei frutti civili del cespite, a fronte della sua perdurante occupazione da parte della nonostante siano venuti CP_1
meno, a far data dal 13.7.2021, i presupposti che avevano giustificato, in sede di separazione, l'assegnazione dell'immobile alla madre.
Si è costituita in giudizio la convenuta, non opponendosi alla domanda di divisione del bene in comune, ma resistendo alle altre richieste dell'attore ed eccependo che all'acquisto dell'abitazione ex-familiare avevano contribuito anche i suoi genitori.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., a seguito delle quali è stata ammessa C.T.U. per la valutazione dell'immobile in comunione tra i coniugi;
la verifica della sua divisibilità o la fissazione del conguaglio pag. 4/9 spettante alla convenuta in caso di assegnazione dell'immobile all'attore, tenendo conto delle rate di mutuo già corrisposte dall'attore e quelle ancora da corrispondere, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna;
nonché per il calcolo dei frutti civili, limitatamente alla quota di 1/2) in relazione all'immobile per cui è causa a decorrere dal 21 settembre 2021 fino al deposito della relazione peritale, prendendo come riferimento i canoni di locazione applicati nel territorio di riferimento. Rigettava invece le prove orali articolate dalla sola parte convenuta, in parte (quanto ai capitoli A e B) perchè inammissibili, in quanto diretti a provare il pagamento del prezzo dell'immobile cointestato con modalità diverse da quelle indicate nell'atto di compravendita;
ed in parte (quanto ai capitoli C,
D ed E) perché relativi ad operazioni bancarie da provarsi per via documentale e comunque irrilevanti, in quanto successive all'acquisto del cespite di cui si discute, avendo invece la fatto valere, in sede di CP_1
costituzione in giudizio, solo apporti economici dei propri genitori nella fase di acquisto del bene oggetto di causa, e non in prosieguo.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 luglio 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025.
Nel termine all'uopo assegnato, ambo le parti hanno depositato note scritte.
A tale udienza sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 20 per deposito di conclusionali e di ulteriori giorni 20 per deposito di repliche. Nei detti termini, l'attore depositava comparsa conclusionale.
La domanda dell'attore è fondata nei termini che seguono.
pag. 5/9 Il C.T.U., rispondendo al primo quesito posto dal giudice istruttore, ha esaminato l'immobile oggetto di divisione, accertandone la non conformità catastale e l'esistenza di alcune opere da regolarizzare. Ha stimato i costi per tutte le attività materiali, gli oneri tecnici e amministrativi e per la monetizzazione dei parcheggi per la regolarizzazione edilizia e l'acquisizione dell'agibilità, come illustrato nella sua relazione tecnica, indicandoli in dettaglio a pag. 24 della stessa, e determinando un importo totale di € 17.518,63 iva esclusa. Ha poi eseguito la stima del valore del bene, avente una superficie commerciale di mq 121,38 (cfr. pag. 26 della
C.T.U.) prendendo a riferimento diversi indici di valutazione ed alcuni comparabili, idonei e rilevanti in quanto collocati nella medesima zona, pervenendo ad una valutazione complessiva di € 84,966 (cfr. pag. 27 della
C.T.U.). Ha inoltre ritenuto non comodamente divisibile il bene ed ha quindi valutato gli esborsi sostenuti e sostenendi per il saldo del mutuo, quantificandoli rispettivamente: a) in € 21,805,40 sostenuti dall'attore a far data dal 14.1.2019 –data di pubblicazione della sentenza di divorzio– sino all'8.3.2025; b) in € 18.640 per n. 53 rate ancora da versare (cfr. pag. 28 della C.T.U.). Infine, l'ausiliario ha calcolato i frutti civili del bene oggetto di causa, prendendo a riferimento gli indici disponibili per la zona in cui esso si trova, ed individuando un valore locativo mensile di € 316,80 per un immobile analogo a quello di cui è causa, non arredato, a partire dal
21.9.2021, come indicato nel quesito formulato dal giudice istruttore.
Sulla base dei predetti dati, può procedersi alla divisione del cespite oggetto di causa, mediante la sua assegnazione all'attore e la fissazione del conguaglio dovuto alla convenuta, al netto della metà di tutte le spese necessarie per la regolarizzazione del cespite, dei costi già sostenuti pag. 6/9 dall'attore per il pagamento del mutuo cointestato tra le parti e di quelli futuri, che il medesimo attore dovrà sostenere sino all'estinzione del predetto finanziamento. Sulla base dei valori indicati dal consulente (€
84.966 per il valore del cespite da dividere;
€ 17.518,63 per i costi occorrenti per la sua regolarizzazione;
€ 21,805,40 per esborsi già sostenuti dall'attore per il saldo delle rate di mutuo dal 14.1.2019 –data di pubblicazione della sentenza di divorzio– sino all'8.3.2024; € 18.640 per le rate ancora da versare del mutuo, al netto di quelle già corrisposte) il valore complessivo del conguaglio dovuto dall'attore alla convenuta è pari ad €
13.501 (tredicimilacinquecentouno).
Da tale somma vanno poi detratti i frutti civili del bene, che la ha CP_1
continuato ad occupare, dal 21.9.2021. Tenuto conto delle valutazioni del
C.T.U., che ha stimato il valore locativo mensile del bene come pari ad €
316,80 e calcolando detto importo per il 50% (quota corrispondente a quella di proprietà dell'attore) per n. 51 mensilità (di cui n. 3 mesi da ottobre a dicembre 2021, 12 mesi per il 2022, 12 mesi per il 2023, 12 mesi per il 2024 e 12 mesi per il 2025, fino al 31.12.2025), si ottiene una somma pari ad € 8.078,40.
Il valore complessivo del conguaglio dovuto dal alla Pt_1 CP_1
dunque, a fronte dell'assegnazione al primo del cespite di cui è causa, ammonta ad € 5.422,60 (€ 13.501 – 8.078,40).
Trattandosi di divisione, le spese del presente giudizio sono compensate per intero tra le parti. Le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del
27.5.2024 nel complessivo importo di 3.857,91 euro, di cui 3.524,92 per onorari e 332,99 per spese sostenute, oltre accessori come per legge, sono invece poste a carico delle parti in via solidale tra loro.
pag. 7/9
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) assegna la piena proprietà dell'immobile sito in Iglesias, via
Crocifisso n. 67/C, distinto nel locale catasto fabbricati al foglio 2, mappale 206, sub 2, categoria A/4, sez. G, composta da ingresso, soggiorno, ripostiglio, cucina, bagno, disimpegno, due camere e cortile, a;
Parte_1
2) pone a carico dello stesso l'obbligo di pagare in via esclusiva le rate ancora a scadere del mutuo concesso dalla a favore di CP_3
e con atto a rogito del notaio Parte_1 Controparte_1
del 26.6.2008, rep. 34.701, racc. 13.836; CP_2
3) determina in € 5.422,60 il conguaglio dovuto dal alla Pt_1
CP_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ponendo quelle di C.T.U., determinate come in motivazione, a carico delle stesse parti in solido tra loro;
5) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le opportune trascrizioni ed annotazioni della presente sentenza, con esonero da responsabilità,
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
ST LI
pag. 8/9 pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 6401/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA in persona del dott. ST LI, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ANEDDA STEFANIA attore e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. PIRAS GIAN LUCA convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: pag. 2/9 per parte convenuta: “Si conclude perché l'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta Voglia - Disporre lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Iglesias via Crocifisso
n. 67/C, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Iglesias al F 2
Mapp. 206 sub 2 e degli arredi ivi presenti di proprietà comune;
-
Assegnare alla signora la proprietà esclusiva dell'immobile sopra CP_1
descritto, con attribuzione della quota spettante al per equivalente Pt_1
con determinazione dei conguagli dovuti per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva Parte_1
di essersi sposato, in regime di comunione legale, con Controparte_1
e di aver con essa acquistato, giusta atto del 26.6.2008, rep. 34.700, racc.
13.835, per notar , un immobile sito in Iglesias, via CP_2
Crocifisso n. 67/C, distinto nel locale catasto fabbricati al foglio 2, mappale
206, sub 2, categoria A/4, sez. G, composta da ingresso, soggiorno, ripostiglio, cucina, bagno, disimpegno, due camere e cortile, al prezzo di €
80.000. Con contestuale atto a rogito del medesimo notaio, rep. 34.701, racc. 13.836, concedeva ai predetti coniugi mutuo per la somma CP_3
di € 50.000, della durata di 20 anni, finalizzato all'acquisto dell'immobile suindicato, da estinguersi mediante 240 rate mensili di € 351,70 cadauna.
Detto cespite veniva poi ristrutturato e arredato, con ulteriore spesa di €
14.900.
Con sentenza n. 81/2019 il Tribunale di Cagliari pronunciava la separazione personale dei predetti coniugi – assegnando Pt_1 CP_1
alla seconda la casa coniugale e fissando il domicilio della figlia Per_1
presso la madre e del figlio presso il padre. Con successiva Per_2
pag. 3/9 sentenza n. 275/2020 il medesimo Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le statuizioni sull'assegnazione della casa ex-familiare e il domicilio dei figli già fissate in sede di separazione.
L'attore esponeva poi di aver personalmente onorato le rate del mutuo, anche dopo la separazione, mediante addebito sul proprio conto corrente personale, versando, dal febbraio 2019, la somma di € 11.283,20 la cui metà sarebbe a carico della CP_1
Con decreto del 13.7.2021 il Tribunale di Cagliari stabiliva la collocazione presso il padre anche della figlia rigettando la domanda di Per_1
assegnazione, proposta dall'attore, della casa ex-familiare.
L'attore ha quindi chiesto lo scioglimento della comunione con la ex- moglie, relativa alla ex-casa familiare, chiedendo il riconoscimento, oltre alla quota di sua spettanza, anche delle spese sostenute in via esclusiva, dopo la separazione, per il pagamento del mutuo insistente sul predetto bene e della quota pari al 50% dei frutti civili del cespite, a fronte della sua perdurante occupazione da parte della nonostante siano venuti CP_1
meno, a far data dal 13.7.2021, i presupposti che avevano giustificato, in sede di separazione, l'assegnazione dell'immobile alla madre.
Si è costituita in giudizio la convenuta, non opponendosi alla domanda di divisione del bene in comune, ma resistendo alle altre richieste dell'attore ed eccependo che all'acquisto dell'abitazione ex-familiare avevano contribuito anche i suoi genitori.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., a seguito delle quali è stata ammessa C.T.U. per la valutazione dell'immobile in comunione tra i coniugi;
la verifica della sua divisibilità o la fissazione del conguaglio pag. 4/9 spettante alla convenuta in caso di assegnazione dell'immobile all'attore, tenendo conto delle rate di mutuo già corrisposte dall'attore e quelle ancora da corrispondere, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna;
nonché per il calcolo dei frutti civili, limitatamente alla quota di 1/2) in relazione all'immobile per cui è causa a decorrere dal 21 settembre 2021 fino al deposito della relazione peritale, prendendo come riferimento i canoni di locazione applicati nel territorio di riferimento. Rigettava invece le prove orali articolate dalla sola parte convenuta, in parte (quanto ai capitoli A e B) perchè inammissibili, in quanto diretti a provare il pagamento del prezzo dell'immobile cointestato con modalità diverse da quelle indicate nell'atto di compravendita;
ed in parte (quanto ai capitoli C,
D ed E) perché relativi ad operazioni bancarie da provarsi per via documentale e comunque irrilevanti, in quanto successive all'acquisto del cespite di cui si discute, avendo invece la fatto valere, in sede di CP_1
costituzione in giudizio, solo apporti economici dei propri genitori nella fase di acquisto del bene oggetto di causa, e non in prosieguo.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 luglio 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025.
Nel termine all'uopo assegnato, ambo le parti hanno depositato note scritte.
A tale udienza sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 20 per deposito di conclusionali e di ulteriori giorni 20 per deposito di repliche. Nei detti termini, l'attore depositava comparsa conclusionale.
La domanda dell'attore è fondata nei termini che seguono.
pag. 5/9 Il C.T.U., rispondendo al primo quesito posto dal giudice istruttore, ha esaminato l'immobile oggetto di divisione, accertandone la non conformità catastale e l'esistenza di alcune opere da regolarizzare. Ha stimato i costi per tutte le attività materiali, gli oneri tecnici e amministrativi e per la monetizzazione dei parcheggi per la regolarizzazione edilizia e l'acquisizione dell'agibilità, come illustrato nella sua relazione tecnica, indicandoli in dettaglio a pag. 24 della stessa, e determinando un importo totale di € 17.518,63 iva esclusa. Ha poi eseguito la stima del valore del bene, avente una superficie commerciale di mq 121,38 (cfr. pag. 26 della
C.T.U.) prendendo a riferimento diversi indici di valutazione ed alcuni comparabili, idonei e rilevanti in quanto collocati nella medesima zona, pervenendo ad una valutazione complessiva di € 84,966 (cfr. pag. 27 della
C.T.U.). Ha inoltre ritenuto non comodamente divisibile il bene ed ha quindi valutato gli esborsi sostenuti e sostenendi per il saldo del mutuo, quantificandoli rispettivamente: a) in € 21,805,40 sostenuti dall'attore a far data dal 14.1.2019 –data di pubblicazione della sentenza di divorzio– sino all'8.3.2025; b) in € 18.640 per n. 53 rate ancora da versare (cfr. pag. 28 della C.T.U.). Infine, l'ausiliario ha calcolato i frutti civili del bene oggetto di causa, prendendo a riferimento gli indici disponibili per la zona in cui esso si trova, ed individuando un valore locativo mensile di € 316,80 per un immobile analogo a quello di cui è causa, non arredato, a partire dal
21.9.2021, come indicato nel quesito formulato dal giudice istruttore.
Sulla base dei predetti dati, può procedersi alla divisione del cespite oggetto di causa, mediante la sua assegnazione all'attore e la fissazione del conguaglio dovuto alla convenuta, al netto della metà di tutte le spese necessarie per la regolarizzazione del cespite, dei costi già sostenuti pag. 6/9 dall'attore per il pagamento del mutuo cointestato tra le parti e di quelli futuri, che il medesimo attore dovrà sostenere sino all'estinzione del predetto finanziamento. Sulla base dei valori indicati dal consulente (€
84.966 per il valore del cespite da dividere;
€ 17.518,63 per i costi occorrenti per la sua regolarizzazione;
€ 21,805,40 per esborsi già sostenuti dall'attore per il saldo delle rate di mutuo dal 14.1.2019 –data di pubblicazione della sentenza di divorzio– sino all'8.3.2024; € 18.640 per le rate ancora da versare del mutuo, al netto di quelle già corrisposte) il valore complessivo del conguaglio dovuto dall'attore alla convenuta è pari ad €
13.501 (tredicimilacinquecentouno).
Da tale somma vanno poi detratti i frutti civili del bene, che la ha CP_1
continuato ad occupare, dal 21.9.2021. Tenuto conto delle valutazioni del
C.T.U., che ha stimato il valore locativo mensile del bene come pari ad €
316,80 e calcolando detto importo per il 50% (quota corrispondente a quella di proprietà dell'attore) per n. 51 mensilità (di cui n. 3 mesi da ottobre a dicembre 2021, 12 mesi per il 2022, 12 mesi per il 2023, 12 mesi per il 2024 e 12 mesi per il 2025, fino al 31.12.2025), si ottiene una somma pari ad € 8.078,40.
Il valore complessivo del conguaglio dovuto dal alla Pt_1 CP_1
dunque, a fronte dell'assegnazione al primo del cespite di cui è causa, ammonta ad € 5.422,60 (€ 13.501 – 8.078,40).
Trattandosi di divisione, le spese del presente giudizio sono compensate per intero tra le parti. Le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del
27.5.2024 nel complessivo importo di 3.857,91 euro, di cui 3.524,92 per onorari e 332,99 per spese sostenute, oltre accessori come per legge, sono invece poste a carico delle parti in via solidale tra loro.
pag. 7/9
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) assegna la piena proprietà dell'immobile sito in Iglesias, via
Crocifisso n. 67/C, distinto nel locale catasto fabbricati al foglio 2, mappale 206, sub 2, categoria A/4, sez. G, composta da ingresso, soggiorno, ripostiglio, cucina, bagno, disimpegno, due camere e cortile, a;
Parte_1
2) pone a carico dello stesso l'obbligo di pagare in via esclusiva le rate ancora a scadere del mutuo concesso dalla a favore di CP_3
e con atto a rogito del notaio Parte_1 Controparte_1
del 26.6.2008, rep. 34.701, racc. 13.836; CP_2
3) determina in € 5.422,60 il conguaglio dovuto dal alla Pt_1
CP_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ponendo quelle di C.T.U., determinate come in motivazione, a carico delle stesse parti in solido tra loro;
5) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le opportune trascrizioni ed annotazioni della presente sentenza, con esonero da responsabilità,
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
ST LI
pag. 8/9 pag. 9/9